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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.957/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n.1704/21 del 30.10.21
TRA
M.P. BUILDING srl, in persona del legale rapp.te. p.t., rappresentata e difesa da avv.to F. Arrotta
APPELLANTE
E
INPS, in persona del legale rappresentante p.t., anche quale mandatario della SCCI spa, rappresentato e difeso da avv.to M.
Melograni
Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
In primo grado con distinti ricorsi (poi riuniti) la MP BUILDING srl proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 071 80201600010242000 notificato dall'agente della riscossione in data 29.01.2016 e l'intimazione di pagamento n.071 2016 90282509 19 000 notificata in data 17.5.2016, entrambi relativi all'omesso pagamento della cartella esattoriale n. 071
2014 0428780430 000 e dell'avviso di addebito n. 371 2015
0000427050000 afferenti a contributi IVS dal 2011 al 2014, eccependo l'omessa notifica della cartella esattoriale e dell'avviso di addebito, nonché la decadenza ex art. 25 dlgs
46/99, il difetto di motivazione di tali atti, la mancanza di conteggi analitici per la determinazione dei contributi dovuti,
l'insussistenza dell'obbligo contributivo.
Il GL accertava l'omessa prova della notifica della cartella esattoriale n.071 2014 0428780430 000 con conseguente illegittimità della iscrizione a ruolo dei crediti di cui alla predetta cartella mentre accertava la regolare notificazione dell'avviso di addebito n. 371 2015 0000427050000 a mezzo pec in data 30.4.2015 e, quindi, la preclusione della opposizione recuperatoria all'intimazione di pagamento e al preavviso di fermo.
La MP UI appella parzialmente la sentenza eccependo
(nuovamente) l'inesistenza della notifica dell'avviso di addebito n. 371 2015 0000427050 000 per violazione dell'art. 30, D.L. n.
78/2010 che al comma IV dispone che “l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge” e del messaggio I.N.P.S. n. 18947/2013 che rinvia “alle norme generali contenute nel codice di procedura civile, art.137 e seguenti” non risultando il messaggio p.e.c. relativo all'avviso di addebito provvisto di idonea relazione di notifica, con la conseguente inesistenza giuridica e di fatto della notifica, nonché la violazione del combinato disposto di cui all'art.6 bis e
57 bis, D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) stante la mancata registrazione da parte dell'Inps nel Registro
PPAA ex D.L. 179/2012 artt.16, comma 12 e 16-ter dell'indirizzo di pag. 2/6 posta elettronica “inpscomunica@postacert.inps.gov.it”, utilizzato per la comunicazione dell'avviso di addebito.
L'INPS, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A., eccepisce l'inammissibilità di ogni contestazione formale e anche di merito avverso la cartella esattoriale e l'avviso di addebito siccome titoli esecutivi non opposti nei 40 gg ex art 24 del DL
46/99, la ritualità della notifica dell'avviso di addebito avvenuta in conformità a quanto previsto dall'art 30 del DL
78/2010.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, regolarmente citata, non si
è costituita.
*********
Premesso il giudicato formatosi in ordine alla dichiarata prescrizione circa la cartella esattoriale, l'appello è infondato e va rigettato.
Quanto alla notifica dell'avviso di addebito oggetto di appello.
In primo luogo il Collegio osserva che l'appellante invoca impropriamente l'art. 30, D.L. n. 78/2010 (che al comma IV dispone che “l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge”) che disciplina le formalità dell'indirizzo pec del destinatario e non di quello del mittente, per cui la norma non riguarda il caso in esame laddove si contesta la validità dell'indirizzo pec di spedizione e non di ricezione.
L'appellante lamenta, infatti, l'avvenuto inoltro della pec contenente l'avviso di addebito da indirizzo non risultante dagli elenchi previsti per legge.
Tuttavia sul punto la S.C. ha più volte precisato che in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul sito
"Internet" del mittente, ma non risultante nei pubblici elenchi,
pag. 3/6 non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (cfr.
Cassazione n.983/23, n.26682/24, SS.UU. n.15979/22).
La Corte di Cassazione ha chiarito, altresì, che sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente e che deve ritenersi valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC (nel caso di specie: inpscomunica@postacert.inps.gov.it) dal quale è chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri (cfr. Cassazione n.982/2023 riferita proprio al caso di una notifica di cartella di pagamento spedita non utilizzando l'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri, ma uno diverso comunque riferibile alla Agenzia).
Nondimeno, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, l'eventuale irritualità della notificazione a mezzo di posta elettronica certificata “non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3, c.p.c.: ne deriva che è inammissibile
l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per
pag. 4/6 l'esercizio del diritto di difesa” (v. Cass., Ordinanza n. 3805 del 16/02/2018; Sezioni Unite, sentenza 18 aprile 2016, n. 7665;
Cass. Sez. I, sentenza 20625/2017).
Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che l'appellante non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa e richiamata la giurisprudenza della Corte che afferma che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021).
Ed infatti la MP UI non ha evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento dall'indirizzo telematico dell'Inps non presente nei pubblici registri ma chiaramente ad esso riferibile (è evidente ictu oculi la provenienza dall'istituto).
Né risulta (cfr. doc. 2 allegato da Inps in primo grado composto da 45 pagine) che l'avviso di addebito notificato sia costituito da 37 pagine;
peraltro la censura è spiegata con riferimento alla produzione cartacea, laddove la notificazione del documento è avvenuta via pec.
Inconferente è anche l'invocazione del messaggio Inps n.18947/13 che richiama le norme del codice di procedura civile sulle notificazioni solo con riferimento alla notifica degli avvisi di addebito tramite i messi comunali, mentre per la notifica via pec pag. 5/6 richiama le regole di cui all'art.30 d.l. 78/2011 che non prevede affatto la relata di notifica.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello,
-condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'Inps, liquidate in complessivi euro 4.201,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo
Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13,
1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 10.3.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.957/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n.1704/21 del 30.10.21
TRA
M.P. BUILDING srl, in persona del legale rapp.te. p.t., rappresentata e difesa da avv.to F. Arrotta
APPELLANTE
E
INPS, in persona del legale rappresentante p.t., anche quale mandatario della SCCI spa, rappresentato e difeso da avv.to M.
Melograni
Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
In primo grado con distinti ricorsi (poi riuniti) la MP BUILDING srl proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 071 80201600010242000 notificato dall'agente della riscossione in data 29.01.2016 e l'intimazione di pagamento n.071 2016 90282509 19 000 notificata in data 17.5.2016, entrambi relativi all'omesso pagamento della cartella esattoriale n. 071
2014 0428780430 000 e dell'avviso di addebito n. 371 2015
0000427050000 afferenti a contributi IVS dal 2011 al 2014, eccependo l'omessa notifica della cartella esattoriale e dell'avviso di addebito, nonché la decadenza ex art. 25 dlgs
46/99, il difetto di motivazione di tali atti, la mancanza di conteggi analitici per la determinazione dei contributi dovuti,
l'insussistenza dell'obbligo contributivo.
Il GL accertava l'omessa prova della notifica della cartella esattoriale n.071 2014 0428780430 000 con conseguente illegittimità della iscrizione a ruolo dei crediti di cui alla predetta cartella mentre accertava la regolare notificazione dell'avviso di addebito n. 371 2015 0000427050000 a mezzo pec in data 30.4.2015 e, quindi, la preclusione della opposizione recuperatoria all'intimazione di pagamento e al preavviso di fermo.
La MP UI appella parzialmente la sentenza eccependo
(nuovamente) l'inesistenza della notifica dell'avviso di addebito n. 371 2015 0000427050 000 per violazione dell'art. 30, D.L. n.
78/2010 che al comma IV dispone che “l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge” e del messaggio I.N.P.S. n. 18947/2013 che rinvia “alle norme generali contenute nel codice di procedura civile, art.137 e seguenti” non risultando il messaggio p.e.c. relativo all'avviso di addebito provvisto di idonea relazione di notifica, con la conseguente inesistenza giuridica e di fatto della notifica, nonché la violazione del combinato disposto di cui all'art.6 bis e
57 bis, D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) stante la mancata registrazione da parte dell'Inps nel Registro
PPAA ex D.L. 179/2012 artt.16, comma 12 e 16-ter dell'indirizzo di pag. 2/6 posta elettronica “inpscomunica@postacert.inps.gov.it”, utilizzato per la comunicazione dell'avviso di addebito.
L'INPS, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A., eccepisce l'inammissibilità di ogni contestazione formale e anche di merito avverso la cartella esattoriale e l'avviso di addebito siccome titoli esecutivi non opposti nei 40 gg ex art 24 del DL
46/99, la ritualità della notifica dell'avviso di addebito avvenuta in conformità a quanto previsto dall'art 30 del DL
78/2010.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, regolarmente citata, non si
è costituita.
*********
Premesso il giudicato formatosi in ordine alla dichiarata prescrizione circa la cartella esattoriale, l'appello è infondato e va rigettato.
Quanto alla notifica dell'avviso di addebito oggetto di appello.
In primo luogo il Collegio osserva che l'appellante invoca impropriamente l'art. 30, D.L. n. 78/2010 (che al comma IV dispone che “l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge”) che disciplina le formalità dell'indirizzo pec del destinatario e non di quello del mittente, per cui la norma non riguarda il caso in esame laddove si contesta la validità dell'indirizzo pec di spedizione e non di ricezione.
L'appellante lamenta, infatti, l'avvenuto inoltro della pec contenente l'avviso di addebito da indirizzo non risultante dagli elenchi previsti per legge.
Tuttavia sul punto la S.C. ha più volte precisato che in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul sito
"Internet" del mittente, ma non risultante nei pubblici elenchi,
pag. 3/6 non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (cfr.
Cassazione n.983/23, n.26682/24, SS.UU. n.15979/22).
La Corte di Cassazione ha chiarito, altresì, che sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente e che deve ritenersi valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC (nel caso di specie: inpscomunica@postacert.inps.gov.it) dal quale è chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri (cfr. Cassazione n.982/2023 riferita proprio al caso di una notifica di cartella di pagamento spedita non utilizzando l'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri, ma uno diverso comunque riferibile alla Agenzia).
Nondimeno, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, l'eventuale irritualità della notificazione a mezzo di posta elettronica certificata “non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3, c.p.c.: ne deriva che è inammissibile
l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per
pag. 4/6 l'esercizio del diritto di difesa” (v. Cass., Ordinanza n. 3805 del 16/02/2018; Sezioni Unite, sentenza 18 aprile 2016, n. 7665;
Cass. Sez. I, sentenza 20625/2017).
Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che l'appellante non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa e richiamata la giurisprudenza della Corte che afferma che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021).
Ed infatti la MP UI non ha evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento dall'indirizzo telematico dell'Inps non presente nei pubblici registri ma chiaramente ad esso riferibile (è evidente ictu oculi la provenienza dall'istituto).
Né risulta (cfr. doc. 2 allegato da Inps in primo grado composto da 45 pagine) che l'avviso di addebito notificato sia costituito da 37 pagine;
peraltro la censura è spiegata con riferimento alla produzione cartacea, laddove la notificazione del documento è avvenuta via pec.
Inconferente è anche l'invocazione del messaggio Inps n.18947/13 che richiama le norme del codice di procedura civile sulle notificazioni solo con riferimento alla notifica degli avvisi di addebito tramite i messi comunali, mentre per la notifica via pec pag. 5/6 richiama le regole di cui all'art.30 d.l. 78/2011 che non prevede affatto la relata di notifica.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello,
-condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'Inps, liquidate in complessivi euro 4.201,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo
Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13,
1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 10.3.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
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