Articolo 1 della Legge 7 aprile 1997, n. 96
Articolo 2
Versione
27 aprile 1997
Art. 1. Emissione di monete da lire mille e da lire duemila 1. Il Tesoro dello Stato e' autorizzato a coniare ed emettere monete nei tagli da lire mille e lire duemila. E' fatta salva la facolta' della Banca d'Italia di emettere banconote di pari importo.
2. Il Ministro del tesoro determina, con propri decreti, le caratteristiche, i contingenti, i limiti del potere liberatorio e la data del corso legale delle monete di cui al comma 1.
Entrata in vigore il 27 aprile 1997
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente