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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente rel.
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7377 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
(scioglimento matrimonio)
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. FRAIETTA PAOLO presso il quale elettivamente domicilia
E
(C.F. ) rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. FRAIETTA PAOLO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto e cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473-bis.49 e 473-bis.51 cpc, depositato in data 23/04/2024 le parti, Pt_1
e chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio
[...] Controparte_1 in relazione al matrimonio da loro contratto in Napoli il 26.10.2000 (atto n. 86, parte I, s., Sez. Z., reg. Atti Matrimonio anno 2000), una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale.
Aggiungevano che dall'unione tra le parti non erano nati figli.
1 Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti al 22.05.2025
All'udienza cartolare del 22.05.2025, le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento anche della domanda divorzile, giuste note depositate in forza del decreto che disponeva la comparizione figurata in ragione della mancata richiesta di pronunce accessorie ed invero rappresentavano di non volersi riconciliare, e confermavano la volontà di chiedere congiuntamente la sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso depositato.
All'esito delle conclusioni del P.M. in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Il Collegio rileva che giusta sentenza di separazione n° 435/2024 pubblicata in data
18.10.2024 veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore (01.10.2024) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno chiesto esclusivamente la pronuncia divorzile ed il Tribunale ritiene di provvedere in conformità.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473-bis.49 e 473-bis.51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti nata il [...] e nato il Parte_1 Controparte_1
22/08/1975, a NAPOLI (NA) il 26/10/2000 (atto n.86, parte I, s., Sez. Z., reg. Atti
Matrimonio anno 2000);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g)
e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• Spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
2 Il Presidente rel.
Raffaele Sdino
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente rel.
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7377 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
(scioglimento matrimonio)
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. FRAIETTA PAOLO presso il quale elettivamente domicilia
E
(C.F. ) rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. FRAIETTA PAOLO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto e cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473-bis.49 e 473-bis.51 cpc, depositato in data 23/04/2024 le parti, Pt_1
e chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio
[...] Controparte_1 in relazione al matrimonio da loro contratto in Napoli il 26.10.2000 (atto n. 86, parte I, s., Sez. Z., reg. Atti Matrimonio anno 2000), una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale.
Aggiungevano che dall'unione tra le parti non erano nati figli.
1 Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti al 22.05.2025
All'udienza cartolare del 22.05.2025, le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento anche della domanda divorzile, giuste note depositate in forza del decreto che disponeva la comparizione figurata in ragione della mancata richiesta di pronunce accessorie ed invero rappresentavano di non volersi riconciliare, e confermavano la volontà di chiedere congiuntamente la sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso depositato.
All'esito delle conclusioni del P.M. in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Il Collegio rileva che giusta sentenza di separazione n° 435/2024 pubblicata in data
18.10.2024 veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore (01.10.2024) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno chiesto esclusivamente la pronuncia divorzile ed il Tribunale ritiene di provvedere in conformità.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473-bis.49 e 473-bis.51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti nata il [...] e nato il Parte_1 Controparte_1
22/08/1975, a NAPOLI (NA) il 26/10/2000 (atto n.86, parte I, s., Sez. Z., reg. Atti
Matrimonio anno 2000);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g)
e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• Spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
2 Il Presidente rel.
Raffaele Sdino
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