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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/11/2025, n. 4131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4131 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro in composizione monocratica in persona del dott. GIUSEPPE MINERVINI, all'udienza del 6.11.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro n.1836/2025 R.G. Affari Contenziosi vertente
TRA
[...
avv. ANNOSCIA Parte_1
[...] avv. A MAROZZI, G Controparte_1
RONCONI conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato nell'anno 2025, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio la società intimata e, premesso di essere dipendente della parte convenuta, inquadrato come autista, secondo il CCNL autoferrotramvieri, deduceva di percepire mensilmente con continuità ed in modo non occasionale i seguenti emolumenti: ; l'indennità di diaria e di trasferta previste dall'artt. 20 e 21
CNNL 23.07.1976, maggiorazione per straordinario, indennità di presenza di cui all'accordo nazionale
21.5.1981 art. 5 A, l'indennità di percorrenza, l'indennità fuori nastro 12˚ 13˚ 14˚ 15˚ ora, indennità di guida 1 e 2, tiket pasto, compenso di produttività guida a pieno ed a vuoto, compenso di riserva, compenso di flessibilità,da quantificarsi in separata sede, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei termini ivi in dettaglio indicati. Si costituiva la società intimata contestando la fondatezza dell'azione svolta. Istruita con prove documentali, all'odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza
2. Su una fattispecie analoga si espressa la Sezione con la sentenza n.2888/2024 le cui argomentazioni sono condivise e vengono di seguito anche integralmente trasposte ex art. 118 disp. att.
c.p.c.: “Ciò premesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 Cost., art. 2109, comma 1 e 2, c.c. e art. 10, d.lgs. n.
66 del 2003 il prestatore di lavoro ha diritto al riposo settimanale e ad un periodo annuale di ferie retribuite, al quale non può rinunziare;
analogamente, l'art. 31, n. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea prevede che ogni lavoratore abbia diritto ad una limitazione della durata massima del lavoro ed a periodi di riposo giornalieri e settimanali ed a ferie annuali retribuite, per le quali, ai sensi dell'art. 7 della direttiva n. 88/2003/CE, ogni Stato può attivarsi e assume le misure necessarie affinché possano corrispondere ad almeno quattro settimane all'anno (secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali). Stante l'indicato contesto normativo, va evidenziato che la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dapprima chiarito che “l'espressione (di cui all'art. 7 della Direttiva N. 88/2003/CE n.d.r.), che figura in tale disposizione, significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva, la retribuzione va mantenuta. In altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo" (cfr. Corte di Giustizia UE sez. i, 16.3.2006, n. 131, conf. Corte Giustizia UE Grande Sezione, 20.1.2009, n. 350). La Corte di Giustizia (15.09.2011, C 155/10,
WI c. BA) è nuovamente intervenuta in materia, rimarcando che il diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario. In tale contesto, come precisato dall'avvocato generale al par. 90 delle conclusioni, si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
un'indennità determinata a un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Infatti, tanto la direttiva 2003/88 quanto l'accordo europeo prevedono solamente una tutela minima del diritto alla retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori durante le ferie annuali. Nessuna disposizione del diritto dell'Unione osta a che gli Stati membri, oppure, e se del caso, le parti sociali, si spingano oltre la tutela minima del lavoratore, garantita dalla normativa dell'Unione, e prevedano il mantenimento di tutti gli elementi della retribuzione complessiva che gli spettano durante il periodo di lavoro (cfr., sentenza Parviainen, cit., punto 63). Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta da diversi elementi (si pensi ad una retribuzione strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati alla tipologia ed alla natura di mansioni svolte ed al tempo impiegato per il loro svolgimento), per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica. Sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva, deve essere preso in considerazione ai fini e dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. Viceversa, esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie, che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore (come le spese connesse al tempo che un lavoratore è costretto a trascorrere fuori sede), non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva e l'espletamento delle mansioni affidate al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. Ciò precisato, occorre aggiungere che, oltre agli elementi precedentemente descritti, anche quelli correlati allo status personale e professionale del lavoratore devono essere mantenuti durante le ferie annuali retribuite (il caso, sul quale si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione e Europea, era quello di una responsabile di cabina in una compagnia aerea assegnata temporaneamente, a causa della gravidanza, ad un posto a terra, alla quale è stato riconosciuto nel corso dell'assegnazione il diritto al mantenimento di elementi della retribuzione o integrazioni collegati al suo status professionale;
pertanto, le integrazioni collegate a qualità di superiore gerarchico, anzianità e qualifiche professionali devono essere mantenute – cfr. sentenza 01.07.2010, causa C-471/08, ). Pertanto, come Per_1 ribadito da CGUE, 22.05.2014, C-539/12 (accertato il diritto di un lavoratore a veder computato nella retribuzione
2 “feriale” non solo lo stipendio base ma anche l'importo delle provvigioni fissate con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro che derivano da vendite realizzate da tale lavoratore), gli elementi retributivi correlati a status personale e professionale, qualità di superiore gerarchico, anzianità, qualifiche professionali vanno riconosciuti anche nel periodo feriale. La giurisprudenza europea riportata è stata recepita anche a livello nazionale da Cass. civ., sez. lav.,
17.05.2019, n. 13425: costituisce compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità o nesso intrinseco (cfr. CGUE, 15 settembre 2011, e a., C – 155/10, cit., punto 26) tra i vari elementi che Per_2 compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed Sentenza n. 2888/2024 pubbl. il 12/07/2024 RG n. 10308/2023 applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. È altresì da tener presente che la giurisprudenza di legittimità è giunta a questa svolta europea dopo aver affermato, per lungo tempo, che, attesa l'inesistenza nell'ordinamento di un principio di onnicomprensività della retribuzione, la competenza a stabilire le componenti della retribuzione feriale, così come di ogni altra voce retributiva, spetta alla contrattazione collettiva (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. lav., 12.11.2018, n. 28937;
Cass. civ., sez. lav., 30.10.2017, n. 25760; Cass. civ., sez. lav., 21.05.2012, n. 7987; Cass. civ., sez. lav.,
17.10.2001, n. 12683). Tanto premesso, il punto fermo da cui partire non può che essere il principio di diritto (CGUE
15.09.2011) secondo il quale un lavoratore ha diritto, durante le sue ferie annuali, non solo al mantenimento dello stipendio di base ma anche, da un lato, agli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni incombenti in forza del contratto di lavoro e compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti quelli collegati allo status personale e professionale del lavoratore. Tali principi devono essere interpretati, di conseguenza, non come impositivi di una meccanica parificazione tra la retribuzione feriale e quella degli altri periodi dell'anno, bensì come rivolti a tutelare l'esigenza che il lavoratore non abbia a patire, quando va in ferie, di una riduzione sproporzionata del proprio trattamento retributivo, tale da avere un effetto dissuasivo dell'effettiva fruizione del diritto. È evidente, che, qualora non si assicurasse la coincidenza della retribuzione delle ferie annuali con quella ordinaria, si ingenererebbe una diminuzione del trattamento retributivo potenzialmente idonea a pregiudicare economicamente il lavoratore nell'esercizio del suo diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Come precedentemente evidenziato, la Corte di Giustizia ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che la retribuzione, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta"; in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo. L'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito “il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a
"ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione” (cfr. Cass. n. 22401/20). Ciò posto, per poter essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione feriale, una voce retributiva deve rispondere ai seguenti requisiti: a) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni
3 svolte dall'interessato, ossia quando va a remunerare la specifica professionalità dell'interessato (al punto da divenire tutt'uno con la stessa e non semplicemente una particolare e cangiante modalità logistica, temporale o di altra natura della prestazione lavorativa); b) deve compensare uno specifico “disagio” (“dare incomodo”) derivante dall'espletamento di dette mansioni;
c) deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Non è la prima volta, tra l'altro, che la giurisprudenza italiana si sofferma su questi concetti. Lo ha già fatto a proposito del principio di irriducibilità della retribuzione previsto dal vecchio art. 2103 c.c., tramite la precisazione che la retribuzione che aveva titolo ad essere conservata anche in caso di mutamento di mansioni era la “sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti”, ma non anche “quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano e compensate” (cfr. Cass. civ., sez. lav.,
27.10.2003, n. 16106; in termini, Cass. civ., sez. lav., 10.11.1997, n. 11106). Lo stesso concetto è ritornato, questa volta normativamente, nel nuovo art. 2103, comma 6, c.c., che esclude dalla conservazione della retribuzione in caso di mutamento di mansioni “gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”. Infine, come si trae in modo esplicito da CGUE 15.09.2011, la valutazione sulla computabilità di un'indennità – quindi, circa l'an, non il quantum - deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. Pertanto, occorre anche considerare il dato della frequenza temporale dell'erogazione retributiva nella busta paga di ciascun lavoratore, cioè deve trattarsi di voci retributive percepite in modo continuativo, o quanto meno non occasionale, dal lavoratore. L'importo di tali voci deve essere congruo o comunque apprezzabile, così e che il rinunciarvi potrebbe avere un effetto dissuasivo delle ferie (cfr. CGUE 22.05.2014). Pertanto, voci che rimborsino spese meramente occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie. Occorre quindi verificare, alla luce dei principi stabiliti dal Giudice europeo, se le voci analiticamente indicate dal ricorrente costituiscano elementi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte, che compensino specifici disagi derivanti da esse oppure siano correlate allo status professionale o personale dell'interessato, sempre tenendo conto della continuità e non occasionalità della percezione.
Ebbene, nel caso de quo, si evidenzia sul punto la genericità e la carenza probatoria della domanda. Parte ricorrente si è limitata a menzionare solo alcune delle fonti concernenti le spettanze domandate (ad esempio, CCNL 1976, ACC. Naz
1981), senza tuttavia allegarle in atti, né ha indicato in ricorso elementi che consentano l'apprezzamento della correlazione fra le voci richieste e le mansioni svolte o la qualifica rivestita dal ricorrente. Né tale carenza può essere assolta dal ricorrente successivamente con le note autorizzate. Sul punto, la Suprema Corte, del resto, ha più volte in via generale osservato che (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. lav., 8/6/2018, n. 15032) nel processo del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio, tanto in primo grado quanto in grado d'appello, “presuppone la ricorrenza delle seguenti circostanze: l'insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali, l'opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, e solo infine l'indispensabilità dell'iniziativa ufficiosa, volta comunque non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa”. Non ricorrono, pertanto, i suddetti presupposti, allorché la parte sia incorsa in decadenze
4 per la tardiva produzione in giudizio e non sussista, quindi, alcun elemento, già acquisito al processo, tale da poter offrire lo spunto per integrare un quadro probatorio già tempestivamente delineato. Peraltro, preme evidenziare che, tenuto conto della settorialità delle spettanze ivi domandate in ricorso nonché della loro natura pattizia, l'onere di allegazione incombeva appunto sul ricorrente. Al riguardo, risulta dirimente quanto chiarito della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. VI, 16/09/2014, n.19507), ove è in effetti precisato che i contratti collettivi (e, a maggior ragione, gli accordi aziendali) sono conoscibili d'ufficio dal giudice solo in quanto ufficialmente pubblicati (così i c.c.n.l. del pubblico impiego); per il resto è necessario che la norma pattizia (oggetto di diretta interpretazione ovvero elemento interpretativo esterno) risulti ritualmente acquisita al fascicolo di parte nel giudizio di merito. In particolare “vi è un diverso atteggiarsi del concetto di <> della fonte normativa (quanto ad esistenza e a contenuto) - che, in ragione delle sopra espresse considerazioni, non sembra possa essere considerato più un "fatto", almeno nel giudizio di cassazione -, da parte del giudice esclusivamente con mezzi propri (iura novit curia) a seconda che si versi in una ipotesi di violazione del c.c.n.l. privatistico rispetto ad una in cui le questioni attengano ad un c.c.n.l. del pubblico impiego. Ed infatti, a differenza della legge e dei contratti collettivi del pubblico impiego (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale), il c.c.n.l. privatistico non è conoscibile se non con la collaborazione (onere di allegazione e di produzione) delle parti. Rilevante è, dunque, che la fonte normativa possa essere conosciuta dal giudice a prescindere dall'iniziativa di parte la quale, laddove necessaria (come nel caso del c.c.n.l. privato), resta assoggetta alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio”. Se è vero, poi, che ai sensi dell'art. 420 c.p.c., comma 5, il giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa, tale potere non può che essere esercitato in base alle allegazioni e deduzioni delle parti, restando la relativa eventualità pur sempre nell'ambito di applicazione del principio dispositivo e permanendo l'onere delle parti che vogliano far valere l'applicazione di un determinato contratto collettivo di provarne l'esistenza e di produrlo in giudizio (in modo tempestivo). Orbene, proprio sul presupposto di siffatto assunto, la Suprema Corte ha concluso ritenendo che alla "conoscibilità" degli Accordi nazionali del 2/10/1989 e dell'11/4/1995 fosse di ostacolo la tardiva allegazione e deduzione e la originaria mancanza di ogni contraddittorio in ordine alle questioni sollevate in relazione agli stessi, precisando che nessun rilievo potesse essere, dunque, mosso alla Corte territoriale che non aveva preso in considerazione gli Accordi predetti ed aveva deciso la causa sulla sola base delle deduzioni, in fatto ed in diritto, così come delineate e delimitate dalle posizioni assunte dalle parti nel corso del giudizio di primo grado.” (cfr. in termini sentenza di questa Sezione lav. n.3411/2024 i cui rilievi vengono richiamati ai sensi dell'art. 118 c.p.c.).
3. Alla luce delle direttive pretorie su riferite è agevole rilevare che la parte ricorrente non ha indicato in ricorso elementi che consentano l'apprezzamento della correlazione fra le voci richieste e le mansioni svolte o la qualifica rivestita.
4.1. Ciò in disparte non può sottacersi che nel ricorso non vi sono sufficienti allegazioni specifiche per determinare l'importo esatto e l'incidenza esatta degli emolumenti de quibus sulla retribuzione del ricorrente nei giorni di ferie attesa la domanda di condanna generica proposta. Dalle emergenze processuali, comunque, non vi sono elementi per ritenere che si tratti di incidenza non minima, sia idonea a produrre anche solo in via potenziale, un effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie. Il dato, a maggior ragione, diviene non significativo, considerando che il calcolo deve essere
5 fatto, come correttamente eccepito dalla parte resistente, valutando esclusivamente quattro settimane di ferie annuali.
4.2. A fronte del deficit rilevato e della specifica contestazione sollevata dalla parte resistente, nulla ha replicato l'istante che nelle note conclusive circa l'incidenza del mancato computo degli emolumenti de quibus nella retribuzione feriale rivendicata. Alla luce delle emergenze processuali non può ragionevolmente affermarsi che il mancato inserimento di tali indennità nella base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie ha prodotto in concreto il rischio che il ricorrente non fruisse delle sue ferie. Applicando le coordinate ermeneutiche testè riferite, la domanda è infondata sotto tutti i profili e va pertanto rigettata (cfr. anche sentenze nn.3560 e 3562 della Sezione e n. 145/2025 della sez.lav del
Trib. Lucca in atti prodotte dalla parte resistente ed i cui rilievi si richiamano nella odierna sede anche ai sensi dell'art. 118 disp att. cpc).
5. A ciò si aggiunga che una fattispecie analoga si espressa la Sezione da ultimo con sentenza n.893/2025 le cui argomentazioni in tema di non computabilità delle diarie e trasferte ai fini delle ferie, sono condivise e vengono di seguito anche integralmente trasposte ex art. 118 disp. att. c.p.c.: “Si osserva, preliminarmente, che il nostro ordinamento non contiene un generale principio di onnicomprensività della retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie, con la conseguenza che non vi sono dubbi sul fatto che alcuni elementi della retribuzione goduta dal dipendente possano in concreto non essere computati ai fini della quantificazione degli istituti indiretti, a meno che il loro computo non sia specificamente previsto dalla normativa vigente o dalla contrattazione collettiva di settore. Sul punto è costante la Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione “in tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di onnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva;
pertanto, la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché la Legge N°260 del 1949, art. 5, nel testo di cui alla Legge N°90 del 1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio”(Cassazione Civ. 23 ottobre 2020 N°23366). Tale impostazione deriva dal fatto che l'autonomia delle parti collettive nel disciplinare la fattispecie, non è limitata o vincolata a far corrispondere automaticamente gli importi percepiti dal lavoratore in forza delle diverse indennità applicabili al rapporto, a quelli presi in considerazione per formare la base della retribuzione feriale, anche nel caso in cui le suddette indennità rivestano un carattere di continuità, all'interno di quanto percepito dal dipendente. Non esiste, poi, all'interno dell'ordinamento nazionale, un principio generale in forza del quale il lavoratore, durante le ferie, abbia diritto alla stessa identica retribuzione che avrebbe percepito durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, poiché, per costante giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, tale situazione non andrebbe ad intaccare i principi disciplinati dall'art. 36 della Carta Costituzionale, dal momento che in astratto, la determinazione dell'aspetto economico del rapporto di lavoro è rimessa alta contrattazione collettiva al fine di tutelare la garanzia di un trattamento sufficiente, rispetto al quale permane il potere di verifica in capo al Giudice (Cassazione Civ. N°1823/2004, N°16510/2002). Svolte le premesse di cui sopra, vanno esaminate le
6 norme europee in materia di diritto di ferie, e le pronunce della Corte di Giustizia Europea, che da ultimo si sono susseguite, in merito al concetto di ferie retribuite, al fine di comprendere se attraverso tali norme e l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia, sia stato introdotto nell'Ordinamento Europeo e quindi anche nell'Ordinamento Italiano, un nuovo e generale principio di onnicomprensività della retribuzione o la Corte di Giustizia abbia più semplicemente precisato dei limiti minimi inderogabili, circa gli elementi retributivi della prestazione c.d. ordinaria, che debbono necessariamente fare parte della retribuzione dei lavoratori durante il periodo di ferie. Sul punto osserva il Tribunale che l'art. 7 della direttiva N°2003/88 dispone che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”. Sotto tale profilo, l'art. 10 del D.Lgs. N°66/2003 ha dato fino ad oggi, espressa attuazione alla direttiva sopra citata, disponendo che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo
2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2 comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo
3 comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione”. Relativamente alla portata della legislazione comunitaria e delle pronunce della Corte di Giustizia applicative della stessa, la Suprema Corte ha precisato che “sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri, l'espressione ferie Persona_3 annuali retribuite di cui all'art. 7 N°1 della direttiva N°88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione”. In altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo, come previsto nella sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, Persona_4
e altri. Ulteriori precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa
C155/10, WI e altri, dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha statuito che “sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore, di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”, con la conseguenza che “vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale del lavoratore”. nuovo Si ritiene che proprio tale ultimo inciso consenta di affermare che le sentenze della Corte di Giustizia UE non abbiano introdotto un e generale concetto di onnicomprensività della retribuzione, ma abbiano solo affermato che quelli che sono gli elementi retributivi connessi intrinsecamente ed inscindibilmente allo Status Personale e Professionale del Lavoratore, non possano essere esclusi dalla retribuzione dovuta per le ferie. Ed infatti, nel caso della sentenza WI, l'indennità di volo è elemento retributivo connaturato allo status personale e professionale del lavoratore . Nelle precedenti e Pt_2
7 successive sentenze della Corte di Giustizia Ue sul punto inerente il concetto di retribuzione dovuta durante le ferie annuali, sono poi stati delineati una serie di concetti integrativi dell'interpretazione della Direttiva, ed in particolare si è precisato che il periodo minimo è di quattro settimane e che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, ma gli stessi stati devono però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa di tale diritto che scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva;
si è precisato inoltre che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88, si è precisato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione;
si è precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, sentenza del 13-1-2022, Per nella causa C-514/20 DS c/ , sentenza del 29 novembre 2017 C 214/16 king, sentenza del 6 novembre 2018,
C-619/16, sentenza del 25 giugno 2020, e sentenza CP_2 Controparte_3
, C-762/18 e C-37/19, sentenza del 6 novembre 2018, C619/16). Dunque, avendo a Controparte_4 CP_2 riferimento tale ricostruzione, in primo luogo è necessario effettuare la valutazione relativa al rapporto di funzionalità che deve intercorrere tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate, in base al suo contratto di lavoro ed al suo Status Personale e Professionale, e soltanto qualora risulti che le indennità intrinsecamente connesse al predetto status personale e professionale non sono comprese nella retribuzione per i periodi di ferie, deve verificarsi quella che potrebbe essere l'incidenza di tali elementi sulla retribuzione mensile, al fine di accertare la potenziale efficacia dissuasiva del loro mancato riconoscimento, sulla fruizione delle ferie da parte dei suddetti lavoratori. Nel caso in esame, i ricorrenti chiedono l'inserimento tra la retribuzione da riconoscere durante il periodo feriale delle indennità di I.U.P. variabile, di IUP giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce 792), di lavoro notturno, di lavoro domenicale, di lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato, di compenso per assenza dalla residenza, di compenso per lavoro straordinario (esclusi codici 288, 289, 290), di premio per completamento corsa, e di indennità diverse(flessibilità di orario e per PDM Cargo). Ciò posto, in relazione a ciascuna delle indennità richieste si osserva ciò che segue. 1) Per quanto concerne l'indennità di utilizzazione professionale variabile, la stessa viene erogata in alternativa a quella giornaliera. Quest'ultima, come risulta dal testo contrattuale e dalle allegazioni delle parti, tendenzialmente spetta al dipendente per le giornate in cui non è impiegato in turni di condotta e rientra nell'importo della retribuzione dei giorni di ferie. Diversamente, quella variabile dipende dai servizi di condotta ed è riconosciuta in misura minore o maggiore a seconda della collocazione temporale della prestazione (notturna o diurna) e della composizione dell'equipaggio. Dunque, si tratta di una indennità composita, in quanto da un lato viene corrisposta per ogni giorno di presenza effettiva che comporti ore di scorta e, sotto questo profilo, appare pertanto intrinsecamente connessa alla mansione di macchinista ed in nesso di
8 funzionalità con le mansioni affidate ai ricorrenti in base al contratto di lavoro. Dall'altro essa subisce modifiche in forza di aspetti che riguardano in parte la collocazione oraria della prestazione. A questa connotazione deve essere aggiunta la circostanza che, in realtà, come anticipato, il personale assente non perde l'indennità di utilizzazione professionale, ma soltanto la possibilità di usufruire della variabile in alternativa alla giornaliera, e quindi durante le ferie percepisce la Con medesima che percepisce nelle giornate lavorative nelle quali svolge attività di traghettamento e manovra o attività formativa per il conseguimento e mantenimento delle abilitazioni professionali, con la conseguenza che la Parte_3 non è di per sè stessa espressione dello Status Personale e Professionale dei ricorrenti, ma costituisce una mera modalità Con della giornaliera, questa sì, espressione dello status personale e professionale dei ricorrenti medesimi, con la conseguenza che la parte variabile può essere contrattualmente esclusa dalla retribuzione dei periodi di ferie…….. 3) Per quanto concerne il compenso per assenza dalla residenza e l'indennità di trasferta, anche tali indennità non hanno alcuna connessione intrinseca con lo status personale e professionale dei ricorrenti, bensì sono indennità riferibili a qualunque lavoratore, a prescindere dalle mansioni, che retribuiscono un particolare disagio dovuto alla circostanza che la prestazione lavorativa deve essere, in alcune circostanze, resa fuori dalla sede di servizio, e quindi dalla presumibile residenza. Sul punto, la sentenza ha chiarito che ciò che è connesso al tempo che i piloti sono costretti a Per_2 trascorrere fuori dalla base, non deve essere preso in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Tale voce retributiva ha nella sostanza natura palesemente indennitaria ( v. Corte d'Appello Torino n.
27/2023).”(cfr. in termini sentenze Tribunale di Napoli sez. lav. nn.7072/2023, 4287/2023, Corte di
Appello Torino sentenze nn. 259/2022, 260/2022, 282/2022 e 305/2022 i cui rilievi vengono richiamati ai sensi dell'art. 118 c.p.c.).
5.2. Resta il fatto che le indennità de quibus hanno natura indennitaria essendo finalizzate a tenere il lavoratore indenne dalle spese che potrebbe sopportare per la prestazione lavorativa in luogo distante dalla sede di assegnazione sicchè anche sotto tale profilo non sono computabili ai fini delle ferie (cfr. in termini Corte Appello di Torino n.457 del 14 ottobre 2022 e n.170/2023).
6. Circa la non computabilità nel periodo di ferie delle indennità giornaliera e di produttività guida a pieno ed a vuoto merita richiamare le argomentazioni svolte nella sentenza della Sezione nn.92,
547/2024 che si condividono e che di seguito si riportano ex art. 118 disp. att. c.p.c.:” …Vanno escluse, dunque, indennità di produttività, premio di produttività, ore di scorta, indennità giornaliera, indennità ordinaria notturna, lavoro straordinario, indennità aziendale e interessenze. L'indennità ed il premio di produttività, infatti, non risultano “intrinsecamente” connessi alle peculiari mansioni svolte dai ricorrenti. La produttività non integra una particolare qualità/caratteristica della mansione ma costituisce un misuratore quantitativo del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione, che opera ogni qualvolta si valuti un certo livello di produzione ovvero il raggiungimento di determinati risultati. In altri termini, trattasi di una mera modalità di espletamento della prestazione lavorativa. Difetta, pertanto, il primo requisito richiesto dalla Giurisprudenza della Corte di Giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e indennità. Lo stesso può dirsi con riferimento all'indennità per le ore di scorta, istituita dal contratto integrativo aziendale del 1998 e rivista nel 2014, che è divenuta compenso di produttività scorta a pieno ed a vuoto. L'indennità giornaliera, corrisposta al personale dipendente “per ogni effettiva giornata di prestazione”
(Accordo nazionale 21.05.1981), “non farà parte della retribuzione normale e, pertanto, non sarà utile agli effetti di
9 alcun altro istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o da contratti aziendali e neanche quindi ai fini dei trattamenti di buonuscita e di tredicesima e quattordicesima mensilità”, nonché nella determinazione della retribuzione prevista per il periodo feriale.”
7. Non diversamente è a dirsi per l'indennità di indennità di disponibilità (compenso di riserva),
l'indennità fuori nastro (compenso di flessibilità) ed il tiket pasto che non sono dirette a compensare uno specifico disagio lavorativo o mansione atteso che la prestazione lavorativa che, non cambia qualitativamente e quantitativamente, è comunque retribuita regolarmente (cfr. rilievi svolti dalla
Sezione nelle sentenze nn.1741, 3411/2023 e 98/2024 le cui argomentazioni si richiamano integralmente ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
8. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro
Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214;
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017;
Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
9. Le oscillazioni pretorie registratesi in materia giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Bari 6.11.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro in composizione monocratica in persona del dott. GIUSEPPE MINERVINI, all'udienza del 6.11.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro n.1836/2025 R.G. Affari Contenziosi vertente
TRA
[...
avv. ANNOSCIA Parte_1
[...] avv. A MAROZZI, G Controparte_1
RONCONI conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato nell'anno 2025, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio la società intimata e, premesso di essere dipendente della parte convenuta, inquadrato come autista, secondo il CCNL autoferrotramvieri, deduceva di percepire mensilmente con continuità ed in modo non occasionale i seguenti emolumenti: ; l'indennità di diaria e di trasferta previste dall'artt. 20 e 21
CNNL 23.07.1976, maggiorazione per straordinario, indennità di presenza di cui all'accordo nazionale
21.5.1981 art. 5 A, l'indennità di percorrenza, l'indennità fuori nastro 12˚ 13˚ 14˚ 15˚ ora, indennità di guida 1 e 2, tiket pasto, compenso di produttività guida a pieno ed a vuoto, compenso di riserva, compenso di flessibilità,da quantificarsi in separata sede, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei termini ivi in dettaglio indicati. Si costituiva la società intimata contestando la fondatezza dell'azione svolta. Istruita con prove documentali, all'odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza
2. Su una fattispecie analoga si espressa la Sezione con la sentenza n.2888/2024 le cui argomentazioni sono condivise e vengono di seguito anche integralmente trasposte ex art. 118 disp. att.
c.p.c.: “Ciò premesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 Cost., art. 2109, comma 1 e 2, c.c. e art. 10, d.lgs. n.
66 del 2003 il prestatore di lavoro ha diritto al riposo settimanale e ad un periodo annuale di ferie retribuite, al quale non può rinunziare;
analogamente, l'art. 31, n. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea prevede che ogni lavoratore abbia diritto ad una limitazione della durata massima del lavoro ed a periodi di riposo giornalieri e settimanali ed a ferie annuali retribuite, per le quali, ai sensi dell'art. 7 della direttiva n. 88/2003/CE, ogni Stato può attivarsi e assume le misure necessarie affinché possano corrispondere ad almeno quattro settimane all'anno (secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali). Stante l'indicato contesto normativo, va evidenziato che la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dapprima chiarito che “l'espressione (di cui all'art. 7 della Direttiva N. 88/2003/CE n.d.r.), che figura in tale disposizione, significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva, la retribuzione va mantenuta. In altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo" (cfr. Corte di Giustizia UE sez. i, 16.3.2006, n. 131, conf. Corte Giustizia UE Grande Sezione, 20.1.2009, n. 350). La Corte di Giustizia (15.09.2011, C 155/10,
WI c. BA) è nuovamente intervenuta in materia, rimarcando che il diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario. In tale contesto, come precisato dall'avvocato generale al par. 90 delle conclusioni, si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
un'indennità determinata a un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Infatti, tanto la direttiva 2003/88 quanto l'accordo europeo prevedono solamente una tutela minima del diritto alla retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori durante le ferie annuali. Nessuna disposizione del diritto dell'Unione osta a che gli Stati membri, oppure, e se del caso, le parti sociali, si spingano oltre la tutela minima del lavoratore, garantita dalla normativa dell'Unione, e prevedano il mantenimento di tutti gli elementi della retribuzione complessiva che gli spettano durante il periodo di lavoro (cfr., sentenza Parviainen, cit., punto 63). Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta da diversi elementi (si pensi ad una retribuzione strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati alla tipologia ed alla natura di mansioni svolte ed al tempo impiegato per il loro svolgimento), per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica. Sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva, deve essere preso in considerazione ai fini e dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. Viceversa, esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie, che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore (come le spese connesse al tempo che un lavoratore è costretto a trascorrere fuori sede), non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva e l'espletamento delle mansioni affidate al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. Ciò precisato, occorre aggiungere che, oltre agli elementi precedentemente descritti, anche quelli correlati allo status personale e professionale del lavoratore devono essere mantenuti durante le ferie annuali retribuite (il caso, sul quale si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione e Europea, era quello di una responsabile di cabina in una compagnia aerea assegnata temporaneamente, a causa della gravidanza, ad un posto a terra, alla quale è stato riconosciuto nel corso dell'assegnazione il diritto al mantenimento di elementi della retribuzione o integrazioni collegati al suo status professionale;
pertanto, le integrazioni collegate a qualità di superiore gerarchico, anzianità e qualifiche professionali devono essere mantenute – cfr. sentenza 01.07.2010, causa C-471/08, ). Pertanto, come Per_1 ribadito da CGUE, 22.05.2014, C-539/12 (accertato il diritto di un lavoratore a veder computato nella retribuzione
2 “feriale” non solo lo stipendio base ma anche l'importo delle provvigioni fissate con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro che derivano da vendite realizzate da tale lavoratore), gli elementi retributivi correlati a status personale e professionale, qualità di superiore gerarchico, anzianità, qualifiche professionali vanno riconosciuti anche nel periodo feriale. La giurisprudenza europea riportata è stata recepita anche a livello nazionale da Cass. civ., sez. lav.,
17.05.2019, n. 13425: costituisce compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità o nesso intrinseco (cfr. CGUE, 15 settembre 2011, e a., C – 155/10, cit., punto 26) tra i vari elementi che Per_2 compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed Sentenza n. 2888/2024 pubbl. il 12/07/2024 RG n. 10308/2023 applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. È altresì da tener presente che la giurisprudenza di legittimità è giunta a questa svolta europea dopo aver affermato, per lungo tempo, che, attesa l'inesistenza nell'ordinamento di un principio di onnicomprensività della retribuzione, la competenza a stabilire le componenti della retribuzione feriale, così come di ogni altra voce retributiva, spetta alla contrattazione collettiva (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. lav., 12.11.2018, n. 28937;
Cass. civ., sez. lav., 30.10.2017, n. 25760; Cass. civ., sez. lav., 21.05.2012, n. 7987; Cass. civ., sez. lav.,
17.10.2001, n. 12683). Tanto premesso, il punto fermo da cui partire non può che essere il principio di diritto (CGUE
15.09.2011) secondo il quale un lavoratore ha diritto, durante le sue ferie annuali, non solo al mantenimento dello stipendio di base ma anche, da un lato, agli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni incombenti in forza del contratto di lavoro e compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti quelli collegati allo status personale e professionale del lavoratore. Tali principi devono essere interpretati, di conseguenza, non come impositivi di una meccanica parificazione tra la retribuzione feriale e quella degli altri periodi dell'anno, bensì come rivolti a tutelare l'esigenza che il lavoratore non abbia a patire, quando va in ferie, di una riduzione sproporzionata del proprio trattamento retributivo, tale da avere un effetto dissuasivo dell'effettiva fruizione del diritto. È evidente, che, qualora non si assicurasse la coincidenza della retribuzione delle ferie annuali con quella ordinaria, si ingenererebbe una diminuzione del trattamento retributivo potenzialmente idonea a pregiudicare economicamente il lavoratore nell'esercizio del suo diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Come precedentemente evidenziato, la Corte di Giustizia ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che la retribuzione, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta"; in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo. L'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito “il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a
"ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione” (cfr. Cass. n. 22401/20). Ciò posto, per poter essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione feriale, una voce retributiva deve rispondere ai seguenti requisiti: a) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni
3 svolte dall'interessato, ossia quando va a remunerare la specifica professionalità dell'interessato (al punto da divenire tutt'uno con la stessa e non semplicemente una particolare e cangiante modalità logistica, temporale o di altra natura della prestazione lavorativa); b) deve compensare uno specifico “disagio” (“dare incomodo”) derivante dall'espletamento di dette mansioni;
c) deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Non è la prima volta, tra l'altro, che la giurisprudenza italiana si sofferma su questi concetti. Lo ha già fatto a proposito del principio di irriducibilità della retribuzione previsto dal vecchio art. 2103 c.c., tramite la precisazione che la retribuzione che aveva titolo ad essere conservata anche in caso di mutamento di mansioni era la “sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti”, ma non anche “quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano e compensate” (cfr. Cass. civ., sez. lav.,
27.10.2003, n. 16106; in termini, Cass. civ., sez. lav., 10.11.1997, n. 11106). Lo stesso concetto è ritornato, questa volta normativamente, nel nuovo art. 2103, comma 6, c.c., che esclude dalla conservazione della retribuzione in caso di mutamento di mansioni “gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”. Infine, come si trae in modo esplicito da CGUE 15.09.2011, la valutazione sulla computabilità di un'indennità – quindi, circa l'an, non il quantum - deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. Pertanto, occorre anche considerare il dato della frequenza temporale dell'erogazione retributiva nella busta paga di ciascun lavoratore, cioè deve trattarsi di voci retributive percepite in modo continuativo, o quanto meno non occasionale, dal lavoratore. L'importo di tali voci deve essere congruo o comunque apprezzabile, così e che il rinunciarvi potrebbe avere un effetto dissuasivo delle ferie (cfr. CGUE 22.05.2014). Pertanto, voci che rimborsino spese meramente occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie. Occorre quindi verificare, alla luce dei principi stabiliti dal Giudice europeo, se le voci analiticamente indicate dal ricorrente costituiscano elementi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte, che compensino specifici disagi derivanti da esse oppure siano correlate allo status professionale o personale dell'interessato, sempre tenendo conto della continuità e non occasionalità della percezione.
Ebbene, nel caso de quo, si evidenzia sul punto la genericità e la carenza probatoria della domanda. Parte ricorrente si è limitata a menzionare solo alcune delle fonti concernenti le spettanze domandate (ad esempio, CCNL 1976, ACC. Naz
1981), senza tuttavia allegarle in atti, né ha indicato in ricorso elementi che consentano l'apprezzamento della correlazione fra le voci richieste e le mansioni svolte o la qualifica rivestita dal ricorrente. Né tale carenza può essere assolta dal ricorrente successivamente con le note autorizzate. Sul punto, la Suprema Corte, del resto, ha più volte in via generale osservato che (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. lav., 8/6/2018, n. 15032) nel processo del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio, tanto in primo grado quanto in grado d'appello, “presuppone la ricorrenza delle seguenti circostanze: l'insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali, l'opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, e solo infine l'indispensabilità dell'iniziativa ufficiosa, volta comunque non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa”. Non ricorrono, pertanto, i suddetti presupposti, allorché la parte sia incorsa in decadenze
4 per la tardiva produzione in giudizio e non sussista, quindi, alcun elemento, già acquisito al processo, tale da poter offrire lo spunto per integrare un quadro probatorio già tempestivamente delineato. Peraltro, preme evidenziare che, tenuto conto della settorialità delle spettanze ivi domandate in ricorso nonché della loro natura pattizia, l'onere di allegazione incombeva appunto sul ricorrente. Al riguardo, risulta dirimente quanto chiarito della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. VI, 16/09/2014, n.19507), ove è in effetti precisato che i contratti collettivi (e, a maggior ragione, gli accordi aziendali) sono conoscibili d'ufficio dal giudice solo in quanto ufficialmente pubblicati (così i c.c.n.l. del pubblico impiego); per il resto è necessario che la norma pattizia (oggetto di diretta interpretazione ovvero elemento interpretativo esterno) risulti ritualmente acquisita al fascicolo di parte nel giudizio di merito. In particolare “vi è un diverso atteggiarsi del concetto di <> della fonte normativa (quanto ad esistenza e a contenuto) - che, in ragione delle sopra espresse considerazioni, non sembra possa essere considerato più un "fatto", almeno nel giudizio di cassazione -, da parte del giudice esclusivamente con mezzi propri (iura novit curia) a seconda che si versi in una ipotesi di violazione del c.c.n.l. privatistico rispetto ad una in cui le questioni attengano ad un c.c.n.l. del pubblico impiego. Ed infatti, a differenza della legge e dei contratti collettivi del pubblico impiego (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale), il c.c.n.l. privatistico non è conoscibile se non con la collaborazione (onere di allegazione e di produzione) delle parti. Rilevante è, dunque, che la fonte normativa possa essere conosciuta dal giudice a prescindere dall'iniziativa di parte la quale, laddove necessaria (come nel caso del c.c.n.l. privato), resta assoggetta alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio”. Se è vero, poi, che ai sensi dell'art. 420 c.p.c., comma 5, il giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa, tale potere non può che essere esercitato in base alle allegazioni e deduzioni delle parti, restando la relativa eventualità pur sempre nell'ambito di applicazione del principio dispositivo e permanendo l'onere delle parti che vogliano far valere l'applicazione di un determinato contratto collettivo di provarne l'esistenza e di produrlo in giudizio (in modo tempestivo). Orbene, proprio sul presupposto di siffatto assunto, la Suprema Corte ha concluso ritenendo che alla "conoscibilità" degli Accordi nazionali del 2/10/1989 e dell'11/4/1995 fosse di ostacolo la tardiva allegazione e deduzione e la originaria mancanza di ogni contraddittorio in ordine alle questioni sollevate in relazione agli stessi, precisando che nessun rilievo potesse essere, dunque, mosso alla Corte territoriale che non aveva preso in considerazione gli Accordi predetti ed aveva deciso la causa sulla sola base delle deduzioni, in fatto ed in diritto, così come delineate e delimitate dalle posizioni assunte dalle parti nel corso del giudizio di primo grado.” (cfr. in termini sentenza di questa Sezione lav. n.3411/2024 i cui rilievi vengono richiamati ai sensi dell'art. 118 c.p.c.).
3. Alla luce delle direttive pretorie su riferite è agevole rilevare che la parte ricorrente non ha indicato in ricorso elementi che consentano l'apprezzamento della correlazione fra le voci richieste e le mansioni svolte o la qualifica rivestita.
4.1. Ciò in disparte non può sottacersi che nel ricorso non vi sono sufficienti allegazioni specifiche per determinare l'importo esatto e l'incidenza esatta degli emolumenti de quibus sulla retribuzione del ricorrente nei giorni di ferie attesa la domanda di condanna generica proposta. Dalle emergenze processuali, comunque, non vi sono elementi per ritenere che si tratti di incidenza non minima, sia idonea a produrre anche solo in via potenziale, un effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie. Il dato, a maggior ragione, diviene non significativo, considerando che il calcolo deve essere
5 fatto, come correttamente eccepito dalla parte resistente, valutando esclusivamente quattro settimane di ferie annuali.
4.2. A fronte del deficit rilevato e della specifica contestazione sollevata dalla parte resistente, nulla ha replicato l'istante che nelle note conclusive circa l'incidenza del mancato computo degli emolumenti de quibus nella retribuzione feriale rivendicata. Alla luce delle emergenze processuali non può ragionevolmente affermarsi che il mancato inserimento di tali indennità nella base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie ha prodotto in concreto il rischio che il ricorrente non fruisse delle sue ferie. Applicando le coordinate ermeneutiche testè riferite, la domanda è infondata sotto tutti i profili e va pertanto rigettata (cfr. anche sentenze nn.3560 e 3562 della Sezione e n. 145/2025 della sez.lav del
Trib. Lucca in atti prodotte dalla parte resistente ed i cui rilievi si richiamano nella odierna sede anche ai sensi dell'art. 118 disp att. cpc).
5. A ciò si aggiunga che una fattispecie analoga si espressa la Sezione da ultimo con sentenza n.893/2025 le cui argomentazioni in tema di non computabilità delle diarie e trasferte ai fini delle ferie, sono condivise e vengono di seguito anche integralmente trasposte ex art. 118 disp. att. c.p.c.: “Si osserva, preliminarmente, che il nostro ordinamento non contiene un generale principio di onnicomprensività della retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie, con la conseguenza che non vi sono dubbi sul fatto che alcuni elementi della retribuzione goduta dal dipendente possano in concreto non essere computati ai fini della quantificazione degli istituti indiretti, a meno che il loro computo non sia specificamente previsto dalla normativa vigente o dalla contrattazione collettiva di settore. Sul punto è costante la Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione “in tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di onnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva;
pertanto, la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché la Legge N°260 del 1949, art. 5, nel testo di cui alla Legge N°90 del 1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio”(Cassazione Civ. 23 ottobre 2020 N°23366). Tale impostazione deriva dal fatto che l'autonomia delle parti collettive nel disciplinare la fattispecie, non è limitata o vincolata a far corrispondere automaticamente gli importi percepiti dal lavoratore in forza delle diverse indennità applicabili al rapporto, a quelli presi in considerazione per formare la base della retribuzione feriale, anche nel caso in cui le suddette indennità rivestano un carattere di continuità, all'interno di quanto percepito dal dipendente. Non esiste, poi, all'interno dell'ordinamento nazionale, un principio generale in forza del quale il lavoratore, durante le ferie, abbia diritto alla stessa identica retribuzione che avrebbe percepito durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, poiché, per costante giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, tale situazione non andrebbe ad intaccare i principi disciplinati dall'art. 36 della Carta Costituzionale, dal momento che in astratto, la determinazione dell'aspetto economico del rapporto di lavoro è rimessa alta contrattazione collettiva al fine di tutelare la garanzia di un trattamento sufficiente, rispetto al quale permane il potere di verifica in capo al Giudice (Cassazione Civ. N°1823/2004, N°16510/2002). Svolte le premesse di cui sopra, vanno esaminate le
6 norme europee in materia di diritto di ferie, e le pronunce della Corte di Giustizia Europea, che da ultimo si sono susseguite, in merito al concetto di ferie retribuite, al fine di comprendere se attraverso tali norme e l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia, sia stato introdotto nell'Ordinamento Europeo e quindi anche nell'Ordinamento Italiano, un nuovo e generale principio di onnicomprensività della retribuzione o la Corte di Giustizia abbia più semplicemente precisato dei limiti minimi inderogabili, circa gli elementi retributivi della prestazione c.d. ordinaria, che debbono necessariamente fare parte della retribuzione dei lavoratori durante il periodo di ferie. Sul punto osserva il Tribunale che l'art. 7 della direttiva N°2003/88 dispone che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”. Sotto tale profilo, l'art. 10 del D.Lgs. N°66/2003 ha dato fino ad oggi, espressa attuazione alla direttiva sopra citata, disponendo che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo
2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2 comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo
3 comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione”. Relativamente alla portata della legislazione comunitaria e delle pronunce della Corte di Giustizia applicative della stessa, la Suprema Corte ha precisato che “sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri, l'espressione ferie Persona_3 annuali retribuite di cui all'art. 7 N°1 della direttiva N°88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione”. In altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo, come previsto nella sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, Persona_4
e altri. Ulteriori precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa
C155/10, WI e altri, dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha statuito che “sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore, di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”, con la conseguenza che “vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale del lavoratore”. nuovo Si ritiene che proprio tale ultimo inciso consenta di affermare che le sentenze della Corte di Giustizia UE non abbiano introdotto un e generale concetto di onnicomprensività della retribuzione, ma abbiano solo affermato che quelli che sono gli elementi retributivi connessi intrinsecamente ed inscindibilmente allo Status Personale e Professionale del Lavoratore, non possano essere esclusi dalla retribuzione dovuta per le ferie. Ed infatti, nel caso della sentenza WI, l'indennità di volo è elemento retributivo connaturato allo status personale e professionale del lavoratore . Nelle precedenti e Pt_2
7 successive sentenze della Corte di Giustizia Ue sul punto inerente il concetto di retribuzione dovuta durante le ferie annuali, sono poi stati delineati una serie di concetti integrativi dell'interpretazione della Direttiva, ed in particolare si è precisato che il periodo minimo è di quattro settimane e che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, ma gli stessi stati devono però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa di tale diritto che scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva;
si è precisato inoltre che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88, si è precisato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione;
si è precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, sentenza del 13-1-2022, Per nella causa C-514/20 DS c/ , sentenza del 29 novembre 2017 C 214/16 king, sentenza del 6 novembre 2018,
C-619/16, sentenza del 25 giugno 2020, e sentenza CP_2 Controparte_3
, C-762/18 e C-37/19, sentenza del 6 novembre 2018, C619/16). Dunque, avendo a Controparte_4 CP_2 riferimento tale ricostruzione, in primo luogo è necessario effettuare la valutazione relativa al rapporto di funzionalità che deve intercorrere tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate, in base al suo contratto di lavoro ed al suo Status Personale e Professionale, e soltanto qualora risulti che le indennità intrinsecamente connesse al predetto status personale e professionale non sono comprese nella retribuzione per i periodi di ferie, deve verificarsi quella che potrebbe essere l'incidenza di tali elementi sulla retribuzione mensile, al fine di accertare la potenziale efficacia dissuasiva del loro mancato riconoscimento, sulla fruizione delle ferie da parte dei suddetti lavoratori. Nel caso in esame, i ricorrenti chiedono l'inserimento tra la retribuzione da riconoscere durante il periodo feriale delle indennità di I.U.P. variabile, di IUP giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce 792), di lavoro notturno, di lavoro domenicale, di lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato, di compenso per assenza dalla residenza, di compenso per lavoro straordinario (esclusi codici 288, 289, 290), di premio per completamento corsa, e di indennità diverse(flessibilità di orario e per PDM Cargo). Ciò posto, in relazione a ciascuna delle indennità richieste si osserva ciò che segue. 1) Per quanto concerne l'indennità di utilizzazione professionale variabile, la stessa viene erogata in alternativa a quella giornaliera. Quest'ultima, come risulta dal testo contrattuale e dalle allegazioni delle parti, tendenzialmente spetta al dipendente per le giornate in cui non è impiegato in turni di condotta e rientra nell'importo della retribuzione dei giorni di ferie. Diversamente, quella variabile dipende dai servizi di condotta ed è riconosciuta in misura minore o maggiore a seconda della collocazione temporale della prestazione (notturna o diurna) e della composizione dell'equipaggio. Dunque, si tratta di una indennità composita, in quanto da un lato viene corrisposta per ogni giorno di presenza effettiva che comporti ore di scorta e, sotto questo profilo, appare pertanto intrinsecamente connessa alla mansione di macchinista ed in nesso di
8 funzionalità con le mansioni affidate ai ricorrenti in base al contratto di lavoro. Dall'altro essa subisce modifiche in forza di aspetti che riguardano in parte la collocazione oraria della prestazione. A questa connotazione deve essere aggiunta la circostanza che, in realtà, come anticipato, il personale assente non perde l'indennità di utilizzazione professionale, ma soltanto la possibilità di usufruire della variabile in alternativa alla giornaliera, e quindi durante le ferie percepisce la Con medesima che percepisce nelle giornate lavorative nelle quali svolge attività di traghettamento e manovra o attività formativa per il conseguimento e mantenimento delle abilitazioni professionali, con la conseguenza che la Parte_3 non è di per sè stessa espressione dello Status Personale e Professionale dei ricorrenti, ma costituisce una mera modalità Con della giornaliera, questa sì, espressione dello status personale e professionale dei ricorrenti medesimi, con la conseguenza che la parte variabile può essere contrattualmente esclusa dalla retribuzione dei periodi di ferie…….. 3) Per quanto concerne il compenso per assenza dalla residenza e l'indennità di trasferta, anche tali indennità non hanno alcuna connessione intrinseca con lo status personale e professionale dei ricorrenti, bensì sono indennità riferibili a qualunque lavoratore, a prescindere dalle mansioni, che retribuiscono un particolare disagio dovuto alla circostanza che la prestazione lavorativa deve essere, in alcune circostanze, resa fuori dalla sede di servizio, e quindi dalla presumibile residenza. Sul punto, la sentenza ha chiarito che ciò che è connesso al tempo che i piloti sono costretti a Per_2 trascorrere fuori dalla base, non deve essere preso in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Tale voce retributiva ha nella sostanza natura palesemente indennitaria ( v. Corte d'Appello Torino n.
27/2023).”(cfr. in termini sentenze Tribunale di Napoli sez. lav. nn.7072/2023, 4287/2023, Corte di
Appello Torino sentenze nn. 259/2022, 260/2022, 282/2022 e 305/2022 i cui rilievi vengono richiamati ai sensi dell'art. 118 c.p.c.).
5.2. Resta il fatto che le indennità de quibus hanno natura indennitaria essendo finalizzate a tenere il lavoratore indenne dalle spese che potrebbe sopportare per la prestazione lavorativa in luogo distante dalla sede di assegnazione sicchè anche sotto tale profilo non sono computabili ai fini delle ferie (cfr. in termini Corte Appello di Torino n.457 del 14 ottobre 2022 e n.170/2023).
6. Circa la non computabilità nel periodo di ferie delle indennità giornaliera e di produttività guida a pieno ed a vuoto merita richiamare le argomentazioni svolte nella sentenza della Sezione nn.92,
547/2024 che si condividono e che di seguito si riportano ex art. 118 disp. att. c.p.c.:” …Vanno escluse, dunque, indennità di produttività, premio di produttività, ore di scorta, indennità giornaliera, indennità ordinaria notturna, lavoro straordinario, indennità aziendale e interessenze. L'indennità ed il premio di produttività, infatti, non risultano “intrinsecamente” connessi alle peculiari mansioni svolte dai ricorrenti. La produttività non integra una particolare qualità/caratteristica della mansione ma costituisce un misuratore quantitativo del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione, che opera ogni qualvolta si valuti un certo livello di produzione ovvero il raggiungimento di determinati risultati. In altri termini, trattasi di una mera modalità di espletamento della prestazione lavorativa. Difetta, pertanto, il primo requisito richiesto dalla Giurisprudenza della Corte di Giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e indennità. Lo stesso può dirsi con riferimento all'indennità per le ore di scorta, istituita dal contratto integrativo aziendale del 1998 e rivista nel 2014, che è divenuta compenso di produttività scorta a pieno ed a vuoto. L'indennità giornaliera, corrisposta al personale dipendente “per ogni effettiva giornata di prestazione”
(Accordo nazionale 21.05.1981), “non farà parte della retribuzione normale e, pertanto, non sarà utile agli effetti di
9 alcun altro istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o da contratti aziendali e neanche quindi ai fini dei trattamenti di buonuscita e di tredicesima e quattordicesima mensilità”, nonché nella determinazione della retribuzione prevista per il periodo feriale.”
7. Non diversamente è a dirsi per l'indennità di indennità di disponibilità (compenso di riserva),
l'indennità fuori nastro (compenso di flessibilità) ed il tiket pasto che non sono dirette a compensare uno specifico disagio lavorativo o mansione atteso che la prestazione lavorativa che, non cambia qualitativamente e quantitativamente, è comunque retribuita regolarmente (cfr. rilievi svolti dalla
Sezione nelle sentenze nn.1741, 3411/2023 e 98/2024 le cui argomentazioni si richiamano integralmente ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
8. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro
Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214;
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017;
Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
9. Le oscillazioni pretorie registratesi in materia giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Bari 6.11.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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