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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/04/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza dell'11 aprile 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 4532/2021 e 5170/2022 R.G. Sez. Lavoro, promosse
DA
rappresento e difeso dagli avv.ti Anna Ricciardi e Paola Spadaro, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
l' , in persona del Presidente e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Testa e Maria
Rosaria Battiato, giusta procura generale alle liti;
- Resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.07.2021 ed iscritto al n. 4532/2021 R.G., il ricorrente indicato in epigrafe – premesso di avere svolto nel 2019 attività lavorativa, in qualità di bracciante agricolo, “alle dipendenze” della azienda agricola di CI LV per 102 giornate lavorative, ed esattamente dal 13 Agosto 2019 al 31 Dicembre 2019, svolgendo sui terreni dei quali il CI aveva la disponibilità in virtù di contratti di affitto, ubicati nei comuni di Montalbano Elicona, Sinagra e Tortorici, mansioni strettamente connesse e riconosciute come afferenti all'agricoltura, come la pulizia dei terreni e la raccolta delle nocciole – ha agito in giudizio impugnando il provvedimento di cancellazione delle giornate CP_ in agricoltura per l'anno 2019 comunicatogli dall il 15.12.2020.
1 Motivi del ricorso sono la mancata audizione del lavoratore in contrasto con quanto previsto
CP_ nella circolare 126 del 2009, richiamata nel Messaggio del 20.11.2015, n. 7068, e la infondatezza nel merito della decisione dell'istituto previdenziale, stante la asserita esistenza reale del rapporto di lavoro (considerato che i terreni nella disponibilità del CI e sui quali si è svolto il rapporto di lavoro erano “stati lavorati”).
Tanto premesso, parte ricorrente ha domandato al Giudice adito di: accertare e dichiarare il suo diritto ad essere reiscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Biancavilla per l'anno 2019 in relazione al citato rapporto di lavoro, vale a dire per 102 giornate;
condannare l' ad accreditare in suo favore il summenzionato periodo di lavoro al fine CP_1 della tutela previdenziale;
condannare l' resistente al pagamento delle spese CP_1
processuali, con distrazione in favore dei procuratori che se ne sono dichiarati antistatari.
Instauratosi il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio, contestando nel merito la CP_1
fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto e, in particolare, rappresentando che l'azienda agricola di CI LV era stata interessata da un accertamento ispettivo per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019, come da verbale n 2020002021/DDl del 12.11.2020, accertamento dal quale è risultato che: dopo aver effettuato sopralluoghi senza mai rinvenire sui fondi né il sig. CI né lavoratori, si era provveduto a convocare ufficialmente il sig. CI, consegnandoli il verbale di inizio operazioni del 27.02.2020; respinta una prima denuncia aziendale presentata in data 01.08.2019 per incongruità e duplicazioni sulle particelle dichiarate, in data 30.09.2019 è stata presentata altra denuncia aziendale (Mod. DA) con la quale la ha indicato le singole particelle di terreno Parte_2
utilizzate per le coltivazioni (ubicate nei Comuni di Montalbano Elicona, Montalbano Sinagra
e Tortorici), indicando un fabbisogno di 2000 giornate con data di inizio attività al 05.09.2019; sono seguite le denunce mensili di manodopera, per un numero complessivo di lavoratori pari a 112 per n. 10.268 giornate;
nel corso dell'accertamento, è stato eseguito sopralluogo dei terreni ubicati principalmente sul
Comune di Montalbano Elicona dal quale è emerso uno stato di totale abbandono, come da verbale del 20.11.2019 che espressamente afferma “ secco e non produttivo da Parte_3 oltre un anno, presenti stroffe alla base degli alberi, rovi ed altre piante infestanti”, dandosi atto che altre particelle si trovavano in zona montana non facilmente raggiungibile e neppure fornita da strada asfaltata e comunque piena di dossi;
2 quanto ai terreni ubicati in Montalbano Sinagra, gli ispettori hanno atto di aver eseguito anche lì un sopralluogo alla presenza del tecnico comunale, ravvisando “terreni posizionati sul fronte della collina, non presentano tracce di coltivazione, erbe infestanti ed altra vegetazione spontanea…alberi di nocciole in stato di abbandono evidenziato dalla presenza di rovi ed altre erbe infestanti”; sempre nel corso dell'accertamento erano state prodotte unicamente 6 fatture di vendita di nocciole e legna da ardere, i cui destinatari erano risultati alcuni dipendenti, per un totale di soli Euro 5.645,00; (del tutto inutili gli “originali” degli scontrini fiscali prodotti successivamente – ad accertamento già in corso – riferibili a mese di agosto 2019, atteso che in quel mese l'azienda non avrebbe dovuto operare, come da denuncia DA, e che gli originali sarebbero dovuti essere nelle mani dei destinatari acquirenti e non certo dell'azienda, tenuta a conservarne la copia); il sig. CI non risultava neppure iscritto come lavoratore autonomo dell'agricoltura nella relativa gestione previdenziale, risultando nell'anno 2019, al contrario, percettore di prestazioni previdenziali (disoccupazione) per euro 5.000,00 in virtù di pregresso rapporto di lavoro dipendente nel 2018, anch'esso fittizio;
il sig. CI, inoltre, non aveva prodotto – al di là delle sole 6 fatture di cui si è detto – alcuna documentazione fiscale o contabile che attestasse l'effettiva operatività dell'azienda, come pure non aveva prodotto estratti conto bancari o postali, pure richiestigli, con totale assenza di prova sia in ordine ai pagamenti dei canoni degli affitti dei terreni che dei pagamenti ai lavoratori per complessivi euro 661.128,00 di retribuzioni;
non era stata data dimostrazione, inoltre, dell'esistenza di una sia pur minima attrezzatura atta a dimostrare l'effettiva operatività dell'azienda; anche i contratti di affitto dei fondi rustici rivelavano - se non la loro totale insussistenza - quantomeno un'inverosimile gratuità e/o comunque una contrattazione di comodo onde far percepire ai concedenti benefici comunitari
(come per il caso dell'anziana signora;
Per_1
nessuno dei lavoratori convocati dagli ispettori si era presentato per essere sentiti dagli ispettori.
Quanto alla doglianza concernente la mancata audizione del ricorrente da parte degli ispettori,
CP_ l' ha osservato che, fermo il fatto che molti lavoratori, pur ritualmente convocati dagli ispettori, non si erano presentati, nessun canone giuridico impone agli ispettori di sentire (o, comunque, convocare a tal fine) tutti i lavoratori, essendo all'uopo più che sufficiente un mero
3 campione rappresentativo di essi e, comunque, anche nessuno quando le circostanze di fatto
(come in questo caso) sono già più che sufficienti per le conclusioni ispettive.
Con ricorso in riassunzione depositato il 21.06.2022, premesso di avere lavorato quale bracciante agricolo nel 2018 per 102 giornate “alle dipendenze” dell'azienda “Mare e TI, ed esattamente nel periodo che va dal 30.08.2018 al 31.12.2018, svolgendo mansioni strettamente connesse e riconosciute come afferenti all'agricoltura, occupandosi della pulizia dei terreni siti in Patti, c.da Panecastro, e della raccolta dei prodotti ivi coltivati, di avere percepito una retribuzione giornaliera di circa 50,00 e di avere svolto la sua opera “secondo
Part le disposizioni impartite dal Sig. ”, il sig. ha domandato al Tribunale adito di: Parte_4 accertare e dichiarare il suo diritto al pagamento dell'indennità di disoccupazione per l'anno
2018, in relazione alle 102 giornate accreditabili ai fini contributivi, e per l'effetto condannare l' al pagamento in suo favore della relativa indennità, oltre interesse e rivalutazione;
CP_1 condannare l' ad accreditare in suo favore il summenzionato periodo di disoccupazione CP_1 come contribuzione figurativa;
condannare l' in persona a pagare in suo favore la DS e CP_1 gli ANF per l'anno 2018.
Instauratosi il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio, eccependo la inammissibilità CP_1
o improponibilità del ricorso ex art. 22, comma 1, d.l. n. 7/1970, atteso che: la cancellazione delle giornate lavorative in agricoltura è avvenuta nella specie con l'elenco 1VD 2019, in pubblicazione dal 15.06.2019 al 15.07.2019 per il 2018; che non è stato proposto ricorso amministrativo entro il termine di cui all'art. 11 d.lgs. n. 375/93, per cui il disconoscimento è divenuto definitivo in data 14.08.2019 e da tale data è iniziato a decorrere il termine di 120 gg.; l'originario ricorso giudiziario è stato depositato presso il Tribunale di NA (rectius,
Patti) solo in data 08.01.2021, quando già era maturata la decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/1970.
CP_ Nel merito, l' ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto e, in particolare, ha rappresentato che la società “Mari e TI, il cui legale rappresentate era il sig. , era stata interessata da un accertamento ispettivo condotto dai Parte_5 funzionari di vigilanza dell , unitamente alla Guardia di Finanza della Tenenza di Patti, CP_1
che ha interessato gli anni 2017 e 2018; detto accertamento è stato, principalmente, finalizzato al controllo del corretto adempimento degli obblighi assunti dalla società agricola sia nei confronti dell , quale azienda operante nel relativo settore, sia nei confronti dei soggetti CP_1
denunciati quali braccianti agricoli ed ha, dunque, anche interessato la verifica della regolare
4 assunzione dei lavoratori occupati e/o della legale e legittima costituzione dei rapporti di lavoro instaurati.
Nel corso dell'accertamento, si è verificato che: all'esito di apposito sopralluogo, non è stato possibile individuare la sede legale della società, atteso che nella via Silvio Pellico di
Montalbano Elicona vi erano nella maggior parte edifici abbandonati e nessun palazzo;
la società “Mari e TI non aveva dimostrato alcun ricavo dalla presunta attività agricola svolta nel periodo oggetto dell'accertamento, non essendo state presentate né denunce reddituale né denunce IVA, né fatture di vendita o di acquisto di materie prime o attrezzature;
la società non risultava iscritta nel Registro delle imprese presso la CCIA di NA e non ha mai aperto un conto corrente sul quale fare transitare i flussi finanziari collegati alle attività di gestione;
neppure il suo legale rappresentante era titolare di conti correnti;
a fronte della mancata dimostrazione di incassi o ricavi, risultavano corrisposte retribuzioni per un ammontare complessivo di euro 299.560,00; la scrittura privata del 20.07.2017, apparentemente stipulata tra il sig. e l'amministratore pro-tempore della Gestione Parte_4
Aziendali s.r.l., comodataria dei terreni del fallimento " Controparte_2
, avente ad oggetto la vendita dei frutti pendenti e il completamento dell'attività
[...] di coltivazione, è stato disconosciuto dal citato amministratore, il quale ha negato l'autenticità della firma ivi apposta e, addirittura, ha affermato di non conoscere il sig. ; a seguito Parte_4
di apposito sopralluogo, si è accertato che i terreni sui quali si sarebbe svolta l'attività di coltivazione “versavano da tempo in stato di abbandono oltre ad essere impervi e difficilmente raggiungibili”.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale e più volte rinviato per eccessivo carico del ruolo, con decreto del 22.11.2022, per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, è stata disposta la riunione del procedimento n. 5170/2022 a quello portante il n. 4532/2021; infine, all'esito dell'udienza dell'11 aprile 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed
è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto brevemente in ordine allo svolgimento del processo, va innanzitutto affrontata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso originariamente iscritto al n. 5170/2022
R.G. sollevata dall . CP_1
Al riguardo, va rammentato che, a norma dell'art. 22 del d.l. 3.2.1970, n. 7, convertito dalla legge 11.03.1970, n. 83, prima abrogato dal d.l. n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133
5 del 2008 e poi, a decorrere dal 6.7.2011, fatto rivivere dall'art. 38, comma 4, del d.l. n. 98 del
2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
La citata disposizione va quindi considerata applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, stante che l'impugnato elenco nominativo dei lavoratori agricoli per l'anno 2018, Part con il quale sono state disconosciute le giornate lavorative relative al sig. è stato emanato
CP_ e pubblicato sul sito internet dell tra il giugno e il luglio del 2019.
Per condivisa giurisprudenza della Suprema Corte, la decadenza ex art. 22 si applica ad ogni controversia relativa alla contribuzione previdenziale per i lavoratori agricoli (vedi in questo senso Cass. n. 20795/2010 secondo cui “l'art. 22 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in legge 11 marzo 1970, n. 83 che fissa un termine di decadenza per l'azione giudiziaria contro i provvedimenti definitivi "adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi", si applica ad ogni controversia relativa alla contribuzione previdenziale per i lavoratori agricoli, siano essi coadiutori o subordinati, in considerazione dei fini della legge, intesa all'accertamento territoriale della manodopera agricola ed alla relativa tutela, anche previdenziale).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non sono rinvenibili ragioni per discostarsi, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lg. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n.
83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza.” (Cass. civ. Sez. Lav., 27.12.2011, n. 29070).
Per quanto rileva in questa sede, il suddetto art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993, in tema di ricorsi in materia di accertamento de lavoratori agricoli, che “contro i provvedimenti
6 adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni.
Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della
Commissione l'interessato e il dirigente della competente sede AU (ante riforma ex art. 19 della l. n. 724/194) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla Commissione Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Nella specie, il ricorrente non risulta avere proposto ricorso al competente organo CP_ amministrativo dell' per cui il disconoscimento delle giornate lavorative è divenuto definitivo in data 14.08.2019, ossia 30 giorni dopo la cessazione della pubblicazione del
CP_ relativo elenco sul sito internet dell' e da tale data è iniziato a decorrere il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale: ebbene, l'originario ricorso giudiziario, esitato con declaratoria di incompetenza per territorio, è stato depositato presso il
Tribunale di Patti soltanto in data 08.01.2021 e, quindi, ben oltre la scadenza del termine di
120 gironi previsto dall'art. 22 del d.l. 3.2.1970, n. 7, convertito dalla legge 11.03.1970, n. 83, per cui il ricorso stesso deve ritenersi tardivo e le relative domanda inammissibili.
Né, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, si potrebbe pervenire ad un diverso convincimento valorizzando il periodo di sospensione dei termini processuali prevista dalla disciplina dettata in tema di c.d. emergenza coronavirus per il periodo dal 09.03.2020 all'11.05.2020 (v. artt. 83, comma 2, del d.l. n. 10 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del
2020, e 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020, convertito dalla legge n. 40 del 2020, i quali dispongono, tra l'altro, che nel citato arco temporale è “sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”, e, in particolare, dei termini stabiliti “per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio”: il termine di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziale, invero, è scaduto il 12.12.2019, per cui appare inconferente il richiamo alla sospensione stabilito dalle suddette disposizioni a partire dal
09.03.2020.
3. Esaminiamo adesso il merito della controversia con riferimento alle domande introdotte con il ricorso del 16.07.2021.
7 Oggetto del contendere è il sostanziale disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura, cui è conseguito il rigetto della domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2019.
A questo punto, si deve rammentare che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento di prestazioni lavorative in agricoltura, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.: in tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini CP_1
previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del
1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. Sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Sez. lav. 19 maggio
2003 n. 7845)
Tali principi sono stati ribaditi da Cass Sez. lav. 2.8.2012, n. 13877, che ha precisato che “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone
l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che”, come avvenuto nella specie, “l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro
o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.”.
Ancor più recentemente la Suprema Corte ha confermato tali principi, statuendo nel senso che
“l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione
8 ricognitiva della corrispondente situazione soggettiva e di agevolazione probatoria. Funzione che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto CP_1 di lavoro” (Cass. Sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35548; Cass. Sez. lav. 2 febbraio 2023, n.
3129).
Pertanto, in caso di contestazione da parte dell' , incombe sul lavoratore l'onere di CP_1 provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato (Cass. Sez. lav. 16 maggio 2018, n. 12001, in linea con Cass. S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133).
In altre parole, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro operato dall'ente previdenziale, appare necessario che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento
(ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n.
14296), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001, n. 3975).
Orbene, nella specie, parte ricorrente non ha fornito alcuna idonea allegazione e prova in merito alla sussistenza del rapporto di lavoro agricolo relativo all'anno 2019, disconosciuto dall' . CP_1
Sul punto giova ricordare che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive e agli ordini impartiti dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione, e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. sez. lav., 9.3.2009 n. 5645).
Ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, pertanto, appare necessario che la stessa provi e, prima ancora, alleghi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima, quali, ad esempio, la predeterminazione di eventuali orari di lavoro, l'eventuale predeterminazione dei turni da
9 parte del datore di lavoro, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, chi fosse colui il quale impartiva le direttive e gli ordini, in cosa consistevano le direttive e gli ordini impartiti, chi controllava l'adempimento della prestazione o il rispetto dei turni orari, etc. .
Nessuna allegazione consente di comprendere se ci fossero dei turni di lavoro, se questi fossero predeterminati dal datore, chi fosse il soggetto deputato ad impartire eventuali direttive o istruzioni ovvero a controllare l'adempimento della prestazione, quali conseguenze scaturivano in caso di mancata osservanza dell'orario di lavoro, se il lavoratore fosse assoggettato al potere disciplinare del datore di lavoro, chi gli corrispondeva la retribuzione, se l'ammontare della retribuzione fosse fisso e predeterminato, dove si svolgeva concretamente la prestazione, etc. .
Non è sufficiente, a tale fine, dedurre di avere svolto attività lavorativa “alle dipendenze” di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi rivestono carattere neutro e, in ogni caso, non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
Nel caso in esame, quindi, il ricorrente non ha allegato e provato l'effettività della prestazione lavorativa svolta in agricoltura nel periodo in contestazione, egli avendo semplicemente chiesto di provare, mediante articolazione di capitoli di prova testimoniale, di avere lavorato “alle dipendenze” della in qualità di bracciante agricolo, Parte_2 secondo non meglio specificate “direttiv[a]e” e “disposizioni di lavoro” “impartite giornalmente” dal presunto datore di lavoro o da un suo delegato, e osservando gli orari e percependo la retribuzione indicati in ricorso.
Né, certamente, possono ritenersi idonee allo scopo, in mancanza di altri elementi di supporto, le buste paga allegate agli atti, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale, rilasciata dal presunto datore di lavoro, di dubbia attendibilità.
Invero, deve ritenersi che la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali laddove venga contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici della prestazione di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. Sez. lav. 10529/1996, nonchè Cass. Sez. lav. 9290/2000), e risulta scarsamente
10 attendibile, per il potenziale eventuale coinvolgimento (e/o per la potenziale eventuale complicità) del datore di lavoro nell'opera simulatoria.
In tanto un rapporto può essere instaurato fittiziamente a scapito degli Istituti previdenziali, in quanto il datore di lavoro abbia concorso nell'attività simulatoria, attraverso il rilascio delle buste paga e degli altri modelli la cui redazione rientra nel suo esclusivo ambito di competenza.
Pertanto, nelle controversie in questione, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può essere desunta esclusivamente dalla documentazione predetta, alla quale, per le ragioni sopra esposte, non può che riconoscersi assai modesta rilevanza probatoria.
Altrimenti opinando, si consegnerebbe al datore di lavoro, che concorra nell'illecita opera simulatoria ai danni dell'Ente, il potere di precostituire addirittura le prove per il riconoscimento del rapporto in sede giurisdizionale.
Infine, come giustamente messo in evidenza dalla difesa dell'Istituto previdenziale, dalla lettura del verbale di accertamento sono evincibili plurimi e significativi elementi di anomalia che inducono ragionevolmente a concludere per la fittizietà del rapporto di lavoro
Part asseritamente intercorso tra la azienda CI e sig. risultando che: la ditta CI LV ha iniziato l'attività in data 10.07.1988, dedicandosi alle
“coltivazioni agricole associate all'allevamento di bestiame”, venendo iscritta il 28.01.1998 presso la sezione speciale della C.C.I.A. di NA quale impresa agricola;
l'azienda ha cessato ogni attività in data 01.06.2009 ed è stata cancellata in data 17.07.2009; in occasione dei sopralluoghi eseguiti sui fondi nei quali si sarebbe svolta l'attività di coltivazione, non sono stati rinvenuti né il sig. CI né i presunti lavoratori;
in data 30.09.2019 è stata presentata denuncia aziendale (Mod. DA) con la quale la
[...]
ha indicato le singole particelle di terreno utilizzate per le coltivazioni (ubicate nei Pt_2
Comuni di Montalbano Elicona, Montalbano Sinagra e Tortorici) indicando un fabbisogno di
2000 giornate con data di inizio attività al 05.09.2019; sono seguite le denunce mensili di manodopera, per un numero complessivo di lavoratori pari a 112 per n. 10.268 giornate;
è stato eseguito sopralluogo sui terreni ubicati principalmente nel Comune di Montalbano
Elicona dal quale è emerso uno stato di totale abbandono, come da verbale del 20.11.2019 che espressamente afferma “Noccioleto secco e non produttivo da oltre un anno, presenti stroffe alla base degli alberi, rovi ed altre piante infestanti”, dandosi atto che altre particelle di
11 trovavano in zona montana non facilmente raggiungibile e neppure fornita da strada asfaltata e comunque piena di dossi;
quanto ai terreni ubicati in Montalbano Sinagra, gli ispettori hanno atto di aver eseguito anche lì un sopralluogo, alla presenza del tecnico comunale, ravvisando “terreni posizionati sul fronte della collina non presentano tracce di coltivazione, erbe infestanti ed altra vegetazione spontanea…alberi di nocciole in stato di abbandono evidenziato dalla presenza di rovi ed altre erbe infestanti”; state prodotte unicamente 6 fatture di vendita di nocciole e legna da ardere, i cui destinatari erano risultati alcuni dipendenti, per un totale di soli euro 5.645,00; il sig. CI non risultava neppure iscritto come lavoratore autonomo dell'agricoltura nella relativa gestione previdenziale, risultando nell'anno 2019, al contrario, percettore di prestazioni previdenziali (disoccupazione) per euro 5.000,00 in virtù di pregresso rapporto di lavoro dipendente nel 2018, anch'esso fittizio;
il sig. CI, non aveva prodotto – al di là delle sole 6 fatture di cui si è detto – alcuna documentazione fiscale o contabile che attestasse l'effettiva operatività dell'azienda (ad es. fatture di acquisto di materie prime, attrezzature o macchinari), come pure non aveva prodotto estratti conto bancari o postali, pure richiestigli, con totale assenza di prova sia in ordine ai pagamenti dei canoni degli affitti dei terreni che dei pagamenti ai lavoratori per complessivi euro 661.128,00 di retribuzioni;
non era stata data dimostrazione, inoltre, dell'esistenza di una sia pur minima attrezzatura atta a dimostrare l'effettiva operatività dell'azienda; anche i contratti di affitto dei fondi rivelavano
- se non la loro totale insussistenza - quantomeno un'inverosimile gratuità e/o comunque una contrattazione di comodo onde far percepire ai concedenti benefici comunitari (come per il caso dell'anziana signora;
Per_1
nessuno dei lavoratori convocati dagli ispettori si era presentato per essere sentiti dagli ispettori.
4. Analogamente infondate appaiono le doglianze di carattere formale-procedimentale formulate dal ricorrente, atteso che non è rinvenibile alcuna disposizione di legge che imponga agli ispettori dell'Istituto previdenziale di sentire i (presunti) lavoratori della ditta CP_ sottoposta ad accertamento e che il messaggio citato in ricorso prevedendo soltanto che l'assunzione di informazioni dai lavoratori dell'azienda sia eventuale e potendo essere limitata a un “campione significativo” dei – anziché a tutti i – lavoratori.
12 5. Pertanto, entrambi i ricorsi non sono meritevoli di accoglimento.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo con riferimento ai valori minimi previsti per le fasi di studio della controversia e decisoria per le cause previdenziali di valore indeterminabile e complessità bassa, seguono la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
e, pertanto, vanno poste a carico del ricorrente soccombente, non operando il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'articolo 152 delle disp. di att. al c.p.c. (cfr. Cass Sez. lav. 04.08.2020, n. 16676, secondo cui “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento.
(Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)”; nello stesso senso si veda altresì
Cass. Sez. lav. 28 dicembre 2022, n. 37973).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte ai nn. 4532/2021 e 5170/2022 R.G.L., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara inammissibili le domande proposte con il ricorso iscritto al n. 5170/2022 R.G.; rigetta il ricorso iscritto al n. 4532/2021 R.G.;
CP_ condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell' spese che Parte_1
si liquidano in complessivi euro 2.689,00, oltre a rimborso forfettario delle spese generali,
I.V.A. e C.P.A., ove dovuti, come per legge.
Catania, 14 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza dell'11 aprile 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 4532/2021 e 5170/2022 R.G. Sez. Lavoro, promosse
DA
rappresento e difeso dagli avv.ti Anna Ricciardi e Paola Spadaro, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
l' , in persona del Presidente e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Testa e Maria
Rosaria Battiato, giusta procura generale alle liti;
- Resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.07.2021 ed iscritto al n. 4532/2021 R.G., il ricorrente indicato in epigrafe – premesso di avere svolto nel 2019 attività lavorativa, in qualità di bracciante agricolo, “alle dipendenze” della azienda agricola di CI LV per 102 giornate lavorative, ed esattamente dal 13 Agosto 2019 al 31 Dicembre 2019, svolgendo sui terreni dei quali il CI aveva la disponibilità in virtù di contratti di affitto, ubicati nei comuni di Montalbano Elicona, Sinagra e Tortorici, mansioni strettamente connesse e riconosciute come afferenti all'agricoltura, come la pulizia dei terreni e la raccolta delle nocciole – ha agito in giudizio impugnando il provvedimento di cancellazione delle giornate CP_ in agricoltura per l'anno 2019 comunicatogli dall il 15.12.2020.
1 Motivi del ricorso sono la mancata audizione del lavoratore in contrasto con quanto previsto
CP_ nella circolare 126 del 2009, richiamata nel Messaggio del 20.11.2015, n. 7068, e la infondatezza nel merito della decisione dell'istituto previdenziale, stante la asserita esistenza reale del rapporto di lavoro (considerato che i terreni nella disponibilità del CI e sui quali si è svolto il rapporto di lavoro erano “stati lavorati”).
Tanto premesso, parte ricorrente ha domandato al Giudice adito di: accertare e dichiarare il suo diritto ad essere reiscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Biancavilla per l'anno 2019 in relazione al citato rapporto di lavoro, vale a dire per 102 giornate;
condannare l' ad accreditare in suo favore il summenzionato periodo di lavoro al fine CP_1 della tutela previdenziale;
condannare l' resistente al pagamento delle spese CP_1
processuali, con distrazione in favore dei procuratori che se ne sono dichiarati antistatari.
Instauratosi il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio, contestando nel merito la CP_1
fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto e, in particolare, rappresentando che l'azienda agricola di CI LV era stata interessata da un accertamento ispettivo per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019, come da verbale n 2020002021/DDl del 12.11.2020, accertamento dal quale è risultato che: dopo aver effettuato sopralluoghi senza mai rinvenire sui fondi né il sig. CI né lavoratori, si era provveduto a convocare ufficialmente il sig. CI, consegnandoli il verbale di inizio operazioni del 27.02.2020; respinta una prima denuncia aziendale presentata in data 01.08.2019 per incongruità e duplicazioni sulle particelle dichiarate, in data 30.09.2019 è stata presentata altra denuncia aziendale (Mod. DA) con la quale la ha indicato le singole particelle di terreno Parte_2
utilizzate per le coltivazioni (ubicate nei Comuni di Montalbano Elicona, Montalbano Sinagra
e Tortorici), indicando un fabbisogno di 2000 giornate con data di inizio attività al 05.09.2019; sono seguite le denunce mensili di manodopera, per un numero complessivo di lavoratori pari a 112 per n. 10.268 giornate;
nel corso dell'accertamento, è stato eseguito sopralluogo dei terreni ubicati principalmente sul
Comune di Montalbano Elicona dal quale è emerso uno stato di totale abbandono, come da verbale del 20.11.2019 che espressamente afferma “ secco e non produttivo da Parte_3 oltre un anno, presenti stroffe alla base degli alberi, rovi ed altre piante infestanti”, dandosi atto che altre particelle si trovavano in zona montana non facilmente raggiungibile e neppure fornita da strada asfaltata e comunque piena di dossi;
2 quanto ai terreni ubicati in Montalbano Sinagra, gli ispettori hanno atto di aver eseguito anche lì un sopralluogo alla presenza del tecnico comunale, ravvisando “terreni posizionati sul fronte della collina, non presentano tracce di coltivazione, erbe infestanti ed altra vegetazione spontanea…alberi di nocciole in stato di abbandono evidenziato dalla presenza di rovi ed altre erbe infestanti”; sempre nel corso dell'accertamento erano state prodotte unicamente 6 fatture di vendita di nocciole e legna da ardere, i cui destinatari erano risultati alcuni dipendenti, per un totale di soli Euro 5.645,00; (del tutto inutili gli “originali” degli scontrini fiscali prodotti successivamente – ad accertamento già in corso – riferibili a mese di agosto 2019, atteso che in quel mese l'azienda non avrebbe dovuto operare, come da denuncia DA, e che gli originali sarebbero dovuti essere nelle mani dei destinatari acquirenti e non certo dell'azienda, tenuta a conservarne la copia); il sig. CI non risultava neppure iscritto come lavoratore autonomo dell'agricoltura nella relativa gestione previdenziale, risultando nell'anno 2019, al contrario, percettore di prestazioni previdenziali (disoccupazione) per euro 5.000,00 in virtù di pregresso rapporto di lavoro dipendente nel 2018, anch'esso fittizio;
il sig. CI, inoltre, non aveva prodotto – al di là delle sole 6 fatture di cui si è detto – alcuna documentazione fiscale o contabile che attestasse l'effettiva operatività dell'azienda, come pure non aveva prodotto estratti conto bancari o postali, pure richiestigli, con totale assenza di prova sia in ordine ai pagamenti dei canoni degli affitti dei terreni che dei pagamenti ai lavoratori per complessivi euro 661.128,00 di retribuzioni;
non era stata data dimostrazione, inoltre, dell'esistenza di una sia pur minima attrezzatura atta a dimostrare l'effettiva operatività dell'azienda; anche i contratti di affitto dei fondi rustici rivelavano - se non la loro totale insussistenza - quantomeno un'inverosimile gratuità e/o comunque una contrattazione di comodo onde far percepire ai concedenti benefici comunitari
(come per il caso dell'anziana signora;
Per_1
nessuno dei lavoratori convocati dagli ispettori si era presentato per essere sentiti dagli ispettori.
Quanto alla doglianza concernente la mancata audizione del ricorrente da parte degli ispettori,
CP_ l' ha osservato che, fermo il fatto che molti lavoratori, pur ritualmente convocati dagli ispettori, non si erano presentati, nessun canone giuridico impone agli ispettori di sentire (o, comunque, convocare a tal fine) tutti i lavoratori, essendo all'uopo più che sufficiente un mero
3 campione rappresentativo di essi e, comunque, anche nessuno quando le circostanze di fatto
(come in questo caso) sono già più che sufficienti per le conclusioni ispettive.
Con ricorso in riassunzione depositato il 21.06.2022, premesso di avere lavorato quale bracciante agricolo nel 2018 per 102 giornate “alle dipendenze” dell'azienda “Mare e TI, ed esattamente nel periodo che va dal 30.08.2018 al 31.12.2018, svolgendo mansioni strettamente connesse e riconosciute come afferenti all'agricoltura, occupandosi della pulizia dei terreni siti in Patti, c.da Panecastro, e della raccolta dei prodotti ivi coltivati, di avere percepito una retribuzione giornaliera di circa 50,00 e di avere svolto la sua opera “secondo
Part le disposizioni impartite dal Sig. ”, il sig. ha domandato al Tribunale adito di: Parte_4 accertare e dichiarare il suo diritto al pagamento dell'indennità di disoccupazione per l'anno
2018, in relazione alle 102 giornate accreditabili ai fini contributivi, e per l'effetto condannare l' al pagamento in suo favore della relativa indennità, oltre interesse e rivalutazione;
CP_1 condannare l' ad accreditare in suo favore il summenzionato periodo di disoccupazione CP_1 come contribuzione figurativa;
condannare l' in persona a pagare in suo favore la DS e CP_1 gli ANF per l'anno 2018.
Instauratosi il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio, eccependo la inammissibilità CP_1
o improponibilità del ricorso ex art. 22, comma 1, d.l. n. 7/1970, atteso che: la cancellazione delle giornate lavorative in agricoltura è avvenuta nella specie con l'elenco 1VD 2019, in pubblicazione dal 15.06.2019 al 15.07.2019 per il 2018; che non è stato proposto ricorso amministrativo entro il termine di cui all'art. 11 d.lgs. n. 375/93, per cui il disconoscimento è divenuto definitivo in data 14.08.2019 e da tale data è iniziato a decorrere il termine di 120 gg.; l'originario ricorso giudiziario è stato depositato presso il Tribunale di NA (rectius,
Patti) solo in data 08.01.2021, quando già era maturata la decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/1970.
CP_ Nel merito, l' ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto e, in particolare, ha rappresentato che la società “Mari e TI, il cui legale rappresentate era il sig. , era stata interessata da un accertamento ispettivo condotto dai Parte_5 funzionari di vigilanza dell , unitamente alla Guardia di Finanza della Tenenza di Patti, CP_1
che ha interessato gli anni 2017 e 2018; detto accertamento è stato, principalmente, finalizzato al controllo del corretto adempimento degli obblighi assunti dalla società agricola sia nei confronti dell , quale azienda operante nel relativo settore, sia nei confronti dei soggetti CP_1
denunciati quali braccianti agricoli ed ha, dunque, anche interessato la verifica della regolare
4 assunzione dei lavoratori occupati e/o della legale e legittima costituzione dei rapporti di lavoro instaurati.
Nel corso dell'accertamento, si è verificato che: all'esito di apposito sopralluogo, non è stato possibile individuare la sede legale della società, atteso che nella via Silvio Pellico di
Montalbano Elicona vi erano nella maggior parte edifici abbandonati e nessun palazzo;
la società “Mari e TI non aveva dimostrato alcun ricavo dalla presunta attività agricola svolta nel periodo oggetto dell'accertamento, non essendo state presentate né denunce reddituale né denunce IVA, né fatture di vendita o di acquisto di materie prime o attrezzature;
la società non risultava iscritta nel Registro delle imprese presso la CCIA di NA e non ha mai aperto un conto corrente sul quale fare transitare i flussi finanziari collegati alle attività di gestione;
neppure il suo legale rappresentante era titolare di conti correnti;
a fronte della mancata dimostrazione di incassi o ricavi, risultavano corrisposte retribuzioni per un ammontare complessivo di euro 299.560,00; la scrittura privata del 20.07.2017, apparentemente stipulata tra il sig. e l'amministratore pro-tempore della Gestione Parte_4
Aziendali s.r.l., comodataria dei terreni del fallimento " Controparte_2
, avente ad oggetto la vendita dei frutti pendenti e il completamento dell'attività
[...] di coltivazione, è stato disconosciuto dal citato amministratore, il quale ha negato l'autenticità della firma ivi apposta e, addirittura, ha affermato di non conoscere il sig. ; a seguito Parte_4
di apposito sopralluogo, si è accertato che i terreni sui quali si sarebbe svolta l'attività di coltivazione “versavano da tempo in stato di abbandono oltre ad essere impervi e difficilmente raggiungibili”.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale e più volte rinviato per eccessivo carico del ruolo, con decreto del 22.11.2022, per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, è stata disposta la riunione del procedimento n. 5170/2022 a quello portante il n. 4532/2021; infine, all'esito dell'udienza dell'11 aprile 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed
è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto brevemente in ordine allo svolgimento del processo, va innanzitutto affrontata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso originariamente iscritto al n. 5170/2022
R.G. sollevata dall . CP_1
Al riguardo, va rammentato che, a norma dell'art. 22 del d.l. 3.2.1970, n. 7, convertito dalla legge 11.03.1970, n. 83, prima abrogato dal d.l. n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133
5 del 2008 e poi, a decorrere dal 6.7.2011, fatto rivivere dall'art. 38, comma 4, del d.l. n. 98 del
2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
La citata disposizione va quindi considerata applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, stante che l'impugnato elenco nominativo dei lavoratori agricoli per l'anno 2018, Part con il quale sono state disconosciute le giornate lavorative relative al sig. è stato emanato
CP_ e pubblicato sul sito internet dell tra il giugno e il luglio del 2019.
Per condivisa giurisprudenza della Suprema Corte, la decadenza ex art. 22 si applica ad ogni controversia relativa alla contribuzione previdenziale per i lavoratori agricoli (vedi in questo senso Cass. n. 20795/2010 secondo cui “l'art. 22 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in legge 11 marzo 1970, n. 83 che fissa un termine di decadenza per l'azione giudiziaria contro i provvedimenti definitivi "adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi", si applica ad ogni controversia relativa alla contribuzione previdenziale per i lavoratori agricoli, siano essi coadiutori o subordinati, in considerazione dei fini della legge, intesa all'accertamento territoriale della manodopera agricola ed alla relativa tutela, anche previdenziale).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non sono rinvenibili ragioni per discostarsi, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lg. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n.
83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza.” (Cass. civ. Sez. Lav., 27.12.2011, n. 29070).
Per quanto rileva in questa sede, il suddetto art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993, in tema di ricorsi in materia di accertamento de lavoratori agricoli, che “contro i provvedimenti
6 adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni.
Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della
Commissione l'interessato e il dirigente della competente sede AU (ante riforma ex art. 19 della l. n. 724/194) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla Commissione Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Nella specie, il ricorrente non risulta avere proposto ricorso al competente organo CP_ amministrativo dell' per cui il disconoscimento delle giornate lavorative è divenuto definitivo in data 14.08.2019, ossia 30 giorni dopo la cessazione della pubblicazione del
CP_ relativo elenco sul sito internet dell' e da tale data è iniziato a decorrere il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale: ebbene, l'originario ricorso giudiziario, esitato con declaratoria di incompetenza per territorio, è stato depositato presso il
Tribunale di Patti soltanto in data 08.01.2021 e, quindi, ben oltre la scadenza del termine di
120 gironi previsto dall'art. 22 del d.l. 3.2.1970, n. 7, convertito dalla legge 11.03.1970, n. 83, per cui il ricorso stesso deve ritenersi tardivo e le relative domanda inammissibili.
Né, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, si potrebbe pervenire ad un diverso convincimento valorizzando il periodo di sospensione dei termini processuali prevista dalla disciplina dettata in tema di c.d. emergenza coronavirus per il periodo dal 09.03.2020 all'11.05.2020 (v. artt. 83, comma 2, del d.l. n. 10 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del
2020, e 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020, convertito dalla legge n. 40 del 2020, i quali dispongono, tra l'altro, che nel citato arco temporale è “sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”, e, in particolare, dei termini stabiliti “per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio”: il termine di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziale, invero, è scaduto il 12.12.2019, per cui appare inconferente il richiamo alla sospensione stabilito dalle suddette disposizioni a partire dal
09.03.2020.
3. Esaminiamo adesso il merito della controversia con riferimento alle domande introdotte con il ricorso del 16.07.2021.
7 Oggetto del contendere è il sostanziale disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura, cui è conseguito il rigetto della domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2019.
A questo punto, si deve rammentare che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento di prestazioni lavorative in agricoltura, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.: in tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini CP_1
previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del
1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. Sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Sez. lav. 19 maggio
2003 n. 7845)
Tali principi sono stati ribaditi da Cass Sez. lav. 2.8.2012, n. 13877, che ha precisato che “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone
l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che”, come avvenuto nella specie, “l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro
o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.”.
Ancor più recentemente la Suprema Corte ha confermato tali principi, statuendo nel senso che
“l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione
8 ricognitiva della corrispondente situazione soggettiva e di agevolazione probatoria. Funzione che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto CP_1 di lavoro” (Cass. Sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35548; Cass. Sez. lav. 2 febbraio 2023, n.
3129).
Pertanto, in caso di contestazione da parte dell' , incombe sul lavoratore l'onere di CP_1 provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato (Cass. Sez. lav. 16 maggio 2018, n. 12001, in linea con Cass. S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133).
In altre parole, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro operato dall'ente previdenziale, appare necessario che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento
(ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n.
14296), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001, n. 3975).
Orbene, nella specie, parte ricorrente non ha fornito alcuna idonea allegazione e prova in merito alla sussistenza del rapporto di lavoro agricolo relativo all'anno 2019, disconosciuto dall' . CP_1
Sul punto giova ricordare che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive e agli ordini impartiti dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione, e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. sez. lav., 9.3.2009 n. 5645).
Ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, pertanto, appare necessario che la stessa provi e, prima ancora, alleghi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima, quali, ad esempio, la predeterminazione di eventuali orari di lavoro, l'eventuale predeterminazione dei turni da
9 parte del datore di lavoro, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, chi fosse colui il quale impartiva le direttive e gli ordini, in cosa consistevano le direttive e gli ordini impartiti, chi controllava l'adempimento della prestazione o il rispetto dei turni orari, etc. .
Nessuna allegazione consente di comprendere se ci fossero dei turni di lavoro, se questi fossero predeterminati dal datore, chi fosse il soggetto deputato ad impartire eventuali direttive o istruzioni ovvero a controllare l'adempimento della prestazione, quali conseguenze scaturivano in caso di mancata osservanza dell'orario di lavoro, se il lavoratore fosse assoggettato al potere disciplinare del datore di lavoro, chi gli corrispondeva la retribuzione, se l'ammontare della retribuzione fosse fisso e predeterminato, dove si svolgeva concretamente la prestazione, etc. .
Non è sufficiente, a tale fine, dedurre di avere svolto attività lavorativa “alle dipendenze” di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi rivestono carattere neutro e, in ogni caso, non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
Nel caso in esame, quindi, il ricorrente non ha allegato e provato l'effettività della prestazione lavorativa svolta in agricoltura nel periodo in contestazione, egli avendo semplicemente chiesto di provare, mediante articolazione di capitoli di prova testimoniale, di avere lavorato “alle dipendenze” della in qualità di bracciante agricolo, Parte_2 secondo non meglio specificate “direttiv[a]e” e “disposizioni di lavoro” “impartite giornalmente” dal presunto datore di lavoro o da un suo delegato, e osservando gli orari e percependo la retribuzione indicati in ricorso.
Né, certamente, possono ritenersi idonee allo scopo, in mancanza di altri elementi di supporto, le buste paga allegate agli atti, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale, rilasciata dal presunto datore di lavoro, di dubbia attendibilità.
Invero, deve ritenersi che la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali laddove venga contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici della prestazione di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. Sez. lav. 10529/1996, nonchè Cass. Sez. lav. 9290/2000), e risulta scarsamente
10 attendibile, per il potenziale eventuale coinvolgimento (e/o per la potenziale eventuale complicità) del datore di lavoro nell'opera simulatoria.
In tanto un rapporto può essere instaurato fittiziamente a scapito degli Istituti previdenziali, in quanto il datore di lavoro abbia concorso nell'attività simulatoria, attraverso il rilascio delle buste paga e degli altri modelli la cui redazione rientra nel suo esclusivo ambito di competenza.
Pertanto, nelle controversie in questione, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può essere desunta esclusivamente dalla documentazione predetta, alla quale, per le ragioni sopra esposte, non può che riconoscersi assai modesta rilevanza probatoria.
Altrimenti opinando, si consegnerebbe al datore di lavoro, che concorra nell'illecita opera simulatoria ai danni dell'Ente, il potere di precostituire addirittura le prove per il riconoscimento del rapporto in sede giurisdizionale.
Infine, come giustamente messo in evidenza dalla difesa dell'Istituto previdenziale, dalla lettura del verbale di accertamento sono evincibili plurimi e significativi elementi di anomalia che inducono ragionevolmente a concludere per la fittizietà del rapporto di lavoro
Part asseritamente intercorso tra la azienda CI e sig. risultando che: la ditta CI LV ha iniziato l'attività in data 10.07.1988, dedicandosi alle
“coltivazioni agricole associate all'allevamento di bestiame”, venendo iscritta il 28.01.1998 presso la sezione speciale della C.C.I.A. di NA quale impresa agricola;
l'azienda ha cessato ogni attività in data 01.06.2009 ed è stata cancellata in data 17.07.2009; in occasione dei sopralluoghi eseguiti sui fondi nei quali si sarebbe svolta l'attività di coltivazione, non sono stati rinvenuti né il sig. CI né i presunti lavoratori;
in data 30.09.2019 è stata presentata denuncia aziendale (Mod. DA) con la quale la
[...]
ha indicato le singole particelle di terreno utilizzate per le coltivazioni (ubicate nei Pt_2
Comuni di Montalbano Elicona, Montalbano Sinagra e Tortorici) indicando un fabbisogno di
2000 giornate con data di inizio attività al 05.09.2019; sono seguite le denunce mensili di manodopera, per un numero complessivo di lavoratori pari a 112 per n. 10.268 giornate;
è stato eseguito sopralluogo sui terreni ubicati principalmente nel Comune di Montalbano
Elicona dal quale è emerso uno stato di totale abbandono, come da verbale del 20.11.2019 che espressamente afferma “Noccioleto secco e non produttivo da oltre un anno, presenti stroffe alla base degli alberi, rovi ed altre piante infestanti”, dandosi atto che altre particelle di
11 trovavano in zona montana non facilmente raggiungibile e neppure fornita da strada asfaltata e comunque piena di dossi;
quanto ai terreni ubicati in Montalbano Sinagra, gli ispettori hanno atto di aver eseguito anche lì un sopralluogo, alla presenza del tecnico comunale, ravvisando “terreni posizionati sul fronte della collina non presentano tracce di coltivazione, erbe infestanti ed altra vegetazione spontanea…alberi di nocciole in stato di abbandono evidenziato dalla presenza di rovi ed altre erbe infestanti”; state prodotte unicamente 6 fatture di vendita di nocciole e legna da ardere, i cui destinatari erano risultati alcuni dipendenti, per un totale di soli euro 5.645,00; il sig. CI non risultava neppure iscritto come lavoratore autonomo dell'agricoltura nella relativa gestione previdenziale, risultando nell'anno 2019, al contrario, percettore di prestazioni previdenziali (disoccupazione) per euro 5.000,00 in virtù di pregresso rapporto di lavoro dipendente nel 2018, anch'esso fittizio;
il sig. CI, non aveva prodotto – al di là delle sole 6 fatture di cui si è detto – alcuna documentazione fiscale o contabile che attestasse l'effettiva operatività dell'azienda (ad es. fatture di acquisto di materie prime, attrezzature o macchinari), come pure non aveva prodotto estratti conto bancari o postali, pure richiestigli, con totale assenza di prova sia in ordine ai pagamenti dei canoni degli affitti dei terreni che dei pagamenti ai lavoratori per complessivi euro 661.128,00 di retribuzioni;
non era stata data dimostrazione, inoltre, dell'esistenza di una sia pur minima attrezzatura atta a dimostrare l'effettiva operatività dell'azienda; anche i contratti di affitto dei fondi rivelavano
- se non la loro totale insussistenza - quantomeno un'inverosimile gratuità e/o comunque una contrattazione di comodo onde far percepire ai concedenti benefici comunitari (come per il caso dell'anziana signora;
Per_1
nessuno dei lavoratori convocati dagli ispettori si era presentato per essere sentiti dagli ispettori.
4. Analogamente infondate appaiono le doglianze di carattere formale-procedimentale formulate dal ricorrente, atteso che non è rinvenibile alcuna disposizione di legge che imponga agli ispettori dell'Istituto previdenziale di sentire i (presunti) lavoratori della ditta CP_ sottoposta ad accertamento e che il messaggio citato in ricorso prevedendo soltanto che l'assunzione di informazioni dai lavoratori dell'azienda sia eventuale e potendo essere limitata a un “campione significativo” dei – anziché a tutti i – lavoratori.
12 5. Pertanto, entrambi i ricorsi non sono meritevoli di accoglimento.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo con riferimento ai valori minimi previsti per le fasi di studio della controversia e decisoria per le cause previdenziali di valore indeterminabile e complessità bassa, seguono la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
e, pertanto, vanno poste a carico del ricorrente soccombente, non operando il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'articolo 152 delle disp. di att. al c.p.c. (cfr. Cass Sez. lav. 04.08.2020, n. 16676, secondo cui “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento.
(Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)”; nello stesso senso si veda altresì
Cass. Sez. lav. 28 dicembre 2022, n. 37973).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte ai nn. 4532/2021 e 5170/2022 R.G.L., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara inammissibili le domande proposte con il ricorso iscritto al n. 5170/2022 R.G.; rigetta il ricorso iscritto al n. 4532/2021 R.G.;
CP_ condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell' spese che Parte_1
si liquidano in complessivi euro 2.689,00, oltre a rimborso forfettario delle spese generali,
I.V.A. e C.P.A., ove dovuti, come per legge.
Catania, 14 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
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