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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 30/09/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1145/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente relatore dott. Mirco Lombardi Giudice
dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1145/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Barzago (LC), via S.Pertini n.2/B, con il patrocinio dell'avv. TERRANEO SONIA
e
C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Barzanò (LC), via Risorgimento n.15/A, con il patrocinio dell'avv. TERRANEO SONIA
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2) ordinare al Comune di Barzanò di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGANDO
le seguenti condizioni della separazione
1) la casa familiare sita in Barzanò (LC), via Risorgimento n.15, di proprietà esclusiva del signor viene assegnata a quest'ultimo che vi abiterà con i figli studente Controparte_1 Per_1 universitaria ed economicamente non indipendente e lavoratore dipendente ed economicamente Per_2 autosufficiente;
2) il padre, come ha fatto sin dall'interruzione della convivenza con la signora provvederà Pt_1 integralmente al mantenimento della figlia maggiorenne, studente universitaria ed Per_1 economicamente non indipendente;
3) il signor a tacitazione di ogni pretesa economica della signora perquanto dalla CP_1 Pt_1 medesima apportato per la realizzazione della casa familiare, si impegna a versare a favore della medesima la somma omnicomprensiva di euro 13.700,00 e ciò entro e non oltre il termine di trenta giorni dall'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4) la signora accetta la somma di cui al punto 3) delle condizioni e, con il puntuale Pt_1 adempimento da parte del signor dichiara di nulla avere a pretendere dal medesimo per CP_1 qualsivoglia ragione, causa e titolo.
**************
I signori e ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, chiedono Parte_1 Controparte_1 inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore, affinchè:
fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter 2 comma c.p.c. – con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione – con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione, affinchè il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI
1) accertati i presupposti di legge per la richiesta di pronuncia di sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art.3, comma 3 L.898/1970, al passaggio in giudicato del provvedimento nel capo avente ad oggetto la separazione dei coniugi, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1 in Barzanò (LC) il 13.05.1995 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
[...]
Comune al n.4, Parte 2, Serie A, Anno 1995 con trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficio dello Stato Civile di Barzanò per le annotazioni di Legge;
2) ordinare al Comune di Barzanò (LC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiarare integralmente compensate le spese legali del procedimento.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario il 13/05/1995 a BARZANO' e dalla loro unione sono nati due figli, il 5.5.2000, Per_1 maggiorenne non economicamente indipendente e il 3.8.2005.maggiorenne economicamente Per_2 indipendente.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
29/07/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia maggiorenne non economicamente autonoma, non sono in Per_1 contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia. Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n.
898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a BARZANO' il 13/05/1995, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1995, parte
II, serie A, numero 4;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di BARZANO' per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 29/09/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Marta Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente relatore dott. Mirco Lombardi Giudice
dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1145/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Barzago (LC), via S.Pertini n.2/B, con il patrocinio dell'avv. TERRANEO SONIA
e
C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Barzanò (LC), via Risorgimento n.15/A, con il patrocinio dell'avv. TERRANEO SONIA
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2) ordinare al Comune di Barzanò di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGANDO
le seguenti condizioni della separazione
1) la casa familiare sita in Barzanò (LC), via Risorgimento n.15, di proprietà esclusiva del signor viene assegnata a quest'ultimo che vi abiterà con i figli studente Controparte_1 Per_1 universitaria ed economicamente non indipendente e lavoratore dipendente ed economicamente Per_2 autosufficiente;
2) il padre, come ha fatto sin dall'interruzione della convivenza con la signora provvederà Pt_1 integralmente al mantenimento della figlia maggiorenne, studente universitaria ed Per_1 economicamente non indipendente;
3) il signor a tacitazione di ogni pretesa economica della signora perquanto dalla CP_1 Pt_1 medesima apportato per la realizzazione della casa familiare, si impegna a versare a favore della medesima la somma omnicomprensiva di euro 13.700,00 e ciò entro e non oltre il termine di trenta giorni dall'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4) la signora accetta la somma di cui al punto 3) delle condizioni e, con il puntuale Pt_1 adempimento da parte del signor dichiara di nulla avere a pretendere dal medesimo per CP_1 qualsivoglia ragione, causa e titolo.
**************
I signori e ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, chiedono Parte_1 Controparte_1 inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore, affinchè:
fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter 2 comma c.p.c. – con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione – con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione, affinchè il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI
1) accertati i presupposti di legge per la richiesta di pronuncia di sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art.3, comma 3 L.898/1970, al passaggio in giudicato del provvedimento nel capo avente ad oggetto la separazione dei coniugi, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1 in Barzanò (LC) il 13.05.1995 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
[...]
Comune al n.4, Parte 2, Serie A, Anno 1995 con trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficio dello Stato Civile di Barzanò per le annotazioni di Legge;
2) ordinare al Comune di Barzanò (LC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiarare integralmente compensate le spese legali del procedimento.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario il 13/05/1995 a BARZANO' e dalla loro unione sono nati due figli, il 5.5.2000, Per_1 maggiorenne non economicamente indipendente e il 3.8.2005.maggiorenne economicamente Per_2 indipendente.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
29/07/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia maggiorenne non economicamente autonoma, non sono in Per_1 contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia. Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n.
898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a BARZANO' il 13/05/1995, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1995, parte
II, serie A, numero 4;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di BARZANO' per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 29/09/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Marta Tremolada