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Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/01/2024, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
N.R.G. 828/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PATTI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 828/2021
All'udienza dell'8 gennaio 2024 è comparso per parte opponente l'avv.
Giorgio Scisca il quale si riporta in atti e per l'opposta l'avv. Davide
Monastra, in sostituzione dell'avv. Salvatore Cinnera Martino, il quale si riporta in atti.
Il Giudice invita le parti alla discussione orale e alla precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono e concludono, insistendo nei rispettivi atti, verbali di causa e nelle rispettive note conclusionali depositate il 28-12-2023 e il 29-12-
2023.
La causa viene posta in decisione ex art. 281 sexies comma 1 c.p.c. a tenore del quale “Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte
precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa
udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al
termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (281 sexies comma 1 c.p.c.).
pagina 1 di 10 N.R.G. 828/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 828/2021 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Capo d'Orlando (ME), C.F._1
via Francesco Crispi n. 39, presso lo studio dell'avv. Giorgio Scisca che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Opponente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (P. IVA ), con sede in San Marco P.IVA_1
d'Alunzio (ME), via S. Antonio n° 194, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Salvatore Cinnera Martino, presso il cui studio sito pagina 2 di 10 in Sant'Agata di Militello (ME), via San Giuseppe n. 51, è elettivamente domiciliata;
Opposta -
Conclusioni: All'udienza dell'8 gennaio 2024, le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva assunta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato il 25/05/2021, proponeva Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 19/04/2021 da con il quale gli era stato intimato di pagare la Controparte_1
somma complessiva di € 8.474,89 in forza del decreto ingiuntivo n° 216/2011
emesso dal Tribunale di Patti, Sezione distaccata di Sant' Agata di Militello.
L'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione della somma di € 3.473,08,
richiesta a titolo di interessi moratori maturati dal 28.06.2011 al 2.04.2021, e la non dovutezza dell'importo di € 417,23, richiesto a titolo di “spese stragiudiziali”, argomentando, inoltre, che “pertanto, decurtando la cifra di
euro 3.473,08 per interessi moratori prescritti e l'ammontare di euro 417,23 per
spese stragiudiziali, anche gli importi accessori calcolati a titoli di iva e c.p.a.
devono essere conseguentemente ribassati. Infine, decurtando la non dovuta cifra di
euro 3.473,08 calcolata a titolo di interessi moratori già contestata e la cifra di euro
417,23 per spese stragiudiziali illegittimamente imputata, il compenso da calcolarsi
per l'atto di precetto ricade nello scaglione “da 0,1 a 5.200,00”, considerato che
pagina 3 di 10 l'importo capitale precettabile è di euro 3.157,22 e per l'effetto l'importo corretto
sarebbe, non già quello di euro 250,00, ma di € 135,00”.
In considerazione di quanto sopra, chiedeva all'adito Tribunale
l'accoglimento delle seguenti domande: “Piaccia alla giustizia dell'adito
Tribunale, rigettata ogni contraria istanza: 1) In via cautelare e preliminarmente,
con provvedimento inaudita altera parte da emettere prima dell'udienza di
comparizione delle parti, stante la sussistenza del grave motivo addotto
dall'opponente e della palese fondatezza dell'opposizione (fumus), nonché del
concreto pericolo che in forza della futura paventata esecuzione possa arrecarsi un
pregiudizio economico grave ed irreparabile all'opponente (Periculum), disporre la
sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e del precetto opposto;
2) Nel merito,
per i motivi di cui in opposizione, dichiarare l'illegittimità dell'atto di precetto
opposto per non dovutezza della cifra di euro 3.473,08 calcolata a titolo di interessi
di mora, stante l'intervenuta prescrizione ex art. 2954 n° 4 cc;
3) ancora nel merito,
dichiarare l'illegittimità dell'atto di precetto per cui è causa in relazione alla non
dovutezza della cifra 417,23 per spese stragiudiziali;
4)Per l'effetto, annullarlo con
ogni disposizione consequenziale;
5)Condannare controparte al pagamento delle
spese e degli onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge, da
distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
L'istanza sospensiva formulata dal veniva rigettata il 7-06-2021, Pt_1
poiché “Non si ritengono sussistenti i presupposti per la chiesta concessione di un
provvedimento di sospensione inaudita altera parte, atteso, peraltro, che oggetto
della contestazione del è rappresentato da un parte del credito precettato, Pt_1
palesandosi invece come opportuno lo svolgimento del contraddittorio pieno”.
pagina 4 di 10 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 22/09/2021, si costituiva in giudizio la convenuta la quale Controparte_1
instava per il rigetto delle domande ex adverso formulate perché infondate in fatto e in diritto, rassegnando le seguenti conclusioni “in via preliminare,
1) rigettare le richieste istruttorie avanzate dall'opponente per i motivi di cui in
narrativa. Nel merito,1) ritenere e dichiarare che le eccezioni di controparte sono
infondate; 2) condannare, ove opportuno, l'opponente ai sensi dell'art. 96, co. 3°
c.p.c.”.
All'udienza del 4 ottobre 2021, venivano concessi i chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e la causa veniva rinviata all'udienza del 22 febbraio
2022, all'esito della quale, in difetto di richieste istruttorie delle parti la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
23-10-2023.
All'udienza del 23 ottobre 2023, il G.I. “ritenuto potersi utilizzare il modulo
decisorio di cui all'art. 281 sexies c.p.c.” rinviava all'udienza dell'8 gennaio
2024, assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusionali.
Come accennato, all'udienza dell'8 gennaio 2024, le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. L'opposizione è infondata e va rigettata.
2.1. Quanto alla dedotta prescrizione degli interessi moratori calcolati nell'atto di precetto, contrariamente all'assunto di parte attrice, rileva notare che “Gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 sono soggetti al termine
di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., e non quinquennale ai sensi
pagina 5 di 10 dell'art. 2048 n. 4 c.c., posto che difettano del necessario requisito della periodicità.
Infatti, “la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cc, anche per quanto
concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che l'obbligazione rivesta i
caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con
l'espressione “e, in generale, tutti ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in
termini più brevi”, che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata,
caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il
decorso del tempo. Ne consegue che l'obbligazione relativa agli interessi, per poter
essere assoggettata alla disposizione, deve rivestite il connotato della periodicità”
(in tal senso sent. Cass. civ. sez. I, n. 22276/2016) ..." (cfr. Tribunale di
Lagonegro, sentenza n. 59/2023 del 13-02-2023) e ancora che
“La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c. è applicabile
agli interessi soltanto se l'obbligazione da cui gli stessi derivano sia obbligazione
periodica e di durata, caratterizzata dal fatto che la prestazione è suscettibile di
adempimento solo con il decorso del tempo. Di conseguenza l'obbligazione relativa
agli interessi, per potere rientrare nell'ipotesi di prescrizione breve, deve avere il
connotato della periodicità, sicché la disposizione non sarà applicabile
agli interessi moratori di fonte legale” (Tribunale Roma sez. II, 19/10/2021,
n.16283).
A ciò si aggiunga che appare corretto il conteggio operato dalla società
creditrice come da prospetto allegato alla memoria depositata il 2-12-2021.
2.2. Con riferimento al secondo motivo di doglianza secondo cui
“Nondimeno, non può trovare accoglimento e pertanto deve essere decurtata la
somma di euro 417,23 imputata a “spese stragiudiziali”, in quanto non dovuta e
pagina 6 di 10 per di più non meglio giustificata e/o giustificabile…”, parte opposta ha controdedotto che trattasi di importo espressamente previsto nel decreto ingiuntivo n. 216/2011 il quale non avrebbe costituito oggetto di opposizione da parte di . Parte_1
Premesso che nessuna delle parti ha prodotto in giudizio il summenzionato decreto ingiuntivo, trovano, allora, applicazione, nella specie, le regole generali sull'onere della prova ex art. 2697 c.c., atteso che
“Nell'opposizione a precetto non si assiste all'inversione delle posizioni processuali
tipica invece del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l'opponente
assume le vesti di convenuto in senso sostanziale e l'opposto quelle di attore;
l'opposizione a precetto è, invero, un giudizio di accertamento negativo del credito
contenuto nel titolo esecutivo, con la conseguenza che l'opponente è tenuto a
dedurre e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito
stesso” (Tribunale Vallo Lucania sez. I, 09/06/2022, n.402) e ancora che “Se
l'esecuzione si fondi su un titolo di formazione giudiziale, l'eventuale nullità del
titolo o le ragioni di infondatezza del credito in esso accertato possono
essere fatte valere con il rimedio finalizzato alla caducazione del titolo
stesso (nell'ipotesi di decreto ingiuntivo mediante opposizione ex art. 645 e/o 650
c.p.c.); qualora, invece, si tratti di contestazioni sull'esistenza del titolo esecutivo o
altri vizi del procedimento esecutivo ovvero ancora di fatti estintivi o modificativi
sopravvenuti alla formazione del titolo, questi possono essere fatte valere solo con
l'opposizione a precetto” (Tribunale Bergamo sez. II, 19/01/2022, n.94).
Conseguentemente, poiché l'opponente non ha documentato quanto allegato e, a fronte della specifica deduzione della società opposta, nulla ha pagina 7 di 10 argomentato, il motivo di opposizione va rigettato, mentre eventuali contestazioni sulla dovutezza di tale voce di credito avrebbero dovuto essere fatte valere mediante il rimedio dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
2.3. L'infondatezza di tali doglianze determina l'infondatezza del terzo motivo di opposizione ossia quello secondo il quale “decurtando la non
dovuta cifra di euro 3.473,08 calcolata a titolo di interessi moratori già contestata e
la cifra di euro 417,23 per spese stragiudiziali illegittimamente imputata, il
compenso da calcolarsi per l'atto di precetto ricade nello scaglione “da 0,1 a
5.200,00”, considerato che l'importo capitale precettabile è di euro 3.157,22 e per
l'effetto l'importo corretto sarebbe, non già quello di euro 250,00, ma di € 135,00”.
3. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornati con D.M. n.
147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa.1 1
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00
pagina 8 di 10 A tal proposito, va precisato che “il dovere per il giudice di applicare di regola
(ossia per le cause di ordinaria e media complessità) i valori medi, impone infatti di
discostarsi da detti valori (in favore di quelli minimi), allorché - come nel caso di
specie la causa presenti invece profili di immediato ed univoco inquadramento in
fatto e in diritto e di conseguente pronta soluzione” (Tribunale Busto Arsizio
sez. II, 17/03/2020, n.436; cfr. anche Tribunale di Vibo Valentia, 09/06/2020,
n.305).
Nella specie, l'applicazione dei valori minimi nel presente giudizio discende dai profili di non complesso inquadramento, in fatto e in diritto,
della controversia.
Non si ritengono sussistenti i profili della colpa grave e/o della mala fede ex art. 96 c.p.c. nella condotta dell'opponente.
D'altro canto, “La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il
profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte
soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per
sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi
attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del
correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione
lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale
verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.” (Cassazione civile sez. III, 12/07/2023, n.19948).
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 828/2021 R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
1. Rigetta l'opposizione proposta da per le causali di cui in Parte_1
motivazione;
2. Condanna al pagamento, in favore della società Parte_1
opposta, delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre IVA
e CPA e spese generali (15%) come per legge.
Sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Patti, l'8 gennaio 2024
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di PATTI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 828/2021
All'udienza dell'8 gennaio 2024 è comparso per parte opponente l'avv.
Giorgio Scisca il quale si riporta in atti e per l'opposta l'avv. Davide
Monastra, in sostituzione dell'avv. Salvatore Cinnera Martino, il quale si riporta in atti.
Il Giudice invita le parti alla discussione orale e alla precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono e concludono, insistendo nei rispettivi atti, verbali di causa e nelle rispettive note conclusionali depositate il 28-12-2023 e il 29-12-
2023.
La causa viene posta in decisione ex art. 281 sexies comma 1 c.p.c. a tenore del quale “Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte
precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa
udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al
termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (281 sexies comma 1 c.p.c.).
pagina 1 di 10 N.R.G. 828/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 828/2021 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Capo d'Orlando (ME), C.F._1
via Francesco Crispi n. 39, presso lo studio dell'avv. Giorgio Scisca che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Opponente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (P. IVA ), con sede in San Marco P.IVA_1
d'Alunzio (ME), via S. Antonio n° 194, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Salvatore Cinnera Martino, presso il cui studio sito pagina 2 di 10 in Sant'Agata di Militello (ME), via San Giuseppe n. 51, è elettivamente domiciliata;
Opposta -
Conclusioni: All'udienza dell'8 gennaio 2024, le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva assunta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato il 25/05/2021, proponeva Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 19/04/2021 da con il quale gli era stato intimato di pagare la Controparte_1
somma complessiva di € 8.474,89 in forza del decreto ingiuntivo n° 216/2011
emesso dal Tribunale di Patti, Sezione distaccata di Sant' Agata di Militello.
L'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione della somma di € 3.473,08,
richiesta a titolo di interessi moratori maturati dal 28.06.2011 al 2.04.2021, e la non dovutezza dell'importo di € 417,23, richiesto a titolo di “spese stragiudiziali”, argomentando, inoltre, che “pertanto, decurtando la cifra di
euro 3.473,08 per interessi moratori prescritti e l'ammontare di euro 417,23 per
spese stragiudiziali, anche gli importi accessori calcolati a titoli di iva e c.p.a.
devono essere conseguentemente ribassati. Infine, decurtando la non dovuta cifra di
euro 3.473,08 calcolata a titolo di interessi moratori già contestata e la cifra di euro
417,23 per spese stragiudiziali illegittimamente imputata, il compenso da calcolarsi
per l'atto di precetto ricade nello scaglione “da 0,1 a 5.200,00”, considerato che
pagina 3 di 10 l'importo capitale precettabile è di euro 3.157,22 e per l'effetto l'importo corretto
sarebbe, non già quello di euro 250,00, ma di € 135,00”.
In considerazione di quanto sopra, chiedeva all'adito Tribunale
l'accoglimento delle seguenti domande: “Piaccia alla giustizia dell'adito
Tribunale, rigettata ogni contraria istanza: 1) In via cautelare e preliminarmente,
con provvedimento inaudita altera parte da emettere prima dell'udienza di
comparizione delle parti, stante la sussistenza del grave motivo addotto
dall'opponente e della palese fondatezza dell'opposizione (fumus), nonché del
concreto pericolo che in forza della futura paventata esecuzione possa arrecarsi un
pregiudizio economico grave ed irreparabile all'opponente (Periculum), disporre la
sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e del precetto opposto;
2) Nel merito,
per i motivi di cui in opposizione, dichiarare l'illegittimità dell'atto di precetto
opposto per non dovutezza della cifra di euro 3.473,08 calcolata a titolo di interessi
di mora, stante l'intervenuta prescrizione ex art. 2954 n° 4 cc;
3) ancora nel merito,
dichiarare l'illegittimità dell'atto di precetto per cui è causa in relazione alla non
dovutezza della cifra 417,23 per spese stragiudiziali;
4)Per l'effetto, annullarlo con
ogni disposizione consequenziale;
5)Condannare controparte al pagamento delle
spese e degli onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge, da
distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
L'istanza sospensiva formulata dal veniva rigettata il 7-06-2021, Pt_1
poiché “Non si ritengono sussistenti i presupposti per la chiesta concessione di un
provvedimento di sospensione inaudita altera parte, atteso, peraltro, che oggetto
della contestazione del è rappresentato da un parte del credito precettato, Pt_1
palesandosi invece come opportuno lo svolgimento del contraddittorio pieno”.
pagina 4 di 10 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 22/09/2021, si costituiva in giudizio la convenuta la quale Controparte_1
instava per il rigetto delle domande ex adverso formulate perché infondate in fatto e in diritto, rassegnando le seguenti conclusioni “in via preliminare,
1) rigettare le richieste istruttorie avanzate dall'opponente per i motivi di cui in
narrativa. Nel merito,1) ritenere e dichiarare che le eccezioni di controparte sono
infondate; 2) condannare, ove opportuno, l'opponente ai sensi dell'art. 96, co. 3°
c.p.c.”.
All'udienza del 4 ottobre 2021, venivano concessi i chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e la causa veniva rinviata all'udienza del 22 febbraio
2022, all'esito della quale, in difetto di richieste istruttorie delle parti la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
23-10-2023.
All'udienza del 23 ottobre 2023, il G.I. “ritenuto potersi utilizzare il modulo
decisorio di cui all'art. 281 sexies c.p.c.” rinviava all'udienza dell'8 gennaio
2024, assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusionali.
Come accennato, all'udienza dell'8 gennaio 2024, le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. L'opposizione è infondata e va rigettata.
2.1. Quanto alla dedotta prescrizione degli interessi moratori calcolati nell'atto di precetto, contrariamente all'assunto di parte attrice, rileva notare che “Gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 sono soggetti al termine
di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., e non quinquennale ai sensi
pagina 5 di 10 dell'art. 2048 n. 4 c.c., posto che difettano del necessario requisito della periodicità.
Infatti, “la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cc, anche per quanto
concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che l'obbligazione rivesta i
caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con
l'espressione “e, in generale, tutti ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in
termini più brevi”, che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata,
caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il
decorso del tempo. Ne consegue che l'obbligazione relativa agli interessi, per poter
essere assoggettata alla disposizione, deve rivestite il connotato della periodicità”
(in tal senso sent. Cass. civ. sez. I, n. 22276/2016) ..." (cfr. Tribunale di
Lagonegro, sentenza n. 59/2023 del 13-02-2023) e ancora che
“La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c. è applicabile
agli interessi soltanto se l'obbligazione da cui gli stessi derivano sia obbligazione
periodica e di durata, caratterizzata dal fatto che la prestazione è suscettibile di
adempimento solo con il decorso del tempo. Di conseguenza l'obbligazione relativa
agli interessi, per potere rientrare nell'ipotesi di prescrizione breve, deve avere il
connotato della periodicità, sicché la disposizione non sarà applicabile
agli interessi moratori di fonte legale” (Tribunale Roma sez. II, 19/10/2021,
n.16283).
A ciò si aggiunga che appare corretto il conteggio operato dalla società
creditrice come da prospetto allegato alla memoria depositata il 2-12-2021.
2.2. Con riferimento al secondo motivo di doglianza secondo cui
“Nondimeno, non può trovare accoglimento e pertanto deve essere decurtata la
somma di euro 417,23 imputata a “spese stragiudiziali”, in quanto non dovuta e
pagina 6 di 10 per di più non meglio giustificata e/o giustificabile…”, parte opposta ha controdedotto che trattasi di importo espressamente previsto nel decreto ingiuntivo n. 216/2011 il quale non avrebbe costituito oggetto di opposizione da parte di . Parte_1
Premesso che nessuna delle parti ha prodotto in giudizio il summenzionato decreto ingiuntivo, trovano, allora, applicazione, nella specie, le regole generali sull'onere della prova ex art. 2697 c.c., atteso che
“Nell'opposizione a precetto non si assiste all'inversione delle posizioni processuali
tipica invece del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l'opponente
assume le vesti di convenuto in senso sostanziale e l'opposto quelle di attore;
l'opposizione a precetto è, invero, un giudizio di accertamento negativo del credito
contenuto nel titolo esecutivo, con la conseguenza che l'opponente è tenuto a
dedurre e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito
stesso” (Tribunale Vallo Lucania sez. I, 09/06/2022, n.402) e ancora che “Se
l'esecuzione si fondi su un titolo di formazione giudiziale, l'eventuale nullità del
titolo o le ragioni di infondatezza del credito in esso accertato possono
essere fatte valere con il rimedio finalizzato alla caducazione del titolo
stesso (nell'ipotesi di decreto ingiuntivo mediante opposizione ex art. 645 e/o 650
c.p.c.); qualora, invece, si tratti di contestazioni sull'esistenza del titolo esecutivo o
altri vizi del procedimento esecutivo ovvero ancora di fatti estintivi o modificativi
sopravvenuti alla formazione del titolo, questi possono essere fatte valere solo con
l'opposizione a precetto” (Tribunale Bergamo sez. II, 19/01/2022, n.94).
Conseguentemente, poiché l'opponente non ha documentato quanto allegato e, a fronte della specifica deduzione della società opposta, nulla ha pagina 7 di 10 argomentato, il motivo di opposizione va rigettato, mentre eventuali contestazioni sulla dovutezza di tale voce di credito avrebbero dovuto essere fatte valere mediante il rimedio dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
2.3. L'infondatezza di tali doglianze determina l'infondatezza del terzo motivo di opposizione ossia quello secondo il quale “decurtando la non
dovuta cifra di euro 3.473,08 calcolata a titolo di interessi moratori già contestata e
la cifra di euro 417,23 per spese stragiudiziali illegittimamente imputata, il
compenso da calcolarsi per l'atto di precetto ricade nello scaglione “da 0,1 a
5.200,00”, considerato che l'importo capitale precettabile è di euro 3.157,22 e per
l'effetto l'importo corretto sarebbe, non già quello di euro 250,00, ma di € 135,00”.
3. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornati con D.M. n.
147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa.1 1
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00
pagina 8 di 10 A tal proposito, va precisato che “il dovere per il giudice di applicare di regola
(ossia per le cause di ordinaria e media complessità) i valori medi, impone infatti di
discostarsi da detti valori (in favore di quelli minimi), allorché - come nel caso di
specie la causa presenti invece profili di immediato ed univoco inquadramento in
fatto e in diritto e di conseguente pronta soluzione” (Tribunale Busto Arsizio
sez. II, 17/03/2020, n.436; cfr. anche Tribunale di Vibo Valentia, 09/06/2020,
n.305).
Nella specie, l'applicazione dei valori minimi nel presente giudizio discende dai profili di non complesso inquadramento, in fatto e in diritto,
della controversia.
Non si ritengono sussistenti i profili della colpa grave e/o della mala fede ex art. 96 c.p.c. nella condotta dell'opponente.
D'altro canto, “La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il
profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte
soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per
sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi
attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del
correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione
lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale
verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.” (Cassazione civile sez. III, 12/07/2023, n.19948).
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 828/2021 R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
1. Rigetta l'opposizione proposta da per le causali di cui in Parte_1
motivazione;
2. Condanna al pagamento, in favore della società Parte_1
opposta, delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre IVA
e CPA e spese generali (15%) come per legge.
Sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Patti, l'8 gennaio 2024
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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