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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/05/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3345/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3345/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Czmil Jan Parte_1
RICORRENTE
Contro
PUBBLICO MINISTERO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI RIMINI (C.F. ), P.IVA_1
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come segue: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: - Accertare e dichiarare
l'intervenuto mutamento di sesso da maschile a femminile di e, per l'effetto, disporre la Parte_1 rettificazione dell'attribuzione di sesso attribuendo a il sesso “femminile” ed il prenome di Parte_1
“ ”; Parte_2
- Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rimini di effettuare la rettificazione dell'atto di nascita di (iscritto nel Registro degli Atti di Nascita del Comune di Rimini al n. 453 P. 2 S. B anno Parte_1
2013), nella parte in cui viene indicato il “sesso maschile”, sostituendolo con il “sesso femminile”, nonché nella parte in cui viene indicato il prenome di “ ” da sostituirsi con il prenome “ ”; - Disporre ed Pt_1 Parte_2 ordinare che, in ogni atto dello Stato Civile riferito a a questo sia assegnato il sesso Parte_1 femminile ed il prenome di “ ” e che il nome completo sia pertanto “ ; - Disporre Parte_2 Parte_3 altresì che i competenti Uffici del Comune di Rimini, Prefettura, Questura, Motorizzazione Civile, Ministero
pagina 1 di 5 della pubblica istruzione, prendano atto della rettifica del sesso da maschile a femminile e del nominativo
“ onde consentire la rettificazione/sostituzione di tutti i documenti di identità, passaporto Parte_3
e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio. Con rifusione di compensi, onorari, spese, oneri ed accessori come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente, di stato libero e senza figli, esponeva di aver manifestato fin dall'infanzia una natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile, pur essendo un individuo di sesso maschile;
di aver assunto l'aspetto e mantenuto gli atteggiamenti di una donna;
di aver intrapreso un percorso di adeguamento dei propri caratteri sessuali sì da ottenere la corrispondenza dei tratti somatici a quelli del sesso femminile, percepito come quello di appartenenza;
di essersi sottoposta al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali in Spagna, manifestando altresì di riconoscersi nel nome di e non in quello di . Parte_2 Pt_1
Il Pubblico Ministero interveniva nel procedimento riservandosi di presentare le conclusioni.
Parte ricorrente compariva personalmente all'udienza del 27/03/2025 e veniva sentita dal G.I.
Il difensore chiedeva che la causa, istruita documentalmente, fosse posta in decisione con rinuncia dei termini per il deposito di note conclusive.
***
In via preliminare, si osserva che la causa ha ad oggetto esclusivamente la domanda di rettificazione degli atti dello Stato Civile, senza che sia stata richiesta l'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico, nel caso di specie già realizzato all'estero.
Svolgendo una breve premessa sulla normativa applicabile, si rileva che l'art. 1 della l. n. 164 del 1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale, passato in giudicato, che attribuisce ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita "a seguito d'intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali".
L'art. 3 della stessa legge, prima dell'introduzione del d.lgs. 150/2011, stabiliva che "quando risulta necessario" un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico- chirurgico il tribunale lo autorizza (comma 1) e, una volta accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio (comma 2).
Tale norma, abrogata nella sua formulazione originaria per effetto dell'art. 34, comma 39, del d.lgs. 150 del 2011, è stata trasfusa nel comma 4° dell'art. 31 del d.lgs. 150 del 2011, con l'eliminazione della disposizione di cui al comma 2°, secondo cui “il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio”.
pagina 2 di 5 È opinione ormai consolidata che, a seguito di tale modifica, sia venuta meno la natura bifasica del procedimento, dal momento che la legge non richiede più due distinte pronunce, una volta all'autorizzazione sopra indicata, e l'altra finalizzata dalla modificazione dell'attribuzione di sesso.
Nell'interpretazione ormai dominante della giurisprudenza di legittimità, inoltre, le disposizioni di cui alla l. 164/1982 e al d.lgs. 150/2011 non impongono la chirurgia correttiva per poter procedere alla rettificazione degli atti dello Stato Civile, sicché l'intervento chirurgico non costituisce più prerequisito per il riconoscimento del diritto al mutamento di sesso. In questo senso, Cass. 15138/2015: “Nel sistema creato con la 1. n. 162 del 1984 tale correzione "chirurgica" non è imposta dal testo delle norme in esame, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica”.
Da ultimo, occorre segnalare che la Corte di Strasburgo, in una recente pronuncia, ha accertato la violazione, da parte dell'Italia, del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 della CEDU, in relazione al rifiuto dell'autorità amministrativa (prefetto) di accogliere l'istanza di cambiamento del nome poiché il soggetto richiedente non aveva ancora subito l'intervento chirurgico e, quindi, non era stata pronunciata la sentenza definitiva che attestasse l'esecuzione dell'intervento e il definitivo mutamento dell'identità sessuale (CEDU, sez. I, sent. 11 ottobre 2018, ric. n. 55216/08).
La Corte, pur non contestando la scelta dello Stato italiano di affidare le decisioni relative ai cambiamenti di sesso all'autorità giudiziaria, ha specificato che nel caso concreto il rifiuto era stato motivato su ragioni puramente formali, che non avevano tenuto in debito conto la situazione peculiare della richiedente, la quale aveva intrapreso un percorso medico di transizione ed era socialmente riconosciuta nel proprio genere d'elezione.
Dalla breve disamina appena svolta, è possibile desumere che il diritto al mutamento di sesso è subordinato all'accertamento, da parte dell'autorità giudiziaria, della serietà ed univocità del percorso scelto e della compiutezza dell'approdo finale.
Da un lato, dunque, la richiesta di autorizzazione al trattamento chirurgico non si pone come condizione necessaria per l'ottenimento della rettificazione del sesso;
dall'altro lato, nel caso in cui tale pagina 3 di 5 autorizzazione venga richiesta, la pronuncia della rettificazione non è subordinata alla verifica dell'effettuazione del trattamento autorizzato.
Nel presente giudizio, in cui la parte chiede esclusivamente la rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile e del nome da a , documentando di aver già effettuato all'estero il Pt_1 Parte_2
trattamento chirurgico di adeguamento, l'istruttoria svolta ha consentito di accertare in modo univoco la compiutezza del percorso di affermazione di una nuova identità sessuale.
Parte ricorrente ha depositato la seguente documentazione: relazione a firma della Dott.ssa Per_1
(psicologa-psicoterapeuta con studio medico in Rimini – cfr. doc. 7), dalla quale risulta
[...]
l'inizio del percorso teso alla transizione dal maschile al femminile nel gennaio 2021 e la relazione del
Centro di Coordinamento Regionale per le problematiche sanitarie relative all'identità di genere dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi a firma della Dott.ssa e del Prof. Persona_2 [...]
attestante la diagnosi di disforia di genere (cfr. doc.8). Per_3
Tutti gli specialisti hanno espresso parere favorevole alla rettificazione del genere, in considerazione della ferma volontà manifestata dal ricorrente nel corso degli anni e della modificazione dei tratti fenotipici da mascolini a femminili, ottenuta in seguito all'assunzione della terapia ormonale.
La parte ha altresì prodotto certificato medico dal quale risulta che si è sottoposta, in data 18/06/2024 presso l'IM Clinic – Ivan Manero di Sant Cugat del Vallés (Spagna), all'operazione chirurgica di riassegnazione di genere (doc. 9).
L'istante, infine, è comparsa personalmente all'udienza, presentandosi come soggetto già esteriormente appartenente a sesso diverso da quello risultante dai documenti anagrafici, ed è stata sottoposta ad interrogatorio libero da parte del G.I.; in sede di interrogatorio libero, il ricorrente ha confermato il proprio percorso di vita come ricostruito nel ricorso introduttivo, manifestando disagio nel non avere i documenti che corrispondono al proprio aspetto e dichiarando di scegliere come nome ” Parte_2
specificando poi che parenti ed amici già la chiamano con quel nome.
In conclusione – e preso atto che il trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali è già stato effettuato all'estero - dunque, ritiene il Collegio che la serietà del percorso terapeutico intrapreso, costante negli anni e conclusosi peraltro con il suddetto intervento chirurgico di natura irreversibile- evidenzino l'effettiva necessità, in relazione al desiderio più volte ribadito dall'istante, della rettifica anagrafica, mediante attribuzione del sesso femminile e del nome “ , con il quale la parte Parte_2
ricorrente ormai si identifica e si riconosce.
S'impone pertanto l'accoglimento della domanda di rettificazione degli atti dello stato civile.
Nulla in ordine alle spese, vertendosi in materia di processo cd. necessario, in relazione al quale non opera la regola della soccombenza.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Visto l'art. 31 commi 3 e 4 D. Lgs. 150/2011,
Accoglie la domanda di per la rettificazione di attribuzione di sesso, da maschile a Parte_1
femminile;
Ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Rimini di effettuare la rettificazione, nel relativo registro, dell'atto concernente nato in [...], il [...], con Parte_1 attribuzione del sesso femminile e con assunzione del nome “ ” al posto di “ ”. Parte_2 Pt_1
Nulla in ordine alle spese.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3345/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Czmil Jan Parte_1
RICORRENTE
Contro
PUBBLICO MINISTERO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI RIMINI (C.F. ), P.IVA_1
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come segue: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: - Accertare e dichiarare
l'intervenuto mutamento di sesso da maschile a femminile di e, per l'effetto, disporre la Parte_1 rettificazione dell'attribuzione di sesso attribuendo a il sesso “femminile” ed il prenome di Parte_1
“ ”; Parte_2
- Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rimini di effettuare la rettificazione dell'atto di nascita di (iscritto nel Registro degli Atti di Nascita del Comune di Rimini al n. 453 P. 2 S. B anno Parte_1
2013), nella parte in cui viene indicato il “sesso maschile”, sostituendolo con il “sesso femminile”, nonché nella parte in cui viene indicato il prenome di “ ” da sostituirsi con il prenome “ ”; - Disporre ed Pt_1 Parte_2 ordinare che, in ogni atto dello Stato Civile riferito a a questo sia assegnato il sesso Parte_1 femminile ed il prenome di “ ” e che il nome completo sia pertanto “ ; - Disporre Parte_2 Parte_3 altresì che i competenti Uffici del Comune di Rimini, Prefettura, Questura, Motorizzazione Civile, Ministero
pagina 1 di 5 della pubblica istruzione, prendano atto della rettifica del sesso da maschile a femminile e del nominativo
“ onde consentire la rettificazione/sostituzione di tutti i documenti di identità, passaporto Parte_3
e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio. Con rifusione di compensi, onorari, spese, oneri ed accessori come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente, di stato libero e senza figli, esponeva di aver manifestato fin dall'infanzia una natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile, pur essendo un individuo di sesso maschile;
di aver assunto l'aspetto e mantenuto gli atteggiamenti di una donna;
di aver intrapreso un percorso di adeguamento dei propri caratteri sessuali sì da ottenere la corrispondenza dei tratti somatici a quelli del sesso femminile, percepito come quello di appartenenza;
di essersi sottoposta al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali in Spagna, manifestando altresì di riconoscersi nel nome di e non in quello di . Parte_2 Pt_1
Il Pubblico Ministero interveniva nel procedimento riservandosi di presentare le conclusioni.
Parte ricorrente compariva personalmente all'udienza del 27/03/2025 e veniva sentita dal G.I.
Il difensore chiedeva che la causa, istruita documentalmente, fosse posta in decisione con rinuncia dei termini per il deposito di note conclusive.
***
In via preliminare, si osserva che la causa ha ad oggetto esclusivamente la domanda di rettificazione degli atti dello Stato Civile, senza che sia stata richiesta l'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico, nel caso di specie già realizzato all'estero.
Svolgendo una breve premessa sulla normativa applicabile, si rileva che l'art. 1 della l. n. 164 del 1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale, passato in giudicato, che attribuisce ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita "a seguito d'intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali".
L'art. 3 della stessa legge, prima dell'introduzione del d.lgs. 150/2011, stabiliva che "quando risulta necessario" un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico- chirurgico il tribunale lo autorizza (comma 1) e, una volta accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio (comma 2).
Tale norma, abrogata nella sua formulazione originaria per effetto dell'art. 34, comma 39, del d.lgs. 150 del 2011, è stata trasfusa nel comma 4° dell'art. 31 del d.lgs. 150 del 2011, con l'eliminazione della disposizione di cui al comma 2°, secondo cui “il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio”.
pagina 2 di 5 È opinione ormai consolidata che, a seguito di tale modifica, sia venuta meno la natura bifasica del procedimento, dal momento che la legge non richiede più due distinte pronunce, una volta all'autorizzazione sopra indicata, e l'altra finalizzata dalla modificazione dell'attribuzione di sesso.
Nell'interpretazione ormai dominante della giurisprudenza di legittimità, inoltre, le disposizioni di cui alla l. 164/1982 e al d.lgs. 150/2011 non impongono la chirurgia correttiva per poter procedere alla rettificazione degli atti dello Stato Civile, sicché l'intervento chirurgico non costituisce più prerequisito per il riconoscimento del diritto al mutamento di sesso. In questo senso, Cass. 15138/2015: “Nel sistema creato con la 1. n. 162 del 1984 tale correzione "chirurgica" non è imposta dal testo delle norme in esame, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica”.
Da ultimo, occorre segnalare che la Corte di Strasburgo, in una recente pronuncia, ha accertato la violazione, da parte dell'Italia, del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 della CEDU, in relazione al rifiuto dell'autorità amministrativa (prefetto) di accogliere l'istanza di cambiamento del nome poiché il soggetto richiedente non aveva ancora subito l'intervento chirurgico e, quindi, non era stata pronunciata la sentenza definitiva che attestasse l'esecuzione dell'intervento e il definitivo mutamento dell'identità sessuale (CEDU, sez. I, sent. 11 ottobre 2018, ric. n. 55216/08).
La Corte, pur non contestando la scelta dello Stato italiano di affidare le decisioni relative ai cambiamenti di sesso all'autorità giudiziaria, ha specificato che nel caso concreto il rifiuto era stato motivato su ragioni puramente formali, che non avevano tenuto in debito conto la situazione peculiare della richiedente, la quale aveva intrapreso un percorso medico di transizione ed era socialmente riconosciuta nel proprio genere d'elezione.
Dalla breve disamina appena svolta, è possibile desumere che il diritto al mutamento di sesso è subordinato all'accertamento, da parte dell'autorità giudiziaria, della serietà ed univocità del percorso scelto e della compiutezza dell'approdo finale.
Da un lato, dunque, la richiesta di autorizzazione al trattamento chirurgico non si pone come condizione necessaria per l'ottenimento della rettificazione del sesso;
dall'altro lato, nel caso in cui tale pagina 3 di 5 autorizzazione venga richiesta, la pronuncia della rettificazione non è subordinata alla verifica dell'effettuazione del trattamento autorizzato.
Nel presente giudizio, in cui la parte chiede esclusivamente la rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile e del nome da a , documentando di aver già effettuato all'estero il Pt_1 Parte_2
trattamento chirurgico di adeguamento, l'istruttoria svolta ha consentito di accertare in modo univoco la compiutezza del percorso di affermazione di una nuova identità sessuale.
Parte ricorrente ha depositato la seguente documentazione: relazione a firma della Dott.ssa Per_1
(psicologa-psicoterapeuta con studio medico in Rimini – cfr. doc. 7), dalla quale risulta
[...]
l'inizio del percorso teso alla transizione dal maschile al femminile nel gennaio 2021 e la relazione del
Centro di Coordinamento Regionale per le problematiche sanitarie relative all'identità di genere dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi a firma della Dott.ssa e del Prof. Persona_2 [...]
attestante la diagnosi di disforia di genere (cfr. doc.8). Per_3
Tutti gli specialisti hanno espresso parere favorevole alla rettificazione del genere, in considerazione della ferma volontà manifestata dal ricorrente nel corso degli anni e della modificazione dei tratti fenotipici da mascolini a femminili, ottenuta in seguito all'assunzione della terapia ormonale.
La parte ha altresì prodotto certificato medico dal quale risulta che si è sottoposta, in data 18/06/2024 presso l'IM Clinic – Ivan Manero di Sant Cugat del Vallés (Spagna), all'operazione chirurgica di riassegnazione di genere (doc. 9).
L'istante, infine, è comparsa personalmente all'udienza, presentandosi come soggetto già esteriormente appartenente a sesso diverso da quello risultante dai documenti anagrafici, ed è stata sottoposta ad interrogatorio libero da parte del G.I.; in sede di interrogatorio libero, il ricorrente ha confermato il proprio percorso di vita come ricostruito nel ricorso introduttivo, manifestando disagio nel non avere i documenti che corrispondono al proprio aspetto e dichiarando di scegliere come nome ” Parte_2
specificando poi che parenti ed amici già la chiamano con quel nome.
In conclusione – e preso atto che il trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali è già stato effettuato all'estero - dunque, ritiene il Collegio che la serietà del percorso terapeutico intrapreso, costante negli anni e conclusosi peraltro con il suddetto intervento chirurgico di natura irreversibile- evidenzino l'effettiva necessità, in relazione al desiderio più volte ribadito dall'istante, della rettifica anagrafica, mediante attribuzione del sesso femminile e del nome “ , con il quale la parte Parte_2
ricorrente ormai si identifica e si riconosce.
S'impone pertanto l'accoglimento della domanda di rettificazione degli atti dello stato civile.
Nulla in ordine alle spese, vertendosi in materia di processo cd. necessario, in relazione al quale non opera la regola della soccombenza.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Visto l'art. 31 commi 3 e 4 D. Lgs. 150/2011,
Accoglie la domanda di per la rettificazione di attribuzione di sesso, da maschile a Parte_1
femminile;
Ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Rimini di effettuare la rettificazione, nel relativo registro, dell'atto concernente nato in [...], il [...], con Parte_1 attribuzione del sesso femminile e con assunzione del nome “ ” al posto di “ ”. Parte_2 Pt_1
Nulla in ordine alle spese.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
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