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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 27/09/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI controversie di lavoro e previdenza sociale in persona del giudice del lavoro dott. Carlo Gabutti ha pronunciato nella causa iscritta al n. 829 del ruolo generale per l'anno 2025 all'udienza del 23.09.2025, celebrata con il modello della trattazione scritta, ha deciso la causa dando lettura della seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] [...] ed ivi residente (RC) Parte_1
alla Via Toscanini n. 27 (C.F. ), e rappresentata e difesa C.F._1
dall'avv. Rosalba Sciarrone (C.F. ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio legale, in Cittanova, via Amendola, n. 44, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(CF ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
in carica, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria - (C.F. ), presso i cui uffici in Via del Plebiscito n. 15 è P.IVA_2
per legge domiciliata;
Resistente
Avente ad oggetto: Impugnativa sanzione disciplinare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.03.2025, la ricorrente Parte_1
conveniva in giudizio l' Controparte_1
impugnando il provvedimento disciplinare n.1 del 16 maggio 2024
[...]
(prot. ris. n. 49R del 16 maggio 2024), con cui su proposta dell'UDP (prot. ris. n. 045R del 15 maggio 2024), il Presidente dell' irrogava alla ricorrente la sospensione CP_2
dal lavoro e dallo stipendio per giorni 8.
Chiedeva dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare Contr accertare e dichiarare l'irregolarità della costituzione dell per tutti i motivi esposti in narrativa;
accertare e dichiarare sussistenti i presupposti per la ricusazione in capo all'ing. e al dr per tutti i motivi Controparte_4 Controparte_5
sopra esposti e, conseguentemente accogliere l'istanza di ricusazione formulata. Contr accertare e dichiarare la mancanza di imparzialità in capo all per non aver svolto alcuna attività istruttoria, peraltro, di sua esclusiva competenza;
in via subordinata e nel merito;
1) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento disciplinare n. 049R del 16 maggio 2024 a firma del presidente, ammiraglio
[...]
e, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, per le ragioni Parte_2
esposte in narrativa, cumulativamente o gradatamente considerate, con ogni conseguente pronuncia di annullamento;
2) ordinare la cancellazione della sanzione del fascicolo personale della dipendente;
3) condannare l'Autorità Parte_1
TU , in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro-tempore al Controparte_6
pagamento delle spese e compensi del giudizio, con distrazione in favore della sottoscritta procuratrice che ha anticipato le prime e non riscossi i secondi”.
Nello specifico, parte ricorrente eccepiva: l'irregolare costituzione dell'Ufficio procedimenti disciplinari per violazione dell'art. 5 del regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari dell'Autorità TU di Gioia Tauro;
l'incompetenza del soggetto segnalante e la violazione del vigente Regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari dell'Autorità TU di Gioia Tauro;
l'infondatezza delle tre diverse contestazioni poste a fondamento della sanzione disciplinare comminatale.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
la quale, contestava integralmente l'avversa domanda
[...]
eccependo, la regolarità del procedimento sanzionatorio nel rispetto delle garanzie procedurali e disciplinari, nonché la sussistenza dei fatti contestati, stante il mancato rispetto da parte della ricorrente della normativa vigente, con violazione dei principi di buona fede e di correttezza, con conseguente lesione del rapporto fiduciario;
chiedendo, il rigetto del ricorso, spese vinte.
Non veniva svolta istruttoria, data la natura documentale del giudizio, ed all'udienza del 23 settembre 2025, celebrata con il modello della trattazione scritta, come da decreto comunicato alle parti, il giudice decideva la causa.
La domanda è fondata ed il ricorso pertanto deve essere accolto.
Per il consolidato "principio della ragione più liquida" - secondo cui la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio (Cass. Civ.,
SS.UU., n. 9936/2014. Cfr. Cass. Civ., SS.UU., nn. 26242-3/2014) - è consentito al
Giudice di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover esaminare previamente le altre questioni, anche se preliminari (Cass. Civ., n. 987/2018. Cfr. Cass. Civ., nn.
23531/2016; 2853/2017 e 2909/2017).
Il giudizio verte sulla sanzione disciplinare comminata dall'
[...]
nei confronti della Controparte_1
lavoratrice , la quale lamentava l'irregolarità del procedimento Parte_1
disciplinare, nonché l'insussistenza dei fatti posti a fondamento della sanzione irrogata.
Occorre preliminarmente osservare come nel giudizio d'impugnazione di un provvedimento disciplinare, spetta alla parte datoriale fornire prova della legittimità della sanzione comminata, dimostrando la sussistenza dei fatti posti a fondamento del provvedimento, la gravità degli stessi, nonché la proporzionalità tra i medesimi e la sanzione irrogata. PaSAndo all'esame delle eccezioni formulate dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo si rileva quanto segue.
Quanto alla eccezione di irregolarità del procedimento disciplinare, con la quale la ricorrente ha dedotto l'irregolare costituzione dell'Ufficio procedimenti disciplinari per la violazione dell'art. 5 del regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari dell'Autorità TU di Gioia Tauro, esaminati gli atti di causa, tenuto conto delle deduzioni delle parti, questo giudice ritiene che l'eccezione sia fondata.
A parere di chi scrive risulta infatti evidente l'illegittima composizione dell'UPD in quanto due componenti versavano in condizioni di incompatibilità rispetto alla dipendente sottoposta al procedimento disciplinare, trovandosi gli stessi in situazione di conflitto di interessi.
Evidente appare infatti, la fondatezza del dedotto attoreo secondo cui la componente ing. avendo reso dichiarazioni allegate alla Controparte_4
segnalazione del Presidente versava in una causa di conflitto di interessi previste dall'art. 51 cpc.
Discorso analogo vale anche per l'altro componente dott. il Controparte_5
quale anch'egli rilasciava dichiarazioni allegate alla segnalazione disciplinare, con cui riferiva di aver compiuto accertamenti sull'oggetto del procedimento.
Non può che ritenersi che le dichiarazioni allegate alla segnalazione integrino in maniera inequivocabile una causa di astensione, per ovvie ragioni di opportunità, essendo i componenti del collegio chiamati a valutare la fondatezza della segnalazione nel suo insieme, e quindi anche nella parte relativa alle dichiarazioni da loro stessi rilasciate ed allegate alla medesima. Contr Risulta quindi inficiata la terzietà dell' dalla circostanza che due dei componenti del collegio, l'ing. e il dott. Controparte_4 CP_5
appartenenti al medesimo ufficio, fossero a conoscenza dei fatti costituenti
[...]
l'addebito disciplinare, avendo reso informazioni con dichiarazioni allegate alla segnalazione del Presidente dell'Autorità. Il richiamo all'art. 51 cpc, contenuto nell'art. 5, comma 8, del Regolamento, con riferimento all'ipotesi in cui uno dei componenti abbia reso testimonianza non può essere riferito alle sole ipotesi in cui la testimonianza sia stata resa dal componente in seno allo stesso organo di disciplina, ma anche a tutti i casi in cui i componenti abbiano preso in qualche modo attivamente parte alla segnalazione, non potendosi cumulare in capo allo stesso soggetto la posizione di persona informata sui fatti con quella di soggetto giudicante.
A nulla rileva che nel caso di specie, come lamentato dalla steSA ricorrente, vi sia stata Contr l'omeSA acquisizione di testimonianze da parte dell' , omeSA acquisizione che veniva decisa proprio dai componenti del collegio, i quali in caso di ammissione avrebbero dovuto escutere proprio sé stessi, creando così un evidente cortocircuito procedimentale, in violazione dei principi basilari previsti in materia di giusto processo e di diritto di difesa.
Deve ritenersi infatti che le norme sulla composizione dell'UPD alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche, secondo quanto interpretato dalla Corte di CaSAzione nel senso che “la semplice presenza di persone in qualche modo legate alla vicenda disciplinare non può tradursi nella nullità della decisione dell'UPD, qualora siano rispettati il principio di terzietà, come descritto, e il diritto di difesa” (Cass. civ., sez. lav., ord. n. 5733 del 2024), non si poSAno estendere a soggetti che abbiano reso dichiarazioni ritenute altamente rilevanti al momento della segnalazione, venendo riportate nella steSA, non potendosi ricondurre tali soggetti nel generico novero delle
“persone in qualche modo legate alla vicenda disciplinare”, essendo invece gli stessi potenziali testimoni, pertanto incompatibili con la funzione di soggetto giudicante nel procedimento disciplinare.
Per tutto quanto espresso deve pertanto dichiararsi l'illegittima composizione dell'Ufficio procedimenti disciplinari.
Ciò premesso, passiamo ora ad esaminare i tre motivi di doglianza concernenti il merito della sanzione impugnata. Con riferimento alla prima contestazione di addebito, relativa al presunto parere fornito dalla ricorrente qualificato come “non richiesto” da parte datoriale al fine dell'adozione del provvedimento sanzionatorio, codesto giudice ritiene che non sia possibile stigmatizzare la condotta tenuta dalla dipendente, la quale produceva il documento in oggetto a seguito di una richiesta informale fattale, sabato 10 febbraio 2024, dal
Presidente dell il quale le chiedeva di approfondire la questione della CP_2
conformità urbanistica posta dal Comune di Corigliano Calabro con il parere reso in seno alla Conferenza di servizi indetta sulla domanda di concessione della società
“Nuovo Pignone” diretta ad insediarsi nel porto di Corigliano per produrre moduli industriali per la compressione di gas naturale dallo stato gassoso a quello liquido.
Tale richiesta avanzata dal presidente, a parer di chi scrive, risulta idonea a legittimare la produzione documentale effettuata dalla ricorrente, la quale legittimamente, al fine di dare traccia del proprio operato, faceva protocollare la medesima.
In ogni caso non si comprende, in quanto in alcun modo provato, quale danno abbia cagionato la produzione di tale documentazione/parere/relazione all'Autorità resistente, trattandosi di un atto endoprocedimentale, per legge non autonomamente impugnabile né rilevante ai fini della decisione finale.
È, infatti, la steSA resistente ad affermare nei propri scritti che “l'atto prodotto dalla ricorrente, estremamente generico, nulla aggiungeva al parere del , CP_7
confermando l'irrilevanza del documento posto a fondamento della sanzione comminata.
Diversamente sembra che l'incomprensione procedimentale in cui è incorsa la ricorrente sia stata utilizzata ad hoc da parte datoriale, per stigmatizzare il contenuto dell'atto e le posizioni prese della nel corso della riunione del 12 febbraio Parte_1
2024.
Sebbene lo scrivente poSA condividere con la resistente la valutazione sulla frettolosità con cui la ricorrente ha prodotto la documentazione senza accertarsi prima se la steSA fosse stata effettivamente richiesta e se questa fosse realmente neceSAria, ritiene però che tale comportamento abbia determinato al più un eccesso di zelo e non una condotta lesiva o infedele nei confronti della parte datoriale, e che pertanto la steSA non poSA ritenersi in alcun modo disciplinarmente rilevante.
Per tale ragione deve escludersi che il fatto compiuto sia dotato della gravità neceSAria per giustificare l'irrogazione della sanzione, essendosi la limitata ad aver Parte_1
fatto risultare agli atti il proprio contrario avviso al rilascio della concessione, risultato poi in contrasto con la posizione adottata dagli altri partecipanti alla riunione e dallo stesso presidente.
Per tutto quanto esposto deve pertanto ritenersi erronea la valutazione effettuata Contr dell secondo cui “il comportamento tenuto dall'avv. in ordine alla Parte_1
contestazione sub 1 assume rilevanza disciplinare in termini di negligenza e mancata collaborazione, in quanto la steSA ha provveduto a redigere un parere non richiesto, in violazione di specifico ordine di servizio, tacendone i contenuti nel corso della riunione tenuta con i colleghi, nonostante la condivisione dei presenti in ordine alle modalità con le quali gestire il procedimento”.
Quanto al secondo motivo di contestazione concernente la richiesta di annullamento dell'iscrizione dei ruoli esattoriali derivanti dal credito vantato dall nei confronti CP_2
dell'ex Presidente dell'Autorità condannato dalla Corte dei Conti a risarcire il danno erariale arrecato all'Autorità durante il suo mandato, si osserva quanto segue.
All'odierna ricorrente viene contestato di “aver portato in visione al Presidente, unico rappresentante legale dell'ente, la richiesta a Lei direttamente avanzata dall'avv.
Guarnieri, afferente ad una questione di importante rilievo, solo con nota del
21.02.2024, pur avendola ricevuta in data 23.01.2024; b) di aver consigliato di chiedere un parere all'Avvocatura sulla scorta di un pronunciamento reso in favore di soggetto diverso dal richiedente, omettendo di verificare, rispetto al le cui Pt_3
rivendicazioni paiono da Lei integralmente condivise, l'intervenuta prescrizione del presunto credito, preliminare a qualsivoglia disamina nel merito della questione”, anche in questo caso non si ravvisano elementi tali da portare a ritenere meritevole di censura la condotta tenuta dalla . Parte_1 Quanto alla tardività della trasmissione degli atti da parte della ricorrente al Presidente dell'ente, si rileva come da documentazione versata in atti risulta che:
- l'acquisizione della richiesta prodotta dall'avvocato del Guarnieri, in data 25.01.2024, sia stata smistata al settore legale in data 6/2/2024 alle ore 12,11 (come da allegato di parte ricorrente prodotto in atti n.29);
- che in virtù dell'assenza per motivi di salute nei giorni 7 e 8 febbraio, la ricorrente aveva contezza della nota dell'avv. Guarnieri solo in data venerdì del 9 febbraio.
Si ritiene pertanto, tenuto conto del tempo neceSArio allo studio della pratica, che l'evasione della steSA sia avvenuta in un tempo congruo considerata la complessità dell'oggetto, non essendo stata provata la sussistenza di alcuna norma o regolamento interno che prevedesse il rispetto di un termine perentorio disatteso dalla . Parte_1
In ogni caso quant'anche la avesse ricevuto, come dedotto dall'Autorità Parte_1
portuale, in data 22 gennaio 2024 la richiesta di annullamento ed avesse comunicato la steSA solo in data 21 febbraio 2024, il lasso di tempo trascorso, circa un mese, tenuto conto dei giorni di malattia e del tempo neceSArio per lo studio e l'approfondimento della pratica, non giustificano in alcun modo l'adozione di un provvedimento disciplinare nei confronti della steSA, data la ristrettezza dei tempi entro cui la steSA operava.
Quanto poi al consiglio fornito dalla “di chiedere un parere Parte_1
all'Avvocatura dello Stato” anche in questo caso non si comprende in alcun modo come tale condotta abbia arrecato danno all'Autorità portuale, tenuto conto del fatto che l'avv. , a fronte di tale posizione, provvedeva regolarmente a Parte_1
costituirsi personalmente in giudizio con vittoria a favore dell'Ente.
A parer di chi scrive la circostanza che l'avv. abbia ritenuto di sollevare Parte_1
la questione circa la possibilità di devolvere la trattazione del procedimento all'Avvocatura dello Stato, è prova di attenzione e scrupolo da parte della steSA nella trattazione della causa, non potendo essere in alcun modo motivo di censura, anche e soprattutto in virtù delle prerogative e delle libertà riconosciute all'avvocato nello svolgimento nell'attività di consulenza legale, prodromica all'instaurazione del giudizio.
Anche in questo caso sembra che l'ente, contesti alla ricorrente fatti di per sé irrilevanti dal punto di vista disciplinare, per censurare indirettamente la condotta tenuta dalla steSA in quanto non gradita e contrastante con quella prevalente all'interno dell'Ente.
Sul punto si evidenzia come a nulla rilevi che le legittime posizioni prese dalla nello svolgimento delle proprie mansioni si siano rilevate ex post errate Parte_1
o che queste siano state disattese all'esito del giudizio, rientrando tale possibilità
(quella di sbagliare) tra le legittime facoltà dell'esercente la professione legale, il quale, salvo i casi in cui agisca con dolo o colpa grave, non è chiamato a rispondere degli eventuali errori commessi nell'esercizio della professione, al fine di non frustrare il libero svolgimento della sua attività.
Pertanto, anche la seconda contestazione posta a carico della deve Parte_1
ritenersi infondata.
In fine quanto all'ultima contestazione, con cui veniva rimproverato alla lavoratrice
“Lei formulava viceversa un parere, non richiesto, in ordine a detto ricorso, con il quale, adombrandone la fondatezza per omeSA valutazione di alcuni titoli, rappresentava di trovarsi nell'impossibilità di 'apprestare una difesa dell'Ente', e per
l'effetto consigliando di procedere ad una rivalutazione dei titoli in autotutela, riconvocando la commissione, onde evitare una asserita soccombenza in giudizio2”, non può che ritenersi infondata anche tale doglianza, in quanto del tutto sfornita degli elementi di lesività neceSAri per ritenere giustificata l'irrogazione della sanzione comminata.
Relativamente alla terza contestazione l'Autorità TU, nella propria memoria di costituzione, deduce il rifiuto opposto dalla dott.SA di trasmettere Parte_1
all'Avvocatura dello Stato la relazione difensiva, con la relativa documentazione a supporto, in merito ad un ricorso al TAR di Reggio Calabria presentato dal concorrente di una procedura concorsuale avverso le determinazioni della commissione esaminatrice. Ebbene occorre osservare come dalla documentazione versata in atti non emerge in alcun modo la prova del rifiuto operato dall'Avv.to , la quale si CP_8
limitava ad esercitare la propria autonomia ed indipendenza di valutazione quale preposta al settore legale dell'Ente, fornendo semplicemente un parere sulla questione sottopostale.
Non può che ritenersi che la prospettazione giuridica della vicenda fatta dall'avv.
, anche se non condivisa dal Presidente, non poSA che ritenersi Parte_1
perfettamente legittima, costituendo esplicazione dei compiti e delle prerogative proprie dell'avvocato dell'Ente, rientrando nei limiti dell'autonomia di pensiero e di organizzazione interna, con cui viene escluso che poSA esservi una subordinazione gerarchica al pari di ciò che avviene per tutti gli altri uffici.
Anche questa contestazione deve ritenersi del tutto priva di pregio e pertanto illegittima, con accoglimento dell'eccezione sollevata da parte ricorrente.
In conclusione, le irregolarità procedimentali relative alla costituzione dell'Ufficio procedimenti disciplinari, unite all'infondatezza delle contestazioni mosse alla TT.SA
, poste alla base del provvedimento disciplinare n. 049R del 16 maggio Parte_1
2024, determinano l'illegittimità della sanzione impugnata, consistente nella sospensione dal lavoro e dallo stipendio per giorni otto,
Alla luce delle superiori considerazioni svolte, per tutto quanto affermato nella parte motiva, la domanda risulta essere fondata e pertanto il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Carlo
Gabutti, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità del provvedimento disciplinare n. 049R del 16 maggio 2024, adottato dall'Autorità TU Di
ST TU , nei confronti della OR Controparte_1 , annullando pertanto lo stesso, con conseguente Parte_1
cancellazione della sanzione del fascicolo personale della dipendente;
b) condanna l'Autorità TU Di ST TU Dei Mari Tirreno Meridionale, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che vengono liquidate in complessivi €
2.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Palmi, 27.09.2025
Il Giudice
TT. Carlo Gabutti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI controversie di lavoro e previdenza sociale in persona del giudice del lavoro dott. Carlo Gabutti ha pronunciato nella causa iscritta al n. 829 del ruolo generale per l'anno 2025 all'udienza del 23.09.2025, celebrata con il modello della trattazione scritta, ha deciso la causa dando lettura della seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] [...] ed ivi residente (RC) Parte_1
alla Via Toscanini n. 27 (C.F. ), e rappresentata e difesa C.F._1
dall'avv. Rosalba Sciarrone (C.F. ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio legale, in Cittanova, via Amendola, n. 44, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(CF ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
in carica, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria - (C.F. ), presso i cui uffici in Via del Plebiscito n. 15 è P.IVA_2
per legge domiciliata;
Resistente
Avente ad oggetto: Impugnativa sanzione disciplinare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.03.2025, la ricorrente Parte_1
conveniva in giudizio l' Controparte_1
impugnando il provvedimento disciplinare n.1 del 16 maggio 2024
[...]
(prot. ris. n. 49R del 16 maggio 2024), con cui su proposta dell'UDP (prot. ris. n. 045R del 15 maggio 2024), il Presidente dell' irrogava alla ricorrente la sospensione CP_2
dal lavoro e dallo stipendio per giorni 8.
Chiedeva dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare Contr accertare e dichiarare l'irregolarità della costituzione dell per tutti i motivi esposti in narrativa;
accertare e dichiarare sussistenti i presupposti per la ricusazione in capo all'ing. e al dr per tutti i motivi Controparte_4 Controparte_5
sopra esposti e, conseguentemente accogliere l'istanza di ricusazione formulata. Contr accertare e dichiarare la mancanza di imparzialità in capo all per non aver svolto alcuna attività istruttoria, peraltro, di sua esclusiva competenza;
in via subordinata e nel merito;
1) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento disciplinare n. 049R del 16 maggio 2024 a firma del presidente, ammiraglio
[...]
e, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, per le ragioni Parte_2
esposte in narrativa, cumulativamente o gradatamente considerate, con ogni conseguente pronuncia di annullamento;
2) ordinare la cancellazione della sanzione del fascicolo personale della dipendente;
3) condannare l'Autorità Parte_1
TU , in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro-tempore al Controparte_6
pagamento delle spese e compensi del giudizio, con distrazione in favore della sottoscritta procuratrice che ha anticipato le prime e non riscossi i secondi”.
Nello specifico, parte ricorrente eccepiva: l'irregolare costituzione dell'Ufficio procedimenti disciplinari per violazione dell'art. 5 del regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari dell'Autorità TU di Gioia Tauro;
l'incompetenza del soggetto segnalante e la violazione del vigente Regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari dell'Autorità TU di Gioia Tauro;
l'infondatezza delle tre diverse contestazioni poste a fondamento della sanzione disciplinare comminatale.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
la quale, contestava integralmente l'avversa domanda
[...]
eccependo, la regolarità del procedimento sanzionatorio nel rispetto delle garanzie procedurali e disciplinari, nonché la sussistenza dei fatti contestati, stante il mancato rispetto da parte della ricorrente della normativa vigente, con violazione dei principi di buona fede e di correttezza, con conseguente lesione del rapporto fiduciario;
chiedendo, il rigetto del ricorso, spese vinte.
Non veniva svolta istruttoria, data la natura documentale del giudizio, ed all'udienza del 23 settembre 2025, celebrata con il modello della trattazione scritta, come da decreto comunicato alle parti, il giudice decideva la causa.
La domanda è fondata ed il ricorso pertanto deve essere accolto.
Per il consolidato "principio della ragione più liquida" - secondo cui la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio (Cass. Civ.,
SS.UU., n. 9936/2014. Cfr. Cass. Civ., SS.UU., nn. 26242-3/2014) - è consentito al
Giudice di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover esaminare previamente le altre questioni, anche se preliminari (Cass. Civ., n. 987/2018. Cfr. Cass. Civ., nn.
23531/2016; 2853/2017 e 2909/2017).
Il giudizio verte sulla sanzione disciplinare comminata dall'
[...]
nei confronti della Controparte_1
lavoratrice , la quale lamentava l'irregolarità del procedimento Parte_1
disciplinare, nonché l'insussistenza dei fatti posti a fondamento della sanzione irrogata.
Occorre preliminarmente osservare come nel giudizio d'impugnazione di un provvedimento disciplinare, spetta alla parte datoriale fornire prova della legittimità della sanzione comminata, dimostrando la sussistenza dei fatti posti a fondamento del provvedimento, la gravità degli stessi, nonché la proporzionalità tra i medesimi e la sanzione irrogata. PaSAndo all'esame delle eccezioni formulate dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo si rileva quanto segue.
Quanto alla eccezione di irregolarità del procedimento disciplinare, con la quale la ricorrente ha dedotto l'irregolare costituzione dell'Ufficio procedimenti disciplinari per la violazione dell'art. 5 del regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari dell'Autorità TU di Gioia Tauro, esaminati gli atti di causa, tenuto conto delle deduzioni delle parti, questo giudice ritiene che l'eccezione sia fondata.
A parere di chi scrive risulta infatti evidente l'illegittima composizione dell'UPD in quanto due componenti versavano in condizioni di incompatibilità rispetto alla dipendente sottoposta al procedimento disciplinare, trovandosi gli stessi in situazione di conflitto di interessi.
Evidente appare infatti, la fondatezza del dedotto attoreo secondo cui la componente ing. avendo reso dichiarazioni allegate alla Controparte_4
segnalazione del Presidente versava in una causa di conflitto di interessi previste dall'art. 51 cpc.
Discorso analogo vale anche per l'altro componente dott. il Controparte_5
quale anch'egli rilasciava dichiarazioni allegate alla segnalazione disciplinare, con cui riferiva di aver compiuto accertamenti sull'oggetto del procedimento.
Non può che ritenersi che le dichiarazioni allegate alla segnalazione integrino in maniera inequivocabile una causa di astensione, per ovvie ragioni di opportunità, essendo i componenti del collegio chiamati a valutare la fondatezza della segnalazione nel suo insieme, e quindi anche nella parte relativa alle dichiarazioni da loro stessi rilasciate ed allegate alla medesima. Contr Risulta quindi inficiata la terzietà dell' dalla circostanza che due dei componenti del collegio, l'ing. e il dott. Controparte_4 CP_5
appartenenti al medesimo ufficio, fossero a conoscenza dei fatti costituenti
[...]
l'addebito disciplinare, avendo reso informazioni con dichiarazioni allegate alla segnalazione del Presidente dell'Autorità. Il richiamo all'art. 51 cpc, contenuto nell'art. 5, comma 8, del Regolamento, con riferimento all'ipotesi in cui uno dei componenti abbia reso testimonianza non può essere riferito alle sole ipotesi in cui la testimonianza sia stata resa dal componente in seno allo stesso organo di disciplina, ma anche a tutti i casi in cui i componenti abbiano preso in qualche modo attivamente parte alla segnalazione, non potendosi cumulare in capo allo stesso soggetto la posizione di persona informata sui fatti con quella di soggetto giudicante.
A nulla rileva che nel caso di specie, come lamentato dalla steSA ricorrente, vi sia stata Contr l'omeSA acquisizione di testimonianze da parte dell' , omeSA acquisizione che veniva decisa proprio dai componenti del collegio, i quali in caso di ammissione avrebbero dovuto escutere proprio sé stessi, creando così un evidente cortocircuito procedimentale, in violazione dei principi basilari previsti in materia di giusto processo e di diritto di difesa.
Deve ritenersi infatti che le norme sulla composizione dell'UPD alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche, secondo quanto interpretato dalla Corte di CaSAzione nel senso che “la semplice presenza di persone in qualche modo legate alla vicenda disciplinare non può tradursi nella nullità della decisione dell'UPD, qualora siano rispettati il principio di terzietà, come descritto, e il diritto di difesa” (Cass. civ., sez. lav., ord. n. 5733 del 2024), non si poSAno estendere a soggetti che abbiano reso dichiarazioni ritenute altamente rilevanti al momento della segnalazione, venendo riportate nella steSA, non potendosi ricondurre tali soggetti nel generico novero delle
“persone in qualche modo legate alla vicenda disciplinare”, essendo invece gli stessi potenziali testimoni, pertanto incompatibili con la funzione di soggetto giudicante nel procedimento disciplinare.
Per tutto quanto espresso deve pertanto dichiararsi l'illegittima composizione dell'Ufficio procedimenti disciplinari.
Ciò premesso, passiamo ora ad esaminare i tre motivi di doglianza concernenti il merito della sanzione impugnata. Con riferimento alla prima contestazione di addebito, relativa al presunto parere fornito dalla ricorrente qualificato come “non richiesto” da parte datoriale al fine dell'adozione del provvedimento sanzionatorio, codesto giudice ritiene che non sia possibile stigmatizzare la condotta tenuta dalla dipendente, la quale produceva il documento in oggetto a seguito di una richiesta informale fattale, sabato 10 febbraio 2024, dal
Presidente dell il quale le chiedeva di approfondire la questione della CP_2
conformità urbanistica posta dal Comune di Corigliano Calabro con il parere reso in seno alla Conferenza di servizi indetta sulla domanda di concessione della società
“Nuovo Pignone” diretta ad insediarsi nel porto di Corigliano per produrre moduli industriali per la compressione di gas naturale dallo stato gassoso a quello liquido.
Tale richiesta avanzata dal presidente, a parer di chi scrive, risulta idonea a legittimare la produzione documentale effettuata dalla ricorrente, la quale legittimamente, al fine di dare traccia del proprio operato, faceva protocollare la medesima.
In ogni caso non si comprende, in quanto in alcun modo provato, quale danno abbia cagionato la produzione di tale documentazione/parere/relazione all'Autorità resistente, trattandosi di un atto endoprocedimentale, per legge non autonomamente impugnabile né rilevante ai fini della decisione finale.
È, infatti, la steSA resistente ad affermare nei propri scritti che “l'atto prodotto dalla ricorrente, estremamente generico, nulla aggiungeva al parere del , CP_7
confermando l'irrilevanza del documento posto a fondamento della sanzione comminata.
Diversamente sembra che l'incomprensione procedimentale in cui è incorsa la ricorrente sia stata utilizzata ad hoc da parte datoriale, per stigmatizzare il contenuto dell'atto e le posizioni prese della nel corso della riunione del 12 febbraio Parte_1
2024.
Sebbene lo scrivente poSA condividere con la resistente la valutazione sulla frettolosità con cui la ricorrente ha prodotto la documentazione senza accertarsi prima se la steSA fosse stata effettivamente richiesta e se questa fosse realmente neceSAria, ritiene però che tale comportamento abbia determinato al più un eccesso di zelo e non una condotta lesiva o infedele nei confronti della parte datoriale, e che pertanto la steSA non poSA ritenersi in alcun modo disciplinarmente rilevante.
Per tale ragione deve escludersi che il fatto compiuto sia dotato della gravità neceSAria per giustificare l'irrogazione della sanzione, essendosi la limitata ad aver Parte_1
fatto risultare agli atti il proprio contrario avviso al rilascio della concessione, risultato poi in contrasto con la posizione adottata dagli altri partecipanti alla riunione e dallo stesso presidente.
Per tutto quanto esposto deve pertanto ritenersi erronea la valutazione effettuata Contr dell secondo cui “il comportamento tenuto dall'avv. in ordine alla Parte_1
contestazione sub 1 assume rilevanza disciplinare in termini di negligenza e mancata collaborazione, in quanto la steSA ha provveduto a redigere un parere non richiesto, in violazione di specifico ordine di servizio, tacendone i contenuti nel corso della riunione tenuta con i colleghi, nonostante la condivisione dei presenti in ordine alle modalità con le quali gestire il procedimento”.
Quanto al secondo motivo di contestazione concernente la richiesta di annullamento dell'iscrizione dei ruoli esattoriali derivanti dal credito vantato dall nei confronti CP_2
dell'ex Presidente dell'Autorità condannato dalla Corte dei Conti a risarcire il danno erariale arrecato all'Autorità durante il suo mandato, si osserva quanto segue.
All'odierna ricorrente viene contestato di “aver portato in visione al Presidente, unico rappresentante legale dell'ente, la richiesta a Lei direttamente avanzata dall'avv.
Guarnieri, afferente ad una questione di importante rilievo, solo con nota del
21.02.2024, pur avendola ricevuta in data 23.01.2024; b) di aver consigliato di chiedere un parere all'Avvocatura sulla scorta di un pronunciamento reso in favore di soggetto diverso dal richiedente, omettendo di verificare, rispetto al le cui Pt_3
rivendicazioni paiono da Lei integralmente condivise, l'intervenuta prescrizione del presunto credito, preliminare a qualsivoglia disamina nel merito della questione”, anche in questo caso non si ravvisano elementi tali da portare a ritenere meritevole di censura la condotta tenuta dalla . Parte_1 Quanto alla tardività della trasmissione degli atti da parte della ricorrente al Presidente dell'ente, si rileva come da documentazione versata in atti risulta che:
- l'acquisizione della richiesta prodotta dall'avvocato del Guarnieri, in data 25.01.2024, sia stata smistata al settore legale in data 6/2/2024 alle ore 12,11 (come da allegato di parte ricorrente prodotto in atti n.29);
- che in virtù dell'assenza per motivi di salute nei giorni 7 e 8 febbraio, la ricorrente aveva contezza della nota dell'avv. Guarnieri solo in data venerdì del 9 febbraio.
Si ritiene pertanto, tenuto conto del tempo neceSArio allo studio della pratica, che l'evasione della steSA sia avvenuta in un tempo congruo considerata la complessità dell'oggetto, non essendo stata provata la sussistenza di alcuna norma o regolamento interno che prevedesse il rispetto di un termine perentorio disatteso dalla . Parte_1
In ogni caso quant'anche la avesse ricevuto, come dedotto dall'Autorità Parte_1
portuale, in data 22 gennaio 2024 la richiesta di annullamento ed avesse comunicato la steSA solo in data 21 febbraio 2024, il lasso di tempo trascorso, circa un mese, tenuto conto dei giorni di malattia e del tempo neceSArio per lo studio e l'approfondimento della pratica, non giustificano in alcun modo l'adozione di un provvedimento disciplinare nei confronti della steSA, data la ristrettezza dei tempi entro cui la steSA operava.
Quanto poi al consiglio fornito dalla “di chiedere un parere Parte_1
all'Avvocatura dello Stato” anche in questo caso non si comprende in alcun modo come tale condotta abbia arrecato danno all'Autorità portuale, tenuto conto del fatto che l'avv. , a fronte di tale posizione, provvedeva regolarmente a Parte_1
costituirsi personalmente in giudizio con vittoria a favore dell'Ente.
A parer di chi scrive la circostanza che l'avv. abbia ritenuto di sollevare Parte_1
la questione circa la possibilità di devolvere la trattazione del procedimento all'Avvocatura dello Stato, è prova di attenzione e scrupolo da parte della steSA nella trattazione della causa, non potendo essere in alcun modo motivo di censura, anche e soprattutto in virtù delle prerogative e delle libertà riconosciute all'avvocato nello svolgimento nell'attività di consulenza legale, prodromica all'instaurazione del giudizio.
Anche in questo caso sembra che l'ente, contesti alla ricorrente fatti di per sé irrilevanti dal punto di vista disciplinare, per censurare indirettamente la condotta tenuta dalla steSA in quanto non gradita e contrastante con quella prevalente all'interno dell'Ente.
Sul punto si evidenzia come a nulla rilevi che le legittime posizioni prese dalla nello svolgimento delle proprie mansioni si siano rilevate ex post errate Parte_1
o che queste siano state disattese all'esito del giudizio, rientrando tale possibilità
(quella di sbagliare) tra le legittime facoltà dell'esercente la professione legale, il quale, salvo i casi in cui agisca con dolo o colpa grave, non è chiamato a rispondere degli eventuali errori commessi nell'esercizio della professione, al fine di non frustrare il libero svolgimento della sua attività.
Pertanto, anche la seconda contestazione posta a carico della deve Parte_1
ritenersi infondata.
In fine quanto all'ultima contestazione, con cui veniva rimproverato alla lavoratrice
“Lei formulava viceversa un parere, non richiesto, in ordine a detto ricorso, con il quale, adombrandone la fondatezza per omeSA valutazione di alcuni titoli, rappresentava di trovarsi nell'impossibilità di 'apprestare una difesa dell'Ente', e per
l'effetto consigliando di procedere ad una rivalutazione dei titoli in autotutela, riconvocando la commissione, onde evitare una asserita soccombenza in giudizio2”, non può che ritenersi infondata anche tale doglianza, in quanto del tutto sfornita degli elementi di lesività neceSAri per ritenere giustificata l'irrogazione della sanzione comminata.
Relativamente alla terza contestazione l'Autorità TU, nella propria memoria di costituzione, deduce il rifiuto opposto dalla dott.SA di trasmettere Parte_1
all'Avvocatura dello Stato la relazione difensiva, con la relativa documentazione a supporto, in merito ad un ricorso al TAR di Reggio Calabria presentato dal concorrente di una procedura concorsuale avverso le determinazioni della commissione esaminatrice. Ebbene occorre osservare come dalla documentazione versata in atti non emerge in alcun modo la prova del rifiuto operato dall'Avv.to , la quale si CP_8
limitava ad esercitare la propria autonomia ed indipendenza di valutazione quale preposta al settore legale dell'Ente, fornendo semplicemente un parere sulla questione sottopostale.
Non può che ritenersi che la prospettazione giuridica della vicenda fatta dall'avv.
, anche se non condivisa dal Presidente, non poSA che ritenersi Parte_1
perfettamente legittima, costituendo esplicazione dei compiti e delle prerogative proprie dell'avvocato dell'Ente, rientrando nei limiti dell'autonomia di pensiero e di organizzazione interna, con cui viene escluso che poSA esservi una subordinazione gerarchica al pari di ciò che avviene per tutti gli altri uffici.
Anche questa contestazione deve ritenersi del tutto priva di pregio e pertanto illegittima, con accoglimento dell'eccezione sollevata da parte ricorrente.
In conclusione, le irregolarità procedimentali relative alla costituzione dell'Ufficio procedimenti disciplinari, unite all'infondatezza delle contestazioni mosse alla TT.SA
, poste alla base del provvedimento disciplinare n. 049R del 16 maggio Parte_1
2024, determinano l'illegittimità della sanzione impugnata, consistente nella sospensione dal lavoro e dallo stipendio per giorni otto,
Alla luce delle superiori considerazioni svolte, per tutto quanto affermato nella parte motiva, la domanda risulta essere fondata e pertanto il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Carlo
Gabutti, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità del provvedimento disciplinare n. 049R del 16 maggio 2024, adottato dall'Autorità TU Di
ST TU , nei confronti della OR Controparte_1 , annullando pertanto lo stesso, con conseguente Parte_1
cancellazione della sanzione del fascicolo personale della dipendente;
b) condanna l'Autorità TU Di ST TU Dei Mari Tirreno Meridionale, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che vengono liquidate in complessivi €
2.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Palmi, 27.09.2025
Il Giudice
TT. Carlo Gabutti