Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 15/07/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01392/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00617/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 617 del 2021, proposto da IC TR, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimiliano Quercetani, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Follonica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Stefania Sili, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
per l’annullamento:
provvedimento emesso dal Dirigente del settore 3^ - pianificazione, ufficio gestione aree soggette a tutela ai sensi del “codice dei beni culturali e del paesaggio” di cui al D. Lgs. 42/04, in data 23/2/2021 a mezzo PEC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Follonica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Stefania Caporali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. IC TR ha proposto ricorso contro il Comune di Follonica avverso il provvedimento di diniego di concessione - ai sensi dell’art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42/2004 - dell’autorizzazione paesaggistica per “ richiesta di revisione della prescrizione relativa alla precedente autorizzazione paesaggistica, da installazione stagionale a installazione permanente (comunque quinquennale come previsto dalle norme del comune), del gazebo a servizio della pizzeria gelateria Caribia, ubicato in viale Italia 212 all’interno dell’ambito unitario au2, autorizzato dalla precedente pratica n° 820/17, di cui al parere favorevole con prescrizioni del 27.02.2018 da parte della soprintendenza ”, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, e, in particolare, dei seguenti ulteriori atti: parere della soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio di Siena, Grosseto, Arezzo del 15/2/2021 pec 5573.
Il ricorrente ha dedotto di essere titolare della ditta individuale, che esercita attività di pizzeria e di gelateria, con due differenti codici ATECO e di aver chiesto la revisione della precedente autorizzazione paesaggistica - da installazione stagionale a installazione permanente - per la collocazione del gazebo a servizio della gelateria Caribia. Tale richiesta è stata rigettata, previa acquisizione del parere negativo della Soprintendenza.
Il diniego è stato dunque impugnato per i seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE DI LEGGE E, IN PARTICOLARE, ART. 2 DEL D.P.R. 31/2017, REGOLAMENTO RECANTE L’INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI ESCLUSI DALL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA O SOTTOPOSTI A PROCEDURA AUTORIZZATORIA SEMPLIFICATA.
Con il primo motivo di gravame parte ricorrente espone che l’allegato A, al punto A.17, del regolamento 31/2017 (richiamato dall’art. 2 del medesimo decreto) esclude dalla necessità di autorizzazione paesaggistica le “ installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo ” e in tale voce deve essere compreso il gazebo per cui è causa.
2. VIOLAZIONE DI LEGGE E, IN PARTICOLARE, ART. 3 LEGGE 241/1990 PER MANCANZA, INSUFFICIENZA O CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE.
Il ricorrente eccepisce che nel provvedimento impugnato e nel parere della Soprintendenza non sono state prese in esame le osservazioni formulate in sede procedimentale.
3. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA
Il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento per disparità di trattamento poiché la gelateria è l’unica attività della zona a non avere ottenuto l’autorizzazione al gazebo permanente.
Si è costituito in giudizio il Comune di Follonica per resistere all’avverso ricorso. L’amministrazione ha in particolare eccepito l’inammissibilità del gravame per carenza di notifica alla Soprintendenza, l’improcedibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva del ricorrente, che non è più il gestore dell’attività di gelateria; infine, nel merito, l’ente resistente ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato, con vittoria di spese.
All’udienza del 28/05/2025, all’esito della discussione della causa, il Collegio l’ha trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni preliminari sollevate dal Comune di Follonica, stante l’infondatezza nel merito del ricorso.
2. Innanzitutto, occorre respingere l’istanza istruttoria di acquisizione di tutti gli atti del procedimento, formulata dal ricorrente, atteso che la causa è matura per la decisione.
3. Attesa l’espressa graduazione delle censure sollevate del ricorrente, il Collegio procede a esaminare il primo motivo di ricorso, che reputa infondato.
3.1. Ritiene infatti il Collegio che il gazebo per cui è causa non possa essere compreso, come pretenderebbe parte ricorrente, tra le ipotesi tassative per cui l’allegato A del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 “ Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” , che ammette la realizzazione dell’intervento senza previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, ossia le “ installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo ” (punto A17 del citato Allegato A). Dalla documentazione prodotta in giudizio, ivi compreso il materiale fotografico versato in atti, emerge infatti che il gazebo consiste in una struttura che realizza uno spazio chiuso, in forza degli elementi di riparo laterale rappresentati dalle tende a caduta tipo “Cristal” e si atteggia a manufatto non facilmente amovibile, valutate le sue caratteristiche strutturali, le sue dimensioni e la sua localizzazione. D’altronde, lo stesso ricorrente ha chiesto l’autorizzazione per la “ trasformazione da installazione stagionale a installazione permanente (quinquennale) di gazebo a servizio della gelateria ‘Caribia’ sul lungomare di Prato Ranieri” ai sensi del D.P.R. 31/17 - Allegato B, punto 26 (istanza prot. 39088/2019, doc. 15 Comune di Follonica).
3.2. Il gazebo è infatti più correttamente inquadrato tra le opere di lieve entità elencate nell’allegato B, ossia “ verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale” (punto B26 del citato allegato B), che sono soggette a un procedimento semplificato indicato nel Capo II del D.p.r. 31/2017 per l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica (art. 3 D.P.R. 31/2017).
3.3. La ratio di semplificazione che ispira il d.P.R. n. 31/2017, volto alla individuazione di casi in cui l’autorizzazione paesaggistica non è necessaria o alla definizione di procedure più snelle e celeri per il rilascio delle autorizzazioni relative ad interventi di minore entità, consente di assoggettare a procedura semplificata gli interventi, come quello in questione, che hanno un minore impatto paesaggistico, ma non di esonerarli dalla necessità di una previa verifica di compatibilità da parte della Soprintendenza, quando le caratteristiche non lo consentono e soprattutto allorquando tali manufatti sono collocati in una zona, come quella di specie, che è soggetta a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.M. 20.09.1962 “ Zona sita nel territorio del Comune di Piombino compresa tra la località “Torre del sale” ed il confine col Comune di Follonica ”, nonché in area tutelata ope legis ex art. 142, lett. a) “ territori costieri” .
3.4. Peraltro, il provvedimento impugnato richiama quanto ritenuto dalla Soprintendenza che ha negato l’autorizzazione proprio perché “ la struttura in oggetto costituisce un’interruzione della percezione delle caratteristiche paesaggistiche del contesto, sovrapponendosi alle visuali del lungomare di Follonica, oggetto del provvedimento di tutela” (parere della Soprintendenza, doc. 2 parte ricorrente), in quanto “ • altera i coni e i bersagli visivi dell’ambito tutelato (3.c.3); • non risulta armonico per forma e dimensioni con le caratteristiche del contesto territoriale (3.c.3); • interferisce negativamente con le visuali panoramiche che si aprono dal lungomare, limitandole ed occludendole (punto 4.c.1)” , con parere che non presenta vizi di manifesta illogicità.
4. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, atteso che il Collegio reputa che non sussista il lamentato vizio procedurale, dato che, da un lato, sia il provvedimento impugnato sia il parere della Soprintendenza richiamano espressamente le osservazioni formulate dal ricorrente in data 04.06.2020 e, dall’altro lato, che il parere negativo vincolante reso dall’organo competente in materia paesaggistica rende evidente che il contenuto del provvedimento del Comune non avrebbe potuto essere diverso, nemmeno alla luce di una valutazione più approfondita degli apporti difensivi endoprocedimentali.
5. Per quanto riguarda, infine, la lamentata disparità di trattamento, osserva il Collegio che la giurisprudenza dominante ha più volte chiarito che: “ Risultano, infine, prive di fondamento le censure con cui parte ricorrente deduce il vizio di disparità di trattamento rispetto a presunte altre istanze di sanatoria esitate positivamente dalla Soprintendenza, in quanto tale figura sintomatica dell’eccesso di potere può, in ipotesi, ritenersi sussistente solo quando l'Amministrazione eserciti poteri discrezionali (T.A.R. Sicilia, Catania, II, 30 marzo 2023, n. 1074; T.A.R. Sicilia - Catania, sez. III, 28 ottobre 2024, n. 3491). Deve inoltre rammentarsi che il vizio di disparità di trattamento è configurabile solo nell’ipotesi di situazioni perfettamente identiche, evenienza, questa, che non è stata nemmeno allegata e documentata in ricorso ” (cfr. ex multis , Tar Catania, sez. V, 15.01.2025, n. 110).
5.1. Nel caso di specie, il provvedimento adottato dal Comune non può dunque dirsi discriminatorio, atteso che lo stesso richiama il parere vincolante e negativo della Soprintendenza, che ha ritenuto non compatibile, sotto il profilo paesaggistico, l’intervento richiesto dal ricorrente, né questi ha fornito in giudizio la prova della lamentata disparità di trattamento.
5.2. Ad ogni modo, ritiene il Collegio che anche l’eventuale accertata presenza di altre strutture vicine non compatibili con il profilo paesaggistico della zona, non potrebbe per ciò solo giustificare l’autorizzazione all’installazione permanente del gazebo del ricorrente in violazione delle disposizioni di legge vigenti.
6. Il ricorso è dunque complessivamente infondato.
7. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza ed è indicata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Follonica, in persona del legale rappresentante pro tempore , delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Maria Bucchi, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
Stefania Caporali, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefania Caporali | Roberto Maria Bucchi |
IL SEGRETARIO