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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/07/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. FLORA SCELZA, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dall' ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha Pt_1 pronunziato a seguito della riserva assunta in data 1-7-2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4508/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Pepe, e con lo Pt_1 stesso elettivamente domiciliato come in atti Ricorrente
E
(23-3-1956), contumace Controparte_1
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10-9-2021 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., l' , Pt_1 dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto da al fine di ottenere il riconoscimento del diritto Controparte_1 all'indennità di accompagnamento, o in subordine il riconoscimento della pensione di inabilità o ancora in subordine dell'assegno di invalidità civile, ed inoltre dello stato di portatore di handicap ex art. 3 co. 1 L. 104/92, ha proposto il giudizio di merito rilevando preliminarmente che si era verificata la decadenza per essere stato depositato il ricorso per ATP successivamente ai sei mesi dalla notifica del verbale sanitario, e comunque affermando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP e sostenendo la insussistenza del requisito sanitario per la prestazione richiesta. Non si costituiva in giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto di Controparte_1 opposizione. La causa, a seguito di decreto presidenziale, veniva scardinata dal ruolo del precedente giudicante, ed assegnata alla scrivente. All'udienza odierna, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice decideva la causa pronunciando la presente sentenza.
L'eccezione di decadenza proposta dall' fin dalla costituzione in giudizio nella fase di Pt_1
ATP è fondata e merita accoglimento. Difatti entrambi i verbali sanitari, uno per l'invalidità civile e l'altro per l'accertamento dell'handicap, venivano notificati il 30/03/2017 mentre il ricorso per ATPO era depositato il 29/09/2018 oltre il termine di decadenza semestrale. Non avrebbe dovuto darsi luogo alla CTU, e non può essere omologato il risultato della stessa. Dichiara non dovuto, ex art. 152 disp. att. c.p.c., il rimborso all' delle spese della Pt_1 procedura. Liquida le spese della CTU redatta in sede di ATP con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) accoglie l'opposizione proposta dall' , e per l'effetto dichiara che in capo a Pt_1 [...] non sussistono i requisiti per l'indennità di accompagnamento, per la CP_1 pensione di inabilità e per l'assegno di invalidità civile, né sussistono i presupposti per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato;
b) Dichiara non dovuto, ex art. 152 disp. att. c.p.c., il rimborso all' delle spese della Pt_1 procedura;
c) Liquida le spese relative alla CTU espletata in fase di ATP come da separato decreto. Così deciso in Nola il 1-7-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. FLORA SCELZA, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dall' ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha Pt_1 pronunziato a seguito della riserva assunta in data 1-7-2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4508/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Pepe, e con lo Pt_1 stesso elettivamente domiciliato come in atti Ricorrente
E
(23-3-1956), contumace Controparte_1
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10-9-2021 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., l' , Pt_1 dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto da al fine di ottenere il riconoscimento del diritto Controparte_1 all'indennità di accompagnamento, o in subordine il riconoscimento della pensione di inabilità o ancora in subordine dell'assegno di invalidità civile, ed inoltre dello stato di portatore di handicap ex art. 3 co. 1 L. 104/92, ha proposto il giudizio di merito rilevando preliminarmente che si era verificata la decadenza per essere stato depositato il ricorso per ATP successivamente ai sei mesi dalla notifica del verbale sanitario, e comunque affermando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP e sostenendo la insussistenza del requisito sanitario per la prestazione richiesta. Non si costituiva in giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto di Controparte_1 opposizione. La causa, a seguito di decreto presidenziale, veniva scardinata dal ruolo del precedente giudicante, ed assegnata alla scrivente. All'udienza odierna, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice decideva la causa pronunciando la presente sentenza.
L'eccezione di decadenza proposta dall' fin dalla costituzione in giudizio nella fase di Pt_1
ATP è fondata e merita accoglimento. Difatti entrambi i verbali sanitari, uno per l'invalidità civile e l'altro per l'accertamento dell'handicap, venivano notificati il 30/03/2017 mentre il ricorso per ATPO era depositato il 29/09/2018 oltre il termine di decadenza semestrale. Non avrebbe dovuto darsi luogo alla CTU, e non può essere omologato il risultato della stessa. Dichiara non dovuto, ex art. 152 disp. att. c.p.c., il rimborso all' delle spese della Pt_1 procedura. Liquida le spese della CTU redatta in sede di ATP con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) accoglie l'opposizione proposta dall' , e per l'effetto dichiara che in capo a Pt_1 [...] non sussistono i requisiti per l'indennità di accompagnamento, per la CP_1 pensione di inabilità e per l'assegno di invalidità civile, né sussistono i presupposti per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato;
b) Dichiara non dovuto, ex art. 152 disp. att. c.p.c., il rimborso all' delle spese della Pt_1 procedura;
c) Liquida le spese relative alla CTU espletata in fase di ATP come da separato decreto. Così deciso in Nola il 1-7-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza