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Articolo 3 della Legge 19 febbraio 1992, n. 219
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Legge 19 febbraio 1992, n. 219
Articolo 3 della Legge 19 febbraio 1992, n. 219
Versione
11 marzo 1992
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 11 marzo 1992
Vedi fonte istituzionale
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