Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/02/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
proc. n. 13432/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Alessandra Aragno Presidente dott.ssa Francesca Firrao Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice rel. riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 13/11/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13432 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: impugnazione diniego protezione umanitaria da parte del Questore, e vertente
TRA
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
, rapp.to e difeso dall'avv. MARIA CRISTINA BARBATO, C.F._1 presso il cui studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, costituitosi per il tramite Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- RESISTENTE -
- 1 -
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del giorno 21/11/2022, ha chiesto al Questore di Torino il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998. Con provvedimento recante prot. nr. 776/2023, reso in data 08/06/2023 e notificato all'odierno ricorrente in data 16/06/2023, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del 20/02/2023 reso dalla C.T. di . CP_1
L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 13/07/2023 e depositato il giorno 17/07/2023, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alle pagg. 10 e 11, non numerate, dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con decreto collegiale depositato in data 25/07/2023, è stata accolta la domanda proposta in via cautelare ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa. In data 19/04/2024, si è costituita la p.a., per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando documentazione e rassegnando le sue conclusioni come da pagg. 5 e 6 dell'atto di comparsa. Con provvedimento reso dal G.D. in data 10/06/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– è stata fissata l'udienza di discussione orale, in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c. Spirati i termini assegnati per il deposito delle note contenti le precisazioni delle conclusioni, delle note conclusionali e delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione orale, in data 13/11/2024, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275-bis, co. 4, c.p.c.
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- 2 - 1. La Questura di , precisato, in primo luogo, che il richiedente risulta CP_1 irregolarmente presente sul territorio nazionale, ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, facendo proprie le valutazioni, ritenute vincolanti, della C.T. di , che, in relazione alla posizione dell'odierno ricorrente, ha CP_1 ritenuto «che non sussistono i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 c. 1, c.
1.1 in considerazione del breve periodo di permanenza sul Territorio Nazionale, dei limitati elementi di integrazione lavorativa prodotta (buste paga per i mesi di settembre e ottobre del 2022, attestati di frequentazione corsi di lingua italiana e di un laboratorio di orientamento socio lavorativo), dell'esistenza di contatti costanti ed effettivi con la propria famiglia nel Paese di origine. Relativamente alla presenza di un fratello, , nato il [...] in [...], del quale [sono Parte_2 stati prodotti] carta di identità e permesso di soggiorno di lungo periodo e all'ospitalità da questi offerta all'istante nel proprio alloggio in [ha] evidenzia[to] che non sono stati forniti elementi a riprova CP_1 di tale legame di parentela, che, al di là di tale assenza, tale elemento non è comunque sufficiente di per sé ad attivare i presupposti previsti dall'art. 19, c. 1, c. 1.1, e che la dichiarazione di ospitalità prodotta risulta intestata ad un soggetto diverso rispetto al fratello indicato». Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato rappresentando «di aver fatto ingresso nel territorio italiano il 02.06.2020, di aver proposto istanza di protezione internazionale, di aver frequentato corsi di lingua italiana, di essere ospitato dal fratello OR (C.F.: Parte_2
), regolare soggiornante di lungo periodo, di aver ricevuto una formale offerta C.F._2 di lavoro dal titolare della ditta presso cui il fratello è assunto e di svolgere comunque saltuaria attività lavorativa. [Egli] rilevava, pertanto, di essere integrato dal punto di vista sociale perché avrebbe potuto lavorare - cosa che in effetti ha poi fatto -, perché domiciliato presso una privata abitazione, immune da precedenti penali e legato dal rapporto familiare con suo fratello;
dal punto di vista linguistico faceva presente di aver frequentato corsi di lingua e di impegnarsi al fine di imparare la lingua italiana» (pag. 2, non numerata, del ricorso). Ha dunque argomentato in ordine: a) alla “invalidità del provvedimento impugnato per mancata notifica della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis l. n. 241/90” (pagg. 3-5, non numerate, del ricorso); b) al suo “diritto
… al riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co. 1, 1.1 e art. 5 co. 6, d. lgs. n. 286/98 come formulati dal d. l. n. 130/2020, convertito in l. n. 173/2020 ed al rilascio del relativo permesso di soggiorno ex art. 32 co. 3, d. lgs. n. 25/2008”, negando di essere irregolare sul territorio, rappresentando di essersi impegnato in attività di formazione e di essere stato assunto a tempo pieno con contratto regolare, deducendo, infine, che il suo passaporto indica dei dati errati (pagg. 5-9, non numerate, del ricorso). La p.a., costituitasi in giudizio, ha sostenuto che «il ricorrente [ha] rappresenta[to] anzitutto di essere convivente con il fratello , regolarmente soggiornante, ma già la Commissione [ha] accertato Pt_2 che il certificato di cessione fabbricato [è] intestato a tale quindi non il fratello, per un Persona_1 alloggio sito in via Principe Tommaso 6 (doc. 3) mentre il fratello abita in via San Pio V 14 (doc. 4). Non risulterebbe neanche dimostrato un radicamento economico, dato che non [sono emersi] versamenti INPS in suo favore (doc. 5), piattaforma ove è del tutto sconosciuto, dato confermato dal prospetto
- 3 - telematico dell'Agenzia delle Entrate che testimonia l'assenza di dichiarazione dei redditi (doc. 6). Quanto alla vincolatività del provvedimento successivo al parere: se l'atto è vincolato in concreto, come nel caso in esame, esso non è annullabile per il solo fatto di non essere stato preceduto dal preavviso di rigetto, situazione che permane invece per gli atti discrezionali. L'atto del Questore è conseguente alla decisione della CT la quale, a sua volta, costituisce l'esito di una procedura le cui modalità, tempistiche, mezzi e contenuto sono determinati dalla legge e alla quale l'interessato partecipa con le proprie osservazioni o allegazioni. Se l'interessato non fornisce per tempo tutti i documenti, non può poi dolersi della mancata considerazione degli stessi. Il Legislatore ha formulato la procedura in modo che essa consenta di soddisfare la garanzia partecipativa del richiedente anche in assenza della formulazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza perché nel corso del procedimento, in particolar modo durante l'istruttoria, lo straniero ha modo di partecipare attivamente presentando tutta la documentazione ritenuta idonea a descrivere la situazione in cui versa (…) Peraltro, [ha] eccepi[to] come neppure nel corpo del ricorso siano [state] evidenziate le motivazioni ulteriori che al ricorrente sarebbe stato impedito di manifestare. Inoltre, sarebbe buona prassi raccogliere e presentare tutti i documenti subito, così da presentare alla Commissione la situazione completa dell'istante (…) Quanto all'invocata integrazione, [ha] rappresenta[to] che dalla documentazione presentata dall'interessato, sia da quanto sostenuto nel ricorso, non [è emerso] un dato rivelatore della stessa. L'integrazione appare come un fatto asserito ma in alcun modo dimostrato e dimostrabile con fatti concreti e documentalmente dimostrabili» (pagg.
3-5 della comparsa di costituzione depositata in data 19/04/2024). Con note depositate in data 15/10/2024, “parte ricorrente [ha] rinuncia[to] alla domanda preliminare precisando che al momento della formalizzazione dell'istanza il OR Parte_1
aveva prodotto in Questura tutta la documentazione in suo possesso. La lamentata
[...] mancata richiesta di integrazione documentale si riferiva, ovviamente, al solo periodo intercorso tra la presentazione della domanda (21.11.2022) e l'emissione del parere della Commissione (20.02.2023)”. Ha quindi rassegnato le conclusioni già riportate in epigrafe.
2. Ciò posto, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti le doglianze puramente formali svolte in ricorso, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa).
- 4 - Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione (…) [e, in quanto previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale] è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non [si estende], quindi, … alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo [o del richiedente protezione speciale] in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
3. Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono. Tenuto conto del fatto che l'odierno ricorrente ha formalizzato la domanda di protezione internazionale il giorno 21/11/2022 (v., sul punto, provvedimento impugnato), va considerato che, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa in commento ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998. Si legge, nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6, T.U.I., si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a
- 5 - condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113/2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130/2020. Con riferimento, quindi, alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I. applicabili ratione temporis, il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Così delineata la disciplina normativa di riferimento, venendo nuovamente al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente sia fondata. Il ricorrente ha raggiunto un sufficiente grado di integrazione nel tessuto socioeconomico italiano. Egli, infatti, ha svolto un tirocinio nel periodo 20/04/2023-04/05/2024 e lavora, in virtù di un contratto a tempo indeterminato, dal giorno 01/11/2024 (v. documentazione lavorativa depositata, sub nn. 4-5, unitamente al ricorso nonché allegati nn.
1-3 depositati in data 17/04/2024). Non sono emersi elementi tali da far ritenere che i rapporti lavorativi di cui alla documentazione in atti siano fittizi. Vale rimarcare, sul punto, che la p.a. non ha svolto, sul punto, alcuna specifica contestazione: si è limitata, infatti, ad evidenziare che non risultano essere stati versati i contributi, circostanza che, tuttavia, trova una spiegazione nella tipologia di contratto ottenuto dal ricorrente fino a maggio 2024. Si rimanda, invece, quanto al percorso di formazione all'allegato depositato sub n. 6 unitamente al ricorso. Alla luce delle circostanze appena analizzate e tenuto conto dei parametri normativi e giurisprudenziali di cui sopra (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 9080 del 07/03/2023, dep. 31/03/2023), merita, dunque, accoglimento la domanda di permesso speciale proposta dal ricorrente.
- 6 - Il richiedente, in caso di rimpatrio forzato, sarebbe sottoposto ad un sicuro pregiudizio, in quanto sarebbe coattivamente ricondotto ad una situazione personale di precarietà ed incertezza e costretto a rinunciare alla stabilità economica raggiunta. Si ritengono ricorrere, invece, seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde concedere al ricorrente un congruo periodo di stabilità anche al fine di completare il suo sviluppo individuale e sociale, dovendo essere sottolineato come egli abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che gli si sono presentate nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese. Va ribadito, infatti, che il livello di integrazione non può ragionevolmente intendersi come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese di accoglienza bensì come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. n. 21240/2020 richiamata da Tribunale di Napoli- Sezione XIII civile, decreto 21 luglio 2021).
4. In ordine alle spese processuali non si provvede, atteso che “qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato” (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile, sez. VI , 29/11/2018, n. 30876; Cass., Sez. I civile, ordinanza numero di raccolta generale 8160/2023, data di pubblicazione 22/03/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
-. accoglie la domanda formulata da , nato il Parte_1
05/08/1991 a Shariatpur (Bangladesh), C.F. , volta al C.F._1 riconoscimento della c.d. protezione speciale ex D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
-. nulla dispone in ordine alle spese. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per l'espletamento degli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 18/11/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Alessia Santamaria dott.ssa Alessandra Aragno
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