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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/12/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 11440/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria giurisdizione, in composizione collegiale con i Giudici: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n° 11440/2025 V.G. promossa con ricorso depositato il
13.11.2025 da
, nata a [...] il [...], con l'avv. Contini Erminia Parte_1
e
, nato a [...] il [...], con l'avv. Contini Erminia Parte_2 ricorrenti con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto conclusioni congiunte delle parti:
“ 1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai Parte_2 Parte_1 sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.
2. Ordinare al Comune di Padova di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. Darsi atto che i coniugi si obbligano, ora per allora, a porre in essere tutte le attività necessarie al fine di vendere la casa coniugale sita in Padova, Via Monaco Padovano
10/12, con il preciso accordo che gli stessi potranno vivere all'interno della casa coniugale fino al 28.02.2026. La somma residua derivante dalla vendita dell'immobile verrà, una volta estinto il mutuo ipotecario gravante sullo stesso, equamente divisa per la giusta metà tra i coniugi. Resta inteso che le spese condominiali dal 28.02.2026 saranno a carico di entrambe le parti per la giusta metà. 4. Darsi atto che i coniugi entro il 28.02.2026 provvederanno ad asportare dalla casa coniugale tutti i propri beni personali.
5. Darsi atto che la gatta continuerà a vivere con la sig.ra la quale si onorerà Parte_1 della cura e dei relativi costi.
6. Il sig. si obbliga, quale riassetto patrimoniale dei coniugi, a versare Parte_2 alla sig.ra la somma di € 6.000,00 di cui € 3.000,00 alla sottoscrizione del Parte_1 presente atto ed € 3.000,00 al rilascio della casa coniugale ed in ogni caso entro il
28.02.2026.
7. I coniugi dichiarano, altresì, di essere economicamente autosufficienti e di non esigere alcun contributo al loro mantenimento. Le parti dichiarano di aver già provveduto a definire ogni altro rapporto di natura patrimoniale e/o economico e, più precisamente, dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad eccezione di quanto indicato al punto 6”. motivi della decisione
Visto il ricorso per separazione personale consensuale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e iscritto in data Parte_1 Parte_2
13.11.2025; vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 2.12.2025 e contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale;
la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili di illegittimità e poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, le stesse vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Rilevato, quanto ai punti 3,4, 5 e 6 delle conclusioni di cui sopra, che trattasi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della validità ed efficacia.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti. Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473 bis.51
c.p.c., così decide:
1. dichiara la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...]; Parte_2
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Padova di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Padova, al n. 105, parte II, Serie A, volume 1, dell'anno 2015;
3. omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi Parte_1
e alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note
[...] Parte_2 scritte per l'udienza;
4. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 11.12.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria giurisdizione, in composizione collegiale con i Giudici: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n° 11440/2025 V.G. promossa con ricorso depositato il
13.11.2025 da
, nata a [...] il [...], con l'avv. Contini Erminia Parte_1
e
, nato a [...] il [...], con l'avv. Contini Erminia Parte_2 ricorrenti con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto conclusioni congiunte delle parti:
“ 1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai Parte_2 Parte_1 sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.
2. Ordinare al Comune di Padova di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. Darsi atto che i coniugi si obbligano, ora per allora, a porre in essere tutte le attività necessarie al fine di vendere la casa coniugale sita in Padova, Via Monaco Padovano
10/12, con il preciso accordo che gli stessi potranno vivere all'interno della casa coniugale fino al 28.02.2026. La somma residua derivante dalla vendita dell'immobile verrà, una volta estinto il mutuo ipotecario gravante sullo stesso, equamente divisa per la giusta metà tra i coniugi. Resta inteso che le spese condominiali dal 28.02.2026 saranno a carico di entrambe le parti per la giusta metà. 4. Darsi atto che i coniugi entro il 28.02.2026 provvederanno ad asportare dalla casa coniugale tutti i propri beni personali.
5. Darsi atto che la gatta continuerà a vivere con la sig.ra la quale si onorerà Parte_1 della cura e dei relativi costi.
6. Il sig. si obbliga, quale riassetto patrimoniale dei coniugi, a versare Parte_2 alla sig.ra la somma di € 6.000,00 di cui € 3.000,00 alla sottoscrizione del Parte_1 presente atto ed € 3.000,00 al rilascio della casa coniugale ed in ogni caso entro il
28.02.2026.
7. I coniugi dichiarano, altresì, di essere economicamente autosufficienti e di non esigere alcun contributo al loro mantenimento. Le parti dichiarano di aver già provveduto a definire ogni altro rapporto di natura patrimoniale e/o economico e, più precisamente, dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad eccezione di quanto indicato al punto 6”. motivi della decisione
Visto il ricorso per separazione personale consensuale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e iscritto in data Parte_1 Parte_2
13.11.2025; vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 2.12.2025 e contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale;
la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili di illegittimità e poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, le stesse vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Rilevato, quanto ai punti 3,4, 5 e 6 delle conclusioni di cui sopra, che trattasi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della validità ed efficacia.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti. Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473 bis.51
c.p.c., così decide:
1. dichiara la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...]; Parte_2
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Padova di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Padova, al n. 105, parte II, Serie A, volume 1, dell'anno 2015;
3. omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi Parte_1
e alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note
[...] Parte_2 scritte per l'udienza;
4. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 11.12.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari