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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/03/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20066/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 20066/2023 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GHIONE Parte_1 C.F._1
MAURIZIO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. NARDUCCI Controparte_1 C.F._2
ARNALDO, presso il cui studio ha eletto domicilio.
CONVENUTO relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte convenuta: come da verbale d'udienza del 06/02/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Persona_1 Parte_1 [...]
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. CP_1
Con ricorso depositato il 15/11/2023 ha chiesto al Tribunale l'adozione dei Parte_1
provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento. In data 9/5/2024 si costituiva in giudizio il sig. , contestando in toto le Controparte_1
richieste della signora formulando altresì istanze istruttorie. Parte_1
In data 20/5/2024 il difensore di parte ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis 17 comma 1
c.p.c.
All'udienza del 10/06/2024 le parti venivano sentite congiuntamente con entrambi gli avvocati ed all'esito il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo.
Il difensore di parte ricorrente insisteva come da ricorso e il difensore di parte convenuta richiamava le difese e le conclusioni di cui alla comparsa di risposta. Il Giudice delegato si riservava in ordine ai provvedimenti temporanei e urgenti.
All'udienza del 06/02/2025 comparivano le parti le quali dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano, pertanto, di precisare congiuntamente le conclusioni.
Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
I difensori precisavano congiuntamente le conclusioni richiamando integralmente le condizioni di cui all'ordinanza 24.7.2024 con compensazione delle spese legali ed all'esito il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio minore, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Non sussiste contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio a entrambi i genitori, disponendo che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
DISPONE che il padre possa incontrarlo e tenerlo con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola;
- due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui il minore trascorrerà il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
- un giorno nell'altra settimana, dall'uscita di scuola sino al giorno seguente quando lo accompagnerà
a scuola;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive il minore trascorrerà inoltre tre settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo il minore trascorrerà con il padre la seconda settimana di luglio e le prime due settimane di agosto negli anni pari e la terza settimana di luglio e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
ASSEGNA la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla signora . Parte_1
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando lo ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento del CP_1
figlio, con decorrenza dal deposito della presente ordinanza, l'assegno periodico di € 200, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
Spese legali compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
25.03.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 20066/2023 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GHIONE Parte_1 C.F._1
MAURIZIO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. NARDUCCI Controparte_1 C.F._2
ARNALDO, presso il cui studio ha eletto domicilio.
CONVENUTO relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte convenuta: come da verbale d'udienza del 06/02/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Persona_1 Parte_1 [...]
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. CP_1
Con ricorso depositato il 15/11/2023 ha chiesto al Tribunale l'adozione dei Parte_1
provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento. In data 9/5/2024 si costituiva in giudizio il sig. , contestando in toto le Controparte_1
richieste della signora formulando altresì istanze istruttorie. Parte_1
In data 20/5/2024 il difensore di parte ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis 17 comma 1
c.p.c.
All'udienza del 10/06/2024 le parti venivano sentite congiuntamente con entrambi gli avvocati ed all'esito il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo.
Il difensore di parte ricorrente insisteva come da ricorso e il difensore di parte convenuta richiamava le difese e le conclusioni di cui alla comparsa di risposta. Il Giudice delegato si riservava in ordine ai provvedimenti temporanei e urgenti.
All'udienza del 06/02/2025 comparivano le parti le quali dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano, pertanto, di precisare congiuntamente le conclusioni.
Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
I difensori precisavano congiuntamente le conclusioni richiamando integralmente le condizioni di cui all'ordinanza 24.7.2024 con compensazione delle spese legali ed all'esito il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio minore, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Non sussiste contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio a entrambi i genitori, disponendo che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
DISPONE che il padre possa incontrarlo e tenerlo con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola;
- due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui il minore trascorrerà il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
- un giorno nell'altra settimana, dall'uscita di scuola sino al giorno seguente quando lo accompagnerà
a scuola;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive il minore trascorrerà inoltre tre settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo il minore trascorrerà con il padre la seconda settimana di luglio e le prime due settimane di agosto negli anni pari e la terza settimana di luglio e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
ASSEGNA la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla signora . Parte_1
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando lo ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento del CP_1
figlio, con decorrenza dal deposito della presente ordinanza, l'assegno periodico di € 200, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
Spese legali compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
25.03.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.