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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/04/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5805 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Donato Maruccia, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Giovanni Montagna, come da mandato in atti;
- RESISTENTE –
NONCHE'
Avv. Cristina VERRI (c.f.: ), quale curatrice speciale e C.F._3 difensore della minore (c.f.: ); Persona_1 C.F._4
- INTERVENUTA -
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia (regolamentazione responsabilità genitoriale).
All'udienza del 13 gennaio 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 9.11.2023, nulla opponendo.
-= >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> ==
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.8.2023, ha esposto: di aver Parte_1
1 intrapreso una relazione di coppia con negli anni dal 2012 al Controparte_1
2023; che la coppia aveva stabilito il suo domicilio familiare in Supersano, in un'abitazione concessa in locazione alla;
che dalla loro unione il 19.7.2014 era nata CP_1
, riconosciuta da entrambi i genitori;
che verso la fine di maggio 2023 la Per_1
aveva deciso di interrompere la convivenza, allontanando il CP_1 Pt_1 dall'abitazione familiare;
che, dalla fine dei suoi rapporti con la ex compagna, il ricorrente aveva visto con regolarità la figlia, concordando tempi e modalità di visita con la madre;
che le parti, inoltre, avevano concordemente stabilito che il padre non dovesse corrispondere alcunché a titolo di mantenimento per la figlia in quanto il ricorrente aveva contribuito come necessario alle esigenze della piccola;
che per i dissidi tra i genitori il Tribunale Per_1 per i minorenni di Lecce aveva aperto il fascicolo iscritto al n. 157/2023 R.V.G. (dopo che, negli anni precedenti, altro procedimento si era concluso con l'archiviazione per intervenuta riconciliazione tra i genitori); che il Tribunale per i minorenni di Lecce aveva ordinato l'instaurazione del presente giudizio (come da provvedimento del 7.6.2023, prodotto in atti); che era disoccupato;
che la figlia frequentava con profitto la scuola Per_1 elementare di Scorrano. Ha chiesto, pertanto, l'affidamento condiviso della piccola , Per_1 con collocazione presso la madre e con l'impegno di adottare concordemente tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti la figlia relativamente alla sua istruzione, educazione e salute, la regolamentazione degli incontri tra padre e figlia come specificato in ricorso, l'obbligo per sé di contribuire al mantenimento di con il versamento alla Per_1 convenuta di un assegno mensile di euro 150,00, mediante bonifico su c/c bancario, oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie. si è costituita, con memoria depositata il 24.10.2023, Controparte_1 aderendo alle richieste formulate in ricorso.
Per la prima udienza di comparizione, fissata per 4.12.2023, sono pervenute le relazioni di aggiornamento dai S.S. di Scorrano e dal C.F. di Maglie, già richieste con decreto del 7.6.2023 dal Tribunale per i minorenni di Lecce nel procedimento n. 157/2023
RVG e di cui la relatrice, con il decreto del 13.9.2023, aveva chiesto l'invio anche nel presente procedimento.
Le parti sono comparse all'udienza del 4.12.2023, nel corso della quale la Presidente relatrice, con ordinanza resa in udienza, ha nominato l'avv. Cristina Verri (già nominata dal
T.M.) quale curatrice speciale della minore La curatrice speciale si è Persona_1 formalmente costituita in giudizio con comparsa depositata l'11.12.2023, formulando argomentate richieste e, cioè: 1) affidamento e collocamento della figlia minore delle parti presso i nonni materni, e in Scorrano, previo ascolto Controparte_2 Controparte_3 degli stessi;
2) conferma della presa in carico della minore da parte dei Servizi Per_1
2 territoriali, del Consultorio Familiare, del SERD e del D.S.M., al fine di proseguire gli interventi in atto sia sulla minore sia sui genitori, con delega al servizio territoriale per la regolamentazione delle visite dei genitori e stabilendo durata della collocazione temporanea presso i nonni materni e progetto per il recupero della genitorialità; 3) conferma dell'esercizio di visita del padre in Spazio neutro, con prescrizione sulla sua ripresa del percorso presso il SERD territoriale.
Alla successiva udienza di comparizione dell'11.12.2023, entrambe le parti, presenti di persona, hanno precisato le rispettive posizioni lavorative ed economiche e hanno dichiarato di voler aderire, nell'interesse della minore, alle richieste della curatrice speciale, con riserva, da parte del ricorrente, “di chiedere più ampi tempi di incontro tra padre e figlia al termine dell'anno scolastico”. All'esito, il Tribunale, tenuto conto delle proposte dei Servizi incaricati, delle richieste delle parti, nonché dell'eventuale necessità di ascolto diretto dei nonni materni affidatari, ha adottato, con ordinanza in data 2.1.2024, i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “a) dispone l'affidamento della minore ai nonni Persona_1 materni e , presso cui sarà collocata, demandando a S.S. di Scorrano e Controparte_4 Controparte_3
C.F. di Maglie, d'intesa tra loro, la determinazione di modalità e tempi di attuazione del presente provvedimento, con la gradualità ritenuta necessaria;
b) dispone: che gli incontri tra padre e figlia avvengano in spazio neutro, a cura dei S.S. di Scorrano e del C.F. di Maglie, anche avvalendosi, laddove ritenuto necessario, dei Servizi d'Ambito, fino a quanto i medesimi Servizi non acquisiranno dal SERD relazione circa il non uso/abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti, da parte di per un Parte_1 apprezzabile tempo di osservazione;
che gli incontri tra madre e figlia proseguano liberamente, d'intesa con i nonni affidatari e con l'attento monitoraggio e secondo le indicazioni dei Servizi delegati;
c) pone il pagamento delle spese straordinarie per la figlia a carico di entrambi i genitori in pari misura, Per_1 secondo la regolamentazione di cui al Protocollo indicato in parte motiva;
d) demanda ai S.S. di Scorrano e al C.F. di Maglie, anche avvalendosi dei Servizi specialistici ritenuti necessari e d'intesa con il SERD di
Maglie, la prosecuzione del supporto alla minore e ai genitori e l'avvio di un percorso di sostegno per Per_1
i nonni affidatari, con richiesta di inviare, appena possibile, una nota di conferma dell'attuazione del nuovo affidamento e collocamento disposti col presente provvedimento, e successivamente, entro il 28.3.2024, una relazione di aggiornamento sulla condizione esistenziale della piccola e sui suoi rapporti con i nonni Per_1 affidatari e con ciascuno dei genitori, sugli interventi effettuati e sui loro esiti e con ulteriori proposte in ordine alla eventuale stabilizzazione dell'affidamento ai nonni materni e al calendario di incontri con ciascuno dei genitori;
e) dispone che, a cura della cancelleria, sia richiesto l'invio di copia degli atti del proc.
n. 157/2023 RVG al T.M. di Lecce, a cui sarà inviata, per opportuna conoscenza, copia del presente provvedimento.”.
Con ordinanza resa all'udienza dell'8.4.2024 la relatrice, dando atto delle concordi richieste delle parti in ordine alla fissazione di un calendario per la frequentazione madre –
3 figlia, con educativa domiciliare, e in ordine alla liberalizzazione degli incontri padre – figlia, secondo quanto emerso dalle relazioni di aggiornamento inviate dal C.F. di Maglie e dai S.S. di Scorrano, ha demandato ai Servizi già delegati la prosecuzione degli interventi in corso di svolgimento e, in particolare, la prosecuzione degli incontri in spazio neutro tra padre e figlia fino al completamento del percorso del presso il SERD, con la Pt_1 prescrizione di valutare una successiva liberalizzazione degli incontri secondo il calendario stabilito dai Servizi delegati e con attivazione di interventi di educativa domiciliare presso il domicilio del padre, tenendo conto delle esigenze della minore, d'intesa con i nonni materni, nonché la determinazione di un calendario di frequentazione madre-figlia al fine di favorirne la regolarità e stabilizzare anche il ruolo dei nonni affidatari, con l'attivazione di interventi di educativa domiciliare anche presso il domicilio della madre. Ha richiesto loro, quindi, una relazione di aggiornamento sulla condizione della minore , sugli Per_1 interventi effettuati e sui loro esiti “e con indicazioni e proposte in ordine alle modalità di prosecuzione del progetto di intervento e alla eventuale stabilizzazione dell'affidamento ai nonni materni e del calendario di incontri con ciascuno dei genitori.”.
Le parti sono comparse personalmente alla successiva udienza dell'8.7.2024, nel corso della quale la curatrice speciale della minore ha riferito della volontà della minore di voler incontrare il padre con modalità differenti: ha fatto presente, quindi, di non poter dar seguito alle richieste della minore (ascoltata dalla curatrice speciale in data 4.7.2024), tenuto conto degli elementi di valutazione in atti, e ha dato atto della necessità di intervenire sulla persistente conflittualità tra i genitori, mentre parte ricorrente ha dichiarato di non opporsi all'affidamento della minore alla madre.
Con relazioni di aggiornamento in data 1.7.2024, 4.7.2024 e 5.7.2024, i Servizi delegati hanno proposto, in modo concorde e motivato, la prosecuzione del progetto di intervento in atto e la conferma dell'affidamento ai nonni materni disposta con i provvedimenti temporanei e urgenti adottati con ordinanza del 2.1.2024. Con la relazione in data 4.7.2024, in particolare, i S.S. di Scorrano hanno progettato, come dettagliamene riportato in atti, il calendario d'incontri padre-figlia per il periodo estivo, con la precisazione della necessità di dover proseguire detti incontri a cura del Servizio Spazio Neutro fino all'acquisizione, da parte del SERD, di una relazione circa il non uso/abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti da parte del per un apprezzabile tempo di osservazione Pt_1
(cfr. relazione del SERD in data 1.7.2024).
Con ordinanza resa in data 12.8.2024, quindi, la giudice relatrice ha rimarcato che, sulla base dei vigenti provvedimenti provvisori, restava demandata ai Servizi la prosecuzione del progetto di intervento in corso di svolgimento, “autorizzando, in particolare, nel periodo estivo le modalità di incontro padre – figlia indicate nella relazione di aggiornamento dei S.S. di
4 Scorrano in data 4.7.2024.”.
Infine, all'udienza del 15.1.2025, aderendo alla richiesta formulato dalla curatrice speciale della minore di confermare il progetto d'intervento proposto dai Servizi delegati, con affidamento della minore ai nonni materni e previsione di un contributo mensile a carico del padre in favore dei nonni affidatari, i difensori di entrambe le parti hanno confermato di volersi associare alle richieste della curatrice speciale in relazione all'attuazione del progetto d'intervento proposto dai Servizi delegati, nei termini di seguito riportati (cfr. relazioni del C.F. di Maglie in data 31.12.2024 e dei S.S. di Scorrano in data
8.1.2025): “gli incontri tra padre e figlia avverranno due volte a settimana, presso l'abitazione dei nonni paterni e durante uno dei già menzionati incontri sarà garantita la presenza dell'educatrice domiciliare. Le giornate, che sono ancora da definire, saranno orientativamente lunedì pomeriggio e sabato mattina.
Permangono gli incontri con i nonni paterni e la madre così come già concordato in precedenza e le modalità comunicative tra gli adulti di riferimento. […] Con riferimento alla progettualità in corso, i Servizi ritengono di procedere con la stabilizzazione dell'affidamento della minore ai nonni materni per la durata di ulteriori anni due salvo diverse disposizioni da parte di codesta AG competente.”.
Nella stessa udienza, quindi, il difensore della resistente ha chiesto di porsi a carico del ricorrente un contributo mensile in favore dei nonni, mentre il ricorrente ha dichiarato:
“A D.R. ho lavorato come cuoco e pizzaiolo, ora sono disoccupato, ma ho effettuato 5 giorni di prova in un ristorante a Poggiardo e oggi dovrebbero dirmi se ho superato la prova. Abito con i miei genitori a Scorrano.
Intendo contribuire al mantenimento di mia figlia . Nei mesi estivi in cui ho lavorato ho versato euro Per_1
150,00 al mese, per tre mesi. Entro questo importo conto di poter contribuire, per il momento. So che devo anche contribuire per le spese straordinarie e mi impegno a versare anche quelle del passato secondo un piano di rientro che potremmo concordare. Aggiungo che insisto per poter avere incontri con al di fuori Per_1 dello spazio neutro.”. All'esito, i difensori delle parti, autorizzati alla precisazione delle conclusioni su loro richiesta, hanno chiesto definirsi il giudizio secondo le richieste verbalizzate all'udienza del 15.1.2025, e la Presidente relatrice ha demandato ai Servizi delegati l'attuazione del progetto di intervento così come proposto nelle relazioni dell'8.1.2025 e del 31.12.2024 e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
Nel corso del procedimento sono state acquisite relazioni di aggiornamento dei
Servizi in data 28.9.2023, 1.12.2023, 4.12.2023, 12.2.2024, 28.3.2024, 5.4.2024, 1.7.2024,
4.7.2024, 8.7.2024, 31.12.2024 e 8.1.2025.
-== ≈≈≈ === ≈≈≈ === ≈≈≈ ===
Rileva il Tribunale che le concordi richieste dei difensori delle parti, sopra riportate, possono trovare accoglimento. La regolamentazione concordata, conforme alle richieste della curatrice speciale della minore, appare, infatti, adeguata agli interessi della figlia delle
5 parti . Per_1
Nonostante le problematiche personali e relazionali dei genitori (segnalate dalle relazioni dei Servizi delegati in atti), i numerosi e continui interventi e percorsi di sostegno posti in essere dai Servizi delegati hanno consentito di realizzare, nel tempo, un clima di collaborazione tra i nuclei familiari paterni e materni della piccola , così che Per_1
l'affidamento ai nonni materni, disposta nel corso del giudizio sin dal 2.1.2024, ha consentito alla minore di beneficiare di un ambiente di vita sereno e stabile e, allo stesso tempo, di proseguire il rapporto con ciascuno dei genitori, con il supporto degli affidatari e dei parenti del ramo paterno e con le cautele, soprattutto rispetto agli incontri con il padre, il cui percorso presso il SERD può ritenersi positivamente concluso, come desumibile dalla relazione del SERD di Scorrano dell'8.1.2025, sicché “il Servizio Sociale Professionale scrivente e
l'assistente sociale dell' concordano con la chiusura del servizio di Spazio Neutro e la Parte_2 contestuale attivazione del servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione dei nonni paterni dove il sig. risiede.” (cfr. relazione dei S.S. di Scorrano dell'8.1.2025 e ordinanza del Tribunale di Pt_1
Lecce dell'8.4.2024 e del 12.8.2024).
Va confermato, in particolare, l'affidamento di ai nonni materni Per_1 CP_4
e presso cui resterà collocata. Già con l'ordinanza della relatrice
[...] Controparte_3 del 2.1.2024, infatti, è stato evidenziato che, con le relazioni dell'1.12.2023, i S.S. di
Scorrano e il C.F. di Maglie hanno dato atto che la persistente e forte conflittualità tra i genitori e le loro scarse competenze emotive e cognitive costituivano un fattore di destabilizzazione e di rischio per la minore e hanno concordemente proposto, per le ragioni dettagliatamente esposte nelle loro relazioni, l'affidamento della minore ai nonni materni e di cui avevano acquisito espressamente la Controparte_4 Controparte_3 disponibilità e valutato l'idoneità, anche abitativa. Con le più recenti relazioni, poi, i Servizi delegati hanno ritenuto confacente all'interesse della minore procedere con la stabilizzazione dell'affidamento della minore ai nonni materni per almeno altri due anni, tenuto conto dei positivi risultati raggiunti, e a tale proposta, come già riportato, gli stessi genitori hanno aderito.
La minore continuerà ad incontrare ciascuno dei genitori secondo il calendario concordato, conformemente alle indicazioni fornite dai Servizi delegati, che potrà, in ogni caso, essere modificato, in accordo con i nonni affidatari e sulla base delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore, secondo le indicazioni dei Servizi, a cui è demandata, come di seguito specificato, la prosecuzione del progetto di intervento. I
Servizi delegati, in particolare, in accordo con i nonni affidatari, valuteranno la possibilità di ampliare i periodi di permanenza di presso il padre, tenendo conto dell'esito dei Per_1 percorsi di sostegno attivati in favore del ricorrente.
6 Il padre contribuirà al mantenimento della figlia con il versamento in favore dei nonni affidatari, entro il giorno 5 di ogni mese e a decorrere da febbraio 2025 (mese successivo all'ultima udienza del 13.1.2025), dell'importo di euro 150,00 (la disponibilità, in tali termini, è stata espressamente dichiarata da all'udienza del Parte_1
13.1.2025), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Le spese straordinarie, per le quali va richiamata la regolamentazione di cui al
“Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie” intercorso tra il Tribunale di Lecce,
l'Ordine degli Avvocati di Lecce e le locali associazioni forensi di settore in data 21.5.2018, continueranno a gravare su entrambi i genitori in pari misura, con la precisazione che tali spese saranno concordate con i nonni affidatari.
I nonni materni, quali affidatari, potranno percepire l'A.U.U. per la minore.
Ai S.S. di Scorrano e al C.F. di Maglie è demandata la prosecuzione del progetto di intervento già da tempo avviato in favore della minore, con monitoraggio delle relazioni familiari, supporto in favore dei nonni affidatari e dei genitori, anche ai fini dell'adeguamento alle esigenze della minore del calendario di incontri tra e ciascuno Per_1 dei genitori.
L'esito del giudizio, conclusosi sulla base di richieste sostanzialmente concordi delle parti, giustifica la compensazione delle spese processuali.
Il presente provvedimento dovrà essere inviato al T.M. di Lecce, per opportuna informazione, in relazione al proc. n. 157/2023 RVG.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 27.8.2023 da nei confronti di con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero e della curatrice speciale della figlia minore delle parti, così provvede:
a) dispone nei seguenti termini la regolamentazione della responsabilità genitoriale delle parti:
1. conferma l'affidamento di ai nonni materni e Per_1 Controparte_4 CP_3
presso cui resterà in prevalenza collocata;
[...]
2. gli incontri tra la minore e ciascuno dei genitori avverranno così come specificato in motivazione, secondo la regolamentazione concordata tra le parti;
3. pone a carico di l'obbligo di versare entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, in favore dei nonni affidatari, quale contributo per il mantenimento della figlia , l'importo di euro 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Per_1
ISTAT; 7 4. pone le spese straordinarie per la figlia a carico di entrambi i genitori, in pari misura, secondo la regolamentazione specificata in motivazione;
b) demanda ai S.S. di Scorrano e al C.F. di Maglie la prosecuzione del progetto di intervento già da tempo avviato in favore della minore, con monitoraggio delle relazioni familiari, supporto in favore dei nonni affidatari e dei genitori, anche ai fini dell'adeguamento alle esigenze della minore del calendario di incontri tra e ciascuno Per_1 dei genitori;
c) dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
d) dispone che copia del presente provvedimento sia inviato, a cura della cancelleria, al
T.M. di Lecce, per i motivi specificati in premesse.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5805 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Donato Maruccia, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Giovanni Montagna, come da mandato in atti;
- RESISTENTE –
NONCHE'
Avv. Cristina VERRI (c.f.: ), quale curatrice speciale e C.F._3 difensore della minore (c.f.: ); Persona_1 C.F._4
- INTERVENUTA -
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia (regolamentazione responsabilità genitoriale).
All'udienza del 13 gennaio 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 9.11.2023, nulla opponendo.
-= >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> ==
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.8.2023, ha esposto: di aver Parte_1
1 intrapreso una relazione di coppia con negli anni dal 2012 al Controparte_1
2023; che la coppia aveva stabilito il suo domicilio familiare in Supersano, in un'abitazione concessa in locazione alla;
che dalla loro unione il 19.7.2014 era nata CP_1
, riconosciuta da entrambi i genitori;
che verso la fine di maggio 2023 la Per_1
aveva deciso di interrompere la convivenza, allontanando il CP_1 Pt_1 dall'abitazione familiare;
che, dalla fine dei suoi rapporti con la ex compagna, il ricorrente aveva visto con regolarità la figlia, concordando tempi e modalità di visita con la madre;
che le parti, inoltre, avevano concordemente stabilito che il padre non dovesse corrispondere alcunché a titolo di mantenimento per la figlia in quanto il ricorrente aveva contribuito come necessario alle esigenze della piccola;
che per i dissidi tra i genitori il Tribunale Per_1 per i minorenni di Lecce aveva aperto il fascicolo iscritto al n. 157/2023 R.V.G. (dopo che, negli anni precedenti, altro procedimento si era concluso con l'archiviazione per intervenuta riconciliazione tra i genitori); che il Tribunale per i minorenni di Lecce aveva ordinato l'instaurazione del presente giudizio (come da provvedimento del 7.6.2023, prodotto in atti); che era disoccupato;
che la figlia frequentava con profitto la scuola Per_1 elementare di Scorrano. Ha chiesto, pertanto, l'affidamento condiviso della piccola , Per_1 con collocazione presso la madre e con l'impegno di adottare concordemente tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti la figlia relativamente alla sua istruzione, educazione e salute, la regolamentazione degli incontri tra padre e figlia come specificato in ricorso, l'obbligo per sé di contribuire al mantenimento di con il versamento alla Per_1 convenuta di un assegno mensile di euro 150,00, mediante bonifico su c/c bancario, oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie. si è costituita, con memoria depositata il 24.10.2023, Controparte_1 aderendo alle richieste formulate in ricorso.
Per la prima udienza di comparizione, fissata per 4.12.2023, sono pervenute le relazioni di aggiornamento dai S.S. di Scorrano e dal C.F. di Maglie, già richieste con decreto del 7.6.2023 dal Tribunale per i minorenni di Lecce nel procedimento n. 157/2023
RVG e di cui la relatrice, con il decreto del 13.9.2023, aveva chiesto l'invio anche nel presente procedimento.
Le parti sono comparse all'udienza del 4.12.2023, nel corso della quale la Presidente relatrice, con ordinanza resa in udienza, ha nominato l'avv. Cristina Verri (già nominata dal
T.M.) quale curatrice speciale della minore La curatrice speciale si è Persona_1 formalmente costituita in giudizio con comparsa depositata l'11.12.2023, formulando argomentate richieste e, cioè: 1) affidamento e collocamento della figlia minore delle parti presso i nonni materni, e in Scorrano, previo ascolto Controparte_2 Controparte_3 degli stessi;
2) conferma della presa in carico della minore da parte dei Servizi Per_1
2 territoriali, del Consultorio Familiare, del SERD e del D.S.M., al fine di proseguire gli interventi in atto sia sulla minore sia sui genitori, con delega al servizio territoriale per la regolamentazione delle visite dei genitori e stabilendo durata della collocazione temporanea presso i nonni materni e progetto per il recupero della genitorialità; 3) conferma dell'esercizio di visita del padre in Spazio neutro, con prescrizione sulla sua ripresa del percorso presso il SERD territoriale.
Alla successiva udienza di comparizione dell'11.12.2023, entrambe le parti, presenti di persona, hanno precisato le rispettive posizioni lavorative ed economiche e hanno dichiarato di voler aderire, nell'interesse della minore, alle richieste della curatrice speciale, con riserva, da parte del ricorrente, “di chiedere più ampi tempi di incontro tra padre e figlia al termine dell'anno scolastico”. All'esito, il Tribunale, tenuto conto delle proposte dei Servizi incaricati, delle richieste delle parti, nonché dell'eventuale necessità di ascolto diretto dei nonni materni affidatari, ha adottato, con ordinanza in data 2.1.2024, i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “a) dispone l'affidamento della minore ai nonni Persona_1 materni e , presso cui sarà collocata, demandando a S.S. di Scorrano e Controparte_4 Controparte_3
C.F. di Maglie, d'intesa tra loro, la determinazione di modalità e tempi di attuazione del presente provvedimento, con la gradualità ritenuta necessaria;
b) dispone: che gli incontri tra padre e figlia avvengano in spazio neutro, a cura dei S.S. di Scorrano e del C.F. di Maglie, anche avvalendosi, laddove ritenuto necessario, dei Servizi d'Ambito, fino a quanto i medesimi Servizi non acquisiranno dal SERD relazione circa il non uso/abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti, da parte di per un Parte_1 apprezzabile tempo di osservazione;
che gli incontri tra madre e figlia proseguano liberamente, d'intesa con i nonni affidatari e con l'attento monitoraggio e secondo le indicazioni dei Servizi delegati;
c) pone il pagamento delle spese straordinarie per la figlia a carico di entrambi i genitori in pari misura, Per_1 secondo la regolamentazione di cui al Protocollo indicato in parte motiva;
d) demanda ai S.S. di Scorrano e al C.F. di Maglie, anche avvalendosi dei Servizi specialistici ritenuti necessari e d'intesa con il SERD di
Maglie, la prosecuzione del supporto alla minore e ai genitori e l'avvio di un percorso di sostegno per Per_1
i nonni affidatari, con richiesta di inviare, appena possibile, una nota di conferma dell'attuazione del nuovo affidamento e collocamento disposti col presente provvedimento, e successivamente, entro il 28.3.2024, una relazione di aggiornamento sulla condizione esistenziale della piccola e sui suoi rapporti con i nonni Per_1 affidatari e con ciascuno dei genitori, sugli interventi effettuati e sui loro esiti e con ulteriori proposte in ordine alla eventuale stabilizzazione dell'affidamento ai nonni materni e al calendario di incontri con ciascuno dei genitori;
e) dispone che, a cura della cancelleria, sia richiesto l'invio di copia degli atti del proc.
n. 157/2023 RVG al T.M. di Lecce, a cui sarà inviata, per opportuna conoscenza, copia del presente provvedimento.”.
Con ordinanza resa all'udienza dell'8.4.2024 la relatrice, dando atto delle concordi richieste delle parti in ordine alla fissazione di un calendario per la frequentazione madre –
3 figlia, con educativa domiciliare, e in ordine alla liberalizzazione degli incontri padre – figlia, secondo quanto emerso dalle relazioni di aggiornamento inviate dal C.F. di Maglie e dai S.S. di Scorrano, ha demandato ai Servizi già delegati la prosecuzione degli interventi in corso di svolgimento e, in particolare, la prosecuzione degli incontri in spazio neutro tra padre e figlia fino al completamento del percorso del presso il SERD, con la Pt_1 prescrizione di valutare una successiva liberalizzazione degli incontri secondo il calendario stabilito dai Servizi delegati e con attivazione di interventi di educativa domiciliare presso il domicilio del padre, tenendo conto delle esigenze della minore, d'intesa con i nonni materni, nonché la determinazione di un calendario di frequentazione madre-figlia al fine di favorirne la regolarità e stabilizzare anche il ruolo dei nonni affidatari, con l'attivazione di interventi di educativa domiciliare anche presso il domicilio della madre. Ha richiesto loro, quindi, una relazione di aggiornamento sulla condizione della minore , sugli Per_1 interventi effettuati e sui loro esiti “e con indicazioni e proposte in ordine alle modalità di prosecuzione del progetto di intervento e alla eventuale stabilizzazione dell'affidamento ai nonni materni e del calendario di incontri con ciascuno dei genitori.”.
Le parti sono comparse personalmente alla successiva udienza dell'8.7.2024, nel corso della quale la curatrice speciale della minore ha riferito della volontà della minore di voler incontrare il padre con modalità differenti: ha fatto presente, quindi, di non poter dar seguito alle richieste della minore (ascoltata dalla curatrice speciale in data 4.7.2024), tenuto conto degli elementi di valutazione in atti, e ha dato atto della necessità di intervenire sulla persistente conflittualità tra i genitori, mentre parte ricorrente ha dichiarato di non opporsi all'affidamento della minore alla madre.
Con relazioni di aggiornamento in data 1.7.2024, 4.7.2024 e 5.7.2024, i Servizi delegati hanno proposto, in modo concorde e motivato, la prosecuzione del progetto di intervento in atto e la conferma dell'affidamento ai nonni materni disposta con i provvedimenti temporanei e urgenti adottati con ordinanza del 2.1.2024. Con la relazione in data 4.7.2024, in particolare, i S.S. di Scorrano hanno progettato, come dettagliamene riportato in atti, il calendario d'incontri padre-figlia per il periodo estivo, con la precisazione della necessità di dover proseguire detti incontri a cura del Servizio Spazio Neutro fino all'acquisizione, da parte del SERD, di una relazione circa il non uso/abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti da parte del per un apprezzabile tempo di osservazione Pt_1
(cfr. relazione del SERD in data 1.7.2024).
Con ordinanza resa in data 12.8.2024, quindi, la giudice relatrice ha rimarcato che, sulla base dei vigenti provvedimenti provvisori, restava demandata ai Servizi la prosecuzione del progetto di intervento in corso di svolgimento, “autorizzando, in particolare, nel periodo estivo le modalità di incontro padre – figlia indicate nella relazione di aggiornamento dei S.S. di
4 Scorrano in data 4.7.2024.”.
Infine, all'udienza del 15.1.2025, aderendo alla richiesta formulato dalla curatrice speciale della minore di confermare il progetto d'intervento proposto dai Servizi delegati, con affidamento della minore ai nonni materni e previsione di un contributo mensile a carico del padre in favore dei nonni affidatari, i difensori di entrambe le parti hanno confermato di volersi associare alle richieste della curatrice speciale in relazione all'attuazione del progetto d'intervento proposto dai Servizi delegati, nei termini di seguito riportati (cfr. relazioni del C.F. di Maglie in data 31.12.2024 e dei S.S. di Scorrano in data
8.1.2025): “gli incontri tra padre e figlia avverranno due volte a settimana, presso l'abitazione dei nonni paterni e durante uno dei già menzionati incontri sarà garantita la presenza dell'educatrice domiciliare. Le giornate, che sono ancora da definire, saranno orientativamente lunedì pomeriggio e sabato mattina.
Permangono gli incontri con i nonni paterni e la madre così come già concordato in precedenza e le modalità comunicative tra gli adulti di riferimento. […] Con riferimento alla progettualità in corso, i Servizi ritengono di procedere con la stabilizzazione dell'affidamento della minore ai nonni materni per la durata di ulteriori anni due salvo diverse disposizioni da parte di codesta AG competente.”.
Nella stessa udienza, quindi, il difensore della resistente ha chiesto di porsi a carico del ricorrente un contributo mensile in favore dei nonni, mentre il ricorrente ha dichiarato:
“A D.R. ho lavorato come cuoco e pizzaiolo, ora sono disoccupato, ma ho effettuato 5 giorni di prova in un ristorante a Poggiardo e oggi dovrebbero dirmi se ho superato la prova. Abito con i miei genitori a Scorrano.
Intendo contribuire al mantenimento di mia figlia . Nei mesi estivi in cui ho lavorato ho versato euro Per_1
150,00 al mese, per tre mesi. Entro questo importo conto di poter contribuire, per il momento. So che devo anche contribuire per le spese straordinarie e mi impegno a versare anche quelle del passato secondo un piano di rientro che potremmo concordare. Aggiungo che insisto per poter avere incontri con al di fuori Per_1 dello spazio neutro.”. All'esito, i difensori delle parti, autorizzati alla precisazione delle conclusioni su loro richiesta, hanno chiesto definirsi il giudizio secondo le richieste verbalizzate all'udienza del 15.1.2025, e la Presidente relatrice ha demandato ai Servizi delegati l'attuazione del progetto di intervento così come proposto nelle relazioni dell'8.1.2025 e del 31.12.2024 e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
Nel corso del procedimento sono state acquisite relazioni di aggiornamento dei
Servizi in data 28.9.2023, 1.12.2023, 4.12.2023, 12.2.2024, 28.3.2024, 5.4.2024, 1.7.2024,
4.7.2024, 8.7.2024, 31.12.2024 e 8.1.2025.
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Rileva il Tribunale che le concordi richieste dei difensori delle parti, sopra riportate, possono trovare accoglimento. La regolamentazione concordata, conforme alle richieste della curatrice speciale della minore, appare, infatti, adeguata agli interessi della figlia delle
5 parti . Per_1
Nonostante le problematiche personali e relazionali dei genitori (segnalate dalle relazioni dei Servizi delegati in atti), i numerosi e continui interventi e percorsi di sostegno posti in essere dai Servizi delegati hanno consentito di realizzare, nel tempo, un clima di collaborazione tra i nuclei familiari paterni e materni della piccola , così che Per_1
l'affidamento ai nonni materni, disposta nel corso del giudizio sin dal 2.1.2024, ha consentito alla minore di beneficiare di un ambiente di vita sereno e stabile e, allo stesso tempo, di proseguire il rapporto con ciascuno dei genitori, con il supporto degli affidatari e dei parenti del ramo paterno e con le cautele, soprattutto rispetto agli incontri con il padre, il cui percorso presso il SERD può ritenersi positivamente concluso, come desumibile dalla relazione del SERD di Scorrano dell'8.1.2025, sicché “il Servizio Sociale Professionale scrivente e
l'assistente sociale dell' concordano con la chiusura del servizio di Spazio Neutro e la Parte_2 contestuale attivazione del servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione dei nonni paterni dove il sig. risiede.” (cfr. relazione dei S.S. di Scorrano dell'8.1.2025 e ordinanza del Tribunale di Pt_1
Lecce dell'8.4.2024 e del 12.8.2024).
Va confermato, in particolare, l'affidamento di ai nonni materni Per_1 CP_4
e presso cui resterà collocata. Già con l'ordinanza della relatrice
[...] Controparte_3 del 2.1.2024, infatti, è stato evidenziato che, con le relazioni dell'1.12.2023, i S.S. di
Scorrano e il C.F. di Maglie hanno dato atto che la persistente e forte conflittualità tra i genitori e le loro scarse competenze emotive e cognitive costituivano un fattore di destabilizzazione e di rischio per la minore e hanno concordemente proposto, per le ragioni dettagliatamente esposte nelle loro relazioni, l'affidamento della minore ai nonni materni e di cui avevano acquisito espressamente la Controparte_4 Controparte_3 disponibilità e valutato l'idoneità, anche abitativa. Con le più recenti relazioni, poi, i Servizi delegati hanno ritenuto confacente all'interesse della minore procedere con la stabilizzazione dell'affidamento della minore ai nonni materni per almeno altri due anni, tenuto conto dei positivi risultati raggiunti, e a tale proposta, come già riportato, gli stessi genitori hanno aderito.
La minore continuerà ad incontrare ciascuno dei genitori secondo il calendario concordato, conformemente alle indicazioni fornite dai Servizi delegati, che potrà, in ogni caso, essere modificato, in accordo con i nonni affidatari e sulla base delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore, secondo le indicazioni dei Servizi, a cui è demandata, come di seguito specificato, la prosecuzione del progetto di intervento. I
Servizi delegati, in particolare, in accordo con i nonni affidatari, valuteranno la possibilità di ampliare i periodi di permanenza di presso il padre, tenendo conto dell'esito dei Per_1 percorsi di sostegno attivati in favore del ricorrente.
6 Il padre contribuirà al mantenimento della figlia con il versamento in favore dei nonni affidatari, entro il giorno 5 di ogni mese e a decorrere da febbraio 2025 (mese successivo all'ultima udienza del 13.1.2025), dell'importo di euro 150,00 (la disponibilità, in tali termini, è stata espressamente dichiarata da all'udienza del Parte_1
13.1.2025), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Le spese straordinarie, per le quali va richiamata la regolamentazione di cui al
“Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie” intercorso tra il Tribunale di Lecce,
l'Ordine degli Avvocati di Lecce e le locali associazioni forensi di settore in data 21.5.2018, continueranno a gravare su entrambi i genitori in pari misura, con la precisazione che tali spese saranno concordate con i nonni affidatari.
I nonni materni, quali affidatari, potranno percepire l'A.U.U. per la minore.
Ai S.S. di Scorrano e al C.F. di Maglie è demandata la prosecuzione del progetto di intervento già da tempo avviato in favore della minore, con monitoraggio delle relazioni familiari, supporto in favore dei nonni affidatari e dei genitori, anche ai fini dell'adeguamento alle esigenze della minore del calendario di incontri tra e ciascuno Per_1 dei genitori.
L'esito del giudizio, conclusosi sulla base di richieste sostanzialmente concordi delle parti, giustifica la compensazione delle spese processuali.
Il presente provvedimento dovrà essere inviato al T.M. di Lecce, per opportuna informazione, in relazione al proc. n. 157/2023 RVG.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 27.8.2023 da nei confronti di con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero e della curatrice speciale della figlia minore delle parti, così provvede:
a) dispone nei seguenti termini la regolamentazione della responsabilità genitoriale delle parti:
1. conferma l'affidamento di ai nonni materni e Per_1 Controparte_4 CP_3
presso cui resterà in prevalenza collocata;
[...]
2. gli incontri tra la minore e ciascuno dei genitori avverranno così come specificato in motivazione, secondo la regolamentazione concordata tra le parti;
3. pone a carico di l'obbligo di versare entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, in favore dei nonni affidatari, quale contributo per il mantenimento della figlia , l'importo di euro 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Per_1
ISTAT; 7 4. pone le spese straordinarie per la figlia a carico di entrambi i genitori, in pari misura, secondo la regolamentazione specificata in motivazione;
b) demanda ai S.S. di Scorrano e al C.F. di Maglie la prosecuzione del progetto di intervento già da tempo avviato in favore della minore, con monitoraggio delle relazioni familiari, supporto in favore dei nonni affidatari e dei genitori, anche ai fini dell'adeguamento alle esigenze della minore del calendario di incontri tra e ciascuno Per_1 dei genitori;
c) dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
d) dispone che copia del presente provvedimento sia inviato, a cura della cancelleria, al
T.M. di Lecce, per i motivi specificati in premesse.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
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