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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/04/2025, n. 2353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2353 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3772 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 14 gennaio
2025 e vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
), (c.f. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(c.f. ), Parte_5 C.F._5
(c.f. ), (c.f. Parte_6 C.F._6 Parte_7
), (c.f. ), C.F._7 Parte_8 C.F._8
(c.f. ), (c.f. Parte_9 C.F._9 Parte_10
), (c.f. , C.F._10 Parte_11 C.F._11 Pt_12
(c.f. ), (c.f. ,
[...] C.F._12 Parte_13 C.F._13
(c.f. ), Parte_14 C.F._14 Pt_15
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._15 Parte_16
, (c.f. ), C.F._16 Parte_17 C.F._17
(c.f. , Parte_18 C.F._18 Parte_19
(c.f. , (c.f. ), C.F._19 Parte_20 C.F._20
(c.f. ), (c.f. Parte_21 C.F._21 Parte_22
), (c.f. ), C.F._22 Parte_23 C.F._23 Pt_24
[...
[...] (c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._24 Parte_25 C.F._25
(c.f. ), (c.f. Parte_26 C.F._26 Parte_27
), (c.f. , C.F._27 Parte_28 C.F._28
(c.f. ), (c.f. Parte_29 C.F._29 Parte_30
), (c.f. ), C.F._30 Parte_31 C.F._31 Pt_32
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._32 Parte_33
, in qualità di erede di (c.f. C.F._33 Persona_1
) C.F._34 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tortorella
APPELLANTI
E
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATA
OGGETTO: risarcimento del danno da incompleta attuazione di direttiva comunitaria
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti indicati in epigrafe - nella qualità di medici iscritti ai rispettivi corsi di specializzazione post lauream negli anni accademici compresi tra il 1979/1980 e il 1995/1996
- hanno adito il Tribunale di Roma lamentando la tardiva trasposizione della direttiva
362/75/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 (conosciuta come “direttiva riconoscimento”) e della direttiva 363/75/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 (conosciuta come “direttiva coordinamento”), come modificate dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio
1982, il cui art. 13 ha aggiunto alla direttiva “coordinamento” un allegato il quale prevede che l'attività di formazione debba essere oggetto di un'adeguata remunerazione, indicando nel 31 dicembre 1982 il termine entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto adeguare i rispettivi ordinamenti interni.
Gli attori hanno lamentato il fatto di non avere ricevuto alcuna forma di compenso - in
2 conseguenza della tardiva e incompleta trasposizione di tali direttive da parte dello Stato italiano - e hanno chiesto la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno derivante dalla mancata remunerazione del periodo di formazione specialistica e dal mancato riconoscimento del titolo e del punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 19965/2021, accogliendo l'eccezione di prescrizione avanzata dalla ha rigettato le domande Controparte_1 proposte dagli attori con condanna al pagamento delle spese di lite.
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza deducendo al riguardo che:
1) il tribunale ha erroneamente individuato il termine di decorrenza della prescrizione;
2) l'erronea esclusione del diritto alla remunerazione per coloro che si sono iscritti ai corsi di specializzazione prima dell'anno accademico 1982/1983;
3) il capo della sentenza relativo alle spese di lite è erroneo, sia perché il tribunale avrebbe dovuto compensare le spese di lite tra le parti (avuto riguardo al contrasto giurisprudenziale esistente sulle questioni oggetto del presente giudizio), sia perché l'importo delle spese liquidato dal giudice è eccessivo (avuto riguardo all'attività svolta dalle parti ai criteri di liquidazione indicati nella motivazione della sentenza).
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello - ribadendo l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno - e chiedendo la condanna di parte appellante ex art. 96 c.p.c.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Pur essendo configurabile la responsabilità dello Stato italiano per non avere correttamente e tempestivamente recepito le direttive comunitarie in materia che impongono di corrispondere ai medici specializzandi un'adeguata remunerazione (v. in particolare la direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, il cui art. 13 ha aggiunto alla direttiva
75/363/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 un allegato, il quale prevede che l'attività di formazione debba essere oggetto di un'adeguata remunerazione, indicando nel 31 dicembre
1982 il termine entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto adeguare i rispettivi ordinamenti interni) nondimeno la domanda degli odierni appellanti va respinta perché il diritto al risarcimento del danno risulta prescritto.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (inaugurato da Cass.
10813/2011 e seguito ex multis da Cass. 13758/2018, Cass. 16452/2019, Cass. 30502/2019,
Cass. 18961/2020, Cass. 39421/2021) al quale questa Corte si è da tempo uniformata:
a) in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano delle direttive comunitarie non self-executing (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n.
82/76/CEE, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge il diritto degli interessati al risarcimento dei danni, che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento di un'obbligazione ex lege dello Stato (in questi termini v. già Cass., Sez.
Un., 9147/2009 che, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, ha escluso che il c.d. illecito
3 del legislatore sia riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.). Tale responsabilità - dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico sia sul piano del diritto dell'Unione europea che sul piano dell'ordinamento interno (come chiarito da Cass.
10813/2011 e ribadito da Cass. 12725/2012 e da Cass. 30502/2019) e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito di una delle fonti indicate dall'art. 1173 c.c. - va inquadrata nella figura della c.d. responsabilità contrattuale, perché non nasce da un fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. ma dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sì che il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale;
b) a seguito della tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e con effetto a decorrere dall'anno accademico 1991-1992 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano con riguardo ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 (data in cui la direttiva 82/76/CEE avrebbe dovuto già essere attuata) fino al termine dell'anno accademico 1990-1991. Tale lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo. Ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, i quali siano stati esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea e nei loro confronti la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia pertanto a decorrere dal 27 ottobre 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999).
Tali princìpi sono stati da ultimo ribaditi da Cass., Sez. Un., 18640/2022 (punti 13 e 14 della sentenza) e da Cass., Sez. Un., 17619/2022 (punto 16 della sentenza) che - chiamate ancora una volta a pronunciarsi sulla corretta individuazione del dies a quo del termine decennale di prescrizione - hanno ribadito, dichiarando l'inammissibilità del motivo di gravame ex art. 360-bis, n. 1 c.p.c., poiché in chiaro contrasto “con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità senza proporre alcuna argomentazione idonea a contrastarlo adeguatamente e a convincere la Corte sulla opportunità del suo superamento”, che la decorrenza iniziale del termine di prescrizione va ancorata al 27 ottobre
1999, quale data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999.
Non sussiste, pertanto, motivo di discostarsi dalla citata giurisprudenza, tenuto conto di quanto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) nella sentenza del 24 marzo 2009, causa C- 445/2006, DA SL v. Repubblica federale di
Germania, secondo cui “il diritto comunitario non osta a che il termine di prescrizione di un'azione di risarcimento nei confronti dello Stato, basata sulla carente trasposizione di una direttiva, inizi a decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi di detta scorretta
4 trasposizione si siano verificati e ne siano prevedibili altri, anche qualora tale data sia antecedente alla corretta trasposizione in parola”.
Così individuato il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno (27 ottobre 1999), si osserva che gli odierni appellanti non hanno posto in essere alcun atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione e, pertanto, già alla data del 27 ottobre 2009 ogni eventuale diritto al risarcimento del danno doveva ritenersi prescritto.
Quanto al motivo di appello relativo al capo della sentenza che ha condannato gli attori al pagamento delle spese di lite nella misura di 20.500,00 € in favore della
[...]
si osserva che tale condanna deve ritenersi giustificata alla luce del Controparte_1 principio della soccombenza.
L'importo liquidato - benché l'Amministrazione non abbia depositato le memorie di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c. - appare congruo in quanto inferiore rispetto ai valori medi dello scaglione tariffario di riferimento (valore della causa compreso tra 2.000.001,00 € e
4.000.000,00 €) tenuto conto dell'attività processuale svolta e delle singole posizioni processuali da esaminare.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello è dunque infondato e va pertanto rigettato.
La natura consolidata dell'orientamento rende superfluo un rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla questione della prescrizione, né lo stesso può essere messo in discussione dalla recente decisione resa in data 3 marzo 2022 dalla Corte di
Giustizia Europea nel procedimento C-590/20 né dalla precedente decisione della medesima
Corte del 24 gennaio 2018 nelle quali è stata trattata una diversa questione, ossia se anche i medici iscritti prima del 1982 avessero diritto alla adeguata remunerazione;
sulla base delle considerazioni sopra esposte relative all'epoca dell'acquisita consapevolezza dell'inesatto adempimento della normativa eurounitaria, non muta la decorrenza della prescrizione anche per i medici iscritti prima del 1982.
Alla soccombenza degli appellanti segue la loro condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi 36.000,00 € per compensi oltre spese generali nella misura del 15% (così determinati tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta e dei valori di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147).
Va invece respinta la richiesta della di condannare Controparte_1 gli appellanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo emerso alcun elemento concreto atto a dimostrare che essi abbiano agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19965/2021;
5 2) condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali in favore della liquidandole in 36.000,00 € per compensi oltre spese Controparte_1 generali nella misura del 15%;
3) rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dalla parte appellata.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3772 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 14 gennaio
2025 e vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
), (c.f. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(c.f. ), Parte_5 C.F._5
(c.f. ), (c.f. Parte_6 C.F._6 Parte_7
), (c.f. ), C.F._7 Parte_8 C.F._8
(c.f. ), (c.f. Parte_9 C.F._9 Parte_10
), (c.f. , C.F._10 Parte_11 C.F._11 Pt_12
(c.f. ), (c.f. ,
[...] C.F._12 Parte_13 C.F._13
(c.f. ), Parte_14 C.F._14 Pt_15
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._15 Parte_16
, (c.f. ), C.F._16 Parte_17 C.F._17
(c.f. , Parte_18 C.F._18 Parte_19
(c.f. , (c.f. ), C.F._19 Parte_20 C.F._20
(c.f. ), (c.f. Parte_21 C.F._21 Parte_22
), (c.f. ), C.F._22 Parte_23 C.F._23 Pt_24
[...
[...] (c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._24 Parte_25 C.F._25
(c.f. ), (c.f. Parte_26 C.F._26 Parte_27
), (c.f. , C.F._27 Parte_28 C.F._28
(c.f. ), (c.f. Parte_29 C.F._29 Parte_30
), (c.f. ), C.F._30 Parte_31 C.F._31 Pt_32
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._32 Parte_33
, in qualità di erede di (c.f. C.F._33 Persona_1
) C.F._34 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tortorella
APPELLANTI
E
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATA
OGGETTO: risarcimento del danno da incompleta attuazione di direttiva comunitaria
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti indicati in epigrafe - nella qualità di medici iscritti ai rispettivi corsi di specializzazione post lauream negli anni accademici compresi tra il 1979/1980 e il 1995/1996
- hanno adito il Tribunale di Roma lamentando la tardiva trasposizione della direttiva
362/75/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 (conosciuta come “direttiva riconoscimento”) e della direttiva 363/75/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 (conosciuta come “direttiva coordinamento”), come modificate dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio
1982, il cui art. 13 ha aggiunto alla direttiva “coordinamento” un allegato il quale prevede che l'attività di formazione debba essere oggetto di un'adeguata remunerazione, indicando nel 31 dicembre 1982 il termine entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto adeguare i rispettivi ordinamenti interni.
Gli attori hanno lamentato il fatto di non avere ricevuto alcuna forma di compenso - in
2 conseguenza della tardiva e incompleta trasposizione di tali direttive da parte dello Stato italiano - e hanno chiesto la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno derivante dalla mancata remunerazione del periodo di formazione specialistica e dal mancato riconoscimento del titolo e del punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 19965/2021, accogliendo l'eccezione di prescrizione avanzata dalla ha rigettato le domande Controparte_1 proposte dagli attori con condanna al pagamento delle spese di lite.
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza deducendo al riguardo che:
1) il tribunale ha erroneamente individuato il termine di decorrenza della prescrizione;
2) l'erronea esclusione del diritto alla remunerazione per coloro che si sono iscritti ai corsi di specializzazione prima dell'anno accademico 1982/1983;
3) il capo della sentenza relativo alle spese di lite è erroneo, sia perché il tribunale avrebbe dovuto compensare le spese di lite tra le parti (avuto riguardo al contrasto giurisprudenziale esistente sulle questioni oggetto del presente giudizio), sia perché l'importo delle spese liquidato dal giudice è eccessivo (avuto riguardo all'attività svolta dalle parti ai criteri di liquidazione indicati nella motivazione della sentenza).
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello - ribadendo l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno - e chiedendo la condanna di parte appellante ex art. 96 c.p.c.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Pur essendo configurabile la responsabilità dello Stato italiano per non avere correttamente e tempestivamente recepito le direttive comunitarie in materia che impongono di corrispondere ai medici specializzandi un'adeguata remunerazione (v. in particolare la direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, il cui art. 13 ha aggiunto alla direttiva
75/363/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 un allegato, il quale prevede che l'attività di formazione debba essere oggetto di un'adeguata remunerazione, indicando nel 31 dicembre
1982 il termine entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto adeguare i rispettivi ordinamenti interni) nondimeno la domanda degli odierni appellanti va respinta perché il diritto al risarcimento del danno risulta prescritto.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (inaugurato da Cass.
10813/2011 e seguito ex multis da Cass. 13758/2018, Cass. 16452/2019, Cass. 30502/2019,
Cass. 18961/2020, Cass. 39421/2021) al quale questa Corte si è da tempo uniformata:
a) in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano delle direttive comunitarie non self-executing (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n.
82/76/CEE, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge il diritto degli interessati al risarcimento dei danni, che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento di un'obbligazione ex lege dello Stato (in questi termini v. già Cass., Sez.
Un., 9147/2009 che, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, ha escluso che il c.d. illecito
3 del legislatore sia riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.). Tale responsabilità - dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico sia sul piano del diritto dell'Unione europea che sul piano dell'ordinamento interno (come chiarito da Cass.
10813/2011 e ribadito da Cass. 12725/2012 e da Cass. 30502/2019) e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito di una delle fonti indicate dall'art. 1173 c.c. - va inquadrata nella figura della c.d. responsabilità contrattuale, perché non nasce da un fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. ma dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sì che il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale;
b) a seguito della tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e con effetto a decorrere dall'anno accademico 1991-1992 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano con riguardo ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 (data in cui la direttiva 82/76/CEE avrebbe dovuto già essere attuata) fino al termine dell'anno accademico 1990-1991. Tale lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo. Ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, i quali siano stati esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea e nei loro confronti la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia pertanto a decorrere dal 27 ottobre 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999).
Tali princìpi sono stati da ultimo ribaditi da Cass., Sez. Un., 18640/2022 (punti 13 e 14 della sentenza) e da Cass., Sez. Un., 17619/2022 (punto 16 della sentenza) che - chiamate ancora una volta a pronunciarsi sulla corretta individuazione del dies a quo del termine decennale di prescrizione - hanno ribadito, dichiarando l'inammissibilità del motivo di gravame ex art. 360-bis, n. 1 c.p.c., poiché in chiaro contrasto “con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità senza proporre alcuna argomentazione idonea a contrastarlo adeguatamente e a convincere la Corte sulla opportunità del suo superamento”, che la decorrenza iniziale del termine di prescrizione va ancorata al 27 ottobre
1999, quale data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999.
Non sussiste, pertanto, motivo di discostarsi dalla citata giurisprudenza, tenuto conto di quanto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) nella sentenza del 24 marzo 2009, causa C- 445/2006, DA SL v. Repubblica federale di
Germania, secondo cui “il diritto comunitario non osta a che il termine di prescrizione di un'azione di risarcimento nei confronti dello Stato, basata sulla carente trasposizione di una direttiva, inizi a decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi di detta scorretta
4 trasposizione si siano verificati e ne siano prevedibili altri, anche qualora tale data sia antecedente alla corretta trasposizione in parola”.
Così individuato il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno (27 ottobre 1999), si osserva che gli odierni appellanti non hanno posto in essere alcun atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione e, pertanto, già alla data del 27 ottobre 2009 ogni eventuale diritto al risarcimento del danno doveva ritenersi prescritto.
Quanto al motivo di appello relativo al capo della sentenza che ha condannato gli attori al pagamento delle spese di lite nella misura di 20.500,00 € in favore della
[...]
si osserva che tale condanna deve ritenersi giustificata alla luce del Controparte_1 principio della soccombenza.
L'importo liquidato - benché l'Amministrazione non abbia depositato le memorie di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c. - appare congruo in quanto inferiore rispetto ai valori medi dello scaglione tariffario di riferimento (valore della causa compreso tra 2.000.001,00 € e
4.000.000,00 €) tenuto conto dell'attività processuale svolta e delle singole posizioni processuali da esaminare.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello è dunque infondato e va pertanto rigettato.
La natura consolidata dell'orientamento rende superfluo un rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla questione della prescrizione, né lo stesso può essere messo in discussione dalla recente decisione resa in data 3 marzo 2022 dalla Corte di
Giustizia Europea nel procedimento C-590/20 né dalla precedente decisione della medesima
Corte del 24 gennaio 2018 nelle quali è stata trattata una diversa questione, ossia se anche i medici iscritti prima del 1982 avessero diritto alla adeguata remunerazione;
sulla base delle considerazioni sopra esposte relative all'epoca dell'acquisita consapevolezza dell'inesatto adempimento della normativa eurounitaria, non muta la decorrenza della prescrizione anche per i medici iscritti prima del 1982.
Alla soccombenza degli appellanti segue la loro condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi 36.000,00 € per compensi oltre spese generali nella misura del 15% (così determinati tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta e dei valori di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147).
Va invece respinta la richiesta della di condannare Controparte_1 gli appellanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo emerso alcun elemento concreto atto a dimostrare che essi abbiano agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19965/2021;
5 2) condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali in favore della liquidandole in 36.000,00 € per compensi oltre spese Controparte_1 generali nella misura del 15%;
3) rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dalla parte appellata.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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