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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 24/10/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1274/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, VI AR, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1274/2023 R.G.L., aventi a oggetto “decorrenza assegno ordinario ex legge n. 22/1984”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Antonella Di Benedetto;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_1
pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- Resistente –
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 16 novembre 2023, ha adito il Parte_1 presente Ufficio per sentire dichiarare il proprio diritto alla corresponsione dell'assegno di ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984 a decorre dall'1 ottobre 2016, cioé dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
In particolare, ha esposto che, con sentenza n. 29/2019, questo Tribunale ha riconosciuto al sussistenza del requisito sanitario per accedere al beneficio in parola a decorrere dal mese successivo alla presentazione dell'istanza amministrativa;
che l' ha, tuttavia, corrisposto tale provvidenza a decorre dall'1 dicembre 2017 e non CP_1 dall'1 ottobre 2016, poiché, negli ultimi 5 anni, non risultavano versati almeno nr. 156 contributi settimanali;
che, dunque ha proposto ricorso al Comitato Provinciale dell' deducendo di aver eseguito, nelle more, il versamento dei contributi CP_1 mancanti, ma l'ente, erroneamente, ha rigettato la richiesta.
Si è costituita in giudizio l' , deducendo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità della domanda in quanto sarebbe decorso il termine decadenza triennale ai sensi dell'art. 47, comma 2, D.p.r. 639/70. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 22 ottobre 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è manifestamente infondata.
E' lo stesso ricorrente ad affermare di non essere stato in possesso, al momento della presentazione della domanda ammnistrativa, dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall'art. 9 n. 2) r.d.l. 14.4.1939 n. 636 conv. in l.
6.7.1939 n. 1272
e succ. mod., la cui sussistenza è invece espressamente richiesta dall'art. 4 co. 1 l. 12 giugno 1984 n. 222 ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità e alla pensione ordinaria di inabilità. Invero, come dallo stesso precisato in ricorso, il versamento dei 156 contributi settimanali si è perfezionato solo in epoca successiva, mediante il pagamento volontario dei contributi (cfr. pag. 4 dell'atto introduttivo: “Visto il versamento dei contributi mancanti da parte di Parte_1
CP_
, pagati già in corso di causa nel 2017, l' deve procedere al
[...] riconoscimento e all'accredito dei contributi versati e riconsiderarli per la ricostituzione delle pensione dal 01.10.2016”).
Ebbene, l'art. 12 co. 2 l. 12 giugno 1984 n. 222 dispone che “ove non espressamente previsto, per le prestazioni liquidate ai sensi della presente legge valgono le norme in vigore nelle gestioni cui le prestazioni stesse fanno carico”, ovvero, nella specie, l'art. 18 d.p.r. 27.4.1968 n. 488, il quale a sua volta stabilisce al co.
1 che “la pensione di vecchiaia e quella per inabilità a carico delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali 3 decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di
2 presentazione della domanda, sempre che a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti”, e aggiunge al co. 2 che “qualora detti requisiti, pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto”.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 355/1989, ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale di quest'ultima norma “nella parte in cui esclude che, ai fini del conseguimento della pensione di invalidità da parte dei lavoratori dipendenti, il requisito contributivo possa essere perfezionato anche posteriormente alla domanda di pensione, nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario”.
Nel caso in esame, avendo l'istante perfezionato il prescritto requisito CP_ contributivo solo successivamente, correttamente l' ha liquidato la pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al versamento volontario, sicché non spettano i ratei scaduti nel periodo intermedio compreso tra la data di presentazione della domanda amministrativa e l'1 dicembre 2017, e costituenti oggetto della presente controversia.
Peraltro, è evidente che gli effetti dell'accoglimento della domanda promossa con ATP si limitano esclusivamente alla sussistenza del requisito medico-legale per il diritto all'assegno ordinario di invalidità e non anche ai requisiti giuridici necessari a godere della provvidenza richiesta.
3. Conclusioni e spese.
Alla luce delle motivazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, restando assorbito, anche alla luce del principio della ragione più liquida, l'eccezione di inammissibilità.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto delle fasi di giudizio espletate, del valore della controversia e della difficoltà delle questioni di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
3 rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese CP_1
processuali, che si liquidano in complessivi € 2.906,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Gela, 24 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
VI AR
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, VI AR, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1274/2023 R.G.L., aventi a oggetto “decorrenza assegno ordinario ex legge n. 22/1984”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Antonella Di Benedetto;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_1
pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- Resistente –
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 16 novembre 2023, ha adito il Parte_1 presente Ufficio per sentire dichiarare il proprio diritto alla corresponsione dell'assegno di ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984 a decorre dall'1 ottobre 2016, cioé dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
In particolare, ha esposto che, con sentenza n. 29/2019, questo Tribunale ha riconosciuto al sussistenza del requisito sanitario per accedere al beneficio in parola a decorrere dal mese successivo alla presentazione dell'istanza amministrativa;
che l' ha, tuttavia, corrisposto tale provvidenza a decorre dall'1 dicembre 2017 e non CP_1 dall'1 ottobre 2016, poiché, negli ultimi 5 anni, non risultavano versati almeno nr. 156 contributi settimanali;
che, dunque ha proposto ricorso al Comitato Provinciale dell' deducendo di aver eseguito, nelle more, il versamento dei contributi CP_1 mancanti, ma l'ente, erroneamente, ha rigettato la richiesta.
Si è costituita in giudizio l' , deducendo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità della domanda in quanto sarebbe decorso il termine decadenza triennale ai sensi dell'art. 47, comma 2, D.p.r. 639/70. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 22 ottobre 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è manifestamente infondata.
E' lo stesso ricorrente ad affermare di non essere stato in possesso, al momento della presentazione della domanda ammnistrativa, dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall'art. 9 n. 2) r.d.l. 14.4.1939 n. 636 conv. in l.
6.7.1939 n. 1272
e succ. mod., la cui sussistenza è invece espressamente richiesta dall'art. 4 co. 1 l. 12 giugno 1984 n. 222 ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità e alla pensione ordinaria di inabilità. Invero, come dallo stesso precisato in ricorso, il versamento dei 156 contributi settimanali si è perfezionato solo in epoca successiva, mediante il pagamento volontario dei contributi (cfr. pag. 4 dell'atto introduttivo: “Visto il versamento dei contributi mancanti da parte di Parte_1
CP_
, pagati già in corso di causa nel 2017, l' deve procedere al
[...] riconoscimento e all'accredito dei contributi versati e riconsiderarli per la ricostituzione delle pensione dal 01.10.2016”).
Ebbene, l'art. 12 co. 2 l. 12 giugno 1984 n. 222 dispone che “ove non espressamente previsto, per le prestazioni liquidate ai sensi della presente legge valgono le norme in vigore nelle gestioni cui le prestazioni stesse fanno carico”, ovvero, nella specie, l'art. 18 d.p.r. 27.4.1968 n. 488, il quale a sua volta stabilisce al co.
1 che “la pensione di vecchiaia e quella per inabilità a carico delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali 3 decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di
2 presentazione della domanda, sempre che a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti”, e aggiunge al co. 2 che “qualora detti requisiti, pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto”.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 355/1989, ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale di quest'ultima norma “nella parte in cui esclude che, ai fini del conseguimento della pensione di invalidità da parte dei lavoratori dipendenti, il requisito contributivo possa essere perfezionato anche posteriormente alla domanda di pensione, nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario”.
Nel caso in esame, avendo l'istante perfezionato il prescritto requisito CP_ contributivo solo successivamente, correttamente l' ha liquidato la pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al versamento volontario, sicché non spettano i ratei scaduti nel periodo intermedio compreso tra la data di presentazione della domanda amministrativa e l'1 dicembre 2017, e costituenti oggetto della presente controversia.
Peraltro, è evidente che gli effetti dell'accoglimento della domanda promossa con ATP si limitano esclusivamente alla sussistenza del requisito medico-legale per il diritto all'assegno ordinario di invalidità e non anche ai requisiti giuridici necessari a godere della provvidenza richiesta.
3. Conclusioni e spese.
Alla luce delle motivazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, restando assorbito, anche alla luce del principio della ragione più liquida, l'eccezione di inammissibilità.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto delle fasi di giudizio espletate, del valore della controversia e della difficoltà delle questioni di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
3 rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese CP_1
processuali, che si liquidano in complessivi € 2.906,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Gela, 24 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
VI AR
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