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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/12/2025, n. 3320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3320 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 12.12.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, dall'avv. Stefania Pollicoro Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dagli avv. CP_1
NI DR, F. OM e R. TT
Resistente
OGGETTO: pensione vecchiaia anticipata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 06.09.2024 il ricorrente di cui in epigrafe, premesso che la domanda amministrativa di pensione di vecchiaia anticipata presentata in data
23.02.2024 veniva rigettata per difetto di requisito sanitario, conveniva in giudizio l' per il riconoscimento del proprio diritto ai sensi del D. Lgs.vo n. 503/92, CP_1 previo riconoscimento dello stato di inabilità in misura pari all'80%. Chiedeva che l' fosse condannato al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre agli CP_1 interessi come per legge.
Si costituiva in giudizio l' che contestava la sussistenza del requisito sanitario CP_1
e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs.vo n. 503 /92, il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinata al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata alla stessa legge, fatta eccezione per gli invalidi in misura non inferiore all' 80%, per i quali, non essendo applicabile la elevazione dei limiti di età prevista nella predetta tabella A, il requisito anagrafico si perfeziona al compimento del 61° anno di età, ovvero al 56° per le donne.
Orbene, il Ctu, nella relazione depositata, ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico caratterizzato da “ernie discali cervicali e lombari multiple con manifestazioni radicolopatiche, tendinopatia di spalla bilaterale maggiormente rappresentata a destra, tendinopatia cronica degli estensori della mano destra, ipoacusia percettiva bilaterale” che determina una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore all'80% a decorrere dalla domanda amministrativa (23.02.2024).
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il Ctu attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche il fatto che parte resistente non ha prospettato ulteriori elementi di valutazione contrastanti validamente le conclusioni peritali.
Per tutto quanto detto, sussistono i requisiti previsti per legge per il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia.
Quanto alla decorrenza, si osserva che i requisiti anagrafici devono essere adeguati all'aspettativa di vita e, inoltre, questo trattamento pensionistico è soggetto alla disciplina delle finestre mobili. Ciò comporta la posticipazione della pensione di 12 mesi dopo aver perfezionato i requisiti.
Si aderisce al consolidato orientamento giurisprudenziale che ha più volte statuito che: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l.
n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall' art. 12 d.l. 78/2010 (conv., con modif. in l. n. 122/2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e
a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti".
L'art. 12 d.l. 78/2010, convertito in l. n. 122/2010 ha disposto in via generale lo slittamento di 12 mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia non solo rispetto ai soggetti che maturano, a far tempo dal gennaio 2011, il predetto diritto a 60 se donne ed a 65 anni se uomini, ma anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che lo maturano alle età previste dalle norme di riferimento, compresi i pensionati di vecchiaia anticipata. Appartengono a tale categoria anche i lavoratori con invalidità superiore all'80%, non essendo inclusa la medesima nelle deroghe relative allo slittamento del conseguimento al diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui ai commi 4 e 5 del predetto art. 12.” (cfr. Cass.
n.29191/18 e da ultimo n.2905/20).
Pertanto, nel caso di specie il beneficio decorrerà dopo 12 mesi dal perfezionamento di tutti i requisiti richiesti dalla legge (anagrafico, sanitario e contributivo) ai sensi del richiamato art 12 d.l. 78/2010. Poiché il requisito sanitario dell'invalidità non inferiore all'80% è stato riconosciuto a far data dalla domanda amministrativa
(febbraio 2024), il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata decorrerà da marzo
2025, ossia trascorsi 12 mesi dal perfezionamento di tutti i requisiti di legge. I requisiti anagrafici e contributivi risultano integrati e provati alla data della domanda (cfr. estratto contributivo all.pt. ricorr.) e comunque non sono specificatamente contestati da parte resistente.
Ai sensi dell'art.16 comma 6 della legge n° 412/91, l' è tenuto a corrispondere CP_1 gli interessi legali, ovvero, se maggiore, la rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda amministrativa (121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, ovvero a quello di maturazione del diritto, ai sensi dell'art. 7 l. 533/73).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14; le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara il diritto del ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza nei termini di cui in motivazione (marzo 2025) e per l'effetto condanna l' al CP_1 pagamento del dovuto, oltre interessi legali sino al soddisfo;
2. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €
1.900,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso, con distrazione;
3. Spese di ctu definitivamente a carico dell' CP_1
Taranto 12.12.2025 Il Giudice Dott.ssa Miriam Fanelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 12.12.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, dall'avv. Stefania Pollicoro Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dagli avv. CP_1
NI DR, F. OM e R. TT
Resistente
OGGETTO: pensione vecchiaia anticipata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 06.09.2024 il ricorrente di cui in epigrafe, premesso che la domanda amministrativa di pensione di vecchiaia anticipata presentata in data
23.02.2024 veniva rigettata per difetto di requisito sanitario, conveniva in giudizio l' per il riconoscimento del proprio diritto ai sensi del D. Lgs.vo n. 503/92, CP_1 previo riconoscimento dello stato di inabilità in misura pari all'80%. Chiedeva che l' fosse condannato al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre agli CP_1 interessi come per legge.
Si costituiva in giudizio l' che contestava la sussistenza del requisito sanitario CP_1
e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs.vo n. 503 /92, il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinata al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata alla stessa legge, fatta eccezione per gli invalidi in misura non inferiore all' 80%, per i quali, non essendo applicabile la elevazione dei limiti di età prevista nella predetta tabella A, il requisito anagrafico si perfeziona al compimento del 61° anno di età, ovvero al 56° per le donne.
Orbene, il Ctu, nella relazione depositata, ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico caratterizzato da “ernie discali cervicali e lombari multiple con manifestazioni radicolopatiche, tendinopatia di spalla bilaterale maggiormente rappresentata a destra, tendinopatia cronica degli estensori della mano destra, ipoacusia percettiva bilaterale” che determina una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore all'80% a decorrere dalla domanda amministrativa (23.02.2024).
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il Ctu attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche il fatto che parte resistente non ha prospettato ulteriori elementi di valutazione contrastanti validamente le conclusioni peritali.
Per tutto quanto detto, sussistono i requisiti previsti per legge per il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia.
Quanto alla decorrenza, si osserva che i requisiti anagrafici devono essere adeguati all'aspettativa di vita e, inoltre, questo trattamento pensionistico è soggetto alla disciplina delle finestre mobili. Ciò comporta la posticipazione della pensione di 12 mesi dopo aver perfezionato i requisiti.
Si aderisce al consolidato orientamento giurisprudenziale che ha più volte statuito che: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l.
n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall' art. 12 d.l. 78/2010 (conv., con modif. in l. n. 122/2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e
a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti".
L'art. 12 d.l. 78/2010, convertito in l. n. 122/2010 ha disposto in via generale lo slittamento di 12 mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia non solo rispetto ai soggetti che maturano, a far tempo dal gennaio 2011, il predetto diritto a 60 se donne ed a 65 anni se uomini, ma anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che lo maturano alle età previste dalle norme di riferimento, compresi i pensionati di vecchiaia anticipata. Appartengono a tale categoria anche i lavoratori con invalidità superiore all'80%, non essendo inclusa la medesima nelle deroghe relative allo slittamento del conseguimento al diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui ai commi 4 e 5 del predetto art. 12.” (cfr. Cass.
n.29191/18 e da ultimo n.2905/20).
Pertanto, nel caso di specie il beneficio decorrerà dopo 12 mesi dal perfezionamento di tutti i requisiti richiesti dalla legge (anagrafico, sanitario e contributivo) ai sensi del richiamato art 12 d.l. 78/2010. Poiché il requisito sanitario dell'invalidità non inferiore all'80% è stato riconosciuto a far data dalla domanda amministrativa
(febbraio 2024), il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata decorrerà da marzo
2025, ossia trascorsi 12 mesi dal perfezionamento di tutti i requisiti di legge. I requisiti anagrafici e contributivi risultano integrati e provati alla data della domanda (cfr. estratto contributivo all.pt. ricorr.) e comunque non sono specificatamente contestati da parte resistente.
Ai sensi dell'art.16 comma 6 della legge n° 412/91, l' è tenuto a corrispondere CP_1 gli interessi legali, ovvero, se maggiore, la rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda amministrativa (121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, ovvero a quello di maturazione del diritto, ai sensi dell'art. 7 l. 533/73).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14; le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara il diritto del ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza nei termini di cui in motivazione (marzo 2025) e per l'effetto condanna l' al CP_1 pagamento del dovuto, oltre interessi legali sino al soddisfo;
2. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €
1.900,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso, con distrazione;
3. Spese di ctu definitivamente a carico dell' CP_1
Taranto 12.12.2025 Il Giudice Dott.ssa Miriam Fanelli