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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/10/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 233/2024 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 10.10.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
in persona del suo l.r. pro tempore rapp. e dif. dagli Avv.ti Parte_1
RI FU, CA AZ ed ON Di AT;
in persona del legale rappresentante pro-tempore rapp. e dif. Parte_2 dell'avv. Gabriele Galeazzi;
ricorrenti opponenti
E
, rapp. e dif. dall'Avv. Marco Chiarugi Controparte_1
resistente opposto
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.2.2024, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificato da per Controparte_1 un importo di € 15.327,17 euro, basato su una diffida accertativa dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) di Ancona per crediti di lavoro maturati durante il rapporto di lavoro di con Controparte_1 Parte_2 società che avrebbe operato in appalti per Parte_1
Eccepiva innanzitutto l'opponente la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. degli eventuali crediti afferenti ai rapporti di lavoro intercorsi dal
13/11/2017 al 31/01/2018, dal 12/02/2018 al 03/03/2018, dal 21/03/2018 al
24/05/2018;
Eccepiva la decadenza biennale ex art. 29 D.Lgs. 276/2003, per essere stato il precetto notificato dall' distanza di quasi 5 anni dalla CP_1 cessazione dell'ultimo appalto cui era stato addetto.
Eccepiva l'opponente l'Inesistenza del titolo esecutivo in quanto solo obbligato solidale e non datore di lavoro diretto
Nel merito contestava la mancata individuazione degli appalti/subappalti, dell'effettivo orario di lavoro del resistente ed osservava che la diffida includeva somme non retributive (ferie, permessi, welfare), escluse dalla responsabilità solidale.
Con separato ricorso anche la proponeva opposizione Parte_2 avverso il precetto notificatogli dall' CP_1
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
I due ricorso venivano riuniti e, nel corso del processo veniva disposta ed espletata la prova testimoniale.
I due ricorsi venivano riuniti. Si procedeva altresì all'espletamento della prova testimoniale.
2 a) prescrizione il resistente eccepisce che “la prescrizione non decorre in costanza di rapporto lavorativo e il lavoratore (fatta eccezione per il dipendente pubblico) può vantare i propri crediti da lavoro nei confronti del proprio datore entro 5 anni dalla fine del rapporto. Pertanto, non si è verificata alcuna prescrizione atteso che il rapporto di lavoro è stato interrotto in data
3.1.2021 e la notifica della diffida accertativa del 5/10/2023 e del 10/10/2023 ha interrotto la prescrizione”.
Nel caso di specie si ritiene che il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito, in assenza di altro, dalla notifica del precetto oggetto di opposizione, avvenuta il 2.2.2024, atteso che la notifica della diffida effettuata dalla sola ITL, da soggetto estraneo al creditore, (e che non può plausibilmente considerarsi un “mandatario” che agisce a nome di quest'ultimo: cfr Cass. 6834/23) non ha efficacia interruttiva.
Come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte “nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, numero 4, 2955, numero 2, e 2956, numero 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste» ( Cass.20918/19).
Dunque non può che dichiararsi l'inefficacia del precetto opposto, relativamente alle somme riferite ai rapporti di lavoro intercorsi dal
12/02/2018 al 03/03/2018, dal 21/03/2018 al 31/03/2018 e dal 02/05/2018 al
24/05/2018.
3 b) Decadenza biennale
Va innanzitutto premesso che, In tema di appalto, in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore, il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29, comma
2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" applicabile - per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto. (Cass. Sez. L., 10/03/2022, n. 7815, Rv.
664123 - 01).
Ciò premesso, non essendo provata la cessazione del rapporto contrattuale d'appalto come sopra inteso unitariamente prima del termine biennale di decadenza (il lavoratore allega che i lavori in appalto assegnati dalla alla sono tuttora in corso, circostanza non Parte_1 Parte_2 contestata dalle controparti), l'eccezione va rigettata.
c) svolgimento dell'attività lavorativa dell'opposto contesta la mancanza di prova dello svolgimento della Parte_1 prestazione lavorativa presso i propri cantieri per l'intera durata del rapporto di lavoro durante il quale sono sorti i crediti vantati e contesta che il Pt_2 resistente abbia effettuato ore di lavoro ulteriori rispetto a quelle retribuite.
Orbene, in relazione a ciò si rileva che i testi escussi nel corso dell'istruttoria, hanno tutti concordemente confermato che il ricorrente durante gli intercorsi rapporti di lavoro, svolgeva in autonomia per conto della , presso lo stabilimento della e mansioni di addetto alle Pt_2 Parte_1
4 pulizie e manovali pulitori, adibito alle attività di pulizia e/o verniciatura, protezione e sprotezione e altre attività preparatorie alla verniciatura a bordo delle navi in costruzione.
Altrettanto concordemente i testi hanno riferito che gli orari di lavoro del ricorrente andavano dalle 08:00 alle 17:00, con un'ora di pausa pranzo ovvero dalle 16:00 alle 00:00 o dalle 14:00 alle 22:00 senza pausa, dal lunedì al venerdì; il sabato dalle ore 7,00 alle ore 12,00; la domenica, una volta al mese
L'istruttoria orale ha dunque pienamente confermato le circostanze fattuali sulla scorta delle quali la diffida accertativa oggetto dell'odierna opposizione a precetto ha operato i propri calcoli.
Si ritiene, pertanto, che sia stata fornita prova sufficiente del rispetto continuativo di un orario di lavoro a tempo pieno che porta a ritenere simulato il contratto di lavoro part time con diritto alle conseguenti differenze retributive e assorbimento delle ulteriori questioni circa le conseguenze della mancata indicazione della distribuzione dell'orario di lavoro nel contratto a tempo parziale e circa la sussistenza dei presupposti per dichiarare la nullità dei contratti part time intercorsi tra le parti, argomenti pure illustrati nel ricorso in opposizione del datore di lavoro d) l'eccepita illegittimità della diffida accertativa in quanto emessa a fronte di valutazioni degli ispettori su credito privo dei caratteri di certezza, liquidità e esigibilità
La questione è stata già affrontata e risolta dal Tribunale di Ancona, con pronuncia emessa in data 20.6.2025, che si richiama integralmente sul punto:
“La norma di riferimento è l'art. 12 d.lgs. 124/2004 che riconosce un potere di diffida all'ispettorato del lavoro stabilendo che “Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti”. Non vi è, dunque, alcuna limitazione del potere di diffida che può essere esercitato ogni qual volta emergano crediti patrimoniali dei lavoratori per inosservanza
5 della disciplina contrattuale. Nel caso di specie, gli ispettori hanno ritenuto che vi siano state plurime violazioni delle disposizioni del contratto collettivo con conseguente piena utilizzabilità dello strumento in esame.
Né può ritenersi che il credito non possa considerarsi certo, liquido ed esigibile, in quanto non risulta da un documento certo. Come chiarito dalla stessa Circolare n. 1/2013, invocata dalla stessa società ricorrente, la certezza e liquidità del credito non deve preesistere all'accertamento ma può anche scaturire all'esito di esso aggiungendo che “quando un diritto sia accertato dall'organo di vigilanza, con un accertamento di tipo tecnico, ad esso vuol dire che la legge attribuisce quel particolare grado di certezza necessaria per fargli spiegare efficacia di titolo esecutivo”.
Pertanto, nell'elencare i crediti che si assumono diffidabili, il Ministero vi comprende i crediti legati alla mancata applicazione dei minimi retributivi anche in caso di lavoro in nero o sommerso (nei quali non vi è alcun credito certo e liquido prima dell'attività ispettiva), precisandosi nella citata circolare che, come avviene per i crediti di natura previdenziale, sussistendo un interesse pubblico alla regolarità dei rapporti di lavoro come evincibile anche dall'art. 8 lett. a) della legge delega 30/2003, si anticipa in una sorta di fase cautelare la formazione del titolo esecutivo, salva la successiva ed eventuale fase di opposizione instaurabile dal datore di lavoro ai fini di una cognizione giurisdizionale piena”.
e) Passando all'esame del quantum si rileva che, stante la prescrizione come sopra delineata, al ricorrente spetteranno le somme relative al c.t.d. dal 19/06/2018 al 31/01/2020, prorogato 4 volte, part-time
67,5%, da 10/2019 P.T. 80%, inquadrato come operaio 1°, da 03/2019 liv. 2°.
Alla luce delle considerazioni svolte spetteranno, pertanto, tutte le somme richieste per gli anni 2019 e 2020, mentre quelle pretese per l'anno
2018 andranno riproporzionate, considerato che sono state calcolate su un periodo parzialmente attinto dalla prescrizione, spettandone solo 6 mesi
(giugno 2018 al 31.12.2019).
Le somme dovute saranno, pertanto, utilizzando i conteggi contenuti nella diffida stessa, pari a € 2.706 nel 2018, € 5.744,15 nel 2019 ed € 718,31 nel
6 2020 per differenze retributive per ore svolte in più rispetto al part time risultante dagli atti, € 597,37 nel 2018, € 1.345,64 nel 2019 e € 911,76 nel 2020 per differenze per adeguamento al full time degli istituti aggiuntivi obbligatori per legge e per CCNL, per un totale di € 12.023,41.
Su tali somme saranno, poi, dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo ex art. 429
c.p.c.
Sussiste, ex art. art.29 d.lgs. 276/2003, la responsabilità solidale del committente, e il datore di lavoro/subappaltatore Parte_1 Parte_2 avendo il ricorrente prestato la propria attività lavorativa presso lo i cantieri della prima.
Va altresì accolta la domanda di manleva, avanzata da Parte_1 ricorrendone i presupposti.
Quanto alle spese di lite, considerato che il credito vantato è stato confermato per la maggior parte e rilevato che parte datoriale non ha aderito alla proposta transattiva accettata dal lavoratore di contenuto decisamente più favorevole all'opponente dell'esito del giudizio, si ritiene che esse vadano liquidate in misura intermedia tra il minimo e il massimo vista la non particolare complessità delle questioni affrontate, e poste per il principio di soccombenza a carico di entrambi gli opponenti in solido tra loro.
Per il medesimo principio, dovrà, inoltre, rifondere le spese Parte_2 di lite nei confronti di liquidate al minimo della tariffa Parte_1 professionale alla luce della serialità delle difese articolate, visto l'accoglimento della domanda di manleva.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara legittima ed efficace la diffida accertativa e il precetto conseguente limitatamente alla somma di Euro 12.023,41, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al saldo, nonché alle somme richieste nel precetto a titolo di compensi professionali e relativi accessori;
7 b) condanna e in solido tra loro a rifondere Parte_2 Parte_1
a le spese di lite che liquida in Euro 3.500,00, oltre rimborso Controparte_1 forfetario, IVA e CPA come per legge;
c) condanna a tenere indenne delle Parte_2 Parte_1 somme che dovrà erogare a per i punti a) e b) del Controparte_1 presente dispositivo;
d) condanna a rifondere a le spese di lite Parte_2 Parte_1 che liquida in Euro 2.200,00 per compenso professionale ed Euro 118,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Ancona, il 28.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
8
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 233/2024 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 10.10.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
in persona del suo l.r. pro tempore rapp. e dif. dagli Avv.ti Parte_1
RI FU, CA AZ ed ON Di AT;
in persona del legale rappresentante pro-tempore rapp. e dif. Parte_2 dell'avv. Gabriele Galeazzi;
ricorrenti opponenti
E
, rapp. e dif. dall'Avv. Marco Chiarugi Controparte_1
resistente opposto
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.2.2024, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificato da per Controparte_1 un importo di € 15.327,17 euro, basato su una diffida accertativa dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) di Ancona per crediti di lavoro maturati durante il rapporto di lavoro di con Controparte_1 Parte_2 società che avrebbe operato in appalti per Parte_1
Eccepiva innanzitutto l'opponente la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. degli eventuali crediti afferenti ai rapporti di lavoro intercorsi dal
13/11/2017 al 31/01/2018, dal 12/02/2018 al 03/03/2018, dal 21/03/2018 al
24/05/2018;
Eccepiva la decadenza biennale ex art. 29 D.Lgs. 276/2003, per essere stato il precetto notificato dall' distanza di quasi 5 anni dalla CP_1 cessazione dell'ultimo appalto cui era stato addetto.
Eccepiva l'opponente l'Inesistenza del titolo esecutivo in quanto solo obbligato solidale e non datore di lavoro diretto
Nel merito contestava la mancata individuazione degli appalti/subappalti, dell'effettivo orario di lavoro del resistente ed osservava che la diffida includeva somme non retributive (ferie, permessi, welfare), escluse dalla responsabilità solidale.
Con separato ricorso anche la proponeva opposizione Parte_2 avverso il precetto notificatogli dall' CP_1
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
I due ricorso venivano riuniti e, nel corso del processo veniva disposta ed espletata la prova testimoniale.
I due ricorsi venivano riuniti. Si procedeva altresì all'espletamento della prova testimoniale.
2 a) prescrizione il resistente eccepisce che “la prescrizione non decorre in costanza di rapporto lavorativo e il lavoratore (fatta eccezione per il dipendente pubblico) può vantare i propri crediti da lavoro nei confronti del proprio datore entro 5 anni dalla fine del rapporto. Pertanto, non si è verificata alcuna prescrizione atteso che il rapporto di lavoro è stato interrotto in data
3.1.2021 e la notifica della diffida accertativa del 5/10/2023 e del 10/10/2023 ha interrotto la prescrizione”.
Nel caso di specie si ritiene che il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito, in assenza di altro, dalla notifica del precetto oggetto di opposizione, avvenuta il 2.2.2024, atteso che la notifica della diffida effettuata dalla sola ITL, da soggetto estraneo al creditore, (e che non può plausibilmente considerarsi un “mandatario” che agisce a nome di quest'ultimo: cfr Cass. 6834/23) non ha efficacia interruttiva.
Come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte “nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, numero 4, 2955, numero 2, e 2956, numero 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste» ( Cass.20918/19).
Dunque non può che dichiararsi l'inefficacia del precetto opposto, relativamente alle somme riferite ai rapporti di lavoro intercorsi dal
12/02/2018 al 03/03/2018, dal 21/03/2018 al 31/03/2018 e dal 02/05/2018 al
24/05/2018.
3 b) Decadenza biennale
Va innanzitutto premesso che, In tema di appalto, in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore, il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29, comma
2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" applicabile - per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto. (Cass. Sez. L., 10/03/2022, n. 7815, Rv.
664123 - 01).
Ciò premesso, non essendo provata la cessazione del rapporto contrattuale d'appalto come sopra inteso unitariamente prima del termine biennale di decadenza (il lavoratore allega che i lavori in appalto assegnati dalla alla sono tuttora in corso, circostanza non Parte_1 Parte_2 contestata dalle controparti), l'eccezione va rigettata.
c) svolgimento dell'attività lavorativa dell'opposto contesta la mancanza di prova dello svolgimento della Parte_1 prestazione lavorativa presso i propri cantieri per l'intera durata del rapporto di lavoro durante il quale sono sorti i crediti vantati e contesta che il Pt_2 resistente abbia effettuato ore di lavoro ulteriori rispetto a quelle retribuite.
Orbene, in relazione a ciò si rileva che i testi escussi nel corso dell'istruttoria, hanno tutti concordemente confermato che il ricorrente durante gli intercorsi rapporti di lavoro, svolgeva in autonomia per conto della , presso lo stabilimento della e mansioni di addetto alle Pt_2 Parte_1
4 pulizie e manovali pulitori, adibito alle attività di pulizia e/o verniciatura, protezione e sprotezione e altre attività preparatorie alla verniciatura a bordo delle navi in costruzione.
Altrettanto concordemente i testi hanno riferito che gli orari di lavoro del ricorrente andavano dalle 08:00 alle 17:00, con un'ora di pausa pranzo ovvero dalle 16:00 alle 00:00 o dalle 14:00 alle 22:00 senza pausa, dal lunedì al venerdì; il sabato dalle ore 7,00 alle ore 12,00; la domenica, una volta al mese
L'istruttoria orale ha dunque pienamente confermato le circostanze fattuali sulla scorta delle quali la diffida accertativa oggetto dell'odierna opposizione a precetto ha operato i propri calcoli.
Si ritiene, pertanto, che sia stata fornita prova sufficiente del rispetto continuativo di un orario di lavoro a tempo pieno che porta a ritenere simulato il contratto di lavoro part time con diritto alle conseguenti differenze retributive e assorbimento delle ulteriori questioni circa le conseguenze della mancata indicazione della distribuzione dell'orario di lavoro nel contratto a tempo parziale e circa la sussistenza dei presupposti per dichiarare la nullità dei contratti part time intercorsi tra le parti, argomenti pure illustrati nel ricorso in opposizione del datore di lavoro d) l'eccepita illegittimità della diffida accertativa in quanto emessa a fronte di valutazioni degli ispettori su credito privo dei caratteri di certezza, liquidità e esigibilità
La questione è stata già affrontata e risolta dal Tribunale di Ancona, con pronuncia emessa in data 20.6.2025, che si richiama integralmente sul punto:
“La norma di riferimento è l'art. 12 d.lgs. 124/2004 che riconosce un potere di diffida all'ispettorato del lavoro stabilendo che “Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti”. Non vi è, dunque, alcuna limitazione del potere di diffida che può essere esercitato ogni qual volta emergano crediti patrimoniali dei lavoratori per inosservanza
5 della disciplina contrattuale. Nel caso di specie, gli ispettori hanno ritenuto che vi siano state plurime violazioni delle disposizioni del contratto collettivo con conseguente piena utilizzabilità dello strumento in esame.
Né può ritenersi che il credito non possa considerarsi certo, liquido ed esigibile, in quanto non risulta da un documento certo. Come chiarito dalla stessa Circolare n. 1/2013, invocata dalla stessa società ricorrente, la certezza e liquidità del credito non deve preesistere all'accertamento ma può anche scaturire all'esito di esso aggiungendo che “quando un diritto sia accertato dall'organo di vigilanza, con un accertamento di tipo tecnico, ad esso vuol dire che la legge attribuisce quel particolare grado di certezza necessaria per fargli spiegare efficacia di titolo esecutivo”.
Pertanto, nell'elencare i crediti che si assumono diffidabili, il Ministero vi comprende i crediti legati alla mancata applicazione dei minimi retributivi anche in caso di lavoro in nero o sommerso (nei quali non vi è alcun credito certo e liquido prima dell'attività ispettiva), precisandosi nella citata circolare che, come avviene per i crediti di natura previdenziale, sussistendo un interesse pubblico alla regolarità dei rapporti di lavoro come evincibile anche dall'art. 8 lett. a) della legge delega 30/2003, si anticipa in una sorta di fase cautelare la formazione del titolo esecutivo, salva la successiva ed eventuale fase di opposizione instaurabile dal datore di lavoro ai fini di una cognizione giurisdizionale piena”.
e) Passando all'esame del quantum si rileva che, stante la prescrizione come sopra delineata, al ricorrente spetteranno le somme relative al c.t.d. dal 19/06/2018 al 31/01/2020, prorogato 4 volte, part-time
67,5%, da 10/2019 P.T. 80%, inquadrato come operaio 1°, da 03/2019 liv. 2°.
Alla luce delle considerazioni svolte spetteranno, pertanto, tutte le somme richieste per gli anni 2019 e 2020, mentre quelle pretese per l'anno
2018 andranno riproporzionate, considerato che sono state calcolate su un periodo parzialmente attinto dalla prescrizione, spettandone solo 6 mesi
(giugno 2018 al 31.12.2019).
Le somme dovute saranno, pertanto, utilizzando i conteggi contenuti nella diffida stessa, pari a € 2.706 nel 2018, € 5.744,15 nel 2019 ed € 718,31 nel
6 2020 per differenze retributive per ore svolte in più rispetto al part time risultante dagli atti, € 597,37 nel 2018, € 1.345,64 nel 2019 e € 911,76 nel 2020 per differenze per adeguamento al full time degli istituti aggiuntivi obbligatori per legge e per CCNL, per un totale di € 12.023,41.
Su tali somme saranno, poi, dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo ex art. 429
c.p.c.
Sussiste, ex art. art.29 d.lgs. 276/2003, la responsabilità solidale del committente, e il datore di lavoro/subappaltatore Parte_1 Parte_2 avendo il ricorrente prestato la propria attività lavorativa presso lo i cantieri della prima.
Va altresì accolta la domanda di manleva, avanzata da Parte_1 ricorrendone i presupposti.
Quanto alle spese di lite, considerato che il credito vantato è stato confermato per la maggior parte e rilevato che parte datoriale non ha aderito alla proposta transattiva accettata dal lavoratore di contenuto decisamente più favorevole all'opponente dell'esito del giudizio, si ritiene che esse vadano liquidate in misura intermedia tra il minimo e il massimo vista la non particolare complessità delle questioni affrontate, e poste per il principio di soccombenza a carico di entrambi gli opponenti in solido tra loro.
Per il medesimo principio, dovrà, inoltre, rifondere le spese Parte_2 di lite nei confronti di liquidate al minimo della tariffa Parte_1 professionale alla luce della serialità delle difese articolate, visto l'accoglimento della domanda di manleva.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara legittima ed efficace la diffida accertativa e il precetto conseguente limitatamente alla somma di Euro 12.023,41, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al saldo, nonché alle somme richieste nel precetto a titolo di compensi professionali e relativi accessori;
7 b) condanna e in solido tra loro a rifondere Parte_2 Parte_1
a le spese di lite che liquida in Euro 3.500,00, oltre rimborso Controparte_1 forfetario, IVA e CPA come per legge;
c) condanna a tenere indenne delle Parte_2 Parte_1 somme che dovrà erogare a per i punti a) e b) del Controparte_1 presente dispositivo;
d) condanna a rifondere a le spese di lite Parte_2 Parte_1 che liquida in Euro 2.200,00 per compenso professionale ed Euro 118,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Ancona, il 28.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
8