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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 28/04/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Rg 1254 /2024
TRIBUNALE DI VERCELLI
VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 1254 /2024
TRA
Parte_1
PARTE RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 28 aprile 2025, il giudice dà atto che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte entro il termine perentorio del 23/4/2025;
lette le note scritte e i fogli di pc depositati da entrambe le parti in data 16/4/2025;
lette le memorie conclusive depositate a valere ai fini della discussione orale;
il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice in esito alla camera di consiglio decide come da sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura mediante deposito telematico.
Il Giudice
dott. Elisa Trotta
Pagina nr. 1 RG 1254 /2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale di Vercelli
in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1254 /2024 promossa da
DA
, codice fiscale: , residente in [...], Parte_1 C.F._1
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Jessica Michela Rizza (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Via Carlo Bossi C.F._2
n. 5, Email_1
PARTE RICORRENTE
CONTRO
codice fiscale in persona dell'Avv. Giuseppe Trotti in qualità Controparte_1 P.IVA_1
di Responsabile del servizio supporto Direzione generale e reclami di autorizzato Controparte_1
in forza di procura per atti Notaio di Bergamo, rep. 31.238 – racc. 3023, rappresentata e Per_1
difesa, per procura prodotta quale all. A ex art. 10 del D.P.R. 123/2001, dall'Avv. Andrea Zeroli (C.F.
; PEC C.F._3 Email_2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI: parte ricorrente: come da precisazione conclusioni depositate il 16/4/2025 parte resistente: come da precisazione conclusioni depositate il 16/4/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
deducendo di aver sottoscritto con mandataria di , contratto di Controparte_2 CP_1
finanziamento con cessione del quinto dello stipendio n. 284218, con decorrenza 1/8/2009, per la somma complessiva di euro 31.920,00, da rimborsare in 120 rate mensili di euro 266,00 l'una, di cui
Pagina nr. 2 euro 6.372,83 a titolo di interessi, euro 7.055,27 per commissioni, euro 400,00 per spese, euro 921,21 per costi di polizza assicurativa e euro 16,43 per imposte e tasse, finanziamento estinto anticipatamente dopo il versamento di n. 77 rate. Parte ricorrente ha aggiunto che il TEG, comprensivo di oneri assicurativi, era risultato pari al 14,87 %, superiore al tasso soglia vigente per il periodo, e ha chiesto quindi, previo accertamento della gratuità del mutuo ai sensi dell'art. 1815
c.c., la restituzione della somma di euro 12.572,84, comprensiva di interessi e costi già pagati legati all'erogazione del finanziamento, oltre interessi legali dalla estinzione del finanziamento e interessi moratori ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla costituzione in mora al saldo.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande ex adverso proposte, Controparte_1
contestando il criterio di calcolo del TEG effettuato dal ricorrente, sostenendo l'illegittimità dell'inclusione dei costi della polizza assicurativa ai fini del calcolo del tasso soglia usura e sostenendo che, ai fini del tasso soglia concretamente applicato al contratto, erano state seguite le istruzioni della Banca di Italia, vincolanti per il finanziatore, istruzioni che, all'epoca, escludevano la possibilità di ricomprendere nel tasso soglia i costi di polizza obbligatori per legge.
In esito all'udienza del 23/4/2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con deposito della sentenza entro trenta giorni.
In diritto, il ricorso è fondato.
Il ricorrente ha agito in giudizio allegando specificamente, a mezzo perizia di parte, il superamento del tasso soglia usura previsto per il periodo luglio 2009, tasso soglia pari a 13,81 % (già considerato il margine di tolleranza previsto dalla legge sino alla soglia usura per contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio), incluso il costo della polizza assicurativa rischio vita/perdita lavoro per euro 921,21 pagati al momento del contratto.
La convenuta ha contestato che i costi di polizza assicurativa ex art. 54 DPR 180/1950 possano essere inclusi nelle voci di costo rilevanti ai fini del calcolo usura, deducendo che nelle istruzioni della Banca di Italia vigenti all'epoca i costi assicurativi non erano rilevanti ai fini del calcolo del TEGM.
Tale tesi non può essere accolta alla luce dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito prevalenti e più recenti. Deve infatti, in primo luogo, ricordarsi la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 comma 5 cod. pen. – secondo cui per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito - alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia (cfr. Cass. n. 22458/2018). In tale ottica si è affermato, ad esempio, che, anche se nei decreti ministeriali sino al d.m. 22 marzo 2002, difetta la rilevazione, anche se separata, della maggiorazione propria degli interessi moratori (avendo tale rilevazione avuto inizio solo a
Pagina nr. 3 partire dal decreto ministeriale del 25 marzo 2003), in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, debba giocoforza compararsi il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato (cfr. Cass. SU
19597/2020). La stessa ratio è stata rinvenuta quanto ai costi di assicurazione del contratto: infatti, pure in questo caso, fino al d.m. del maggio 2009 i costi assicurativi non sono stati ricompresi, da parte della normativa secondaria, nella formula del calcolo del T.E.G.M. (cfr. Cass. n. 3025/2022; cfr. Cass. n. 29501/2023; cfr. Cass. n. 2600/2024).
Invero, al di là del contenuto delle Istruzioni della Banca di Italia, la mancata ricomprensione di alcuni costi connessi all'erogazione del credito nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) in base alle disposizioni della normativa secondaria non preclude la possibilità che detti costi, in quanto rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 644 c.p., vengano comunque conteggiati in sede di verifica della natura usuraria delle pattuizioni contrattuali (v. recentemente, Trib. Torino 5106/2023; Cass. n.
29501/2023; Cass. 20247/2023).
Va rammentato che le Sezioni Unite (sentenza n. 16303/2018) hanno affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644, c. 4 c.p., dovrebbe esservi inserita rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare (si trattava in quel caso delle commissioni di massimo scoperto, ma si veda anche la sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020 in tema di interessi moratori).
Non assume rilevanza la distinzione tra polizza assicurativa connessa all'erogazione del finanziamento di natura obbligatoria perché imposta dalla legge, ovvero di natura facoltativa perché optata dal finanziato: infatti, come affermato di recente, le spese di assicurazione vanno conteggiate nel calcolo del TEG ove comunque risultino collegate alla concessione del credito, con la precisazione che la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (cfr.
Cass. n. cass 3025/2022; cfr. Cass. n. 22465/2021; Cass. 5160/2018; Cass. n. 8806/2017);
Nel caso di specie, il collegamento tra finanziamento e polizza assicurativa è pacifico ed emerge inoltre evidente dalla lettura dalla clausola contrattuale che prevede la contestualità della stessa rispetto al finanziamento.
Il criterio di omogeneità, pure affermato da Cass. SU 16303/2018 e poi da 19597/2020 – che si sostanzia nella possibilità di un confronto tra grandezze calcolate bensì con la stessa metodologia (del
Pagina nr. 4 tasso interno di rendimento, c.d. TIR, secondo le Istruzioni di Banca d'Italia), ma con elementi di calcolo differenti – non va inteso in senso assoluto: infatti, come affermato da parte della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Torino, ordinanza del 12/1/2022) l'omogeneità non può andare a discapito della “centralità della legge nella definizione della fattispecie usuraria” (Cass. 8806/2017)
e quindi non può implicare l'irrilevanza giuridica di un costo “inerente”, ma non rilevato. In tal caso, nel condivisibile ragionamento delle Sezioni Unite n. 19597, “in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato”, occorre comparare il TEG del singolo rapporto, comprensivo del costo in concreto applicato, con il tasso soglia ricavato a partire dal tasso medio “così come in detti decreti rilevato;
onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività [al costo] lecitamente applicato”. In altri termini, il decreto ministeriale non cessa di essere un valido e attendibile criterio di orientamento, pur avendo mancato alla funzione di considerare ai fini del tasso medio tutte le remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (cfr. art. 2 legge n. 108/96), poiché la legge stessa prevede un fattore correttivo del tasso medio (il c.d. spread), che è in grado di riassorbire e contenere nei limiti del lecito anche gli eventuali costi non rilevati.
Passando ad analizzare le contestazioni in punto superamento tasso del tasso soglia nel caso concreto, emerge in atti che il contratto di finanziamento escludeva i costi di polizza assicurativa dal TEG.
Per il resto, i calcoli effettuati nella perizia di parte non sono specificamente contestati e tanto meno supportati da una diversa e contraria perizia prodotta da parte convenuta a sostegno del mancato superamento del tasso soglia anche includendovi le spese assicurative.
Alla luce di quanto specificato dal consulente di parte, i predetti calcoli risultano effettuati applicando la formula della Banca di Italia, conformemente al principio giurisprudenziale ormai consolidato (cfr.
Cass. n. 29794/2024).
Il superamento del tasso soglia usura comporta l'accertamento della nullità non solo degli interessi propriamente intesi, ma anche di tutti gli oneri e le spese, compresi i premi assicurativi relativi alle polizze collegate (con esclusione di imposte e tasse), i quali, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario (cfr. 12830/2018; (cfr. Trib. Torino, ordinanza del Controparte_3
12/1/2022); invero l'art. 1815 c.c. non esaurisce il perimetro dei costi del credito, rilevanti ai fini d'usura e quindi da elidere per il superamento del limite di legge, che risulta invece, in modo non equivoco, dall'art. 644 comma 4 c.p.., che impone di tenere conto delle “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito;
ai sensi dell'art. 1815 c.c., in presenza di usura originaria, il contratto di mutuo si trasforma da oneroso in gratuito con azzeramento di ogni remunerazione a favore del mutuante sicchè nulla è più dovuto
Pagina nr. 5 se non la restituzione del solo capitale erogato, oltre alle tasse ed alle imposte, che non rilevano a fini usurari (cfr. Trib. Torino, 30/3/2022).
Consegue la fondatezza della domanda restitutoria svolta dal ricorrente nella misura di euro
12.572,84, oltre interessi legali dalla data di estinzione del finanziamento e oltre interessi moratori ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla data della costituzione in mora al saldo.
Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente e sono liquidate secondo parametri minimi attesa la serialità delle questioni trattate, in base al valore della domanda, esclusa la fase istruttoria trattazione alla luce del rito prescelto e dall'assenza di deposito di memorie intermedie. Deve essere altresì riconosciuto al ricorrente il rimborso delle spese di mediazione obbligatoria e di perizia di parte in quanto spese, rispettivamente, necessarie all'instaurazione della causa o utili ai fini della decisione avendo dispensato il giudice dal disporre una CTU, così accelerando l'iter processuale ed evitando un aggravio di costi a carico della parte soccombente (cfr. Trib. Torino, 3/5/2021); si precisa che le spese di assistenza tecnica relative alla mediazione obbligatoria sono liquidate ai sensi dell'art. 20 d.m. 55/2014, secondo parametri minimi, mentre le spese di perizia di parte sono liquidate in base a quanto emerge dal doc. 9 fasc. ricorrente (cfr. Cass. n. 4534/2003).
PQM
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accogliendo la domanda del ricorrente, condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1
la somma complessiva di euro 12.572,84, oltre interessi legali dalla data di estinzione
[...]
del finanziamento e interessi moratori ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda giudiziale
(9/10/2024);
- condanna a corrispondere a , a titolo di rimborso spese e Controparte_1 Parte_1
onorari di mediazione obbligatoria, la somma di euro 220,00, oltre rimborso spese vive, oltre accessori di legge se dovuti, e per rimborso spese di perizia di parte la somma di euro 745,00, con distrazione a favore del legale antistatario;
- condanna a corrispondere a , a titolo di spese di lite del Controparte_1 Parte_1
presente giudizio, la somma di euro 1.700,00 oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo ed eventuali spese di notifica dell'atto introduttivo, oltre rimborso forfettario nella misura di legge, oltre IVA se dovuta ed oltre CPA, con distrazione a favore del legale antistatario.
Vercelli, 28 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
Pagina nr. 6
TRIBUNALE DI VERCELLI
VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 1254 /2024
TRA
Parte_1
PARTE RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 28 aprile 2025, il giudice dà atto che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte entro il termine perentorio del 23/4/2025;
lette le note scritte e i fogli di pc depositati da entrambe le parti in data 16/4/2025;
lette le memorie conclusive depositate a valere ai fini della discussione orale;
il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice in esito alla camera di consiglio decide come da sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura mediante deposito telematico.
Il Giudice
dott. Elisa Trotta
Pagina nr. 1 RG 1254 /2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale di Vercelli
in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1254 /2024 promossa da
DA
, codice fiscale: , residente in [...], Parte_1 C.F._1
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Jessica Michela Rizza (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Via Carlo Bossi C.F._2
n. 5, Email_1
PARTE RICORRENTE
CONTRO
codice fiscale in persona dell'Avv. Giuseppe Trotti in qualità Controparte_1 P.IVA_1
di Responsabile del servizio supporto Direzione generale e reclami di autorizzato Controparte_1
in forza di procura per atti Notaio di Bergamo, rep. 31.238 – racc. 3023, rappresentata e Per_1
difesa, per procura prodotta quale all. A ex art. 10 del D.P.R. 123/2001, dall'Avv. Andrea Zeroli (C.F.
; PEC C.F._3 Email_2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI: parte ricorrente: come da precisazione conclusioni depositate il 16/4/2025 parte resistente: come da precisazione conclusioni depositate il 16/4/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
deducendo di aver sottoscritto con mandataria di , contratto di Controparte_2 CP_1
finanziamento con cessione del quinto dello stipendio n. 284218, con decorrenza 1/8/2009, per la somma complessiva di euro 31.920,00, da rimborsare in 120 rate mensili di euro 266,00 l'una, di cui
Pagina nr. 2 euro 6.372,83 a titolo di interessi, euro 7.055,27 per commissioni, euro 400,00 per spese, euro 921,21 per costi di polizza assicurativa e euro 16,43 per imposte e tasse, finanziamento estinto anticipatamente dopo il versamento di n. 77 rate. Parte ricorrente ha aggiunto che il TEG, comprensivo di oneri assicurativi, era risultato pari al 14,87 %, superiore al tasso soglia vigente per il periodo, e ha chiesto quindi, previo accertamento della gratuità del mutuo ai sensi dell'art. 1815
c.c., la restituzione della somma di euro 12.572,84, comprensiva di interessi e costi già pagati legati all'erogazione del finanziamento, oltre interessi legali dalla estinzione del finanziamento e interessi moratori ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla costituzione in mora al saldo.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande ex adverso proposte, Controparte_1
contestando il criterio di calcolo del TEG effettuato dal ricorrente, sostenendo l'illegittimità dell'inclusione dei costi della polizza assicurativa ai fini del calcolo del tasso soglia usura e sostenendo che, ai fini del tasso soglia concretamente applicato al contratto, erano state seguite le istruzioni della Banca di Italia, vincolanti per il finanziatore, istruzioni che, all'epoca, escludevano la possibilità di ricomprendere nel tasso soglia i costi di polizza obbligatori per legge.
In esito all'udienza del 23/4/2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con deposito della sentenza entro trenta giorni.
In diritto, il ricorso è fondato.
Il ricorrente ha agito in giudizio allegando specificamente, a mezzo perizia di parte, il superamento del tasso soglia usura previsto per il periodo luglio 2009, tasso soglia pari a 13,81 % (già considerato il margine di tolleranza previsto dalla legge sino alla soglia usura per contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio), incluso il costo della polizza assicurativa rischio vita/perdita lavoro per euro 921,21 pagati al momento del contratto.
La convenuta ha contestato che i costi di polizza assicurativa ex art. 54 DPR 180/1950 possano essere inclusi nelle voci di costo rilevanti ai fini del calcolo usura, deducendo che nelle istruzioni della Banca di Italia vigenti all'epoca i costi assicurativi non erano rilevanti ai fini del calcolo del TEGM.
Tale tesi non può essere accolta alla luce dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito prevalenti e più recenti. Deve infatti, in primo luogo, ricordarsi la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 comma 5 cod. pen. – secondo cui per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito - alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia (cfr. Cass. n. 22458/2018). In tale ottica si è affermato, ad esempio, che, anche se nei decreti ministeriali sino al d.m. 22 marzo 2002, difetta la rilevazione, anche se separata, della maggiorazione propria degli interessi moratori (avendo tale rilevazione avuto inizio solo a
Pagina nr. 3 partire dal decreto ministeriale del 25 marzo 2003), in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, debba giocoforza compararsi il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato (cfr. Cass. SU
19597/2020). La stessa ratio è stata rinvenuta quanto ai costi di assicurazione del contratto: infatti, pure in questo caso, fino al d.m. del maggio 2009 i costi assicurativi non sono stati ricompresi, da parte della normativa secondaria, nella formula del calcolo del T.E.G.M. (cfr. Cass. n. 3025/2022; cfr. Cass. n. 29501/2023; cfr. Cass. n. 2600/2024).
Invero, al di là del contenuto delle Istruzioni della Banca di Italia, la mancata ricomprensione di alcuni costi connessi all'erogazione del credito nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) in base alle disposizioni della normativa secondaria non preclude la possibilità che detti costi, in quanto rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 644 c.p., vengano comunque conteggiati in sede di verifica della natura usuraria delle pattuizioni contrattuali (v. recentemente, Trib. Torino 5106/2023; Cass. n.
29501/2023; Cass. 20247/2023).
Va rammentato che le Sezioni Unite (sentenza n. 16303/2018) hanno affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644, c. 4 c.p., dovrebbe esservi inserita rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare (si trattava in quel caso delle commissioni di massimo scoperto, ma si veda anche la sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020 in tema di interessi moratori).
Non assume rilevanza la distinzione tra polizza assicurativa connessa all'erogazione del finanziamento di natura obbligatoria perché imposta dalla legge, ovvero di natura facoltativa perché optata dal finanziato: infatti, come affermato di recente, le spese di assicurazione vanno conteggiate nel calcolo del TEG ove comunque risultino collegate alla concessione del credito, con la precisazione che la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (cfr.
Cass. n. cass 3025/2022; cfr. Cass. n. 22465/2021; Cass. 5160/2018; Cass. n. 8806/2017);
Nel caso di specie, il collegamento tra finanziamento e polizza assicurativa è pacifico ed emerge inoltre evidente dalla lettura dalla clausola contrattuale che prevede la contestualità della stessa rispetto al finanziamento.
Il criterio di omogeneità, pure affermato da Cass. SU 16303/2018 e poi da 19597/2020 – che si sostanzia nella possibilità di un confronto tra grandezze calcolate bensì con la stessa metodologia (del
Pagina nr. 4 tasso interno di rendimento, c.d. TIR, secondo le Istruzioni di Banca d'Italia), ma con elementi di calcolo differenti – non va inteso in senso assoluto: infatti, come affermato da parte della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Torino, ordinanza del 12/1/2022) l'omogeneità non può andare a discapito della “centralità della legge nella definizione della fattispecie usuraria” (Cass. 8806/2017)
e quindi non può implicare l'irrilevanza giuridica di un costo “inerente”, ma non rilevato. In tal caso, nel condivisibile ragionamento delle Sezioni Unite n. 19597, “in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato”, occorre comparare il TEG del singolo rapporto, comprensivo del costo in concreto applicato, con il tasso soglia ricavato a partire dal tasso medio “così come in detti decreti rilevato;
onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività [al costo] lecitamente applicato”. In altri termini, il decreto ministeriale non cessa di essere un valido e attendibile criterio di orientamento, pur avendo mancato alla funzione di considerare ai fini del tasso medio tutte le remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (cfr. art. 2 legge n. 108/96), poiché la legge stessa prevede un fattore correttivo del tasso medio (il c.d. spread), che è in grado di riassorbire e contenere nei limiti del lecito anche gli eventuali costi non rilevati.
Passando ad analizzare le contestazioni in punto superamento tasso del tasso soglia nel caso concreto, emerge in atti che il contratto di finanziamento escludeva i costi di polizza assicurativa dal TEG.
Per il resto, i calcoli effettuati nella perizia di parte non sono specificamente contestati e tanto meno supportati da una diversa e contraria perizia prodotta da parte convenuta a sostegno del mancato superamento del tasso soglia anche includendovi le spese assicurative.
Alla luce di quanto specificato dal consulente di parte, i predetti calcoli risultano effettuati applicando la formula della Banca di Italia, conformemente al principio giurisprudenziale ormai consolidato (cfr.
Cass. n. 29794/2024).
Il superamento del tasso soglia usura comporta l'accertamento della nullità non solo degli interessi propriamente intesi, ma anche di tutti gli oneri e le spese, compresi i premi assicurativi relativi alle polizze collegate (con esclusione di imposte e tasse), i quali, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario (cfr. 12830/2018; (cfr. Trib. Torino, ordinanza del Controparte_3
12/1/2022); invero l'art. 1815 c.c. non esaurisce il perimetro dei costi del credito, rilevanti ai fini d'usura e quindi da elidere per il superamento del limite di legge, che risulta invece, in modo non equivoco, dall'art. 644 comma 4 c.p.., che impone di tenere conto delle “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito;
ai sensi dell'art. 1815 c.c., in presenza di usura originaria, il contratto di mutuo si trasforma da oneroso in gratuito con azzeramento di ogni remunerazione a favore del mutuante sicchè nulla è più dovuto
Pagina nr. 5 se non la restituzione del solo capitale erogato, oltre alle tasse ed alle imposte, che non rilevano a fini usurari (cfr. Trib. Torino, 30/3/2022).
Consegue la fondatezza della domanda restitutoria svolta dal ricorrente nella misura di euro
12.572,84, oltre interessi legali dalla data di estinzione del finanziamento e oltre interessi moratori ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla data della costituzione in mora al saldo.
Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente e sono liquidate secondo parametri minimi attesa la serialità delle questioni trattate, in base al valore della domanda, esclusa la fase istruttoria trattazione alla luce del rito prescelto e dall'assenza di deposito di memorie intermedie. Deve essere altresì riconosciuto al ricorrente il rimborso delle spese di mediazione obbligatoria e di perizia di parte in quanto spese, rispettivamente, necessarie all'instaurazione della causa o utili ai fini della decisione avendo dispensato il giudice dal disporre una CTU, così accelerando l'iter processuale ed evitando un aggravio di costi a carico della parte soccombente (cfr. Trib. Torino, 3/5/2021); si precisa che le spese di assistenza tecnica relative alla mediazione obbligatoria sono liquidate ai sensi dell'art. 20 d.m. 55/2014, secondo parametri minimi, mentre le spese di perizia di parte sono liquidate in base a quanto emerge dal doc. 9 fasc. ricorrente (cfr. Cass. n. 4534/2003).
PQM
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accogliendo la domanda del ricorrente, condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1
la somma complessiva di euro 12.572,84, oltre interessi legali dalla data di estinzione
[...]
del finanziamento e interessi moratori ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda giudiziale
(9/10/2024);
- condanna a corrispondere a , a titolo di rimborso spese e Controparte_1 Parte_1
onorari di mediazione obbligatoria, la somma di euro 220,00, oltre rimborso spese vive, oltre accessori di legge se dovuti, e per rimborso spese di perizia di parte la somma di euro 745,00, con distrazione a favore del legale antistatario;
- condanna a corrispondere a , a titolo di spese di lite del Controparte_1 Parte_1
presente giudizio, la somma di euro 1.700,00 oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo ed eventuali spese di notifica dell'atto introduttivo, oltre rimborso forfettario nella misura di legge, oltre IVA se dovuta ed oltre CPA, con distrazione a favore del legale antistatario.
Vercelli, 28 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
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