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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/07/2025, n. 3091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3091 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
P.IVA_1
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di TA in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 16/06/2025 come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ricorrendo i presupposti di legge , ha emesso la segente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3859/2024 R.G. promosso
DA nato a [...] il [...] e residente a [...]
Settembrini 86 c.f. , in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Pier C.F._1
Giuseppe Pappalardo come da procura in atti , domiciliato presso il suo studio in Giarre viale Don
Milani 63;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c.f. con Sede Centrale in Roma via Ciro il grande 21 , in giudizio rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'avv. Alessandra Vetri come da procura depositata in atti di giudizio, domiciliato in
TA Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Inps;
Resistente
c.f. , in persona del Responsabile Controparte_2 P.IVA_3
Contenzioso autorizzato per procura speciale, autenticata per atto notaio Controparte_3 in Roma, rep. n. 180134 , racc. 12348, in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Persona_1
Giuseppe Magra con studio in TA via Ala n. 61, presso il quale il quale è domiciliato il procuratore speciale CP_2
Resistente
Oggetto : opposizione ad intimazioni di pagamento e cartelle
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15/04/2024 parte ricorrente impugnava in giudizio tre intimazioni di pagamento e gli avvisi di DD a ciascuna sottesi, deduceva che le intimazioni opposte erano state tutte notificate in data 25/03/2024 dal Concessionario del servizio di riscossione.
Intimazione di pagamento n. 29320229019900672000 , n. 29320239009974424000 e n.
29320239021391483000. Gli avvisi di DD impugnati erano i seguenti: CP_ avviso di DD 59320140003445679000 , notificato il 16/10/2014 da di TA;
avviso di DD 593 20150001719203000 notificato in data 23/10/2015 da;
CP_4
CP_ avviso di DD59320160000933635000 , notificato il 12/5/2016 da di TA;
CP_ avviso di DD 593 20160008797084000 , notificato il 13/01/2017 da di TA;
CP_ avviso di DD59320180007041875000 notificato il 22/11/2018 da di TA .
Preliminarmente eccepiva l'illegittimità delle intimazioni impugnate per la duplicazione delle somme richieste e l'omessa notifica di tutti gli atti sottesi ovverosia gli avvisi di DD , che non sarebbero mai stati notificati al ricorrente.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva il decorso di prescrizione di tutti i contributi portati dagli atti impugnati, poiché dalle annualità cui facevano riferimento i contributi sino alla data di notifica delle intimazioni, nessun atto interruttivo era stato comunicato e pertanto deduceva fosse prescritto il diritto degli enti di agire in via esecutiva per il recupero coatto delle somme.
Deduceva ed eccepiva altresì la prescrizione maturata successivamente la notifica di ciascun titolo esecutivo sopra specificato. Secondo la ricorrente anche a volere concedere per buona ed efficace la notifica di ciascun avviso di DD , nel corso degli anni non erano stati notificati atti interruttivi idonei ad interrompere il decorso di prescrizione quinquennale e pertanto al momento della comunicazione delle intimazioni impugnate ( 25.03.2024), i contributi erano tutti prescritti.
Chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse prescritti tutti i crediti e che annullasse le iscrizioni a ruolo e cartelle impugnate. Con provvedimento depositato il 24/04/2024 il Tribunale sospendeva i ruoli e le cartelle all'esame di giudizio e fissava l'udienza di discussione.
Successivamente si costituiva l' in data 16/09/2024 che in via preliminare Controparte_5 eccepiva e deduceva la regolare notifica di tutti gli avvisi di DD a mezzo posta raccomandata diretta ed evidenziava la ritualità delle dette notifiche.
Deduceva allo stesso tempo la tardività ed inammissibilità delle doglianze proposte dalla parte ricorrente poiché l'impugnazione degli avvisi di DD era stata proposta nel caso all'esame ben oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999, quando i crediti erano divenuti incontestabili.
Sotto il profilo della prescrizione successivamente maturata alla notifica degli atti impugnati , deduceva che tale motivo di impugnazione qualificava il ricorso come opposizione all'esecuzione il cui contraddittore non era l' , perché non aveva la disponibilità dell'azione esecutiva e degli CP_1 atti intrapresi e notificati , piuttosto contraddittore era cui l' aveva richiesto nota CP_2 CP_1 informativa di atti interruttivi di prescrizione che fossero stati notificati a salvaguardia dei crediti.
Chiedeva comunque la conferma degli atti impugnati e dell'obbligo del loro pagamento con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in data 25/09/2024 l' che in via preliminare Controparte_2 eccepiva carenza di legittimazione passiva in riferimento alle doglianze legate alla rituale notifica degli avvisi di DD , aspetto rientrante nella competenza dell'istituto per espressa previsione di legge , secondo il decreto legge n. 78 del 2010 . Solo successivamente la notifica dell'avviso di CP_ DD emesso da e notificato dal medesimo ente , decorsi sessanta giorni , Controparte_2 poteva avviare le procedure di espropriazione forzata , con i poteri e facoltà che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
Nella fattispecie la resistente odierna evidenziava di avere notificato atti interruttivi del decorso di prescrizione che consisteva nell'intimazione di pagamento 29320229019900672000 ed altresì intimazione pagamento n. 2932023900997442400 e n. 29320239021391483000. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso perché nella fattispecie nessuna prescrizione dei crediti era decorsa, depositava in giudizio gli atti indicati in memoria di costituzione con prova di notifica.
La causa veniva trattata documentalmente con il deposito di note scritte autorizzate e allegati Questo giudice in data 14/05/2025 veniva delegato per la decisione del giudizio e fissata l'udienza di discussione . Veniva disposta la sostituzione dell'udienza del 16/06/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ricorrendo i presupposti di legge , alla scadenza del termine, viste le note con istanze e conclusioni come in atti depositate , la causa viene definita con il presente provvedimento.
∗∗∗∗∗∗∗∗
In via preliminare occorre evidenziare lo stralcio degli avvisi di DD 593 20140003445679000 e dell'avviso di DD 59320150001719203000 , come documentato dalla resistente Controparte_2
con estratto di ruolo depositato unitamente alla memoria di costituzione. Anche la
[...]
CP_ memoria di costituzione della resistente fa riferimento allo stralcio dei titoli sopra specificati, stralcio avvenuto in applicazione di legge da parte del Concessionario.
Il ricorso all'esame di giudizio risulta depositato in atti in data 15/04/2024 mentre le intimazioni di pagamento impugnate ,risultano tutte notificate in data 25/03/2024, pertanto il ricorso afferente i contributi previdenziali, portati da tutti gli atti impugnati ,risulta proposto nel termine di legge di quaranta giorni ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 . CP_ La parte resistente produce prova di notifica diretta a mezzo raccomandata di tutti gli avvisi di DD impugnati nell'arco temporale intercorso dal 2014 al 2018 dando prova allo stesso tempo della incontestabilità dei crediti . Diventa pertanto motivo centrale di impugnazione quello legato al decorso di prescrizione successivo alla notifica di ciascun avviso di DD.
L fornisce prova di notifica dell'intimazione di pagamento 293 Controparte_2
20229019900672000 cui sono sottesi tutti gli avvisi di DD impugnati e deposita in atti detto documento. Detto documento è impugnato nel giudizio all'esame e risulta notificato il 25.03.2024. CP_ Parte resistente ha ricevuto , in riscontro alla propria richiesta inoltrata a mezzo Pec ad CP_2 copia di intimazione di pagamento precedente , notificata al ricorrente. Si tratta dell'intimazione n. CP_ 293201999003343289 che deposita in atti , cui risultano sottesi gli avvisi di DD stralciati e sopra specificati e rappresenta un atto interruttivo della prescrizione solo in riferimento all'avviso di DD 59320160000933635000 all'esame di questo giudizio.
Detta intimazione di pagamento , come si evince dalla documentazione istruttoria depositata da CP_2
, risulta inviata a mezzo posta raccomandata attraverso Nexive di cui si avvale Controparte_2
. La notifica a mezzo posta raccomandata non comporta l'obbligo di redigere relazione di
[...] notifica ed inviare raccomandata informativa , si considera regolarmente comunicata all'indirizzo di residenza del destinatario.
Alla fattispecie all'esame, in cui risulta provata la notifica a mezzo posta raccomandata diretta degli CP_ avvisi di DD attraverso il servizio postale, come prova in allegato a memoria di costituzione
, si applica altresì la legislazione del periodo di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività di accertamento fiscale , inizialmente prevista dal D.L. 18/2020 dall' 8 marzo 2020
-31 maggio 2020, successivamente prorogata sino al 31 agosto 2021. Il decreto “ Sostegni bis”( DL
n. 73/2021) , convertito con modificazioni dalla legge 106/2021, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione dell'attività di riscossione nonché la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione cautelari ed esecutive , che non potevano essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Sul punto si richiama l'orientamento di questo Tribunale sul calcolo del termine di prescrizione dei contributi , in riferimento alla sospensione dell'attività di riscossione prevista dalla citata normativa emergenziale da Covid-19, come si evince dal passaggio della sentenza Trib. Lavoro TA
n.1427/2023 : “ trova applicazione l'art. 68 co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla L.
27/2020, secondo cui “ Con riferimento alle tributarie e non , sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto- legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni , dalla legge30 luglio 2010 , n. 122.I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n.159”.
Stabilisce poi l'art. 12 del D.Lgs.n. 159/2015 quanto segue : “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali , e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali , a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate,la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo , accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione , in deroga alle disposizioni dell'art. 3 comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni , i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione[…]”.
Ne discende che nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e ventitré giorni al termine finale di prescrizione( cfr. sentenza n. 292/2023 Trib. Lavoro TA) pari a complessivi 542 giorni”.
Applicato tale periodo di sospensione ai titoli esecutivi all'esame di giudizio occorre verificare quali siano i titoli esecutivi prescritti alla data di notifica delle intimazioni di pagamento ( 25.03.2024).
Pertanto , escludendo i titoli che risultano stralciati dal Concessionario, si osserva quanto segue: CP_ l'avviso di DD 59320160000933635000 notificato il 12 maggio 2016 a mezzo racc. da risulta sotteso alla intimazione di pagamento , validamente notificata con raccomandata diretta ,in data 26.11.2019 dalla data indicata scatta un nuovo quinquennio di prescrizione che si sarebbe compiuto il 26.11.2024 . Al decorso di prescrizione si applica la sospensione prevista dal legislatore nel periodo di emergenza sanitaria in cui erano sospese non solo le scadenze dei pagamenti ma anche le attività processuali , notifiche di atti di riscossione, accertamenti ecc. come sopra richiamato dal dettato normativo . Pertanto la prescrizione sarebbe definitivamente decorsa il 05.11.2025;
l'avviso di DD 59320160005086081000 notificato in data 11.11.2016 , con l'applicazione deel periodo complessivo di sospensione risulta definitivamente prescritto il 04.05.2023;
l'avviso di DD 59320160008797084000 notificato il 13.01.2017 in conseguenza della applicazione di sospensione risulta prescritto il 05.04.2023;
All'avviso di DD 59320180007041875000 notificato il 22.11.2018 , si applica il periodo complessivo di prescrizione , diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente , poiché le norme sopra richiamate non considerano soltanto la sospensione dei versamenti e le scadenze degli atti ma la sospensione dell'attività di riscossione , accertamento, dei termini delle attività processuali. Pertanto la prescrizione sarebbe definitivamente decorsa in data 15.05.2024, e pertanto non erano prescritti i contributi alla data di notifica delle intimazioni di pagamento del 25.03.2024.
Alla data di notifica delle intimazioni di pagamento ( 25.03.2024) risultavano prescritti i seguenti titoli : 59320160005086081000, 5932016000879784000, risultavano stralciati dal concessionario i titoli 59320140003445679000, 59320150001719203000.
Segnatamente risultano stralciati gli avvisi di DD indicati in forza del D.L. n. 119/2018 e D.L.
41/2021;
Pertanto il ricorso trova accoglimento parziale in riferimento agli avvisi di DD prescritti. In riferimento ai titoli 59320180007041875000 ed al n. 59320160000933635000 la prescrizione non è decorsa.
Le spese seguono la soccombenza e sono a carico delle resistenti in solido nei confronti della parte ricorrente. Tenendo conto dei titoli stralciati automaticamente e del titolo dovuto e non prescritto le spese sono compensate per metà tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di TA in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3859/2024 R.G. , disattesa ogni contraria istanza ed eccezione , così provvede
:
Dichiara avvenuto lo stralcio degli avvisi di DD 59320140003445679000
59320150001719203000 ad opera del Concessionario;
Dichiara prescritti i titoli impugnati 59320160005086081000 , 59320160008797084000.
Conferma gli avvisi di DD 59320180007041875000 e 59320160000933635000 con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Condanna le parti resistenti a rimborsare metà delle spese di giudizio alla parte ricorrente , che liquida in euro 931,75 oltre rimborso forfettario al 15% Iva e cpa come per legge;
Compensa per la metà le spese di giudizio tra le parti.
TA 16/07/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di TA in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 16/06/2025 come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ricorrendo i presupposti di legge , ha emesso la segente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3859/2024 R.G. promosso
DA nato a [...] il [...] e residente a [...]
Settembrini 86 c.f. , in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Pier C.F._1
Giuseppe Pappalardo come da procura in atti , domiciliato presso il suo studio in Giarre viale Don
Milani 63;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c.f. con Sede Centrale in Roma via Ciro il grande 21 , in giudizio rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'avv. Alessandra Vetri come da procura depositata in atti di giudizio, domiciliato in
TA Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Inps;
Resistente
c.f. , in persona del Responsabile Controparte_2 P.IVA_3
Contenzioso autorizzato per procura speciale, autenticata per atto notaio Controparte_3 in Roma, rep. n. 180134 , racc. 12348, in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Persona_1
Giuseppe Magra con studio in TA via Ala n. 61, presso il quale il quale è domiciliato il procuratore speciale CP_2
Resistente
Oggetto : opposizione ad intimazioni di pagamento e cartelle
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15/04/2024 parte ricorrente impugnava in giudizio tre intimazioni di pagamento e gli avvisi di DD a ciascuna sottesi, deduceva che le intimazioni opposte erano state tutte notificate in data 25/03/2024 dal Concessionario del servizio di riscossione.
Intimazione di pagamento n. 29320229019900672000 , n. 29320239009974424000 e n.
29320239021391483000. Gli avvisi di DD impugnati erano i seguenti: CP_ avviso di DD 59320140003445679000 , notificato il 16/10/2014 da di TA;
avviso di DD 593 20150001719203000 notificato in data 23/10/2015 da;
CP_4
CP_ avviso di DD59320160000933635000 , notificato il 12/5/2016 da di TA;
CP_ avviso di DD 593 20160008797084000 , notificato il 13/01/2017 da di TA;
CP_ avviso di DD59320180007041875000 notificato il 22/11/2018 da di TA .
Preliminarmente eccepiva l'illegittimità delle intimazioni impugnate per la duplicazione delle somme richieste e l'omessa notifica di tutti gli atti sottesi ovverosia gli avvisi di DD , che non sarebbero mai stati notificati al ricorrente.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva il decorso di prescrizione di tutti i contributi portati dagli atti impugnati, poiché dalle annualità cui facevano riferimento i contributi sino alla data di notifica delle intimazioni, nessun atto interruttivo era stato comunicato e pertanto deduceva fosse prescritto il diritto degli enti di agire in via esecutiva per il recupero coatto delle somme.
Deduceva ed eccepiva altresì la prescrizione maturata successivamente la notifica di ciascun titolo esecutivo sopra specificato. Secondo la ricorrente anche a volere concedere per buona ed efficace la notifica di ciascun avviso di DD , nel corso degli anni non erano stati notificati atti interruttivi idonei ad interrompere il decorso di prescrizione quinquennale e pertanto al momento della comunicazione delle intimazioni impugnate ( 25.03.2024), i contributi erano tutti prescritti.
Chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse prescritti tutti i crediti e che annullasse le iscrizioni a ruolo e cartelle impugnate. Con provvedimento depositato il 24/04/2024 il Tribunale sospendeva i ruoli e le cartelle all'esame di giudizio e fissava l'udienza di discussione.
Successivamente si costituiva l' in data 16/09/2024 che in via preliminare Controparte_5 eccepiva e deduceva la regolare notifica di tutti gli avvisi di DD a mezzo posta raccomandata diretta ed evidenziava la ritualità delle dette notifiche.
Deduceva allo stesso tempo la tardività ed inammissibilità delle doglianze proposte dalla parte ricorrente poiché l'impugnazione degli avvisi di DD era stata proposta nel caso all'esame ben oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999, quando i crediti erano divenuti incontestabili.
Sotto il profilo della prescrizione successivamente maturata alla notifica degli atti impugnati , deduceva che tale motivo di impugnazione qualificava il ricorso come opposizione all'esecuzione il cui contraddittore non era l' , perché non aveva la disponibilità dell'azione esecutiva e degli CP_1 atti intrapresi e notificati , piuttosto contraddittore era cui l' aveva richiesto nota CP_2 CP_1 informativa di atti interruttivi di prescrizione che fossero stati notificati a salvaguardia dei crediti.
Chiedeva comunque la conferma degli atti impugnati e dell'obbligo del loro pagamento con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in data 25/09/2024 l' che in via preliminare Controparte_2 eccepiva carenza di legittimazione passiva in riferimento alle doglianze legate alla rituale notifica degli avvisi di DD , aspetto rientrante nella competenza dell'istituto per espressa previsione di legge , secondo il decreto legge n. 78 del 2010 . Solo successivamente la notifica dell'avviso di CP_ DD emesso da e notificato dal medesimo ente , decorsi sessanta giorni , Controparte_2 poteva avviare le procedure di espropriazione forzata , con i poteri e facoltà che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
Nella fattispecie la resistente odierna evidenziava di avere notificato atti interruttivi del decorso di prescrizione che consisteva nell'intimazione di pagamento 29320229019900672000 ed altresì intimazione pagamento n. 2932023900997442400 e n. 29320239021391483000. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso perché nella fattispecie nessuna prescrizione dei crediti era decorsa, depositava in giudizio gli atti indicati in memoria di costituzione con prova di notifica.
La causa veniva trattata documentalmente con il deposito di note scritte autorizzate e allegati Questo giudice in data 14/05/2025 veniva delegato per la decisione del giudizio e fissata l'udienza di discussione . Veniva disposta la sostituzione dell'udienza del 16/06/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ricorrendo i presupposti di legge , alla scadenza del termine, viste le note con istanze e conclusioni come in atti depositate , la causa viene definita con il presente provvedimento.
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In via preliminare occorre evidenziare lo stralcio degli avvisi di DD 593 20140003445679000 e dell'avviso di DD 59320150001719203000 , come documentato dalla resistente Controparte_2
con estratto di ruolo depositato unitamente alla memoria di costituzione. Anche la
[...]
CP_ memoria di costituzione della resistente fa riferimento allo stralcio dei titoli sopra specificati, stralcio avvenuto in applicazione di legge da parte del Concessionario.
Il ricorso all'esame di giudizio risulta depositato in atti in data 15/04/2024 mentre le intimazioni di pagamento impugnate ,risultano tutte notificate in data 25/03/2024, pertanto il ricorso afferente i contributi previdenziali, portati da tutti gli atti impugnati ,risulta proposto nel termine di legge di quaranta giorni ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 . CP_ La parte resistente produce prova di notifica diretta a mezzo raccomandata di tutti gli avvisi di DD impugnati nell'arco temporale intercorso dal 2014 al 2018 dando prova allo stesso tempo della incontestabilità dei crediti . Diventa pertanto motivo centrale di impugnazione quello legato al decorso di prescrizione successivo alla notifica di ciascun avviso di DD.
L fornisce prova di notifica dell'intimazione di pagamento 293 Controparte_2
20229019900672000 cui sono sottesi tutti gli avvisi di DD impugnati e deposita in atti detto documento. Detto documento è impugnato nel giudizio all'esame e risulta notificato il 25.03.2024. CP_ Parte resistente ha ricevuto , in riscontro alla propria richiesta inoltrata a mezzo Pec ad CP_2 copia di intimazione di pagamento precedente , notificata al ricorrente. Si tratta dell'intimazione n. CP_ 293201999003343289 che deposita in atti , cui risultano sottesi gli avvisi di DD stralciati e sopra specificati e rappresenta un atto interruttivo della prescrizione solo in riferimento all'avviso di DD 59320160000933635000 all'esame di questo giudizio.
Detta intimazione di pagamento , come si evince dalla documentazione istruttoria depositata da CP_2
, risulta inviata a mezzo posta raccomandata attraverso Nexive di cui si avvale Controparte_2
. La notifica a mezzo posta raccomandata non comporta l'obbligo di redigere relazione di
[...] notifica ed inviare raccomandata informativa , si considera regolarmente comunicata all'indirizzo di residenza del destinatario.
Alla fattispecie all'esame, in cui risulta provata la notifica a mezzo posta raccomandata diretta degli CP_ avvisi di DD attraverso il servizio postale, come prova in allegato a memoria di costituzione
, si applica altresì la legislazione del periodo di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività di accertamento fiscale , inizialmente prevista dal D.L. 18/2020 dall' 8 marzo 2020
-31 maggio 2020, successivamente prorogata sino al 31 agosto 2021. Il decreto “ Sostegni bis”( DL
n. 73/2021) , convertito con modificazioni dalla legge 106/2021, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione dell'attività di riscossione nonché la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione cautelari ed esecutive , che non potevano essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Sul punto si richiama l'orientamento di questo Tribunale sul calcolo del termine di prescrizione dei contributi , in riferimento alla sospensione dell'attività di riscossione prevista dalla citata normativa emergenziale da Covid-19, come si evince dal passaggio della sentenza Trib. Lavoro TA
n.1427/2023 : “ trova applicazione l'art. 68 co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla L.
27/2020, secondo cui “ Con riferimento alle tributarie e non , sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto- legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni , dalla legge30 luglio 2010 , n. 122.I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n.159”.
Stabilisce poi l'art. 12 del D.Lgs.n. 159/2015 quanto segue : “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali , e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali , a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate,la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo , accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione , in deroga alle disposizioni dell'art. 3 comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni , i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione[…]”.
Ne discende che nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e ventitré giorni al termine finale di prescrizione( cfr. sentenza n. 292/2023 Trib. Lavoro TA) pari a complessivi 542 giorni”.
Applicato tale periodo di sospensione ai titoli esecutivi all'esame di giudizio occorre verificare quali siano i titoli esecutivi prescritti alla data di notifica delle intimazioni di pagamento ( 25.03.2024).
Pertanto , escludendo i titoli che risultano stralciati dal Concessionario, si osserva quanto segue: CP_ l'avviso di DD 59320160000933635000 notificato il 12 maggio 2016 a mezzo racc. da risulta sotteso alla intimazione di pagamento , validamente notificata con raccomandata diretta ,in data 26.11.2019 dalla data indicata scatta un nuovo quinquennio di prescrizione che si sarebbe compiuto il 26.11.2024 . Al decorso di prescrizione si applica la sospensione prevista dal legislatore nel periodo di emergenza sanitaria in cui erano sospese non solo le scadenze dei pagamenti ma anche le attività processuali , notifiche di atti di riscossione, accertamenti ecc. come sopra richiamato dal dettato normativo . Pertanto la prescrizione sarebbe definitivamente decorsa il 05.11.2025;
l'avviso di DD 59320160005086081000 notificato in data 11.11.2016 , con l'applicazione deel periodo complessivo di sospensione risulta definitivamente prescritto il 04.05.2023;
l'avviso di DD 59320160008797084000 notificato il 13.01.2017 in conseguenza della applicazione di sospensione risulta prescritto il 05.04.2023;
All'avviso di DD 59320180007041875000 notificato il 22.11.2018 , si applica il periodo complessivo di prescrizione , diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente , poiché le norme sopra richiamate non considerano soltanto la sospensione dei versamenti e le scadenze degli atti ma la sospensione dell'attività di riscossione , accertamento, dei termini delle attività processuali. Pertanto la prescrizione sarebbe definitivamente decorsa in data 15.05.2024, e pertanto non erano prescritti i contributi alla data di notifica delle intimazioni di pagamento del 25.03.2024.
Alla data di notifica delle intimazioni di pagamento ( 25.03.2024) risultavano prescritti i seguenti titoli : 59320160005086081000, 5932016000879784000, risultavano stralciati dal concessionario i titoli 59320140003445679000, 59320150001719203000.
Segnatamente risultano stralciati gli avvisi di DD indicati in forza del D.L. n. 119/2018 e D.L.
41/2021;
Pertanto il ricorso trova accoglimento parziale in riferimento agli avvisi di DD prescritti. In riferimento ai titoli 59320180007041875000 ed al n. 59320160000933635000 la prescrizione non è decorsa.
Le spese seguono la soccombenza e sono a carico delle resistenti in solido nei confronti della parte ricorrente. Tenendo conto dei titoli stralciati automaticamente e del titolo dovuto e non prescritto le spese sono compensate per metà tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di TA in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3859/2024 R.G. , disattesa ogni contraria istanza ed eccezione , così provvede
:
Dichiara avvenuto lo stralcio degli avvisi di DD 59320140003445679000
59320150001719203000 ad opera del Concessionario;
Dichiara prescritti i titoli impugnati 59320160005086081000 , 59320160008797084000.
Conferma gli avvisi di DD 59320180007041875000 e 59320160000933635000 con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Condanna le parti resistenti a rimborsare metà delle spese di giudizio alla parte ricorrente , che liquida in euro 931,75 oltre rimborso forfettario al 15% Iva e cpa come per legge;
Compensa per la metà le spese di giudizio tra le parti.
TA 16/07/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo