Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 6034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6034 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronun-
ziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23382/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, passata in decisione con gg. 40+20 per scritti difensivi finali, avente ad oggetto pagamento e vertente
TRA
(partita Parte_1
i.v.a. ), rapp.ta e difesa come in atti dagli avv.ti Paolo Galluccio, Vincen- P.IVA_1
zo Mirra e Andrea Ferraro,
-attrice-
e
, in persona del Direttore Generale p.t., partita i.v.a. Controparte_1
rapp.ta e difesa come in atti dall'avv.G.Iervolino, P.IVA_2
-convenuta-
CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta.
Con ricorso ex art. 702bis cpc notificato il 10-5-22, Parte_1
chiedeva condannarsi controparte, , a pagare la
[...] Controparte_1
complessiva somma di euro 57.798,72, oltre accessori, per avere questa esercitato lo
sconto tariffario in ordine alle annualità 2010-2013 mentre che, al contrario, il comma
796, lett. o), dell'art. 1 della legge 296/06 prevedeva che lo sconto stesso potesse opera-
re per il solo triennio 2006-2009 (v., amplius, atto introduttivo).
Cont Detta tempestivamente costituitasi, deduceva a sua volta la inammissibilità ed in-
fondatezza della avversa domanda di cui, pertanto, chiedeva il rigetto, anche per la sol-
levata eccezione di prescrizione (v. comparsa di risposta in atti in cui l'azienda sanitaria testualmente dichiara : “In via preliminare si eccepisce l'avvenuta parziale prescrizione
decennale ex art. 2946 cc. delle pretese della ricorrente, non risultando idonei atti in-
terruttivi della stessa, almeno fino alla notifica del ricorso in data 10/05/2022. Pertanto
tutto il periodo precedente il decennio dalla notifica di detto ricorso è prescritto.”. Ciò
Cont significa -può subito anticiparsi- che l' a parte le somme poi comunque ex adverso
rinunciate, afferma e deduce la prescrizione dei crediti vantati fino al 10/5/12).
Il giudizio, per le questioni tecniche sottostanti (in uno alle vicende processuali poi veri-
ficatesi) si convertiva in giudizio ordinario giusta ordinanza dell'11/7/22, giungendo poi in decisione con i termini conclusionali (abbreviati) di cui all'art. 190 cpc.
A proposito delle cennate sopravvenienze, appare opportuno riportare in senso descritti-
vo, per quanto di ragione, ampi stralci della memoria attorea di replica, qui testualmente riportati : “… Preso atto dell'avvenuto deposito di note conclusive ad opera della resi-
stente, gli scriventi, nel richiamare tutte le difese, deduzioni ed eccezioni svolte nei pre-
cedenti scritti difensivi, espongono le seguenti brevissime osservazioni in replica, ai
sensi dell'art. 190 c.p.c. In via preliminare va ribadito che la somma, per la quale oggi
si chiede la condanna al pagamento dell' , è stata rimodulata e ri- Controparte_1
dotta ad € 25.953,70, somma riferita al periodo 2012 e fino a gennaio 2013, come risul-
Cont tante dalla medesima documentazione contabile, prodotta dall' (cfr. nota prot. n°20220138585 del 6.6.2022, pagina 2). Per le restanti somme, alle quali la ricorrente
ha inteso rinunciare, questa difesa ribadisce ed evidenzia, ancora una volta, la propria
adesione (cfr. note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.7.2022) alle eccezioni
Cont formulate dall' , in ordine all'intervenuta cessione delle fatture relative al primo
semestre 2010, nonché all'accordo transattivo intercorso sulle prestazioni rese
nell'anno 2011”. L'istante, in riferimento alle somme ancora pretese, ha altresì dedotto :
“- SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE. INFONDATEZZA. Quanto premesso
Cont poc'anzi, consente di evidenziare come il rilievo dell' resti di mero stile, oltreché
del tutto irrilevante in riferimento alla somma richiesta di € 25.953,70 a titolo di sconto
Cont tariffario, trattenuto dall' sulle prestazioni rese nell'anno 2012 e gennaio 2013.
L'eccezione è, anzitutto, pretestuosa alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite, in
sentenza n°20596/2007, avendo acclarato che, nei giudizi introdotti con ricorso, il mo-
mento in cui si verifica la pendenza della lite è quello del deposito del ricorso stesso e
non della notifica. Ad ogni buon conto, anche volendo considerare la data di notifica
del ricorso (e non quella di iscrizione a ruolo, come acclarato dalle Sezioni Unite), è
stato già chiarito che i saldi per il primo trimestre 2012 andavano corrisposti, come da
contratto, entro il 30.7.2012, per cui non risulta decorso il termine decennale di pre-
scrizione del diritto al pagamento delle somme di cui trattasi.
2 - SULL'ECCEZIONE
PARZIALE DI AVVENUTA CESSIONE DELLE FATTURE. ADESIONE DELLA RI-
CORRENTE. Come già precisato in premessa, la domanda è stata ridotta ad €
25.953,70, somma riferita al periodo 2012 e fino a gennaio 2013. Tale rimodulazione
Cont della somma richiesta per le illegittime decurtazioni, operate dall' a titolo di sconto
tariffario, è stata effettuata in adesione ai rilievi sollevati dalla resistente, così come ri-
sultanti dalla propria documentazione contabile versata in atti (cfr. nota prot.
n°20220138585 del 6.6.2022, pagina 2). Per cui appare evidentemente ciclostilato
quanto dedotto da controparte nella propria conclusionale, mera riproposizione di
quanto già espresso nelle precedenti note difensive asline in ordine all'intercorsa ces-
sione a delle fatture riferite agli anni 2010 e 2011. La ricorrente ha già CP_2 manifestato la propria rinuncia allo sconto tariffario trattenuto sulle fatture del periodo
Cont 2010-2011, in adesione all'eccezione sollevata. Quanto reiterato dall' in conclu-
sionale, dunque, va considerato superato dalle suddette circostanze e, pertanto, irrile-
vante.
3 - SULLA LIMITAZIONE TEMPORALE DELLO SCONTO EX LEGGE N°
296/2006 (LEGGE FINANZIARIA 2007). In ordine alla portata temporale dello sconto
tariffario, previsto dalla Legge n°296/2006 per il solo triennio 2007 – 2009, ci si ripor-
ta a quanto ampiamente dedotto e rappresentato nelle proprie note conclusive, richia-
mando ancora una volta i principi di diritto stabiliti in sede di legittimità e recepititi da
tutti i Tribunali campani, nonché dalla Corte d'Appello di Napoli (cfr. precedenti in at-
ti). n°296/2006 per il solo triennio 2007 – 2009, ci si riporta a quanto ampiamente de-
dotto e rappresentato nelle proprie note conclusive, richiamando ancora una volta i
principi di diritto stabiliti in sede di legittimità e recepititi da tutti i Tribunali campani,
nonché dalla Corte d'Appello di Napoli (cfr. precedenti in atti)” (enfasi aggiunte).
Sicchè, rispetto all'importo originariamente richiesto di euro 57.798,72, l'istante, in adesione sul punto alle osservazioni di controparte, riduce la propria pretesa ad euro
“25.953,70, somma riferita al periodo 2012 e fino a gennaio 2013”.
Il che oggettivamente comporta la cessazione della materia del contendere per tutte le somme pretese fino al 31dicembre 2011.
Insiste l'istante sulla somma di euro 25.953,70, a partire verosimilmente dal gennaio
2012.
Tuttavia, in ordine a tale periodo gennaio2012-gennaio2013, ancora oggetto di pretesa attorea, occorre osservare che la interruzione della prescrizione decennale/contrattuale generata dalla notifica dell'atto introduttivo -intervenuta a sua volta il 10/5/22 (cfr. per il principio 27944/22)- determina quindi la legittima persistenza delle pretese fatturate tra il 31-5-12 ed il 31-1-13, su cui oltre, risultando quindi prescritte quelle ultradecennali,
vale a dire fatturate tra l'1/1/12 ed il 30/4/12.
Sicchè, a prescindere dalla esattezza o meno dell'importo totale/base originariamente richiesto per euro 57.798,72, risulta in definitiva che : -per rinuncia/importi fino al 31 dicembre 2011 è cessata la materia del contendere;
-per euro 8.515,44 è maturata la prescrizione (fatture gennaio2012-aprile 2012);
-per restanti euro 17.943,91 (fatture maggio 2012 - gennaio 2013) permane invece il credito attoreo, come appresso descritto.
In ordine a tale restante credito, vi sono in atti i tre stipulati e consecutivi contratti inter
partes del 2011-2012-2013 e, come testè accennato, vi sono inoltre le corrispondenti fatture contabili (che non appaiono debitamente trasmesse) oltre ad estratto notarile del-
le scritture contabili, ciò che costitutivamente fonda, nell'insieme, il corrispondente di-
ritto qui azionato. Su tali basi, viene domandata in restituzione la somma (qui fissata in
Cont euro 17.943,91) erroneamente ritenuta dalla a titolo di sconto tariffario per il pe-
riodo compreso tra maggio2012 e gennaio2013, in quanto tale istituto, ex comma 796
cit., era praticabile solo per il precedente triennio 2007/2009 (v. ad es. Cass. 11880/24),
non risultando poi esso in parte qua specificamente contestato, cioè per la dovuta parte quantitativa come sensibilmente ridotta (fino ad euro 17.943,91), altre essendo le que-
stioni di causa puntualmente dedotte e rappresentate, come ad es. la premessa ed eccepi-
ta prescrizione dei crediti anteriori al 10/5/12.
Sicchè, dichiara cessata la materia del contendere per le prestazioni fino al 31/12/11 e dichiarate poi prescritte le prestazioni fatturate dal gennaio 2012 all'aprile 2012, la con-
Cont venuta va perciò infine condannata a pagare all'istante , a ti- Parte_2
tolo di prestazioni fatturate entro l'indicato arco temporale di mag-
gio2012/gennaio2013, la ripetuta somma di euro 17.943,91, oltre interessi di legge a de-
correre dalla domanda.
Infine, il parziale rigetto delle richieste introduttive induce a compensare per 1/3 tra le
Cont parti le sostenute spese di lite e a porre a carico della convenuta i restanti 2/3, co-
me in dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistata-
ri.
PQM
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso notificato Parte_1
il 10-5-22, così provvede:
a)previa declaratoria di cessazione della materia del contendere per le prestazioni fino al
31/12/11 e previa declaratoria di prescrizione delle prestazioni fatturate tra l'1 gennaio
2012 ed il 30 aprile 2012, in parziale accoglimento della domanda condanna CP_3
li 1 Centro a pagare ad la somma Parte_1
di euro 17.943,91, oltre interessi di legge dal 10/5/22;
Cont b)compensa per 1/3 tra le parti le spese di giudizio e condanna altresì la convenuta a pagare i restanti 2/3 delle stesse che per questa frazione liquida in complessivi euro
150 per esborsi ed euro 1.800 per compensi, oltre forfettarie-CPA-IVA come per legge,
con attribuzione in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli il 16/6/25.
Il giudice unico Antonio Attanasio