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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9811 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/09/1964, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Massimo Puddu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
13/11/1965, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Anna Lisa Collu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 23/12/1983, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Assemini.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23/12/1983 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Controparte_1
stato civile del Comune di Assemini, anno 1983, numero 21, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Assemini (CA) il 23 dicembre 1983, trascritto nei i registri dello Stato Civile del Comune di Assemini all'anno 1983, atto n. 21, parte I, serie e, per
l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla
Pag. 2 di 3 trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli atti del matrimonio del medesimo Comune.
2) Disporre che il Signor corrisponda alla Signora un assegno Parte_1 CP_1 di € 350,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
3) Disporre che le somme sopra stabilite vengano versate alla Signora CP_1
mediante bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese da accreditarsi su conto corrente ad essa intestato.
Tali somme dovranno essere aggiornate annualmente secondo gli indici
ISTAT.
4) Determinare l'obbligo in capo al Signor di contribuire nella misura Parte_1
del 50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie a far fronte alle esigenze della figlia (tutte le spese che esulano dall'ordinaria Per_1
amministrazione) previo accordo tra i genitori, con contestuale versamento da parte di entrambi in base alle percentuali stabilite della somma previamente documentata.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 30/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9811 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/09/1964, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Massimo Puddu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
13/11/1965, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Anna Lisa Collu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 23/12/1983, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Assemini.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23/12/1983 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Controparte_1
stato civile del Comune di Assemini, anno 1983, numero 21, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Assemini (CA) il 23 dicembre 1983, trascritto nei i registri dello Stato Civile del Comune di Assemini all'anno 1983, atto n. 21, parte I, serie e, per
l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla
Pag. 2 di 3 trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli atti del matrimonio del medesimo Comune.
2) Disporre che il Signor corrisponda alla Signora un assegno Parte_1 CP_1 di € 350,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
3) Disporre che le somme sopra stabilite vengano versate alla Signora CP_1
mediante bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese da accreditarsi su conto corrente ad essa intestato.
Tali somme dovranno essere aggiornate annualmente secondo gli indici
ISTAT.
4) Determinare l'obbligo in capo al Signor di contribuire nella misura Parte_1
del 50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie a far fronte alle esigenze della figlia (tutte le spese che esulano dall'ordinaria Per_1
amministrazione) previo accordo tra i genitori, con contestuale versamento da parte di entrambi in base alle percentuali stabilite della somma previamente documentata.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 30/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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