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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/02/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11622/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 11622 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione giusta ordinanza depositata il 29.09.2024 pronunciata all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c., vertente
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma, Giuseppe Cardona e Michele
Del Bene con studio (LMS) in Milano, corso Magenta 84, giusta procura depositata nel fascicolo telematico
ATTRICE
E
, rappresentata Controparte_1
e difesa, in virtù di procura depositata nel fascicolo telematico, dall'Avv. Vipsania Andreicich, presso il cui studio sito in alla via Archimede n. 120 elegge domicilio CP_1
pagina 1 di 13 CONVENUTA
OGGETTO: domanda di pagamento di somme per sorte capitale e interessi per cessione di crediti.
CONCLUSIONI: come da note depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi interamente trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 31.01.2022, la (nuova denominazione di Parte_1 [...]
Part
di seguito anche , conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale l' Parte_1
[...]
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
• “IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, Parte_1 condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di Parte_1
• € 3.120.358,56 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalle società indicate negli elenchi che si producono sub doc. 2A e 2B e riepilogate nei medesimi elenchi;
• gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
− si precisa che alla data del 27 gennaio 2022 gli interessi moratori ammontano ad € 2,60;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, da moltiplicarsi per ogni fattura costituente la predetta sorte capitale;
pagina 2 di 13 • € 147.690,87 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati al precedente punto ii – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di cui al punto i. Part Si precisa sin d'ora che tali interessi di mora sono già stati fatturati da mediante le “Note Debito
Interessi” che si producono sub doc. 3 e che sono riepilogate nel documento che si produce sub doc. 4.
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.
• € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, da moltiplicarsi per ogni fattura il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle
Note Debito.
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare Parte_1
l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 Parte_1
per:
[...]
− sorte capitale,
− interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
⋅ “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
⋅ con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
⋅ nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
⋅ con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
pagina 3 di 13 − importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
− importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
⋅ nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
⋅ con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1 pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di di Parte_1
ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione Parte_1
monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
• IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
A tal fine, esponeva: - di essere creditrice, in virtù di contratti di cessione pro soluto, di euro 3.120.358,56 per sorte capitale portati dalle fatture emesse da una serie di società fornitrici riportate in un elenco allegato all'atto di citazione (doc. 2A-2B); - che aveva diritto anche agli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, nonché agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale e alla somma di euro 40,00 moltiplicata per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2°, del d.lgs. 231/2002, come novellato dal d.lgs. 192/2012; - che agiva anche per ottenere il pagamento di interessi moratori dovuti a causa del ritardato pagamento da parte dell'
[...]
convenuta di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta sopra citata, riportati nelle Parte_2
“Note Debito Interessi” allegate all'atto di citazione (doc. 3-4), per un importo di euro 147.690,87; - che chiedeva anche il pagamento degli interessi anatocistici relativi a questi ultimi crediti e, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 231/2002, della somma forfettaria di euro 40,00 per ciascuna di tali fatture riportate nelle Note di debito, il cui tardivo pagamento aveva generato gli interessi di mora per ultimi pretesi;
- che, in ogni caso, in pagina 4 di 13 subordine, aveva comunque diritto alla somma di € 3.120.358,56 (corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la sorte capitale insoluta), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.
Si costituiva l , chiedendo - la dichiarazione Controparte_1
Part del difetto di legittimazione attiva per mancata prova, da parte della della titolarità degli specifici crediti di cui la stessa si era dichiarata cessionaria;
- il rigetto delle domande di parte attrice perché infondate (in fatto e in diritto) e comunque non provate. In particolare, sosteneva anche che il pagamento forfettario di € 40,00 per ciascuna fattura non pagata (ex art. 6, comma 2°, d. lgs. n. 231/02) spettasse al solo creditore cedente e non potesse essere trasferito alla banca cessionaria, precisando anche che, in ogni caso, dai contratti prodotti non risultava tale cessione. Infine, in subordine, parte convenuta chiedeva la dichiarazione dell'intervenuta prescrizione (ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., o quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c.) di vari crediti.
Premetteva che:- le società fornitrici cedenti avevano preventivamente aderito, accettato e sottoscritto la
Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende
Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell' CP_1 CP_2
e della Fondazione Policlinico Tor Vergata in base a quanto disposto dai DCA n. U00308 del 2015 e DCA
[...]
n. U00247 del 2019; - in base all'Accordo Pagamenti, i fornitori/prestatori di beni e servizi dovevano, a pena di inammissibilità, inviare alle Aziende Sanitarie tutte le fatture relative ai crediti oggetto dei contratti, unicamente in formato elettronico, mediante l'immissione delle stesse, in conformità alla normativa vigente, direttamente nel Sistema di Interscambio (SDI), che provvedeva a sua volta a trasmettere le fatture al Sistema Pagamenti;
- i cessionari, pro-soluto o pro-solvendo, dei crediti derivanti dal contratto, dovevano accettare anch'essi, espressamente e integralmente nell'Atto di Cessione, i termini e le condizioni dell'Accordo Pagamenti;
-
l'Accordo, all'art. 7, prevedeva le modalità di comunicazione della cessione e i contenuti obbligatori per la sua Parte opponibilità all' Deduceva che alcune delle cessioni dei crediti pretesi da parte attrice erano state rifiutate dall' per il mancato rispetto dell'accordo sopra descritto, precisando che, per un cospicuo Parte_2
numero di fatture, a causa di errori di fatturazione, erano state richieste note di credito ai cedenti (in relazione ai beni consegnati o ai prezzi applicati). Allegava che per altre fatture una parte della sorte capitale era stata pagata prima della notifica dell'atto di cessione e una parte era stata pagata successivamente. Precisava che le pagina 5 di 13 somme richieste da parte attrice erano sproporzionate rispetto a quelle eventualmente dovute, anche in considerazione del fatto che gli interessi di mora non potevano essere richiesti su fatture “non certificate”
(rectius, emesse in difformità rispetto alla normativa sulla fatturazione elettronica e/o irregolarmente).
Concessi i termini ex art. 183, comma 6°, c.p.c. e istruita documentalmente la causa, era disposta e svolta ctu, dopodiché la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Nel precisare le conclusioni, parte attrice riduceva la somma richiesta a titolo di sorte capitale (ridotta in parte già precedentemente nelle “Note di udienza” depositate in data 17.09.2024) all'ammontare di euro 2.591.814,32 (o, in subordine, alla diversa somma accertata), chiedendo la condanna dell'Azienda ospedaliera al pagamento anche degli interessi moratori e degli interessi anatocistici maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione (ad esclusione dei crediti oggetto di accordo parziale), oltre all'importo “dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. N. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata (con esclusione dei crediti oggetto di accordo parziale), oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo”. Part A partire dalle “Note di udienza” depositate in data 17.09.2024 già citate, invece, la cessava di insistere nelle domande aventi ad oggetto le somme di denaro (consistenti in - interessi moratori;
- interessi anatocistici;
- somma forfettaria ex art. 6 d. lgs. 231/2002) maturate a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale anzidetta, fatturati mediante le “note interessi debiti”; tali crediti erano stati in parte già oggetto della rinuncia contenuta nella nota depositata in data 27.11.2022, riportata anche nella memoria ex art. 183, comma 6°, n. 1 c.p.c., depositata il 13.01.2023, e in quella di replica, depositata in data 13.02.2023. Part In via subordinata, la reiterava la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'articolo 2041 c.c.
Parte convenuta si riportava alle eccezioni formulate nel corso degli atti introduttivi e del processo (aventi ad oggetto, fra le tante, - la carenza di legittimazione attiva per mancata allegazione di alcuni atti di cessione del credito;
- la mancata produzione dei contratti alla base delle fatture), precisandole ulteriormente (anche adducendo la rinuncia da parte dell'attrice ad alcuni interessi moratori all'interno di un accordo con la Regione
pagina 6 di 13 Part Lazio) e contestando con specifiche argomentazioni di rito e di merito quanto affermato dalla anche alla luce della consulenza tecnico-contabile d'ufficio espletata nel corso del giudizio.
***
Alla luce dell'elevata complessità della materia in sé e, nello specifico, della ricostruzione dei rapporti tra le parti, giova muovere da un inquadramento del ruolo della consulenza tecnica d'ufficio nel giudizio civile: a tal proposito, è bene chiarire preliminarmente che, oltre a poter essere disposta per la mera valutazione di fatti già acquisiti e provati in sede di giudizio (c.d. consulenza deducente), per giurisprudenza ampiamente consolidata, la consulenza tecnica d'ufficio, pur non appartenendo alla categoria delle prove vere e proprie, può comunque essere utilizzata come fonte diretta di prova, risolvendosi in uno strumento di accertamento di fatti non altrimenti verificabili (c.d. consulenza percipiente), se non mediante il ricorso a determinate cognizioni tecniche e specialistiche (fra le tante, Cass., Sez. III civ., 22 giugno 2005, n. 13401; Cass., Sez. III civ., 8 gennaio 2004,
n. 88; Cass., Sez. II civ., 30 gennaio 2003, n. 1512; Cass., Sez. II civ., 21 luglio 2003, n. 11332); ciò non implica, naturalmente il venir meno dell'onere della prova gravante in capo all'attore, tenuto comunque ad allegare in giudizio tutti i fatti che, per essere provati pienamente, necessitino di un approfondimento specialistico.
Nel caso in oggetto, alla consulente tecnica è stato affidato l'incarico di ricostruire, “sulla base della documentazione in atti e delle posizioni assunte dalle parti nelle rispettive difese, il rapporto di dare-avere tra loro esistente con riferimento alla pretesa azionata da parte attrice, per come rideterminata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., in particolare quantifichi l'entità del credito preteso (per capitale e interessi) dalla cessionaria nei confronti dell' Pt_1 Controparte_1
utilizzando per il computo solo le fatture che sono state oggetto di cessione notificata alla parte convenuta con indicazione, per ciascun elenco di fatture, del contratto di fornitura cui si riferiscono, anche con particolare riguardo al credito preteso da CP_3
nella quantificazione il CTU dovrà comunque evidenziare separatamente:
- l'importo delle fatture emesse in difformità della normativa in materia di fatturazione elettronica e/o irregolarmente in modo tale da non consentire all'Amministrazione la liquidazione;
- l'importo delle fatture di cui non è provato in atti il pagamento (anche solo alla luce del mandato depositato dalla parte convenuta),
pagina 7 di 13 evidenziando in ogni caso eventuali pagamenti eseguiti in favore di ciascuna cedente;
- l'importo dei crediti a titolo di interessi moratori e anatocistici da considerarsi prescritti per il decorso del termine di cinque anni, per cui è stata eccepita la prescrizione e tenuto conto delle interruzioni eventualmente avvenute per effetto delle intimazioni di pagamento (cfr. docc. 13 di parte attrice)”.
Le conclusioni cui è pervenuta la consulente appaiono intrinsecamente attendibili e privi di vizi logico- giuridici, per la correttezza del metodo utilizzato e per l'assenza di lacune logiche o tecniche nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto, nonché alla luce della precisione e dell'esaustività con cui sono stati raccolti ed esaminati i dati. È bene precisare che le osservazioni dei consulenti tecnici di parte, quando non sono state accolte, sono state puntualmente confutate nella relazione definitiva;
pertanto, per giurisprudenza costante, il giudice può aderire alle conclusioni del consulente tecnico senza esporre in modo specifico le ragioni del proprio convincimento, potendosi desumere che le deduzioni contrarie delle parti siano state implicitamente rigettate (per tutte, Cass., Sez. I civ., 4 marzo 2011, n. 5229;
Cass., Sez. III civ., 6 ottobre 2005, n. 19475).
La consulenza, in particolare, si è concentrata sui crediti effettivamente oggetto di cessione notificata alla parte convenuta e ha distinto le fatture documentate da quelle non documentate, dividendo le prime tra quelle già pagate, quelle pagate in giudizio e quelle non ancora pagate;
ha poi isolato le fatture prescritte e quelle i cui atti di interruzione della prescrizione non erano stati prodotti in giudizio. Per ciascuna di queste categorie di fatture, la consulente ha messo in luce la sorte capitale totale, gli interessi moratori e anatocistici maturati e il credito spettante ex art. 6 d. lgs. 231/2002, verificando la tenuta delle proprie conclusioni rispetto alle successive osservazioni (ed eccezioni) delle parti, correggendole ove necessario.
E' poi necessario precisare che il CTU nell'analisi del rapporto dare/avere tra le parti ha tenuto conto, per ciascun fornitore, delle eccezione e contestazioni di parte convenuta, e in particolare delle fatture prive di ogni riferimento al contratto di fornitura non allegato da parte attrice. Giova altresì precisare che non si terrà conto delle indicazioni del ctu relative agli interessi prescritti, riguardanti le note di debito cui la parte attrice ha rinunciato.
Alla luce di queste risultanze, dunque, è possibile statuire in ordine alle domande della parte attrice.
1) LA SORTE CAPITALE
pagina 8 di 13 Per quanto riguarda la sorte capitale, la consulenza permette di escludere dalle fatture richieste quelle per le quali non risulta alcuna cessione del credito notificata e quelle relative alle “fatture non documentate”, per cui non si considera soddisfatto l'onere della prova dell'attrice. Non devono essere conteggiate, naturalmente, le
“fatture [già] pagate”, mentre occorre prendere in esame
- le fatture emesse in difformità dalla normativa sulla fatturazione elettronica e/o irregolarmente, pari a €
525.480,57, che si riducono ad € 237.316,7 escludendo la fattura “ ” la quale non può essere computata, CP_3
non essendo stato sufficientemente accertato, come eccepito da parte convenuta, che la fattura n. 210560 del
13.12.2019 fosse un credito della incorporata in e che quindi il credito fosse incluso Controparte_4 CP_3
Part nella cessione tra e del 31.01.2020 (tenuto conto peraltro dell'accordo transattivo documentato, CP_3 successivamente intervenuto tra e l' cfr. doc. 3 del fascicolo di parte CP_3 Controparte_5
convenuta).
- le “altre fatture”, pari a € 849.176,15.
Risulta, pertanto, una sorte capitale totale di € 1.374.656,72, che si riduce ad € 1.086.492,85 al netto della fattura “ . CP_3
2) GLI INTERESSI MORATORI
Per l'importo degli interessi di mora, la consulenza permette di escludere gli interessi relativi alle fatture non documentate, per cui non si ritiene soddisfatto l'onere della prova gravante in capo a parte attrice, mentre occorre prendere in esame, con le necessarie seguenti distinzioni,
- gli interessi di mora relativi alle “fatture pagate”, maturati fino al pagamento, pari a € 9.483,74;
- gli interessi di mora relativi alle “fatture pagate in giudizio”, maturati fino al pagamento, pari a € 229.096,20;
- gli interessi di mora relativi alle “altre fatture”, calcolati fino al 31 dicembre 2023 (vd. consulenza tecnica d'ufficio, pp. 86 ss.), pari a € 493.557,87. Questi interessi continuano a maturare e dovranno essere calcolati fino alla data del soddisfo;
- gli interessi di mora relativi alle fatture emesse in difformità dalla normativa in materia di fatturazione elettronica e/o irregolarmente (al netto della fattura , invece, potranno essere calcolati solo a partire dalla CP_3
data di instaurazione del giudizio (segnatamente, dalla data di notifica dell'atto di citazione), cioè dal 31 gennaio 2022, in quanto non erano esigibili prima che la loro fatturazione avvenisse in conformità alla pagina 9 di 13 normativa sulla fatturazione elettronica e permettesse la liquidazione da parte dell'amministrazione; essi continuano a maturare e dovranno essere calcolati fino alla data del soddisfo.
Il totale degli interessi di mora deriva, dunque, dalla somma di queste quattro voci, calcolate e da calcolarsi in base a questi parametri.
3) GLI INTERESSI ANATOCISTICI
Per l'importo degli interessi anatocistici, la consulenza permette di escludere gli interessi relativi alle fatture non documentate, per cui non si considera soddisfatto l'onere della prova dell'attrice. Per quanto riguarda gli interessi relativi alle fatture emesse in difformità dalla normativa sulla fatturazione elettronica e/o irregolarmente, come è noto, l'articolo 1283 c.c. prevede che gli interessi scaduti possano produrre interessi
“dal giorno della domanda giudiziale” a condizione che “si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi”: gli interessi di mora relativi alle fatture emesse in difformità, tuttavia, come visto nel § 2, cominciano a decorrere solo con la domanda giudiziale e non da sei mesi prima, pertanto non possono generare interessi anatocistici. La relativa voce, dunque, isolatamente individuata nella consulenza, non deve essere considerata.
Al contrario, devono essere presi in esame
- gli interessi relativi alle “fatture pagate”, maturati fino al pagamento, pari a € 1.573,93;
- gli interessi relativi alle “fatture pagate in giudizio”, maturati fino al pagamento, pari a € 42.558,51;
- gli interessi relativi alle “altre fatture”, calcolati fino al 31 dicembre 2023 (vd. consulenza tecnica d'ufficio, pp. 102 ss.), pari a € 82.144,10. Questi interessi continuano a maturare e dovranno essere calcolati fino alla data del soddisfo;
Il totale degli interessi anatocistici deriva, dunque, dalla somma di queste tre voci, calcolate e da calcolarsi in base a questi parametri.
4) I CREDITI EX ART. 6 D. LGS. 231/2002
Per quanto riguarda la spettanza della somma forfettaria di € 40,00 per ciascuna fattura non pagata tempestivamente, ai sensi dell'articolo 6, comma 2°, d. lgs. n. 231/02, parte convenuta ha eccepito - in primis, che tale somma di denaro spetterebbe per legge soltanto al creditore originario (cedente) e non anche al cessionario;
- in secundis, che nei contratti di cessione del credito prodotti non sarebbe esplicitato (e, quindi, incluso) il trasferimento anche di tale credito.
pagina 10 di 13 Queste eccezioni devono essere respinte in quanto infondate.
L'articolo 6 d. lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, così come novellato dal d.lgs. n. 192/12, attribuisce al creditore il diritto al “rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte (…), fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”
(commi 1° e 2°). La ratio, resa evidente nel testo della disposizione, è di garantire un ristoro forfettario al
Part creditore che riceva in ritardo un pagamento: tale soggetto, nel caso di specie, è senz'altro la – cessionaria, costretta ad adire le vie legali per ottenere la soddisfazione dei crediti acquistati e non onorati tempestivamente.
Questa interpretazione, inoltre, è confortata anche dalla disciplina della cessione del credito, atteso che il 1° comma dell'articolo 1263 c.c. precisa che “il credito è trasferito al cessionario (…) con gli altri accessori”: tali accessori sono da intendersi, secondo la Corte di Cassazione, come tutte le “utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, cioè ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione” (Cass.,
Sez. I civ., 16 febbraio 2016, n. 2978). Tra gli accessori, quindi, in base a questa definizione, sembra doversi ricomprendere anche il credito di € 40 per ciascuna fattura non pagata tempestivamente. Il 3° comma della stessa disposizione, inoltre, precisa che, in assenza di “patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti”: visto l'evidente rapporto tra genere e specie che lega gli accessori ai frutti, da un'interpretazione sistematica dei commi 1° e 3° dell'articolo 1263, si evince che gli accessori diversi dai frutti (tra cui, nello specifico, i crediti ex art. 6 d. lgs. 231/2002), pur “scaduti” ed esigibili (da parte del creditore cedente) fin dal momento della scadenza del termine previsto per il pagamento, sono trasferiti ipso iure al cessionario insieme al credito principale.
A questa stessa conclusione è pervenuta anche recente giurisprudenza, che ha precisato come non vi sia
“dubbio che nel concetto di 'accessorio' del credito debba ricomprendersi anche l'importo forfettario di cui all'art. 6, co. 2 D.Lgs. 231/2002 (…) essendo quest'ultimo volto a ristorare il danno che, presuntivamente, subisce il creditore in conseguenza del ritardo del debitore nell'adempimento dell'obbligazione principale”
(sic Tribunale di Cuneo, Sez. I civ., 21 febbraio 2023, n. 122).
Respinte le eccezioni della parte convenuta, è possibile, quindi, entrare nel merito della domanda avente ad oggetto i crediti ex art. 6 d. lgs. 231/2002: alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio,
pagina 11 di 13 escludendo le fatture non documentate (per cui non si considera assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice), occorre considerare
- le fatture emesse in difformità dalla normativa sulla fatturazione elettronica e/o irregolarmente, per un ammontare di € 5.320;
- le “fatture pagate”, per un ammontare di € 320;
- le “altre fatture”, per un ammontare di € 3.920;
- le “fatture pagate in corso di giudizio”, per un ammontare di € 1.120.
In totale, dunque, i crediti ex art. 6 d. lgs. 231/2002 ammontano ad € 10.640,00.
***
La notevole sproporzione tra quanto richiesto da parte attrice (finanche nella comparsa conclusionale, che sembra ignorare l'esistenza della consulenza tecnica d'ufficio) e quanto liquidato, nonché l'oggettiva difficoltà di ricostruire i rapporti tra le parti alla luce di quanto previsto dalla disciplina uniforme dell'Accordo pagamenti, la complessità del giudizio e il notevole sforzo difensivo richiesto alla parte convenuta, in ragione della mole di documentazione depositata (e della relativa confusa indicizzazione), giustificano la compensazione delle spese di lite (comprese le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, che devono essere poste definitivamente a carico delle parti per metà ciascuna).
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, di euro 1.086.492,85, quale sorte capitale;
- condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, degli interessi moratori e di quelli anatocistici, il cui calcolo deve essere completato e aggiornato secondo i parametri di cui in motivazione (§ 2-
3);
- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'ulteriore somma di euro 10.640,00 ex art. 6 d. lgs. n. 231/2002;
- dà atto della cessata materia del contendere in ordine a tutti i crediti pretesi per le “note di debito” (interessi moratori, anatocistici e crediti ex art. 6 d. lgs. 231/2002);
pagina 12 di 13 - compensa le spese del giudizio tra le parti (comprese quelle di ctu, come liquidate in corso di causa, da porsi definitivamente a carico delle parti per metà ciascuna).
Roma 01.02.2025 Il Giudice
Assunta Canonaco
Sentenza redatta con la collaborazione del rancesco Caporotundo. CP_6
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 11622 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione giusta ordinanza depositata il 29.09.2024 pronunciata all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c., vertente
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma, Giuseppe Cardona e Michele
Del Bene con studio (LMS) in Milano, corso Magenta 84, giusta procura depositata nel fascicolo telematico
ATTRICE
E
, rappresentata Controparte_1
e difesa, in virtù di procura depositata nel fascicolo telematico, dall'Avv. Vipsania Andreicich, presso il cui studio sito in alla via Archimede n. 120 elegge domicilio CP_1
pagina 1 di 13 CONVENUTA
OGGETTO: domanda di pagamento di somme per sorte capitale e interessi per cessione di crediti.
CONCLUSIONI: come da note depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi interamente trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 31.01.2022, la (nuova denominazione di Parte_1 [...]
Part
di seguito anche , conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale l' Parte_1
[...]
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
• “IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, Parte_1 condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di Parte_1
• € 3.120.358,56 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalle società indicate negli elenchi che si producono sub doc. 2A e 2B e riepilogate nei medesimi elenchi;
• gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
− si precisa che alla data del 27 gennaio 2022 gli interessi moratori ammontano ad € 2,60;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, da moltiplicarsi per ogni fattura costituente la predetta sorte capitale;
pagina 2 di 13 • € 147.690,87 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati al precedente punto ii – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di cui al punto i. Part Si precisa sin d'ora che tali interessi di mora sono già stati fatturati da mediante le “Note Debito
Interessi” che si producono sub doc. 3 e che sono riepilogate nel documento che si produce sub doc. 4.
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.
• € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, da moltiplicarsi per ogni fattura il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle
Note Debito.
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare Parte_1
l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 Parte_1
per:
[...]
− sorte capitale,
− interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
⋅ “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
⋅ con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
⋅ nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
⋅ con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
pagina 3 di 13 − importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
− importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
⋅ nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
⋅ con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1 pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di di Parte_1
ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione Parte_1
monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
• IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
A tal fine, esponeva: - di essere creditrice, in virtù di contratti di cessione pro soluto, di euro 3.120.358,56 per sorte capitale portati dalle fatture emesse da una serie di società fornitrici riportate in un elenco allegato all'atto di citazione (doc. 2A-2B); - che aveva diritto anche agli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, nonché agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale e alla somma di euro 40,00 moltiplicata per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2°, del d.lgs. 231/2002, come novellato dal d.lgs. 192/2012; - che agiva anche per ottenere il pagamento di interessi moratori dovuti a causa del ritardato pagamento da parte dell'
[...]
convenuta di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta sopra citata, riportati nelle Parte_2
“Note Debito Interessi” allegate all'atto di citazione (doc. 3-4), per un importo di euro 147.690,87; - che chiedeva anche il pagamento degli interessi anatocistici relativi a questi ultimi crediti e, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 231/2002, della somma forfettaria di euro 40,00 per ciascuna di tali fatture riportate nelle Note di debito, il cui tardivo pagamento aveva generato gli interessi di mora per ultimi pretesi;
- che, in ogni caso, in pagina 4 di 13 subordine, aveva comunque diritto alla somma di € 3.120.358,56 (corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la sorte capitale insoluta), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.
Si costituiva l , chiedendo - la dichiarazione Controparte_1
Part del difetto di legittimazione attiva per mancata prova, da parte della della titolarità degli specifici crediti di cui la stessa si era dichiarata cessionaria;
- il rigetto delle domande di parte attrice perché infondate (in fatto e in diritto) e comunque non provate. In particolare, sosteneva anche che il pagamento forfettario di € 40,00 per ciascuna fattura non pagata (ex art. 6, comma 2°, d. lgs. n. 231/02) spettasse al solo creditore cedente e non potesse essere trasferito alla banca cessionaria, precisando anche che, in ogni caso, dai contratti prodotti non risultava tale cessione. Infine, in subordine, parte convenuta chiedeva la dichiarazione dell'intervenuta prescrizione (ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., o quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c.) di vari crediti.
Premetteva che:- le società fornitrici cedenti avevano preventivamente aderito, accettato e sottoscritto la
Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende
Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell' CP_1 CP_2
e della Fondazione Policlinico Tor Vergata in base a quanto disposto dai DCA n. U00308 del 2015 e DCA
[...]
n. U00247 del 2019; - in base all'Accordo Pagamenti, i fornitori/prestatori di beni e servizi dovevano, a pena di inammissibilità, inviare alle Aziende Sanitarie tutte le fatture relative ai crediti oggetto dei contratti, unicamente in formato elettronico, mediante l'immissione delle stesse, in conformità alla normativa vigente, direttamente nel Sistema di Interscambio (SDI), che provvedeva a sua volta a trasmettere le fatture al Sistema Pagamenti;
- i cessionari, pro-soluto o pro-solvendo, dei crediti derivanti dal contratto, dovevano accettare anch'essi, espressamente e integralmente nell'Atto di Cessione, i termini e le condizioni dell'Accordo Pagamenti;
-
l'Accordo, all'art. 7, prevedeva le modalità di comunicazione della cessione e i contenuti obbligatori per la sua Parte opponibilità all' Deduceva che alcune delle cessioni dei crediti pretesi da parte attrice erano state rifiutate dall' per il mancato rispetto dell'accordo sopra descritto, precisando che, per un cospicuo Parte_2
numero di fatture, a causa di errori di fatturazione, erano state richieste note di credito ai cedenti (in relazione ai beni consegnati o ai prezzi applicati). Allegava che per altre fatture una parte della sorte capitale era stata pagata prima della notifica dell'atto di cessione e una parte era stata pagata successivamente. Precisava che le pagina 5 di 13 somme richieste da parte attrice erano sproporzionate rispetto a quelle eventualmente dovute, anche in considerazione del fatto che gli interessi di mora non potevano essere richiesti su fatture “non certificate”
(rectius, emesse in difformità rispetto alla normativa sulla fatturazione elettronica e/o irregolarmente).
Concessi i termini ex art. 183, comma 6°, c.p.c. e istruita documentalmente la causa, era disposta e svolta ctu, dopodiché la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Nel precisare le conclusioni, parte attrice riduceva la somma richiesta a titolo di sorte capitale (ridotta in parte già precedentemente nelle “Note di udienza” depositate in data 17.09.2024) all'ammontare di euro 2.591.814,32 (o, in subordine, alla diversa somma accertata), chiedendo la condanna dell'Azienda ospedaliera al pagamento anche degli interessi moratori e degli interessi anatocistici maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione (ad esclusione dei crediti oggetto di accordo parziale), oltre all'importo “dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. N. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata (con esclusione dei crediti oggetto di accordo parziale), oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo”. Part A partire dalle “Note di udienza” depositate in data 17.09.2024 già citate, invece, la cessava di insistere nelle domande aventi ad oggetto le somme di denaro (consistenti in - interessi moratori;
- interessi anatocistici;
- somma forfettaria ex art. 6 d. lgs. 231/2002) maturate a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale anzidetta, fatturati mediante le “note interessi debiti”; tali crediti erano stati in parte già oggetto della rinuncia contenuta nella nota depositata in data 27.11.2022, riportata anche nella memoria ex art. 183, comma 6°, n. 1 c.p.c., depositata il 13.01.2023, e in quella di replica, depositata in data 13.02.2023. Part In via subordinata, la reiterava la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'articolo 2041 c.c.
Parte convenuta si riportava alle eccezioni formulate nel corso degli atti introduttivi e del processo (aventi ad oggetto, fra le tante, - la carenza di legittimazione attiva per mancata allegazione di alcuni atti di cessione del credito;
- la mancata produzione dei contratti alla base delle fatture), precisandole ulteriormente (anche adducendo la rinuncia da parte dell'attrice ad alcuni interessi moratori all'interno di un accordo con la Regione
pagina 6 di 13 Part Lazio) e contestando con specifiche argomentazioni di rito e di merito quanto affermato dalla anche alla luce della consulenza tecnico-contabile d'ufficio espletata nel corso del giudizio.
***
Alla luce dell'elevata complessità della materia in sé e, nello specifico, della ricostruzione dei rapporti tra le parti, giova muovere da un inquadramento del ruolo della consulenza tecnica d'ufficio nel giudizio civile: a tal proposito, è bene chiarire preliminarmente che, oltre a poter essere disposta per la mera valutazione di fatti già acquisiti e provati in sede di giudizio (c.d. consulenza deducente), per giurisprudenza ampiamente consolidata, la consulenza tecnica d'ufficio, pur non appartenendo alla categoria delle prove vere e proprie, può comunque essere utilizzata come fonte diretta di prova, risolvendosi in uno strumento di accertamento di fatti non altrimenti verificabili (c.d. consulenza percipiente), se non mediante il ricorso a determinate cognizioni tecniche e specialistiche (fra le tante, Cass., Sez. III civ., 22 giugno 2005, n. 13401; Cass., Sez. III civ., 8 gennaio 2004,
n. 88; Cass., Sez. II civ., 30 gennaio 2003, n. 1512; Cass., Sez. II civ., 21 luglio 2003, n. 11332); ciò non implica, naturalmente il venir meno dell'onere della prova gravante in capo all'attore, tenuto comunque ad allegare in giudizio tutti i fatti che, per essere provati pienamente, necessitino di un approfondimento specialistico.
Nel caso in oggetto, alla consulente tecnica è stato affidato l'incarico di ricostruire, “sulla base della documentazione in atti e delle posizioni assunte dalle parti nelle rispettive difese, il rapporto di dare-avere tra loro esistente con riferimento alla pretesa azionata da parte attrice, per come rideterminata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., in particolare quantifichi l'entità del credito preteso (per capitale e interessi) dalla cessionaria nei confronti dell' Pt_1 Controparte_1
utilizzando per il computo solo le fatture che sono state oggetto di cessione notificata alla parte convenuta con indicazione, per ciascun elenco di fatture, del contratto di fornitura cui si riferiscono, anche con particolare riguardo al credito preteso da CP_3
nella quantificazione il CTU dovrà comunque evidenziare separatamente:
- l'importo delle fatture emesse in difformità della normativa in materia di fatturazione elettronica e/o irregolarmente in modo tale da non consentire all'Amministrazione la liquidazione;
- l'importo delle fatture di cui non è provato in atti il pagamento (anche solo alla luce del mandato depositato dalla parte convenuta),
pagina 7 di 13 evidenziando in ogni caso eventuali pagamenti eseguiti in favore di ciascuna cedente;
- l'importo dei crediti a titolo di interessi moratori e anatocistici da considerarsi prescritti per il decorso del termine di cinque anni, per cui è stata eccepita la prescrizione e tenuto conto delle interruzioni eventualmente avvenute per effetto delle intimazioni di pagamento (cfr. docc. 13 di parte attrice)”.
Le conclusioni cui è pervenuta la consulente appaiono intrinsecamente attendibili e privi di vizi logico- giuridici, per la correttezza del metodo utilizzato e per l'assenza di lacune logiche o tecniche nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto, nonché alla luce della precisione e dell'esaustività con cui sono stati raccolti ed esaminati i dati. È bene precisare che le osservazioni dei consulenti tecnici di parte, quando non sono state accolte, sono state puntualmente confutate nella relazione definitiva;
pertanto, per giurisprudenza costante, il giudice può aderire alle conclusioni del consulente tecnico senza esporre in modo specifico le ragioni del proprio convincimento, potendosi desumere che le deduzioni contrarie delle parti siano state implicitamente rigettate (per tutte, Cass., Sez. I civ., 4 marzo 2011, n. 5229;
Cass., Sez. III civ., 6 ottobre 2005, n. 19475).
La consulenza, in particolare, si è concentrata sui crediti effettivamente oggetto di cessione notificata alla parte convenuta e ha distinto le fatture documentate da quelle non documentate, dividendo le prime tra quelle già pagate, quelle pagate in giudizio e quelle non ancora pagate;
ha poi isolato le fatture prescritte e quelle i cui atti di interruzione della prescrizione non erano stati prodotti in giudizio. Per ciascuna di queste categorie di fatture, la consulente ha messo in luce la sorte capitale totale, gli interessi moratori e anatocistici maturati e il credito spettante ex art. 6 d. lgs. 231/2002, verificando la tenuta delle proprie conclusioni rispetto alle successive osservazioni (ed eccezioni) delle parti, correggendole ove necessario.
E' poi necessario precisare che il CTU nell'analisi del rapporto dare/avere tra le parti ha tenuto conto, per ciascun fornitore, delle eccezione e contestazioni di parte convenuta, e in particolare delle fatture prive di ogni riferimento al contratto di fornitura non allegato da parte attrice. Giova altresì precisare che non si terrà conto delle indicazioni del ctu relative agli interessi prescritti, riguardanti le note di debito cui la parte attrice ha rinunciato.
Alla luce di queste risultanze, dunque, è possibile statuire in ordine alle domande della parte attrice.
1) LA SORTE CAPITALE
pagina 8 di 13 Per quanto riguarda la sorte capitale, la consulenza permette di escludere dalle fatture richieste quelle per le quali non risulta alcuna cessione del credito notificata e quelle relative alle “fatture non documentate”, per cui non si considera soddisfatto l'onere della prova dell'attrice. Non devono essere conteggiate, naturalmente, le
“fatture [già] pagate”, mentre occorre prendere in esame
- le fatture emesse in difformità dalla normativa sulla fatturazione elettronica e/o irregolarmente, pari a €
525.480,57, che si riducono ad € 237.316,7 escludendo la fattura “ ” la quale non può essere computata, CP_3
non essendo stato sufficientemente accertato, come eccepito da parte convenuta, che la fattura n. 210560 del
13.12.2019 fosse un credito della incorporata in e che quindi il credito fosse incluso Controparte_4 CP_3
Part nella cessione tra e del 31.01.2020 (tenuto conto peraltro dell'accordo transattivo documentato, CP_3 successivamente intervenuto tra e l' cfr. doc. 3 del fascicolo di parte CP_3 Controparte_5
convenuta).
- le “altre fatture”, pari a € 849.176,15.
Risulta, pertanto, una sorte capitale totale di € 1.374.656,72, che si riduce ad € 1.086.492,85 al netto della fattura “ . CP_3
2) GLI INTERESSI MORATORI
Per l'importo degli interessi di mora, la consulenza permette di escludere gli interessi relativi alle fatture non documentate, per cui non si ritiene soddisfatto l'onere della prova gravante in capo a parte attrice, mentre occorre prendere in esame, con le necessarie seguenti distinzioni,
- gli interessi di mora relativi alle “fatture pagate”, maturati fino al pagamento, pari a € 9.483,74;
- gli interessi di mora relativi alle “fatture pagate in giudizio”, maturati fino al pagamento, pari a € 229.096,20;
- gli interessi di mora relativi alle “altre fatture”, calcolati fino al 31 dicembre 2023 (vd. consulenza tecnica d'ufficio, pp. 86 ss.), pari a € 493.557,87. Questi interessi continuano a maturare e dovranno essere calcolati fino alla data del soddisfo;
- gli interessi di mora relativi alle fatture emesse in difformità dalla normativa in materia di fatturazione elettronica e/o irregolarmente (al netto della fattura , invece, potranno essere calcolati solo a partire dalla CP_3
data di instaurazione del giudizio (segnatamente, dalla data di notifica dell'atto di citazione), cioè dal 31 gennaio 2022, in quanto non erano esigibili prima che la loro fatturazione avvenisse in conformità alla pagina 9 di 13 normativa sulla fatturazione elettronica e permettesse la liquidazione da parte dell'amministrazione; essi continuano a maturare e dovranno essere calcolati fino alla data del soddisfo.
Il totale degli interessi di mora deriva, dunque, dalla somma di queste quattro voci, calcolate e da calcolarsi in base a questi parametri.
3) GLI INTERESSI ANATOCISTICI
Per l'importo degli interessi anatocistici, la consulenza permette di escludere gli interessi relativi alle fatture non documentate, per cui non si considera soddisfatto l'onere della prova dell'attrice. Per quanto riguarda gli interessi relativi alle fatture emesse in difformità dalla normativa sulla fatturazione elettronica e/o irregolarmente, come è noto, l'articolo 1283 c.c. prevede che gli interessi scaduti possano produrre interessi
“dal giorno della domanda giudiziale” a condizione che “si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi”: gli interessi di mora relativi alle fatture emesse in difformità, tuttavia, come visto nel § 2, cominciano a decorrere solo con la domanda giudiziale e non da sei mesi prima, pertanto non possono generare interessi anatocistici. La relativa voce, dunque, isolatamente individuata nella consulenza, non deve essere considerata.
Al contrario, devono essere presi in esame
- gli interessi relativi alle “fatture pagate”, maturati fino al pagamento, pari a € 1.573,93;
- gli interessi relativi alle “fatture pagate in giudizio”, maturati fino al pagamento, pari a € 42.558,51;
- gli interessi relativi alle “altre fatture”, calcolati fino al 31 dicembre 2023 (vd. consulenza tecnica d'ufficio, pp. 102 ss.), pari a € 82.144,10. Questi interessi continuano a maturare e dovranno essere calcolati fino alla data del soddisfo;
Il totale degli interessi anatocistici deriva, dunque, dalla somma di queste tre voci, calcolate e da calcolarsi in base a questi parametri.
4) I CREDITI EX ART. 6 D. LGS. 231/2002
Per quanto riguarda la spettanza della somma forfettaria di € 40,00 per ciascuna fattura non pagata tempestivamente, ai sensi dell'articolo 6, comma 2°, d. lgs. n. 231/02, parte convenuta ha eccepito - in primis, che tale somma di denaro spetterebbe per legge soltanto al creditore originario (cedente) e non anche al cessionario;
- in secundis, che nei contratti di cessione del credito prodotti non sarebbe esplicitato (e, quindi, incluso) il trasferimento anche di tale credito.
pagina 10 di 13 Queste eccezioni devono essere respinte in quanto infondate.
L'articolo 6 d. lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, così come novellato dal d.lgs. n. 192/12, attribuisce al creditore il diritto al “rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte (…), fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”
(commi 1° e 2°). La ratio, resa evidente nel testo della disposizione, è di garantire un ristoro forfettario al
Part creditore che riceva in ritardo un pagamento: tale soggetto, nel caso di specie, è senz'altro la – cessionaria, costretta ad adire le vie legali per ottenere la soddisfazione dei crediti acquistati e non onorati tempestivamente.
Questa interpretazione, inoltre, è confortata anche dalla disciplina della cessione del credito, atteso che il 1° comma dell'articolo 1263 c.c. precisa che “il credito è trasferito al cessionario (…) con gli altri accessori”: tali accessori sono da intendersi, secondo la Corte di Cassazione, come tutte le “utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, cioè ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione” (Cass.,
Sez. I civ., 16 febbraio 2016, n. 2978). Tra gli accessori, quindi, in base a questa definizione, sembra doversi ricomprendere anche il credito di € 40 per ciascuna fattura non pagata tempestivamente. Il 3° comma della stessa disposizione, inoltre, precisa che, in assenza di “patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti”: visto l'evidente rapporto tra genere e specie che lega gli accessori ai frutti, da un'interpretazione sistematica dei commi 1° e 3° dell'articolo 1263, si evince che gli accessori diversi dai frutti (tra cui, nello specifico, i crediti ex art. 6 d. lgs. 231/2002), pur “scaduti” ed esigibili (da parte del creditore cedente) fin dal momento della scadenza del termine previsto per il pagamento, sono trasferiti ipso iure al cessionario insieme al credito principale.
A questa stessa conclusione è pervenuta anche recente giurisprudenza, che ha precisato come non vi sia
“dubbio che nel concetto di 'accessorio' del credito debba ricomprendersi anche l'importo forfettario di cui all'art. 6, co. 2 D.Lgs. 231/2002 (…) essendo quest'ultimo volto a ristorare il danno che, presuntivamente, subisce il creditore in conseguenza del ritardo del debitore nell'adempimento dell'obbligazione principale”
(sic Tribunale di Cuneo, Sez. I civ., 21 febbraio 2023, n. 122).
Respinte le eccezioni della parte convenuta, è possibile, quindi, entrare nel merito della domanda avente ad oggetto i crediti ex art. 6 d. lgs. 231/2002: alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio,
pagina 11 di 13 escludendo le fatture non documentate (per cui non si considera assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice), occorre considerare
- le fatture emesse in difformità dalla normativa sulla fatturazione elettronica e/o irregolarmente, per un ammontare di € 5.320;
- le “fatture pagate”, per un ammontare di € 320;
- le “altre fatture”, per un ammontare di € 3.920;
- le “fatture pagate in corso di giudizio”, per un ammontare di € 1.120.
In totale, dunque, i crediti ex art. 6 d. lgs. 231/2002 ammontano ad € 10.640,00.
***
La notevole sproporzione tra quanto richiesto da parte attrice (finanche nella comparsa conclusionale, che sembra ignorare l'esistenza della consulenza tecnica d'ufficio) e quanto liquidato, nonché l'oggettiva difficoltà di ricostruire i rapporti tra le parti alla luce di quanto previsto dalla disciplina uniforme dell'Accordo pagamenti, la complessità del giudizio e il notevole sforzo difensivo richiesto alla parte convenuta, in ragione della mole di documentazione depositata (e della relativa confusa indicizzazione), giustificano la compensazione delle spese di lite (comprese le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, che devono essere poste definitivamente a carico delle parti per metà ciascuna).
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, di euro 1.086.492,85, quale sorte capitale;
- condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, degli interessi moratori e di quelli anatocistici, il cui calcolo deve essere completato e aggiornato secondo i parametri di cui in motivazione (§ 2-
3);
- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'ulteriore somma di euro 10.640,00 ex art. 6 d. lgs. n. 231/2002;
- dà atto della cessata materia del contendere in ordine a tutti i crediti pretesi per le “note di debito” (interessi moratori, anatocistici e crediti ex art. 6 d. lgs. 231/2002);
pagina 12 di 13 - compensa le spese del giudizio tra le parti (comprese quelle di ctu, come liquidate in corso di causa, da porsi definitivamente a carico delle parti per metà ciascuna).
Roma 01.02.2025 Il Giudice
Assunta Canonaco
Sentenza redatta con la collaborazione del rancesco Caporotundo. CP_6
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