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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/11/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 1566/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
14.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 19.06.2025 da e da Parte_1 Pt_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. LETIZIA GIUSEPPINA, tendente ad
[...] ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in GRAZZANISE (CE) in data 29.10.1983 dal quale sono nate le figlie (il 17.07.1984), (il 07.11.1986) e (il Per_1 Per_2 Per_3
10.08.1990); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2. I coniugi con la sottoscrizione dell'odierno ricorso, si autorizzano scambievolmente al rilascio o rinnovo del passaporto;
3. Il sig. si obbliga a corrispondere mensilmente, entro e non oltre il dieci Parte_2 di ciascun mese, la somma di complessivi euro 200,00 a titolo di assegno di mantenimento per la sig.ra ; Parte_1
4. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della omologa di separazione all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Grazzanise, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. 1 rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e Parte_1 Pt_2
, nato il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GRAZZANISE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 12, parte II, serie A, anno 1983);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 14.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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