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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 30/05/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Oggetto: “Separazione”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2387/2024R.G. V.G.
promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_1
Canavese (TO), Largo Italia n. 31,
e
, nato a [...], il [...], residente a [...]Parte_2
(TO), Largo Italia n. 31
entrambi elettivamente domiciliati in Ivrea, Via Palestro nr. 31, presso lo Studio
dell'Avv. Giacomo Vassia, che li rappresenta e difende per delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“ 1. pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. autorizzare i coniugi a vivere separati;
3. i sig.ri e coniugi riconoscono di essere economicamente indipendenti e Pt_2 Pt_1
pertanto rinunciano a reciproche richieste di mantenimento;
4. la casa coniugale viene assegnata alla moglie, che si accollerà per intero i ratei del mutuo
residuo;
5. affidamento condiviso dei due figli, con abitazione prevalente presso la madre e diritti di visita
del padre due volte a settimana, dal pomeriggio alla mattina successiva, in giornate da
concordare di anno in anno a seconda delle esigenze dei figli;
fine settimana alterni, dal venerdì
sera alle ore 18,00 fino alle ore 21,30 della domenica;
6. durante le vacanze estive: tre settimane, di cui due consecutive, con il padre, con onere di
avvertire la madre entro il 31 maggio del periodo e del luogo ove saranno recati i minori, ed
avendo diritto del pari di conoscere entro lo stesso termine il luogo e il periodo in cui i minori
saranno condotti in ferie dalla madre lontano dal luogo di residenza. Analoghi diritti spettano
alla madre, mentre le restanti settimane delle vacanze estive saranno da regolarsi con le
consuete modalità previste per il resto dell'anno;
7. durante le vacanze natalizie: ad anni alterni con ciascuno dei due genitori la settimana dal
24 al 30 dicembre e la settimana dal 31 al 6 gennaio;
8. periodo pasquale: ad anni alterni, tre giorni consecutivi con un genitore e tre giorni
consecutivi con l'altro genitore;
9. altre festività – compleanni del figlio e ponti (ad es. 8 dicembre, 2 novembre, 25 aprile, 1°
maggio ecc.) ad anni alterni, compatibilmente con gli orari lavorativi dei genitori;
10. festa e compleanno del papà con il padre e conseguentemente festa e compleanno della
mamma con la madre;
11. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando, entro il 5 di ogni mese, l'importo
di € 150,00, per ciascuno dei figli, quindi € 300,00 complessivi, oltre al 50% delle spese
straordinarie, con richiamo al protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Ivrea;
12. i coniugi concordano che non necessiti di previo accordo la spesa inerente ad un'attività
extrascolastica sportiva per ciascun figlio.
13. i coniugi danno atto di aver diviso prima d'ora le altre suppellettili di casa, i regali di nozze
e le autovetture.
14. i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale.
15. i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri
documenti validi per l'espatrio.”
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM RI GL esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 5.11.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale tra loro. I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio con rito civile, in Strambino (TO), l'8.9.2013 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Strambino, Parte II, Serie C, N. 8, anno
2013).
- dall'unione dei coniugi sono nati: nata il [...] a [...] e Persona_1
nato il [...] a [...]; Persona_2
- con il trascorrere degli anni, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, è
venuta meno l'unione affettiva e sentimentale tra i coniugi, conseguentemente, la comunione materiale e spirituale, che necessariamente deve caratterizzare l'unione familiare.
All'udienza del 29.4.2025, celebrata con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi, autorizzati a vivere separati, hanno confermato di non volersi riconciliare e insistito nella domanda di separazione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio con rito civile in Strambino (TO) l'8.9.2013 (trascritto presso l'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Strambino, Parte II, Serie C, N. 8, anno 2013).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ed adeguato ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di
“bigenitorialità”) possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sentito il P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito civile a Strambino (TO) l'8.9.2013 (trascritto presso l'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Strambino, Parte II, Serie C, N. 8, anno 2013) – alle condizioni concordate sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 28 maggio 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESDENTE
Rossella Parte_3
In caso di diffusione omettere le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)