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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/11/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.A.C.L. 3437/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
In persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 19.9.2025, sostituita dal deposito telematico di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3437/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il giorno 10/09/1973, residente a [...]
Pindemonte n. 34, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Orrù, C.F._1 con domicilio eletto in Cagliari, Piazza A. Gramsci n. 22, giusta procura speciale alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce al ricorso introduttivo del giudizio parte attrice contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente siti in Cagliari, Via Sonnino
96, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Spiga e avv. Roberto di Tucci in virtù di procura generale alle liti parte convenuta
Conclusioni:
Nell'interesse di parte attrice:
“
1. Accertare e dichiarare che è affetto da “Malattia professionale del settore Parte_1 pagina 1 di 5 industria”, ed in particolare da tendinopatia della cuffia dei rotatori;
2. Dichiarare l' convenuto tenuto ad erogare in capitale l'indennizzo per danno CP_1 biologico come previsto al comma 2 sub A;
3. Condannare lo stesso al pagamento dell'indennizzo in capitale nella misura del CP_1
12% o in quella minore o maggiore percentuale che verrà accertata in corso di causa;
4. Per l'effetto dichiarare tenuto l' al conglobamento del danno biologico che verrà CP_1 riconosciuto nel presente giudizio con la rendita già riconosciuta al ricorrente nella misura del 17%
5. Per l'effetto condannare l' convenuto a corrispondergliela con decorrenza dalla CP_1 domanda amministrativa, oltre gli interessi di mora sui ratei scaduti;
6. Con condanna al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari;
”.
Nell'interesse di parte convenuta:
“voglia l'adito Giudice, ogni diversa istanza disattesa, respingere la domanda poiché infondata. Spese, competenze ed onorari rifusi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.11.2022, - premesso di aver svolto attività Parte_1 lavorativa dal 2003 al 2011 come operatore polivalente presso il Porto di Cagliari (alle dipendenze della e della Cagliari Ro-Ro Terminal S.r.l.) Controparte_2
e dal 2011 ad oggi l'attività di autista-conducente di linea (alle dipendenze dell' , e di CP_3 essere beneficiario di una rendita in ragione del riconoscimento delle malattie CP_1 professionali (per discopatie lombari e deficit statico-dinamico, cervicalgie ed impaccio funzionale pollice dx) nella misura del 17% - ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto al maggior indennizzo in dipendenza dell'insorgenza di una patologia agli arti superiori (tendinopatia della cuffia dei rotatori), anch'essa di origine professionale, come da domanda amministrativa del 7.5.2019, rigettata però dall' . CP_1
L'attore ha precisato che avverso il rigetto della domanda aveva proposto opposizione, anch'essa conclusa con esito negativo.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda CP_1 deducendone l'infondatezza.
Occorre evidenziare che l'adibizione alle mansioni descritte in ricorso dall'attore, non è stata contestata specificamente dall' convenuto che, nella memoria di costituzione, si è CP_1 limitato a contestare l'insussistenza, nell'espletamento delle mansioni di autista, dell'esposizione al rischio da sovraccarico biomeccanico per movimenti ripetuti, posture pagina 2 di 5 incongrue o movimentazione manuale dei carichi.
Devono pertanto ritenersi pacifiche le mansioni descritte dall'attore in ricorso, svolte in funzione dell'attività di operatore polivalente e di autista-conducente di linea.
Per tali motivi, la causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata fondata nei seguenti termini.
Stante la mancata contestazione delle mansioni svolte da parte attrice, è stata disposta direttamente una consulenza tecnica d'ufficio affinché, tenendo conto delle mansioni così come descritte in ricorso, il perito accertasse la sussistenza della patologia lamentata e la sua derivazione causale rispetto alle mansioni stesse.
Il CTU, dopo accurati esami medici e l'attento studio dei documenti prodotti, ha appurato che, fin dalla presentazione della domanda amministrativa all' , parte attrice è affetta da CP_1
”. Parte_2
In particolare, l'ausiliario ha constatato che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente in maniera continuativa negli anni, dapprima come operaio portuale e poi come autista, ha comportato, in modo non occasionale, il mantenimento di posture incongrue, l'impiego di forza e la ripetitiva movimentazione degli arti superiori, e, pertanto, il momento professionale ha assunto un ruolo significativo nel determinismo della patologia denunciata.
Il consulente del giudice ha inoltre specificato che esposizione al rischio non significa necessariamente comparsa della tecnopatia, e che nel caso della tendinopatia denunciata dal ricorrente, si tratta di una “malattia multifattoriale” che riconosce molte altre cause oltre all'anzianità lavorativa (cause di tipo metabolico, genetico-familiare, degenerativo), ma che tuttavia, a suo giudizio il rischio documentato appare essere stato prevalente nella determinazione della forma morbosa denunciata.
Tenendo conto di quanto sopra, l'ausiliario ha accertato che il ricorrente “presenti un quadro clinico-funzionale tipico di una tendinopatia della spalla che è possibile identificare come malattia professionale in presenza di un sicuro rischio lavorativo e che quindi alla sua attività lavorativa possa essere riconosciuto un nesso, almeno di concausalità, con la patologia lamentata.”, alla quale ha associato, tenendo conto della bilateralità e della concorrenza, un danno biologico nella misura del 8% (per analogia con i codici 227 e 224).
Infine, il consulente del giudice ha quantificato il danno biologico complessivo, inteso come riduzione dell'integrità psico-fisica, conglobato con le preesistenze già riconosciute (in pagina 3 di 5 misura già pari al 17%), nella misura corrispondente al 24%, con decorrenza della domanda amministrativa del 7.5.2019.
In data 24.11.2023 il consulente tecnico dell'Istituto previdenziale ha contestato parzialmente il contenuto della bozza peritale, nella parte in cui il CTU ha riconosciuto la patologia come tabellata, specificando che “La tendinopatia di spalla è patologia
TABELLATA se insorge per lavorazioni che comportano microtraumi e posture incongrue degli arti superiori, oltre che movimenti ripetitivi, con una determinata frequenza.” e di conseguenza che eventualmente si tratterebbe di malattia non tabellata.
In risposta alle suddette contestazioni l'ausiliario del giudice ha osservato che l'attore “ha svolto l'attività di manovale e meccanico e dal 2003 di operaio polivalente portuale addetto alla guida di rimorchi, alla movimentazione di argani, catene e altro materiale pesante, salita su scale, utilizzo di pale, di scalpelli, martelli, smerigli...con un impegno di forza degli arti superiori che venivano spesso tenuti sollevati e in posizioni incongrue e spesso in spazi angusti. Ma anche l'attività di autista comporta una costante condizione di contrazione dei muscoli del collo e della muscolatura del cingolo scapoloomerale, in considerazione della posizione di sopraelevazione delle spalle e di sollevamento degli arti superiori anche se appoggiati al volante Tale postura dell'arto superiore , associata alle vibrazioni trasmesse dal volante a tutto l'arto (vibrazioni del motore ma anche generate dalle irregolarità del manto stradale) ed all'impegno di forza nel manovrare il volante o il freno, con criterio di alta probabilità rappresenta un rischio, sufficiente per intensità e durata a determinare lo sviluppo di alterazioni degenerative tendinee all'arto superiore, considerando anche la precedente esposizione al rischio”.
In ragione di quanto evidenziato ha confermato il proprio giudizio già precedentemente espresso nella bozza peritale, riconoscendo un nesso almeno concausale tra la tendinopatia della spalla e l'attività lavorativa svolta.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche in considerazione delle osservazioni pervenute e delle relative risposte, con le quali il consulente ha apprezzabilmente argomentato ed esposto le proprie conclusioni.
***
Parte attrice, pertanto, ha diritto alla costituzione dell'indennizzo in rendita per danno biologico nella misura del 24%, con decorrenza di legge dal 7.5.2019.
L' deve perciò essere condannato a corrispondere in favore della parte ricorrente CP_1 pagina 4 di 5 l'indennizzo in rendita commisurato al danno accertato, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei con decorrenza di legge.
***
In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause in materia previdenziale di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro
26.000,00 (tenuto conto del valore differenziale tra l'indennizzo riconosciuto dall' e CP_1 quello accertato in causa).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire il maggior indennizzo in rendita, per il riconoscimento della nuova patologia professionale, commisurato ad un danno biologico pari al 24 % con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 7.5.2019 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della corrispondente rendita, dedotto quanto già corrisposto CP_1 all'attore, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati;
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida CP_1 in euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come CP_1 liquidate con separato decreto.
Cagliari, 24.11.2025
Il giudice dott. Riccardo Ariu
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
In persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 19.9.2025, sostituita dal deposito telematico di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3437/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il giorno 10/09/1973, residente a [...]
Pindemonte n. 34, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Orrù, C.F._1 con domicilio eletto in Cagliari, Piazza A. Gramsci n. 22, giusta procura speciale alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce al ricorso introduttivo del giudizio parte attrice contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente siti in Cagliari, Via Sonnino
96, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Spiga e avv. Roberto di Tucci in virtù di procura generale alle liti parte convenuta
Conclusioni:
Nell'interesse di parte attrice:
“
1. Accertare e dichiarare che è affetto da “Malattia professionale del settore Parte_1 pagina 1 di 5 industria”, ed in particolare da tendinopatia della cuffia dei rotatori;
2. Dichiarare l' convenuto tenuto ad erogare in capitale l'indennizzo per danno CP_1 biologico come previsto al comma 2 sub A;
3. Condannare lo stesso al pagamento dell'indennizzo in capitale nella misura del CP_1
12% o in quella minore o maggiore percentuale che verrà accertata in corso di causa;
4. Per l'effetto dichiarare tenuto l' al conglobamento del danno biologico che verrà CP_1 riconosciuto nel presente giudizio con la rendita già riconosciuta al ricorrente nella misura del 17%
5. Per l'effetto condannare l' convenuto a corrispondergliela con decorrenza dalla CP_1 domanda amministrativa, oltre gli interessi di mora sui ratei scaduti;
6. Con condanna al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari;
”.
Nell'interesse di parte convenuta:
“voglia l'adito Giudice, ogni diversa istanza disattesa, respingere la domanda poiché infondata. Spese, competenze ed onorari rifusi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.11.2022, - premesso di aver svolto attività Parte_1 lavorativa dal 2003 al 2011 come operatore polivalente presso il Porto di Cagliari (alle dipendenze della e della Cagliari Ro-Ro Terminal S.r.l.) Controparte_2
e dal 2011 ad oggi l'attività di autista-conducente di linea (alle dipendenze dell' , e di CP_3 essere beneficiario di una rendita in ragione del riconoscimento delle malattie CP_1 professionali (per discopatie lombari e deficit statico-dinamico, cervicalgie ed impaccio funzionale pollice dx) nella misura del 17% - ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto al maggior indennizzo in dipendenza dell'insorgenza di una patologia agli arti superiori (tendinopatia della cuffia dei rotatori), anch'essa di origine professionale, come da domanda amministrativa del 7.5.2019, rigettata però dall' . CP_1
L'attore ha precisato che avverso il rigetto della domanda aveva proposto opposizione, anch'essa conclusa con esito negativo.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda CP_1 deducendone l'infondatezza.
Occorre evidenziare che l'adibizione alle mansioni descritte in ricorso dall'attore, non è stata contestata specificamente dall' convenuto che, nella memoria di costituzione, si è CP_1 limitato a contestare l'insussistenza, nell'espletamento delle mansioni di autista, dell'esposizione al rischio da sovraccarico biomeccanico per movimenti ripetuti, posture pagina 2 di 5 incongrue o movimentazione manuale dei carichi.
Devono pertanto ritenersi pacifiche le mansioni descritte dall'attore in ricorso, svolte in funzione dell'attività di operatore polivalente e di autista-conducente di linea.
Per tali motivi, la causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata fondata nei seguenti termini.
Stante la mancata contestazione delle mansioni svolte da parte attrice, è stata disposta direttamente una consulenza tecnica d'ufficio affinché, tenendo conto delle mansioni così come descritte in ricorso, il perito accertasse la sussistenza della patologia lamentata e la sua derivazione causale rispetto alle mansioni stesse.
Il CTU, dopo accurati esami medici e l'attento studio dei documenti prodotti, ha appurato che, fin dalla presentazione della domanda amministrativa all' , parte attrice è affetta da CP_1
”. Parte_2
In particolare, l'ausiliario ha constatato che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente in maniera continuativa negli anni, dapprima come operaio portuale e poi come autista, ha comportato, in modo non occasionale, il mantenimento di posture incongrue, l'impiego di forza e la ripetitiva movimentazione degli arti superiori, e, pertanto, il momento professionale ha assunto un ruolo significativo nel determinismo della patologia denunciata.
Il consulente del giudice ha inoltre specificato che esposizione al rischio non significa necessariamente comparsa della tecnopatia, e che nel caso della tendinopatia denunciata dal ricorrente, si tratta di una “malattia multifattoriale” che riconosce molte altre cause oltre all'anzianità lavorativa (cause di tipo metabolico, genetico-familiare, degenerativo), ma che tuttavia, a suo giudizio il rischio documentato appare essere stato prevalente nella determinazione della forma morbosa denunciata.
Tenendo conto di quanto sopra, l'ausiliario ha accertato che il ricorrente “presenti un quadro clinico-funzionale tipico di una tendinopatia della spalla che è possibile identificare come malattia professionale in presenza di un sicuro rischio lavorativo e che quindi alla sua attività lavorativa possa essere riconosciuto un nesso, almeno di concausalità, con la patologia lamentata.”, alla quale ha associato, tenendo conto della bilateralità e della concorrenza, un danno biologico nella misura del 8% (per analogia con i codici 227 e 224).
Infine, il consulente del giudice ha quantificato il danno biologico complessivo, inteso come riduzione dell'integrità psico-fisica, conglobato con le preesistenze già riconosciute (in pagina 3 di 5 misura già pari al 17%), nella misura corrispondente al 24%, con decorrenza della domanda amministrativa del 7.5.2019.
In data 24.11.2023 il consulente tecnico dell'Istituto previdenziale ha contestato parzialmente il contenuto della bozza peritale, nella parte in cui il CTU ha riconosciuto la patologia come tabellata, specificando che “La tendinopatia di spalla è patologia
TABELLATA se insorge per lavorazioni che comportano microtraumi e posture incongrue degli arti superiori, oltre che movimenti ripetitivi, con una determinata frequenza.” e di conseguenza che eventualmente si tratterebbe di malattia non tabellata.
In risposta alle suddette contestazioni l'ausiliario del giudice ha osservato che l'attore “ha svolto l'attività di manovale e meccanico e dal 2003 di operaio polivalente portuale addetto alla guida di rimorchi, alla movimentazione di argani, catene e altro materiale pesante, salita su scale, utilizzo di pale, di scalpelli, martelli, smerigli...con un impegno di forza degli arti superiori che venivano spesso tenuti sollevati e in posizioni incongrue e spesso in spazi angusti. Ma anche l'attività di autista comporta una costante condizione di contrazione dei muscoli del collo e della muscolatura del cingolo scapoloomerale, in considerazione della posizione di sopraelevazione delle spalle e di sollevamento degli arti superiori anche se appoggiati al volante Tale postura dell'arto superiore , associata alle vibrazioni trasmesse dal volante a tutto l'arto (vibrazioni del motore ma anche generate dalle irregolarità del manto stradale) ed all'impegno di forza nel manovrare il volante o il freno, con criterio di alta probabilità rappresenta un rischio, sufficiente per intensità e durata a determinare lo sviluppo di alterazioni degenerative tendinee all'arto superiore, considerando anche la precedente esposizione al rischio”.
In ragione di quanto evidenziato ha confermato il proprio giudizio già precedentemente espresso nella bozza peritale, riconoscendo un nesso almeno concausale tra la tendinopatia della spalla e l'attività lavorativa svolta.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche in considerazione delle osservazioni pervenute e delle relative risposte, con le quali il consulente ha apprezzabilmente argomentato ed esposto le proprie conclusioni.
***
Parte attrice, pertanto, ha diritto alla costituzione dell'indennizzo in rendita per danno biologico nella misura del 24%, con decorrenza di legge dal 7.5.2019.
L' deve perciò essere condannato a corrispondere in favore della parte ricorrente CP_1 pagina 4 di 5 l'indennizzo in rendita commisurato al danno accertato, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei con decorrenza di legge.
***
In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause in materia previdenziale di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro
26.000,00 (tenuto conto del valore differenziale tra l'indennizzo riconosciuto dall' e CP_1 quello accertato in causa).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire il maggior indennizzo in rendita, per il riconoscimento della nuova patologia professionale, commisurato ad un danno biologico pari al 24 % con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 7.5.2019 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della corrispondente rendita, dedotto quanto già corrisposto CP_1 all'attore, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati;
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida CP_1 in euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come CP_1 liquidate con separato decreto.
Cagliari, 24.11.2025
Il giudice dott. Riccardo Ariu
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