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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 9972/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G. V.G. 9972 / 2024 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. GHIONNI SIMONA
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. GHIONNI SIMONA
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 10.06.25, depositate in data 06.06.25,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “1) nulla è richiesto e dovuto fra i coniugi, dichiarando i medesimi di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
2) il figlio venticinquenne della coppia, Per_1
(Roma, 01.09.1999), non ancora economicamente autonomo, si è trasferito presso il domicilio del padre, il quale provvederà direttamente, integralmente e in proprio al mantenimento del figlio;
3) il figlio ventenne della coppia, (Roma, 27.07.2004), è per contro, già del tutto autonomo, Per_2 avendo già costituito un proprio nucleo familiare ormai da circa un anno e mezzo ed essendo già da circa un anno e mezzo avviato al lavoro;
egli è attualmente stagista presso la ditta Paolo Musilli, gode di una retribuzione mensile, per 12 mensilità, di € 800,00, con cui si mantiene condividendo le spese con la propria compagna, con la quale suddivide l'abitazione in Roma, alla Via Val Favara n.
92.”; rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 24.06.1995 in
Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 607, parte 2, serie
A05, anno 1995, alle condizioni concordate dalle parti come integralmente riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 10/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G. V.G. 9972 / 2024 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. GHIONNI SIMONA
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. GHIONNI SIMONA
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 10.06.25, depositate in data 06.06.25,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “1) nulla è richiesto e dovuto fra i coniugi, dichiarando i medesimi di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
2) il figlio venticinquenne della coppia, Per_1
(Roma, 01.09.1999), non ancora economicamente autonomo, si è trasferito presso il domicilio del padre, il quale provvederà direttamente, integralmente e in proprio al mantenimento del figlio;
3) il figlio ventenne della coppia, (Roma, 27.07.2004), è per contro, già del tutto autonomo, Per_2 avendo già costituito un proprio nucleo familiare ormai da circa un anno e mezzo ed essendo già da circa un anno e mezzo avviato al lavoro;
egli è attualmente stagista presso la ditta Paolo Musilli, gode di una retribuzione mensile, per 12 mensilità, di € 800,00, con cui si mantiene condividendo le spese con la propria compagna, con la quale suddivide l'abitazione in Roma, alla Via Val Favara n.
92.”; rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 24.06.1995 in
Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 607, parte 2, serie
A05, anno 1995, alle condizioni concordate dalle parti come integralmente riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 10/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi