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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/04/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del Giudice del lavoro, OT.SS
Daniela Ammendola, ha pronunziato all'udienza del 09/04/2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G.N. 4759/2023
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Itri Giancarlo Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Oliva Anna CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.09.2023, ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per Atp introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13 L. 118/71 ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di Atp ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione anzidetta.
Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso, il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
Con note depositate per l'odierna udienza i procuratori delle parti costituite insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande e ritenuta la causa matura per la decisione, attesa la natura documentale, il GL, all'udienza del 09.04.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., decideva la causa con sentenza contestuale, le cui motivazioni di seguito si illustrano.
La domanda è infondata e, per l'effetto, va respinta. Dispone l'art. 445-bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di TP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ''Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fiSS un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Nel merito, l'opponente ha contestato le valutazioni compiute dal CTU della precedente fase di giudizio, OT.SS , per aver omesso di fornire una dettagliata e accurata diagnosi Persona_1 con riferimento al quadro patologico della ricorrente.
Orbene, alla luce della documentazione medico-sanitaria allegata agli atti e tenuto conto della incompletezza delle perizia effettuata nella fase di TP , si è ritenuto neceSSrio procedere alla rinnovazione della consulenza medico-legale nominando CTU, OT. Persona_2
Invero, il CTU all'esito dell'accesso peritale del 11.03.2025 ha riscontrato le seguenti patologie: ''segni strumentali di artrosi del rachide, senza significative limitazioni funzionali;
mutazione genetica con trombofilia a medio rischio trombotico;
pervietà del forame ovale (trattato chirurgicamente?) senza sovraccarico destro'' (cfr. pg. 11 della CTU); riconoscendo, in definitiva, in capo alla ricorrente un'invalidità pari al 53 %. All'uopo, il CTU ha concluso nel senso di ritenere allo stato non sussistente il requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità, tenuto conto che: ''non può riconoscersi il 20% per uno slivellamento del bacino per il quale non si è resa mai neceSSria nessuna verifica strumentale né nessun presidio ortopedico;
appare decisamente esagerato riconoscere un 35% (per dare l'idea, la paresi della metà del corpo non dominante viene valutata a partire dal 31%) per una condizione che è solo di rischio potenziale peraltro nemmeno alto e che può essere ampiamente contrastato con l'assunzione della Cardioaspirina o con particolari accorgimenti in caso di interventi chirurgici, allettamento, eccetera;
la sindrome ansioso-depressiva lieve nella fattispecie va inquadrata come endoreattiva e non come endogena per cui non va applicato il codice 2208 che prevede dal 21 al 30% ma il 2204 che prevede il 10%'' (cfr. pgg. 10 e 11 della CTU).
Ebbene, le conclusioni medico-legali del CTU, non oggetto di specifica contestazione della parte opponente, sono pienamente condivise dal Giudicante, in quanto esaustive, dettagliate e basate su di un attento esame clinico, oltre che della documentazione sanitaria in atti. L'opposizione va, dunque, rigettata e per l'effetto va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il godimento dell'assegno mensile di invalidità ex art 13, L. 118/71.
Le spese di lite del giudizio di TP e di quello di opposizione si dichiarano irripetibili, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti. Pone le spese di Ctu come liquidate in separato decreto a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone le spese di CTU, redatta in sede di TP ed in sede di opposizione, come liquidate in separato decreto a carico dell' . CP_1 Così deciso in Nola, il 09.04.2025
Il Giudice del Lavoro OT.SS Daniela Ammendola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del Giudice del lavoro, OT.SS
Daniela Ammendola, ha pronunziato all'udienza del 09/04/2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G.N. 4759/2023
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Itri Giancarlo Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Oliva Anna CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.09.2023, ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per Atp introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13 L. 118/71 ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di Atp ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione anzidetta.
Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso, il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
Con note depositate per l'odierna udienza i procuratori delle parti costituite insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande e ritenuta la causa matura per la decisione, attesa la natura documentale, il GL, all'udienza del 09.04.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., decideva la causa con sentenza contestuale, le cui motivazioni di seguito si illustrano.
La domanda è infondata e, per l'effetto, va respinta. Dispone l'art. 445-bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di TP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ''Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fiSS un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Nel merito, l'opponente ha contestato le valutazioni compiute dal CTU della precedente fase di giudizio, OT.SS , per aver omesso di fornire una dettagliata e accurata diagnosi Persona_1 con riferimento al quadro patologico della ricorrente.
Orbene, alla luce della documentazione medico-sanitaria allegata agli atti e tenuto conto della incompletezza delle perizia effettuata nella fase di TP , si è ritenuto neceSSrio procedere alla rinnovazione della consulenza medico-legale nominando CTU, OT. Persona_2
Invero, il CTU all'esito dell'accesso peritale del 11.03.2025 ha riscontrato le seguenti patologie: ''segni strumentali di artrosi del rachide, senza significative limitazioni funzionali;
mutazione genetica con trombofilia a medio rischio trombotico;
pervietà del forame ovale (trattato chirurgicamente?) senza sovraccarico destro'' (cfr. pg. 11 della CTU); riconoscendo, in definitiva, in capo alla ricorrente un'invalidità pari al 53 %. All'uopo, il CTU ha concluso nel senso di ritenere allo stato non sussistente il requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità, tenuto conto che: ''non può riconoscersi il 20% per uno slivellamento del bacino per il quale non si è resa mai neceSSria nessuna verifica strumentale né nessun presidio ortopedico;
appare decisamente esagerato riconoscere un 35% (per dare l'idea, la paresi della metà del corpo non dominante viene valutata a partire dal 31%) per una condizione che è solo di rischio potenziale peraltro nemmeno alto e che può essere ampiamente contrastato con l'assunzione della Cardioaspirina o con particolari accorgimenti in caso di interventi chirurgici, allettamento, eccetera;
la sindrome ansioso-depressiva lieve nella fattispecie va inquadrata come endoreattiva e non come endogena per cui non va applicato il codice 2208 che prevede dal 21 al 30% ma il 2204 che prevede il 10%'' (cfr. pgg. 10 e 11 della CTU).
Ebbene, le conclusioni medico-legali del CTU, non oggetto di specifica contestazione della parte opponente, sono pienamente condivise dal Giudicante, in quanto esaustive, dettagliate e basate su di un attento esame clinico, oltre che della documentazione sanitaria in atti. L'opposizione va, dunque, rigettata e per l'effetto va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il godimento dell'assegno mensile di invalidità ex art 13, L. 118/71.
Le spese di lite del giudizio di TP e di quello di opposizione si dichiarano irripetibili, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti. Pone le spese di Ctu come liquidate in separato decreto a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone le spese di CTU, redatta in sede di TP ed in sede di opposizione, come liquidate in separato decreto a carico dell' . CP_1 Così deciso in Nola, il 09.04.2025
Il Giudice del Lavoro OT.SS Daniela Ammendola