Articolo 49 della Legge 7 agosto 1982, n. 526
Articolo 48Articolo 50
Versione
12 agosto 1982
Art. 49.
L'ultimo comma dell' articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , e' sostituito dai seguenti:
"Il Ministro del tesoro, su richiesta dei Presidenti delle competenti commissioni permanenti delle due Camere, cura la trasmissione, per il tramite della predetta commissione, delle informazioni, delle notizie e dei documenti che le medesime commissioni permanenti ritengano utili per l'esercizio dei propri compiti.
Il Ministro del tesoro, la Presidenza del Senato della Repubblica e la Presidenza della Camera dei deputati raggiungono le opportune intese per predisporre i collegamenti con i sistemi informativi del Ministero del tesoro.
Le modalita' dell'accesso ai dati e della loro utilizzazione sono determinate sulla base delle direttive e sotto la responsabilita' delle presidenze delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati".
Il quarto comma dell'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , e' sostituito dai seguenti:
"Ai fini anzidetti la commissione ha diretto accesso al sistema informativo della ragioneria generale dello Stato e puo' procurarsi tutte le informazioni, le notizie e i documenti di cui dispongono la ragioneria generale medesima, la Direzione generale del tesoro, e le altre amministrazioni ed enti compresi nel settore pubblico allargato.
In relazione alle esigenze della commissione, al Ministero del tesoro si applicano le norme di cui agli articoli 3 , 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428 , convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497 .
Per la fornitura di attrezzature e servizi tecnici, nonche' per le esigenze di cui al precedente comma, la spesa annua per il funzionamento della commissione tecnica per la spesa pubblica e' elevata di 300 milioni cui si provvede, per l'anno finanziario 1982, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro"".
Entrata in vigore il 12 agosto 1982