CA
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 7521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7521 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione V civile
R.G. 6289/2024
All'udienza collegiale del giorno 11/12/2025 ore 09:45
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere Relatore
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti ALBERICI FABIO;
Avv. Alessandro Alberici, in sostituzione
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti FERRI LAURA;
presente
NQ DI EREDE DI FILOMENA RIVERA Parte_2
Avv./Avv.ti FERRI LAURA;
Parte_3
Avv./Avv.ti FERRI LAURA;
NQ DI EREDE DI FILOMENA RIVERA Controparte_2
Avv./Avv.ti FERRI LAURA;
NQ DI CP_3 Controparte_1
Avv./Avv.ti FERRI LAURA;
Q DI EREDE DI FILOMENA RIVERA Controparte_1
Avv./Avv.ti FERRI LAURA;
*** Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, con contestazione di ogni avverso dedotto.
La Corte riserva la decisione all'esito della camera di consiglio, come da sentenza di cui darà lettura, che sarà allegata al presente verbale e di cui costituirà parte integrante.
IL CANCELLIERE LA PRESIDENTE
Dr.ssa Mariacristina Bruno Dott.ssa Marianna D'Avino Allegato al verbale di udienza dell'11 dicembre 2025
La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
La Corte, nella composizione collegiale e fra le parti di cui al verbale d'udienza che precede, riunita in camera di consiglio, nella causa civile di appello iscritta al n. 6289 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
Con sentenza n. 1303/2024, il tribunale di Cassino ha così statuito in fatto e diritto, sulla domanda oggetto di causa: “Con citazione notificata il 29/5/2018 ha agito nei confronti della Controparte_1
per ottenere il risarcimento dei pregiudizi biologici, materiali, morali, Parte_1 esistenziali ed estetici asseritamente subiti in un incidente avvenuto il 16/12/2014 nella filiale di Cassino (FR) dell'istituto di credito, sita in Corso della Repubblica n. 188/192. A sostegno della domanda l'istante ha riferito che attorno alle ore 11.30 camminava all'interno dei locali dell'ente, dove si era recata per svolgere alcune operazioni bancarie, appoggiandosi alla stampella che le serviva per ovviare ai problemi alla schiena dai quali era affetta, quando all'improvviso perse l'equilibrio e cadde a terra a causa del pavimento reso scivoloso dalla presenza di acqua piovana depositata dal calpestio e dagli ombrelli degli altri clienti. Ha evidenziato, nello stesso tempo, che in violazione delle normative antinfortunistiche i responsabili della filiale non avevano segnalato la presenza del pericolo con cartelli o altri strumenti di allerta, sicché in quel peculiare frangente si era venuta a creare un'insidia non visibile né prevedibile con la diligenza ordinaria. A detta della signora l'urto, in ogni caso, si rivelò così grande da rendere necessari il trasporto CP_1 dell'infortunata presso l'Ospedale di Cassino (FR), dove le vennero diagnosticate fratture al femore sinistro e all'omero sinistro;
in conseguenza del sinistro in seguito si resero necessari lunghi periodi di degenza e delicati trattamenti terapeutici;
si sarebbe trattato, tuttavia, di cure non del tutto risolutive, essendo residuate all'incidente limitazioni permanenti dell'integrità fisica stimabili in misura del 12%. Sul rilievo della responsabilità della controparte ai sensi dell'art. 2051 c.c. l'attrice ha chiesto il riconoscimento dei danni derivanti dal sinistro, quantificati in € 44.798,53 (oltre a interessi e rivalutazione monetaria) o nella diversa somma ritenuta di giustizia, e il rimborso delle spese giudiziali e stragiudiziali, da distrarre al difensore antistatario. Costituita con comparsa del 23/10/2018, la ha eccepito la responsabilità esclusiva della signora Parte_1 [rectius Rivero] nella verificazione dell'infortunio controverso, idonea per l'ente a integrare Pt_4 il caso fortuito richiamato dall'art. 2051 c.c. A detta della convenuta, in particolare, la caduta sarebbe imputabile a una perdita di equilibrio dell'attrice, per sua stessa ammissione costretta per problemi fisici a camminare con l'ausilio delle stampelle;
si sarebbe di fronte, poi, a una palese sopravvalutazione dei danni richiesti a titolo di risarcimento, tenuto conto, da un lato, della mancata dimostrazione di un collegamento causale certo tra l'infortunio e le lesioni lamentate nella citazione introduttiva e, dall'altro, dell'impossibilità di liquidare a titolo separato le componenti del danno non patrimoniale oggetto della domanda risarcitoria;
non sarebbero adeguatamente documentati, infine, gli esborsi per l'attività stragiudiziale indicata in citazione. Alla luce di quanto precede la ha concluso per il rigetto di ogni avversa pretesa e per la condanna della Parte_1 signora al pagamento delle spese di lite. CP_1
***
Dopo l'esperimento delle prove orali il dr. è stato nominato consulente Persona_1 tecnico d'ufficio ai fini della valutazione medico legale delle lesioni occorse alla signora . CP_1
Nelle fasi successive del giudizio sono intervenuti gli eredi dell'attrice, deceduta in corso di causa
[…] il Tribunale reputa che le richieste reiterate dagli eredi della signora possano essere CP_1 accolte nei soli limiti di seguito indicati”. Richiamata la giurisprudenza di legittimità sull'art. 2051 c.c., il tribunale ha quindi rilevato che: “In applicazione dei principi appena enunciati si deve ritenere che nel corso dell'istruttoria la signora abbia dimostrato l'imputabilità del fatto CP_1 illecito alla . Non è contestato che il 16/12/2014 la signora sia Parte_1 CP_1 scivolata nella filiale di Cassino dell'ente. Sentito come testimone, il signor , Testimone_1 direttore dell'agenzia, ha dichiarato che il giorno dell'evento, nonostante il divieto di introdurre gli ombrelli, a terra c'erano gocce d'acqua. A suo dire la quantità della pioggia portata all'interno dal calpestio di dipendenti e utenti non era tale da richiedere l'installazione dei cartelli che di norma si usano per segnalare il pericolo. Analoghe considerazioni valgono per la deposizione del signor altro collaboratore della , per cui, ad onta della pioggia Testimone_2 Parte_1 che cadeva copiosa, quel giorno all'interno dei locali non vennero esposti avvisi di allerta e non fu gettata segatura sul pavimento. Anche a voler prescindere dalle testimonianze dei signori CP_1 ed in virtù dell'assunzione, da parte di entrambi, della qualifica di parte a seguito del CP_3 decesso della signora , sussistono elementi sufficienti per ritenere che la signora sia CP_1 CP_1 caduta a terra e abbia riportato le gravi lesioni a cui ha fatto cenno, tra l'altro, pure il signor a causa del carattere insidioso del pavimento dei locali di Corso della Repubblica, reso Tes_2 sdrucciolevole dall'acqua piovana introdotta dalle scarpe di quanti vi erano entrati prima dell'infortunata. Nessun indizio induce ad affermare, per contro, che la donna sia scivolata per distrazione, a seguito dello scarso equilibrio dipeso dalle stampelle o per l'assunzione di rischi non prevedibili. I soggetti tenuti alla custodia di beni destinati alla fruizione di una platea non ristretta di utenti, come quelli in esame, non possono pretendere, ad ogni modo, che i consociati mantengano un livello di attenzione e di prudenza superiore a quello normalmente esigibile in contesti analoghi. L'ipotetica consapevolezza in capo alla signora della possibile insidia causata dell'acqua CP_1 presente sul pavimento della banca, pertanto, non vale automaticamente a connotare in termini colposi la caduta accidentale di cui l'attrice è stata vittima. Per integrare la nozione legale di caso fortuito la avrebbe dovuto dare la prova dell'adozione, da parte Parte_1 dell'interessata, di movimenti non congrui o, comunque, di modalità anomale di fruizione dell'area adibita ad ingresso. Si è detto che le prove raccolte non depongono in questo senso. Il fatto, poi, che nella refertazione del sinistro l'interessata dato conto della natura “accidentale” della caduta non assume l'importanza decisiva che la pretenderebbe di attribuirgli, Parte_1 potendosi riferire l'aggettivo non al carattere fortuito del sinistro, ma al collegamento sussistente, dal punto di vista della causalità naturale, tra le lesioni lamentate e l'incidente. È pacifica la gestione, ad opera della società convenuta, dei luoghi teatro dell'infortunio. In accordo con i richiamati indirizzi interpretativi, ne deriva che la deve essere chiamata Parte_1 a rispondere degli effetti pregiudizievoli del sinistro ai sensi dell'art. 2051 c.c.
***
La relazione del dr. attesta che la signora all'epoca della visita presentava Per_1 CP_1 postumi di una frattura sottocapitata del femore sinistro e di una frattura dell'epicondilo omerale sinistro. Per l'esperto le patologie in questione sono compatibili con la caduta del 16/12/2014. […] Visto l'esito delle prove testimoniali, non vi è motivo di supporre che i pregiudizi fisici riscontrati durante le operazioni di consulenza siano dipese da un evento diverso da quello in contestazione”.
Ai fini della liquidazione del danno, il tribunale ha applicato le tabelle di Milano, condannato la convenuta al pagamento della somma di euro 38.237,26 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi, come analiticamente indicati nella sentenza.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello l'istituto di credito soccombente, deducendo la erroneità della sentenza:
1. per aver ritenuto provata l'imputabilità del fatto illecito alla , Parte_1 laddove invece “Vero è che la è caduta all'interno della filiale, ma non è altrettanto CP_1 vero che la predetta sia caduta a causa del pavimento bagnato. L'art. 2051 c.c., pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, impone, comunque al danneggiato di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Pertanto, il danneggiato in relazione all'art. 2051 c.c ha l'onere di provare sia la caduta sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la caduta sia avvenuta per effetto di una anomalia della pavimentazione e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale impatto. Una volta accertata l'esistenza di un nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno, è onere del custode – per sottrarsi alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. – provare la colpa esclusiva o concorrente del danneggiato (che può desumersi anche dalla agevole evitabilità del pericolo)”. Nel caso in esame, l'appellante deduce che le prove testimoniali non sarebbero sufficienti a provare il nesso causale, e che anzi “contrariamente a quanto statuito dal Tribunale vi erano sufficienti indizi per affermare che la donna è scivolata per distrazione, a seguito dello scarso equilibrio dipeso dalle stampelle”.
2. per aver ritenuto non provato il caso fortuito e la violazione dell'art. 2051 c.c.: l'appellante richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia rileva che nel caso in esame le modalità di verificazione del sinistro indicono a ritenere sussistente il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, connotato dalla esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento,
“Considerato che dall'istruttoria espletata è emerso incontrovertibilmente che la aveva difficoltà di deambulazione e che per tale ragione veniva CP_1 accompagnata e/o fatta entrare in maniera agevolata mediante il blocco della porta a bussola, appare verosimile ritenere che la predetta, decidendo di non chiedere aiuto e di entrare da sola senza far bloccare la porta, abbia messo in atto un comportamento imprudente idoneo a favorire la caduta”
3. per omessa e/o errata valutazione delle prove con conseguente errata attribuzione di responsabilità in capo alla , laddove, “in palese Parte_1 violazione dell'art 115 c.p.c, ritiene provato il carattere insidioso del pavimento della filiale”, avendo i testi dipendenti della “confermato che all'entrata Pt_1 adiacente alla pubblica via (atrio esterno) è posizionato un tappeto, poi c'è lo sportello bancomat ed il porta ombrelli;
per accedere all'interno dei locali della filiale (sportelli) occorre oltrepassare una porta a bussola, rialzata rispetto al pavimento e rivestita con materiale PVC antiscivolo, con bolle in rilievo circolari, in grado quindi di trattenere l'acqua in caso di pioggia. Descrizione corrispondente al materiale fotografico allegato alla seconda memoria ex art 183 co VI n. 2 cpc” per cui “anche durante una giornata particolarmente piovosa risulta alquanto difficile anche solo ipotizzare che l'acqua penetri all'interno della filiale, dunque oltre la porta a bussola che in quanto rialzata e dotata di materiale antiscivolo è idonea a trattenere l'acqua eventualmente trattenuta dalle scarpe dei clienti.
Considerato che
l'ingresso della filiale tramite la porta bussola era distante rispetto all'ingresso dalla pubblica via (più esposto alla pioggia e all'utilizzo degli ombrelli) è verosimile credere che la filiale interna fosse asciutta. Dall'atrio esterno agli sportelli INTERNI aperti al pubblico c'è una distanza tale che consente di escludere la formazione di “chiazze d'acqua” all'interno dei locali”;
4. per l'omessa pronuncia sulla richiesta, in caso di accoglimento della domanda, di liquidazione del danno da premorienza e sulla conseguente errata liquidazione del risarcimento: essendo la parte deceduta in corso di causa per cause indipendenti all'evento, la liquidazione doveva seguire criteri diversi in applicazione dei principi previsti dalle Tabelle dell'osservatorio milanese sul danno da premorienza. Ha chiesto quindi la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto della domanda proposta in primo grado, e in via subordinata con la graduazione delle rispettive responsabilità, correlativamente limitando l'ammontare del risarcimento;
e in via ulteriormente subordinata con la rideterminazione del danno non patrimoniale liquidato agli eredi della danneggiata secondo i criteri di calcolo indicati dalle tabelle dell'osservatorio del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno da premorienza e quindi, nella misura di Euro 20.694,00 in luogo di euro 31.463,00, con le conseguenziali statuizione anche sugli interessi e rivalutazione monetaria;
conseguentemente condannare gli appellati alla restituzione delle somme incassate che risulteranno indebitamente percepite all'esito della emananda sentenza.
Gli appellati - eredi della originaria attrice - si sono costituiti, deducendo la infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto, ritenendo non sussistere alcuna prova del caso fortuito e che la premorienza non inciderebbe sulla quantificazione del danno operata dal primo giudice. All'esito della discussione orale all'udienza dell'11 dicembre 2025, la Corte ha riservato la decisione.
L'appello è fondato.
Quanto al primo motivo, rileva la Corte che presupposto per l'applicazione dell'art. 2051 c.c. (nonché dell'art. 2043 c.c.) è la prova del nesso causale tra lo stato della “cosa” da cui si assume derivato il danno e l'infortunio (nella specie, la caduta) subito (cfr. tra le varie Cass. Ordinanza n. 20986 del 18/07/2023 : In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode. - Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la responsabilità di un per la morte di un CP_4 uomo, conseguente alla caduta in un fiume in corrispondenza di una recinzione stradale non adeguatamente manutenuta, per esserne rimasta ignota la causa).
In altri termini, la mera (eventuale) sussistenza di una situazione asseritamente insidiosa sul luogo ove il sinistro si è verificato non comporta per ciò stesso la prova del nesso causale tra lo stesso e lo stato del luogo o della “cosa”, laddove il sinistro (nella specie, una caduta) sia astrattamente addebitabile ad una pluralità di cause, anche indipendenti dallo stato dei luoghi, e non sia stata fornita la prova che questo abbia determinato il sinistro.
Nel caso in esame, la dinamica della causa non è stata descritta dai testi in modo tale da poter ritenere univocamente ascrivibile il sinistro alla dedotta presenza di acqua sul pavimento, dovuta all'ingresso delle persone con gli ombrelli nei locali della banca in un giorno di pioggia (peraltro, non è rimasto neppure univocamente provato, all'esito delle diverse dichiarazioni dei testi sul punto se vi fossero poche gocce di acqua sul pavimento ovvero una abbondante presenza di acqua, come dedotto dalla parte attrice).
E in particolare deve ritenersi pacifico che, in un giorno di pioggia, il pavimento fosse bagnato a causa dell'ingresso del pubblico nel locale della banca, come confermato dal teste direttore dell'agenzia
“vi erano “… delle gocce solo dove transitava la clientela”, dal teste , Tes_1 Controparte_1 marito della “…pioveva da una settimana… l'ingresso era bagnato. Il direttore …le ha dato CP_1 il braccio per accompagnarla allo sportello. Dopo pochi passi è scivolata …il portaombrelli era dentro…”, nonché dalla teste nipote della infortunata (“ho visto le chiazze d'acqua subito dopo l'ingresso quando sono entrata in banca dopo che è arrivata l'ambulanza”); nessuno dei testi ha potuto invece riferire esattamente le modalità dell'infortunio: il marito e la nipote della infortunata sono entrati in banca dopo il sinistro, il direttore dell'agenzia ha solo riferito che “la signora è caduta dopo aver superato la porta a bussola”, il teste ha riferito di non aver assistito alla caduta;
Tes_3 il teste ha riferito di non aver visto a caduta. Tes_2
In tale contesto, appare evidente che non possa ritenersi provato che il sinistro sia avvenuto “ a causa” della presenza di acqua sul pavimento, e non per motivi diversi, ascrivibili eventualmente allo stato o al comportamento della infortunata.
L'assenza della prova del nesso causale assorbe ogni altro motivo.
Va tuttavia rilevato – con distinta e autonoma motivazione - che appare fondato anche il secondo motivo di appello, quanto alla sussistenza del fortuito, ravvisabile nella specie nel comportamento della infortunata.
Ed invero, premesso che ella aveva difficoltà nella deambulazione, dovendo utilizzare una stampella come univocamente dichiarato dai testi, ed avendo necessità di accompagnamento, come anche pacificamente riferito dai testi, che hanno confermato la disponibilità del direttore o dei dipendenti della banca ad accompagnarla usualmente per facilitarne l'ingresso in banca, deve ritenersi che il comportamento consistito nella utilizzazione - senza accompagnamento idoneo – dell'ingresso attraverso la bussola della banca e con il pavimento reso all'evidenza più pericoloso dalla presenza di pioggia all'esterno – costituisca fatto idoneo a costituire il caso fortuito esimente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
E' nota infatti la giurisprudenza per cui (tra le varie, Sez. 3 - , Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018) “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”. L'appello pertanto deve essere accolto e deve essere disposta la richiesta restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta nel primo grado di giudizio, condanna gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 3.800,00 per il primo grado e in euro 3.473,00 per il presente grado di giudizio, oltre accessori di legge. Dispone la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza impugnata. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 11 dicembre 2025
La Cons. est. La Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
R.G. 6289/2024
All'udienza collegiale del giorno 11/12/2025 ore 09:45
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere Relatore
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti ALBERICI FABIO;
Avv. Alessandro Alberici, in sostituzione
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti FERRI LAURA;
presente
NQ DI EREDE DI FILOMENA RIVERA Parte_2
Avv./Avv.ti FERRI LAURA;
Parte_3
Avv./Avv.ti FERRI LAURA;
NQ DI EREDE DI FILOMENA RIVERA Controparte_2
Avv./Avv.ti FERRI LAURA;
NQ DI CP_3 Controparte_1
Avv./Avv.ti FERRI LAURA;
Q DI EREDE DI FILOMENA RIVERA Controparte_1
Avv./Avv.ti FERRI LAURA;
*** Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, con contestazione di ogni avverso dedotto.
La Corte riserva la decisione all'esito della camera di consiglio, come da sentenza di cui darà lettura, che sarà allegata al presente verbale e di cui costituirà parte integrante.
IL CANCELLIERE LA PRESIDENTE
Dr.ssa Mariacristina Bruno Dott.ssa Marianna D'Avino Allegato al verbale di udienza dell'11 dicembre 2025
La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
La Corte, nella composizione collegiale e fra le parti di cui al verbale d'udienza che precede, riunita in camera di consiglio, nella causa civile di appello iscritta al n. 6289 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
Con sentenza n. 1303/2024, il tribunale di Cassino ha così statuito in fatto e diritto, sulla domanda oggetto di causa: “Con citazione notificata il 29/5/2018 ha agito nei confronti della Controparte_1
per ottenere il risarcimento dei pregiudizi biologici, materiali, morali, Parte_1 esistenziali ed estetici asseritamente subiti in un incidente avvenuto il 16/12/2014 nella filiale di Cassino (FR) dell'istituto di credito, sita in Corso della Repubblica n. 188/192. A sostegno della domanda l'istante ha riferito che attorno alle ore 11.30 camminava all'interno dei locali dell'ente, dove si era recata per svolgere alcune operazioni bancarie, appoggiandosi alla stampella che le serviva per ovviare ai problemi alla schiena dai quali era affetta, quando all'improvviso perse l'equilibrio e cadde a terra a causa del pavimento reso scivoloso dalla presenza di acqua piovana depositata dal calpestio e dagli ombrelli degli altri clienti. Ha evidenziato, nello stesso tempo, che in violazione delle normative antinfortunistiche i responsabili della filiale non avevano segnalato la presenza del pericolo con cartelli o altri strumenti di allerta, sicché in quel peculiare frangente si era venuta a creare un'insidia non visibile né prevedibile con la diligenza ordinaria. A detta della signora l'urto, in ogni caso, si rivelò così grande da rendere necessari il trasporto CP_1 dell'infortunata presso l'Ospedale di Cassino (FR), dove le vennero diagnosticate fratture al femore sinistro e all'omero sinistro;
in conseguenza del sinistro in seguito si resero necessari lunghi periodi di degenza e delicati trattamenti terapeutici;
si sarebbe trattato, tuttavia, di cure non del tutto risolutive, essendo residuate all'incidente limitazioni permanenti dell'integrità fisica stimabili in misura del 12%. Sul rilievo della responsabilità della controparte ai sensi dell'art. 2051 c.c. l'attrice ha chiesto il riconoscimento dei danni derivanti dal sinistro, quantificati in € 44.798,53 (oltre a interessi e rivalutazione monetaria) o nella diversa somma ritenuta di giustizia, e il rimborso delle spese giudiziali e stragiudiziali, da distrarre al difensore antistatario. Costituita con comparsa del 23/10/2018, la ha eccepito la responsabilità esclusiva della signora Parte_1 [rectius Rivero] nella verificazione dell'infortunio controverso, idonea per l'ente a integrare Pt_4 il caso fortuito richiamato dall'art. 2051 c.c. A detta della convenuta, in particolare, la caduta sarebbe imputabile a una perdita di equilibrio dell'attrice, per sua stessa ammissione costretta per problemi fisici a camminare con l'ausilio delle stampelle;
si sarebbe di fronte, poi, a una palese sopravvalutazione dei danni richiesti a titolo di risarcimento, tenuto conto, da un lato, della mancata dimostrazione di un collegamento causale certo tra l'infortunio e le lesioni lamentate nella citazione introduttiva e, dall'altro, dell'impossibilità di liquidare a titolo separato le componenti del danno non patrimoniale oggetto della domanda risarcitoria;
non sarebbero adeguatamente documentati, infine, gli esborsi per l'attività stragiudiziale indicata in citazione. Alla luce di quanto precede la ha concluso per il rigetto di ogni avversa pretesa e per la condanna della Parte_1 signora al pagamento delle spese di lite. CP_1
***
Dopo l'esperimento delle prove orali il dr. è stato nominato consulente Persona_1 tecnico d'ufficio ai fini della valutazione medico legale delle lesioni occorse alla signora . CP_1
Nelle fasi successive del giudizio sono intervenuti gli eredi dell'attrice, deceduta in corso di causa
[…] il Tribunale reputa che le richieste reiterate dagli eredi della signora possano essere CP_1 accolte nei soli limiti di seguito indicati”. Richiamata la giurisprudenza di legittimità sull'art. 2051 c.c., il tribunale ha quindi rilevato che: “In applicazione dei principi appena enunciati si deve ritenere che nel corso dell'istruttoria la signora abbia dimostrato l'imputabilità del fatto CP_1 illecito alla . Non è contestato che il 16/12/2014 la signora sia Parte_1 CP_1 scivolata nella filiale di Cassino dell'ente. Sentito come testimone, il signor , Testimone_1 direttore dell'agenzia, ha dichiarato che il giorno dell'evento, nonostante il divieto di introdurre gli ombrelli, a terra c'erano gocce d'acqua. A suo dire la quantità della pioggia portata all'interno dal calpestio di dipendenti e utenti non era tale da richiedere l'installazione dei cartelli che di norma si usano per segnalare il pericolo. Analoghe considerazioni valgono per la deposizione del signor altro collaboratore della , per cui, ad onta della pioggia Testimone_2 Parte_1 che cadeva copiosa, quel giorno all'interno dei locali non vennero esposti avvisi di allerta e non fu gettata segatura sul pavimento. Anche a voler prescindere dalle testimonianze dei signori CP_1 ed in virtù dell'assunzione, da parte di entrambi, della qualifica di parte a seguito del CP_3 decesso della signora , sussistono elementi sufficienti per ritenere che la signora sia CP_1 CP_1 caduta a terra e abbia riportato le gravi lesioni a cui ha fatto cenno, tra l'altro, pure il signor a causa del carattere insidioso del pavimento dei locali di Corso della Repubblica, reso Tes_2 sdrucciolevole dall'acqua piovana introdotta dalle scarpe di quanti vi erano entrati prima dell'infortunata. Nessun indizio induce ad affermare, per contro, che la donna sia scivolata per distrazione, a seguito dello scarso equilibrio dipeso dalle stampelle o per l'assunzione di rischi non prevedibili. I soggetti tenuti alla custodia di beni destinati alla fruizione di una platea non ristretta di utenti, come quelli in esame, non possono pretendere, ad ogni modo, che i consociati mantengano un livello di attenzione e di prudenza superiore a quello normalmente esigibile in contesti analoghi. L'ipotetica consapevolezza in capo alla signora della possibile insidia causata dell'acqua CP_1 presente sul pavimento della banca, pertanto, non vale automaticamente a connotare in termini colposi la caduta accidentale di cui l'attrice è stata vittima. Per integrare la nozione legale di caso fortuito la avrebbe dovuto dare la prova dell'adozione, da parte Parte_1 dell'interessata, di movimenti non congrui o, comunque, di modalità anomale di fruizione dell'area adibita ad ingresso. Si è detto che le prove raccolte non depongono in questo senso. Il fatto, poi, che nella refertazione del sinistro l'interessata dato conto della natura “accidentale” della caduta non assume l'importanza decisiva che la pretenderebbe di attribuirgli, Parte_1 potendosi riferire l'aggettivo non al carattere fortuito del sinistro, ma al collegamento sussistente, dal punto di vista della causalità naturale, tra le lesioni lamentate e l'incidente. È pacifica la gestione, ad opera della società convenuta, dei luoghi teatro dell'infortunio. In accordo con i richiamati indirizzi interpretativi, ne deriva che la deve essere chiamata Parte_1 a rispondere degli effetti pregiudizievoli del sinistro ai sensi dell'art. 2051 c.c.
***
La relazione del dr. attesta che la signora all'epoca della visita presentava Per_1 CP_1 postumi di una frattura sottocapitata del femore sinistro e di una frattura dell'epicondilo omerale sinistro. Per l'esperto le patologie in questione sono compatibili con la caduta del 16/12/2014. […] Visto l'esito delle prove testimoniali, non vi è motivo di supporre che i pregiudizi fisici riscontrati durante le operazioni di consulenza siano dipese da un evento diverso da quello in contestazione”.
Ai fini della liquidazione del danno, il tribunale ha applicato le tabelle di Milano, condannato la convenuta al pagamento della somma di euro 38.237,26 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi, come analiticamente indicati nella sentenza.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello l'istituto di credito soccombente, deducendo la erroneità della sentenza:
1. per aver ritenuto provata l'imputabilità del fatto illecito alla , Parte_1 laddove invece “Vero è che la è caduta all'interno della filiale, ma non è altrettanto CP_1 vero che la predetta sia caduta a causa del pavimento bagnato. L'art. 2051 c.c., pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, impone, comunque al danneggiato di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Pertanto, il danneggiato in relazione all'art. 2051 c.c ha l'onere di provare sia la caduta sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la caduta sia avvenuta per effetto di una anomalia della pavimentazione e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale impatto. Una volta accertata l'esistenza di un nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno, è onere del custode – per sottrarsi alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. – provare la colpa esclusiva o concorrente del danneggiato (che può desumersi anche dalla agevole evitabilità del pericolo)”. Nel caso in esame, l'appellante deduce che le prove testimoniali non sarebbero sufficienti a provare il nesso causale, e che anzi “contrariamente a quanto statuito dal Tribunale vi erano sufficienti indizi per affermare che la donna è scivolata per distrazione, a seguito dello scarso equilibrio dipeso dalle stampelle”.
2. per aver ritenuto non provato il caso fortuito e la violazione dell'art. 2051 c.c.: l'appellante richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia rileva che nel caso in esame le modalità di verificazione del sinistro indicono a ritenere sussistente il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, connotato dalla esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento,
“Considerato che dall'istruttoria espletata è emerso incontrovertibilmente che la aveva difficoltà di deambulazione e che per tale ragione veniva CP_1 accompagnata e/o fatta entrare in maniera agevolata mediante il blocco della porta a bussola, appare verosimile ritenere che la predetta, decidendo di non chiedere aiuto e di entrare da sola senza far bloccare la porta, abbia messo in atto un comportamento imprudente idoneo a favorire la caduta”
3. per omessa e/o errata valutazione delle prove con conseguente errata attribuzione di responsabilità in capo alla , laddove, “in palese Parte_1 violazione dell'art 115 c.p.c, ritiene provato il carattere insidioso del pavimento della filiale”, avendo i testi dipendenti della “confermato che all'entrata Pt_1 adiacente alla pubblica via (atrio esterno) è posizionato un tappeto, poi c'è lo sportello bancomat ed il porta ombrelli;
per accedere all'interno dei locali della filiale (sportelli) occorre oltrepassare una porta a bussola, rialzata rispetto al pavimento e rivestita con materiale PVC antiscivolo, con bolle in rilievo circolari, in grado quindi di trattenere l'acqua in caso di pioggia. Descrizione corrispondente al materiale fotografico allegato alla seconda memoria ex art 183 co VI n. 2 cpc” per cui “anche durante una giornata particolarmente piovosa risulta alquanto difficile anche solo ipotizzare che l'acqua penetri all'interno della filiale, dunque oltre la porta a bussola che in quanto rialzata e dotata di materiale antiscivolo è idonea a trattenere l'acqua eventualmente trattenuta dalle scarpe dei clienti.
Considerato che
l'ingresso della filiale tramite la porta bussola era distante rispetto all'ingresso dalla pubblica via (più esposto alla pioggia e all'utilizzo degli ombrelli) è verosimile credere che la filiale interna fosse asciutta. Dall'atrio esterno agli sportelli INTERNI aperti al pubblico c'è una distanza tale che consente di escludere la formazione di “chiazze d'acqua” all'interno dei locali”;
4. per l'omessa pronuncia sulla richiesta, in caso di accoglimento della domanda, di liquidazione del danno da premorienza e sulla conseguente errata liquidazione del risarcimento: essendo la parte deceduta in corso di causa per cause indipendenti all'evento, la liquidazione doveva seguire criteri diversi in applicazione dei principi previsti dalle Tabelle dell'osservatorio milanese sul danno da premorienza. Ha chiesto quindi la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto della domanda proposta in primo grado, e in via subordinata con la graduazione delle rispettive responsabilità, correlativamente limitando l'ammontare del risarcimento;
e in via ulteriormente subordinata con la rideterminazione del danno non patrimoniale liquidato agli eredi della danneggiata secondo i criteri di calcolo indicati dalle tabelle dell'osservatorio del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno da premorienza e quindi, nella misura di Euro 20.694,00 in luogo di euro 31.463,00, con le conseguenziali statuizione anche sugli interessi e rivalutazione monetaria;
conseguentemente condannare gli appellati alla restituzione delle somme incassate che risulteranno indebitamente percepite all'esito della emananda sentenza.
Gli appellati - eredi della originaria attrice - si sono costituiti, deducendo la infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto, ritenendo non sussistere alcuna prova del caso fortuito e che la premorienza non inciderebbe sulla quantificazione del danno operata dal primo giudice. All'esito della discussione orale all'udienza dell'11 dicembre 2025, la Corte ha riservato la decisione.
L'appello è fondato.
Quanto al primo motivo, rileva la Corte che presupposto per l'applicazione dell'art. 2051 c.c. (nonché dell'art. 2043 c.c.) è la prova del nesso causale tra lo stato della “cosa” da cui si assume derivato il danno e l'infortunio (nella specie, la caduta) subito (cfr. tra le varie Cass. Ordinanza n. 20986 del 18/07/2023 : In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode. - Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la responsabilità di un per la morte di un CP_4 uomo, conseguente alla caduta in un fiume in corrispondenza di una recinzione stradale non adeguatamente manutenuta, per esserne rimasta ignota la causa).
In altri termini, la mera (eventuale) sussistenza di una situazione asseritamente insidiosa sul luogo ove il sinistro si è verificato non comporta per ciò stesso la prova del nesso causale tra lo stesso e lo stato del luogo o della “cosa”, laddove il sinistro (nella specie, una caduta) sia astrattamente addebitabile ad una pluralità di cause, anche indipendenti dallo stato dei luoghi, e non sia stata fornita la prova che questo abbia determinato il sinistro.
Nel caso in esame, la dinamica della causa non è stata descritta dai testi in modo tale da poter ritenere univocamente ascrivibile il sinistro alla dedotta presenza di acqua sul pavimento, dovuta all'ingresso delle persone con gli ombrelli nei locali della banca in un giorno di pioggia (peraltro, non è rimasto neppure univocamente provato, all'esito delle diverse dichiarazioni dei testi sul punto se vi fossero poche gocce di acqua sul pavimento ovvero una abbondante presenza di acqua, come dedotto dalla parte attrice).
E in particolare deve ritenersi pacifico che, in un giorno di pioggia, il pavimento fosse bagnato a causa dell'ingresso del pubblico nel locale della banca, come confermato dal teste direttore dell'agenzia
“vi erano “… delle gocce solo dove transitava la clientela”, dal teste , Tes_1 Controparte_1 marito della “…pioveva da una settimana… l'ingresso era bagnato. Il direttore …le ha dato CP_1 il braccio per accompagnarla allo sportello. Dopo pochi passi è scivolata …il portaombrelli era dentro…”, nonché dalla teste nipote della infortunata (“ho visto le chiazze d'acqua subito dopo l'ingresso quando sono entrata in banca dopo che è arrivata l'ambulanza”); nessuno dei testi ha potuto invece riferire esattamente le modalità dell'infortunio: il marito e la nipote della infortunata sono entrati in banca dopo il sinistro, il direttore dell'agenzia ha solo riferito che “la signora è caduta dopo aver superato la porta a bussola”, il teste ha riferito di non aver assistito alla caduta;
Tes_3 il teste ha riferito di non aver visto a caduta. Tes_2
In tale contesto, appare evidente che non possa ritenersi provato che il sinistro sia avvenuto “ a causa” della presenza di acqua sul pavimento, e non per motivi diversi, ascrivibili eventualmente allo stato o al comportamento della infortunata.
L'assenza della prova del nesso causale assorbe ogni altro motivo.
Va tuttavia rilevato – con distinta e autonoma motivazione - che appare fondato anche il secondo motivo di appello, quanto alla sussistenza del fortuito, ravvisabile nella specie nel comportamento della infortunata.
Ed invero, premesso che ella aveva difficoltà nella deambulazione, dovendo utilizzare una stampella come univocamente dichiarato dai testi, ed avendo necessità di accompagnamento, come anche pacificamente riferito dai testi, che hanno confermato la disponibilità del direttore o dei dipendenti della banca ad accompagnarla usualmente per facilitarne l'ingresso in banca, deve ritenersi che il comportamento consistito nella utilizzazione - senza accompagnamento idoneo – dell'ingresso attraverso la bussola della banca e con il pavimento reso all'evidenza più pericoloso dalla presenza di pioggia all'esterno – costituisca fatto idoneo a costituire il caso fortuito esimente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
E' nota infatti la giurisprudenza per cui (tra le varie, Sez. 3 - , Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018) “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”. L'appello pertanto deve essere accolto e deve essere disposta la richiesta restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta nel primo grado di giudizio, condanna gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 3.800,00 per il primo grado e in euro 3.473,00 per il presente grado di giudizio, oltre accessori di legge. Dispone la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza impugnata. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 11 dicembre 2025
La Cons. est. La Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino