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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 21/11/2024, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 1204/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 1204/2024 promossa congiuntamente da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Barbetti ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del Difensore
e rappresentata e difesa dall'Avv. Donatella Bolognini ed Parte_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del Difensore
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio ex art. 473- bis.51 c.p.c.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Le parti hanno adito l'Ill.mo Tribunale di Prato per sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in San Martino Valle AU (Av) il
12.04.1987 e registrato agli atti di matrimonio di detto Comune al n.5 part. 2 Sez. A Uff. 1 dell'anno 1987, ordinando l'annotazione e tutti gli ulteriori incombenti;
2) Gli ex coniugi di comune accordo, da tempo, hanno provveduto alla divisione dei beni mobili;
3) Le parti danno atto della reciproca ed adeguata indipendenza economica per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento e di conseguenza niente viene richiesto e niente è dovuto tra gli ex coniugi;
4) Spese di lite compensate tra le parti”
Pubblico Ministero: «Visto» del 28.10.2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.10.2024, e hanno proposto Parte_1 Parte_2
domanda congiunta di cessazione degli effetti civili celebrato in San Martino Valle AU
(AV) in data 12.04.1987, secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo ampiamente decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con decreto di omologa dell'accordo delle parti senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
pagina 2 di 3 Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli, nulla deve essere disposto in quanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Tale accordo può essere pertanto omologato.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili tra i coniugi e Parte_1 [...]
sposati a San Martino Valle AU (AV) in data 12.04.1987, con atto Pt_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 5 parte 2 sez. A Uff. 1 dell'anno 1987 e ordina all'Ufficiale si Stato civile di provvedere alle annotazioni di legge;
2) omologa le conclusioni congiuntamente depositate di cui ai punti 1 e 3;
3) prende altresì atto delle condizioni previste dai punti 2 e 4;
4) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di San Martino Valle AU (AV) di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della
Cancelleria;
5) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2024 su relazione della dott. Lucia
Schiaretti
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 1204/2024 promossa congiuntamente da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Barbetti ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del Difensore
e rappresentata e difesa dall'Avv. Donatella Bolognini ed Parte_2
elettivamente domiciliata presso lo studio del Difensore
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio ex art. 473- bis.51 c.p.c.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Le parti hanno adito l'Ill.mo Tribunale di Prato per sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in San Martino Valle AU (Av) il
12.04.1987 e registrato agli atti di matrimonio di detto Comune al n.5 part. 2 Sez. A Uff. 1 dell'anno 1987, ordinando l'annotazione e tutti gli ulteriori incombenti;
2) Gli ex coniugi di comune accordo, da tempo, hanno provveduto alla divisione dei beni mobili;
3) Le parti danno atto della reciproca ed adeguata indipendenza economica per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento e di conseguenza niente viene richiesto e niente è dovuto tra gli ex coniugi;
4) Spese di lite compensate tra le parti”
Pubblico Ministero: «Visto» del 28.10.2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.10.2024, e hanno proposto Parte_1 Parte_2
domanda congiunta di cessazione degli effetti civili celebrato in San Martino Valle AU
(AV) in data 12.04.1987, secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo ampiamente decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con decreto di omologa dell'accordo delle parti senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
pagina 2 di 3 Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli, nulla deve essere disposto in quanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Tale accordo può essere pertanto omologato.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili tra i coniugi e Parte_1 [...]
sposati a San Martino Valle AU (AV) in data 12.04.1987, con atto Pt_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 5 parte 2 sez. A Uff. 1 dell'anno 1987 e ordina all'Ufficiale si Stato civile di provvedere alle annotazioni di legge;
2) omologa le conclusioni congiuntamente depositate di cui ai punti 1 e 3;
3) prende altresì atto delle condizioni previste dai punti 2 e 4;
4) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di San Martino Valle AU (AV) di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della
Cancelleria;
5) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2024 su relazione della dott. Lucia
Schiaretti
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
pagina 3 di 3