Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
RG 3576 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3576 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. CACCIATORE ASSUNTA presso la quale elettivamente domicilia
E nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CACCIATORE ASSUNTA presso la C.F._2
quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/02/2025 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro
[...]
contratto in NAPOLI il 24/09/2007 (atto n. 100, P. II, S. A, sez. R, anno 2007). Aggiungevano che dall'unione tra le parti non sono nati figli.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 co. cpc la comparizione figurata.
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Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
La casa familiare stabilita in Napoli, alla via Caprera n. 4 is. 21, verrà assegnata, unitamente alla mobilia che la correda, alla sig.ra ; Parte_1
Il sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento, la somma di € 300,00, somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici istat;
Ciascun coniuge si impegna alla restituzione dei beni e degli oggetti personali dell'altro coniuge che sono o dovessero ancora essere nella loro rispettiva disponibilità;
I coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio e / o rinnovo del passaporto;
Per tutto quanto non previsto nel presente atto verranno applicate le norme vigenti in materia;
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 100, P. II, S. A, sez.
R, anno 2007);
2 • spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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