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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/04/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE TERZA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa
Elena Merlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 19/2022 promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data
24/12/2021
da
(C.F. ), con l'Avv. DAL CORSO Parte_1 C.F._1
LUCA, giusta procura allegata all'atto di citazione telematico, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in RONCADE (TV)
- parte attrice opponente - contro
(C.F. , con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
MARTON CHIARAMARIA, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione telematica, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in MOGLIANO
VENETO (TV)
- parte convenuta opposta -
***
OGGETTO: Altri contratti d'opera,
Conclusioni di parte attrice:
- per : “Nel merito in via principale: revocare, annullare, Parte_1 dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 2520/2021 del 13.10.2021 emesso dal Tribunale di Treviso nei confronti della sig.ra per Parte_1 l'importo di €. 6.554,94 oltre agli interessi dal le singol aldo effettivo, oltre alle spese d'ingiunzione liquidate in €. 540,00 per compenso
1 professionale ed in €. 145,50 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge. In via subordinata: nella denegata ipotesi che l'intestato Tribunale riconosca come dovuta qualsivoglia somma in capo alla sig.ra , disporsi Parte_1 CTU volta ad accertare che i lavori eseguiti senza zione da parte dell'odierna attrice opponente fossero effettivamente necessari ed accertare che le somme richieste siano effettivamente congrue ed in particolare accertare: a) se i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte; b) la presenza di autorizzazione all'utilizzo di pezzi di ricambio usati;
c) la congruità del costo delle riparazioni con pezzi di ricambio usati ed il differente costo e valore delle riparazioni con l'utilizzo di pezzi di ricambio nuovi ed originali;
d) la congruità del costo della manodopera rispetto ai lavori svolti ed al monte ore lavoro effettivamente svolto. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. Si insiste inoltre per le istanze istruttorie come sopra integralmente riportate. Si chiede, infine, che il CTU venga chiamato a chiarimenti in particolar modo se abbia avuto modo di reperire presso La Provinciale documentazione scritta a firma della sig.ra che autorizzasse la ad eseguire lavori in Pt_1 CP_1 economia utilizzando pezzi di ricambio usati e se il ripristino dei danni con materiali usati possa essere considerata una riparazione a regola d'arte.”
Conclusioni di parte convenuta:
- per “nel merito: Controparte_1
- rige opponente nei confronti della società opposta in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti e conseguentemente confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1510/2021 emesso dal Tribunale di Treviso;
- in ogni caso condannare la signora al pagamento dell'importo Parte_1 di € 6.554,94 oltre interessi legali da nze al saldo, o alla somma maggiore e/o minore che dovesse risultare in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia;
- con vittoria delle spese e competenze di causa. in via istruttoria: Si chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova per testi:
1. vero che la signora conferiva l'incarico a Parte_1 [...] lla riparazione dei da Controparte_2 propria autovettura Fiat 500X tg. FL636AP in seguito al sinistro stradale avvenuto in data 13.01.20;
2. vero che la signora ed il suo compagno signor Parte_1 [...]
affermavano di esser stati tamponati dall'autovettura Mercedes CLK Parte_2 4FD e pertanto la signora provvedeva alla sottoscrizione del Pt_1 contratto d'opera e di cessione del credito in data 14.01.20 come da documento
2 che si rammostra;
3. vero che informava la signora ed il suo Controparte_1 Pt_1 compagno signor che l'ammontare delle riparazioni era di circa Parte_2 euro 10.000,00 he sarebbero stati utilizzati anche pezzi di ricambio usati;
4. vero che la signora confermava a di Pt_1 Controparte_1 procedere con le riparazi iedeva altresì ra sostitutiva;
2
5. vero che sono state svolte tutte le riparazioni come meglio indicate nella fattura n. 191 del 05.03.20 che si rammostra al teste (doc. 1 bis della comparsa di costituzione e risposta del 05.04.22 – cfr. doc. 2 copia fattura);
6. vero che nella fattura n. 191 del 05.03.20 sono anche conteggiate le spese per il recupero della vettura e le spese di noleggio auto sostitutiva;
7. vero che le riparazioni sono state concordate con il perito della compagnia assicurativa del veicolo antagonista;
8. vero che l'autovettura veniva consegnata alla signora nei Parte_1 primi giorni del mese di marzo 2020 e questa la accettava senza riserva alcuna;
9. vero che quale compagnia assicuratrice del veicolo tg. Controparte_3 CM644FD indicato dalla signora quale veicolo unico responsabile del Pt_1 sinistro, contestava la dinam sinistro attribuendo concorsuale responsabilità alla signora e provvedeva al pagamento in favore di Pt_1 dell'importo di euro 5.354,58 come risulta dalla Controparte_1 e si rammostra al teste (doc. 3 della comparsa di costituzione e risposta); Si indicano a testi i signori e entrambi Parte_3 Parte_4 presso di , il signor di Controparte_1 CP_2 Testimone_1 Mogliano Veneto. Ci si oppone alle istanze istruttorie tutte come chieste da controparte per i motivi già esposti nelle memorie istruttorie;
in denegata ipotesi di loro ammissione si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testi già indicati.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Parte attrice propone opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo n.
2520/2021 emesso dall'intestato Tribunale in data 22.9.2021, con il quale le viene ingiunto il pagamento dell'importo di € 6.554,94 a titolo di corrispettivo per lavori di riparazione eseguiti sull'automezzo di sua proprietà, a seguito del sinistro occorso in data 13.1.2020. In particolare, l'opponente sostiene che il legale rappresentante della convenuta l'avrebbe rassicurata che si sarebbe occupato di tutto lui, arrangiandosi direttamente con l'assicurazione, previa verifica dell'opportunità e della convenienza della riparazione, facendole firmare un documento in tal senso. L'opponente lamenta, in particolare, di non avere mai commissionato all'opposta lavori per € 12.000,00, importo così elevato da equivalere al valore della vettura stessa;
laddove informata, infatti, avrebbe potuto optare per farsi liquidare dall'assicurazione il valore dell'autovettura ante sinistro. Contesta, in ogni caso, la congruità dell'importo richiesto, anche alla luce del fatto che ben 15 componenti sostituiti sarebbero stati usati, oltre alla genericità dell'ingente importo richiesto per manodopera, pari ad € 4.284,00, senza alcuna indicazione delle ore di lavoro né del costo orario.
3 1.2 Parte convenuta opposta controdeduce che l'attrice le avrebbe sempre riferito di essere stata vittima del sinistro che aveva interessato l'autovettura oggetto delle riparazioni contestate, manifestando la volontà di procedere con le riparazioni necessarie, cedendo il proprio credito nei confronti della compagnia assicuratrice alla convenuta, nella certezza che l'assicurazione avrebbe risarcito l'intero danno;
il danno sarebbe stato stimato dal perito incaricato dall'assicurazione, con il quale venivano altresì concordate le riparazioni necessarie. La compagnia assicuratrice, tuttavia, riconosceva all'attrice soltanto i danni accertati alla parte posteriore del veicolo, per l'importo di € 5.354,58, ravvisando un concorso di colpa in tamponamento a catena in capo allo stesso conducente dell'auto dell'attrice; conseguentemente, la convenuta chiedeva il pagamento del compenso residuo, sul valore totale dei lavori effettuati pari ad € 12.000,00, per € 6.554,94, all'attrice medesima. La ricostruzione attorea sarebbe, in ogni caso, smentita dal chiaro tenore del contratto di cessione del credito dall'attrice sottoscritto, in particolare dagli artt. 4 e 12; detto contratto prevedeva anche il costo orario per le riparazioni, pari ad € 51,00, per riparazioni avvenute in 84 ore;
anche l'utilizzo di pezzi di ricambio usati era stato concordato sia con i periti dell'assicurazione sia con le parti, al fine di contenere i costi.
2. La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare la congruità del corrispettivo preteso dall'opposta, anche per manodopera, in base a quanto emerge dalla fattura sub doc. 2 monitorio, nonché a valutare l'eventuale antieconomicità delle riparazioni effettuate rispetto al valore della vettura, come risultante in atti, come da ordinanza in data 13.12.2022, che qui integralmente si richiama.
Le istanze di istruttoria orale formulate dall'attrice sono state ritenute inammissibili, sia in quanto è stato indicato quale teste il marito dell'attrice, portatore di un evidente interesse in causa, sia in quanto i capitoli di prova formulati hanno ad oggetto circostanze irrilevanti ai fini della decisione ovvero contrarie al contenuto del contratto intercorso tra le parti, come da ordinanza in data 20.6.2023.
L'opposizione non appare fondata, sulla base di quanto di seguito evidenziato.
4 2.1 In primo luogo, è pur vero che il “contratto d'opera e di cessione del credito” intercorso tra le parti (cfr. doc. 2 convenuta) non reca alcuna indicazione in ordine al corrispettivo dovuto alla carrozzeria per le riparazioni del mezzo dell'attrice, né è stato sottoscritto dalle parti alcun preventivo;
purtuttavia, è pacifico che l'attrice abbia affidato alla convenuta la sua vettura per gli interventi necessari a seguito del sinistro subito: la stessa attrice opponente più volte dichiara di essersi affidata alla convenuta, sul CP_1 presupposto che questa gestisse autonomamente la riparazione del veicolo, ricevendo il corrispettivo direttamente dall'assicurazione.
Purtuttavia, al momento di affidamento dell'incarico per le riparazioni, non era ancora certa l'esclusiva responsabilità del terzo veicolo coinvolto nel sinistro, di tal che ogni rassicurazione dall'attrice richiesta o alla stessa fornita in merito risultava inconferente e comunque irrilevante;
a tale proposito, l'art. 12 del contratto sottoscritto dall'attrice prevede chiaramente che “il Cedente si impegna a corrispondere alla cessionaria l'importo complessivo o parziale relativo a riparazioni, noleggio e recupero vettura nonché fermo vettura, qualora emergessero contestazioni in ordine alla responsabilità del cedente nella determinazione del sinistro e/o operatività della polizza avversaria”, di tal che non possono sussistere dubbi in ordine al fatto che, alla luce del fatto che la compagnia assicuratrice ha riconosciuto soltanto un concorso di colpa del conducente dell'altra vettura coinvolta nel sinistro, l'odierna attrice sia tenuta a corrispondere all'opposta il residuo dovuto per le lavorazioni pacificamente effettuate dalla carrozzeria convenuta.
Peraltro, le riparazioni risultano essere state effettuate a regola d'arte, non essendo mai stata sollevata dall'attrice alcuna contestazione in merito, e l'utilizzo di pezzi di ricambio non solo non ha inciso sulla funzionalità degli interventi, ma - in base a quanto condivisibilmente osservato dal consulente tecnico d'ufficio (cfr. pag. 18 relazione c.t.u.) - non ha comportato alcuna diminuzione di valore del veicolo, andando a ripristinare quello che era il suo stato d'uso preesistente.
In secondo luogo, quanto alla congruità del corrispettivo preteso dall'opposta, anche per manodopera, il c.t.u. ha accertato (cfr. pag. 21 relazione c.t.u.) una differenza di circa € 900,00 fra la stima del valore delle
5 lavorazioni da considerarsi congrua (€ 11.000,00) e quanto conteggiato in fattura (€ 11.909,52). Secondo il c.t.u., tale difformità è dovuta sostanzialmente al conteggio in fattura di alcuni ricambi (proiettore ant. dx, lampade allo iodio, fanalino dx), la cui necessità di sostituzione non sarebbe documentata in atti, in base alle foto prodotte, oltre che all'addebito del costo per il silenziatore, che non ha trovato riscontro;
altra differenza deriverebbe da una modesta sovrastima della manodopera necessaria alle riparazioni e ad un computo del costo del noleggio dell'auto sostitutiva lievemente superiore alla media di mercato per l'anno 2020.
Considerato, purtuttavia, che solo i ricambi la cui necessità di sostituzione non è documentata riguardano la parte anteriore del mezzo (€ 300 + € 65 + €
38,20), mentre il maggior costo del silenziatore (per € 63,00) riguarda la parte posteriore (della quale si è fatta carico l'assicurazione), e che le modestissime differenze nella stima oraria (81,50 ore anziché 84, per € 127,50) e nel costo di noleggio (€ 50,00) sono da ripartire tra tutti i lavori effettuati e, dunque, tra quanto corrisposto dall'assicurazione e quanto dovuto dall'attrice, rientrando, pertanto, nella normale tolleranza, l'unica differenza che può essere riconosciuta a favore di parte attrice riguarda i tre pezzi di ricambio, per l'importo di € 403,20 (€ 300 + € 65 + € 38,20), IVA esclusa, pari ad € 491,90,
IVA al 22% inclusa.
Peraltro, la stessa assicurazione ha provveduto a liquidare (seppur limitatamente al danneggiamento della parte posteriore) il corrispettivo delle riparazioni eseguite dalla convenuta opposta (cfr. doc. 3 monitorio), di tal che non sembra ricorrere la previsione di cui all'art. 13 del contratto, secondo cui il carrozziere avrebbe dovuto previamente informare il cedente laddove emergesse “a seguito delle risultanze peritali espletate dalla debitrice ceduta,
l'antieconomicità delle operazioni sulla vettura del cedente”. Si aggiunga che lo stesso c.t.u., espressamente incaricato di una valutazione in merito, ha chiarito che “la riparazione, con riferimento alla tipologia di intervento eseguito, risultava economicamente conveniente sia con riferimento alla fattura di ripristino (€ 11.909,52 i.c.) che alla stima da considerarsi congrua (€ 11.000,00
i.c.) e, questo, grazie all'utilizzo in parte di ricambi usati per la sola parte
6 anteriore” (cfr. pag. 22 relazione c.t.u.), a fronte di un valore dell'autovettura antecedente al sinistro pari ad € 13.000,00.
In ogni caso, l'affermazione dell'attrice secondo la quale ella avrebbe scelto di non riparare, a fronte di un preventivo dei costi di riparazione così elevato, risulta irrilevante, atteso che, con il contratto sottoscritto, l'attrice ha commissionato alla carrozzeria convenuta le riparazioni necessarie, senza alcuna specificazione, rimettendosi alle valutazioni del perito assicurativo in ordine alla convenienza delle stesse (cfr. art. 13 doc. 2), così spogliandosi di ogni possibilità di determinazione in merito.
Per tutti i predetti motivi, l'opposizione proposta risulta meritevole di accoglimento limitatamente all'importo sopra indicato di € 491,90 e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e parte attrice deve essere condannata a corrispondere a parte convenuta il minor importo di €
6.063,04 (€ 6.554,94 - € 491,90), oltre interessi moratori dalla scadenza della fattura al saldo.
3.1 Ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., all'accoglimento dell'opposizione per un importo minimo rispetto al totale richiesto, e pari a circa 1/13 del valore della controversia, nonché alla luce del minor importo dell'offerta formulata dall'attrice all'udienza del 26.4.2022, segue la condanna di parte attrice opponente al rimborso della quota di 12/13 delle spese di lite a favore di parte convenuta opposta, nella misura liquidata come da dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come recentemente aggiornato, in considerazione del valore della controversia (prossimo al valore minimo dello scaglione di riferimento), della sua relativa complessità e dell'attività istruttoria svolta, in misura intermedia tra i parametri minimi e quelli medi dello scaglione di riferimento per tutte le fasi (per l'importo complessivo di € 3.900).
Le spese vengono compensate per la restante misura di 1/13.
3.2 Per i medesimi motivi, anche le spese della c.t.u. vengono poste definitivamente a carico di parte attrice opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Sezione Terza civile, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa domanda, così decide:
7 1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo n. 2520/2021 emesso dall'intestato Tribunale in data 22.9.2021, e condanna parte attrice opponente a corrispondere a Parte_1 parte convenuta opposta il minor Controparte_1 importo di € 6.063,04, oltre interessi moratori dalla scadenza della fattura al saldo;
2) pone le spese della c.t.u., a firma del p.i. , definitivamente a Persona_1 carico di parte attrice opponente;
Parte_1
3) condanna parte attrice opponente alla rifusione Parte_1 della quota di 12/13 delle spese di lite in favore di parte convenuta opposta che si liquidano – quanto alla quota Controparte_1 di 12/13 - nell'importo di € 3.600,00 a titolo di compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
spese compensate per la restante misura di 1/13.
Così deciso in Treviso, il 16 aprile 2025
Il giudice
- dott.ssa Elena Merlo -
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