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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/06/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4598/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4598/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 4 giugno 2025 ad ore 10:30 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per 'avv. SERRANI CORRADO , oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Per l'avv. EGIDI RENATO , oggi sostituito dall'avv. CP_1
Per l'avv. BARBIERI MAURIZIO, oggi sostituito dall'avv. Controparte_2
MICHELA MANCIA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie conclusionali depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 14:05, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
VERBALE CHIUSO ORE 14:09.
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente) pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4598/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERRANI CORRADO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SERRANI CORRADO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EGIDI RENATO, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in Via Barilari n.37 - 60122 AN presso il difensore avv. EGIDI RENATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBIERI Controparte_2 P.IVA_2
MAURIZIO, elettivamente domiciliato in Piazza del Plebiscito n.55 ANCONA presso il difensore avv.
BARBIERI MAURIZIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte attrice
“ Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: →IN VIA ISTRUTTORIA, ove ritenuto necessario ai fini della decisione, ammettere le istanze istruttorie non ammesse con
l'ordinanza 7.04.2023 e, quindi: disporre l'acquisizione del rapporto del sinistro stradale di cui è causa redatto dalla Polstrada di AN (protocollo n.246 del 24.08.2019), completo di fotografie e planimetria;
ammettere prova per testi sui seguenti capitoli : 1) E' VERO CHE, alle ore 17,30 del giorno 24.08.2019, alla guida della propria motocicletta BMW targata EC58180, Parte_1 percorreva la rampa di uscita dell'autostrada A14 SUD al casello AN NORD ? 5) E' VERO CHE, dopo la caduta di cui ai capitoli precedenti, precisamente alle ore 18,45, la moto BMW targata pagina 2 di 15 EC58180 del come da ricevuta fiscale che Le viene mostrata (doc.B5), è stata Parte_1
trasportata dal carro attrezzi della presso il deposito dello stesso Soccorso Stradale Controparte_3
? 6) E' VERO CHE, dopo la caduta di cui ai capitoli precedenti, il è stato Parte_1
accompagnato dal carro attrezzi della al deposito dello stesso Soccorso Stradale, Controparte_3
dove è poi stato raggiunto dal fratello ? 7) E' VERO CHE la CP_4 Per_1 Controparte_3
il giorno martedì 27.08.2019, con il proprio carro attrezzi, come da ricevuta fiscale che Le viene mostrata (doc.B5), ha trasportato la moto BMW targata EC58180 del presso la officina Parte_1
di AN ? 8) E' VERO CHE la moto BMW targata EC58180 del è CP_5 Parte_1 rimasta ferma e custodita presso l'officina di AN dal 27.08.2019 al mese di CP_5
maggio 2020, cioè al termine delle riparazioni di cui alla fattura che Le viene mostrata (doc.B6) ? 11)
E' VERO CHE Ella, come da fattura che Le viene mostrata (doc.B4bis), per la redazione della perizia di stima di cui ai capitoli precedenti, ha richiesto ed ottenuto dal il pagamento di un Parte_1 compenso di € 200,00 ? Indica a testi i sigg.ri: , residente in [...]
2/C, sui capitoli 1), 5) e 6) Legale rappresentante della ditta con sede in Falconara Controparte_3
Marittima, via Del Consorzio n.47, sui capitoli 5), 6) e 7) residente in [...], CP_4 Per_1
via Colle Ameno n.29, sul capitolo 6). Legale rappresentante della ditta con sede in CP_5
AN, via I° Maggio n.56, sui capitoli 7) e 8) Dott. con studio in Falconara M.ma, via Testimone_2
Flaminia n.478, sul capitolo 11). →NEL MERITO: accertare e dichiarare che la convenuta
in qualità di gestore del tratto autostradale lungo il quale si è Controparte_2
verificato il fatto di cui è causa, è obbligata -ai sensi dell'art.1218 Cod..Civ. e/o ai sensi dell'art.2051, ovvero comunque ai sensi dell'art.2043 Cod.Civ.- a risarcire all'attore i danni tutti, Pt_1
patrimoniali e non patrimoniali, alle cose ed alla persona, che ad esso attore ne sono conseguiti;
accertare e dichiarare che la convenuta quale impresa designata ai sensi dell'art.283 e CP_1
segg. D.Lgs 209/2005 alla liquidazione del danno nella fattispecie cagionato dalla circolazione del veicolo non identificato, è obbligata a risarcire all'attore i danni alla persona, che ad esso Pt_1 attore ne sono conseguiti;
condannare pertanto la convenuta e la Controparte_2 convenuta in solido, a pagare all'attore a titolo di risarcimento del danno alla CP_1 Pt_1 persona subito a seguito del sinistro dui cui è causa, la complessiva somma di € 6.050,50, di cui €
5.700,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 350,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre alla rivalutazione ed agli interessi dalla data della di pubblicazione della sentenza al saldo;
condannare altresì la convenuta a pagare Controparte_2 all'attore a titolo di risarcimento del danno alle cose subito a seguito del sinistro dui cui è Pt_1 causa, la complessiva somma di € 7.478,91, di cui € 7.278,91 a titolo di risarcimento del danno per
pagina 3 di 15 costo riparazioni motociclo ed € 200,00 a titolo di risarcimento del danno per costo perizia di stima dei danni medesimi, oltre alla rivalutazione ed agli interessi dalla data della domanda giudiziale al saldo;
condannare infine i convenuti, in solido, a rimborsare all'attore le spese del procedimento per anticipazioni e compenso professionale, oltre al rimborso delle spese forfettarie -ex art.2
D.M.55/2014- nella misura del 15% del compenso totale per le prestazioni, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
Parte convenuta Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: In via principale: respingere in toto la domanda attorea di risarcimento del danno nei confronti di Controparte_2 perché infondata e comunque non provata sia relativamente all'an che al quantum debeatur, per
[...]
tutte le ragioni esposte in narrativa. In via subordinata riconvenzionale: nella denegata ipotesi in cui il
Giudice ritenesse provato l'evento ed il danno, accertare la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro per cui è causa del conducente/proprietario del veicolo rima-sto non identificato, che ha disperso il materiale liquido (gasolio) rinvenuto sul cavalcavia ove si è verificato il sinistro di cui è causa, e, per l'effetto, condannare , quale impresa designata dall'IVASS, ai sensi degli CP_1
artt.283 e segg. D.Lgs. 209/2005, alla liquidazione ed al risarcimento dei danni prodotti nella Regione
Marche dalla circolazione di veicoli rimasti non identificati, alla refusione in favore dell'attore di tutti
i danni alla persona che verranno accertati in corso di causa o, in via subordinata, dichiarare CP_1
tenuta a garantire e mallevare dalle conseguenze derivanti
[...] Controparte_2 dall'eventuale accoglimento della domanda risarcitoria avanzata nei suoi confronti dall'attore per quanto attiene ai danni alla persona, che verranno accertati in corso di causa, ovvero a rimborsare al- la medesima quanto questa fosse chiamata a pagare a titolo di eventuale danno alla persona, ivi comprese le spese legali, condannandola in conformità al relativo pagamento a favore di CP
. In ogni caso: nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse sussistente la Controparte_2 responsabilità di accertare e dichiarare la prevalente e/o concorsuale Controparte_2 responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro per cui è causa, con ogni Parte_1
conseguente statui-zione in merito al quantum debeatur. Con vittoria di spese e compensi di causa.
Parte convenuta CP_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectiis, respingere la domanda proposta da Parte_1
contro la nella sua qualità di impresa designata per la regione Marche alla gestione del CP_1
Fondo di Garanzia Vittime della strada in quanto infondata in fatto e diritto, nonché ogni domanda svolta nei suoi confronti da Con vittoria di spese e competenze Controparte_2
professionali”.
pagina 4 di 15 Svolgimento del procedimento
Con atto di citazione notificato in data 07.10.2021 conveniva in giudizio la società Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. le Tribunale, ogni Controparte_2
contraria istanza disattesa: NEL MERITO: accertare e dichiarare che la convenuta
[...]
, in qualità di gestore del tratto autostradale lungo il quale si è verificato il fatto di Controparte_2
cui è causa, è obbligata -ai sensi dell'art.1218 Cod. Civ. e/o ai sensi dell'art.2051, ovvero comunque ai sensi dell'art.2043 Cod. Civ.- a risarcire all'attore i danni tutti, patrimoniali e non Pt_1
patrimoniali, alle cose ed alla persona, che ad esso attore ne sono conseguiti;
- accertare e dichiarare che la convenuta quale impresa designata ai sensi dell'art.283 e segg. D.Lgs 209/2005 CP_1
alla liquidazione del danno nella fattispecie cagionato dalla circolazione del veicolo non identificato, è obbligata a risarcire all'attore i danni alla persona, che ad esso attore ne sono conseguiti;
- Pt_1 condannare pertanto la convenuta e la convenuta in Controparte_2 CP_1 solido, a pagare all'attore a titolo di risarcimento del danno alla persona subito a seguito del Pt_1 sinistro di cui è causa, la complessiva somma di € 8.130,00, di cui € 7.780,00 a titolo di risarcimento del danno biologico/non patrimoniale ed € 350,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre alla rivalutazione ed agli interessi dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- condannare altresì la convenuta a pagare all'attore a titolo di Controparte_2 Pt_1 risarcimento del danno alle cose subito a seguito del sinistro di cui è causa, la complessiva somma di €
8.640,26, di cui € 8.440,26 a titolo di risarcimento del danno per costo riparazioni motociclo ed €
200,00 a titolo di risarcimento del danno per costo perizia di stima danni medesimi, oltre alla rivalutazione ed agli interessi dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- condannare infine i convenuti, in solido, a rimborsare all'attore le spese di procedura per anticipazioni e compenso professionale, oltre al rimborso delle spese forfettarie -ex art.2 D.M.55/2014- nella misura del 15% del compenso totale per le prestazioni, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.”.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni Controparte_2
contraria istanza ed eccezione disattesa: a) In via principale: respingere in toto la do-manda attorea di risarcimento del danno nei confronti di perché infondata e comunque non CP Controparte_2 provata sia relativamente all'an che al quantum debeatur, per tutte le ragioni esposte in narrativa. b)
In via subordinata riconvenzionale: nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse provato l'evento ed il danno, accertare la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro per cui è causa del
pagina 5 di 15 conducente/proprietario del veicolo rimasto non identificato, che ha disperso il materiale liquido
(gasolio) rinvenuto sul cavalcavia ove si è verificato il sinistro di cui è causa, e, per l'effetto, condannare , quale impresa designata dall'IVASS, ai sensi degli artt.283 e segg. D.Lgs. CP_1
209/2005, alla liquidazione ed al risarcimento dei danni prodotti nella Regione Marche dalla circolazione di veicoli rimasti non identificati, alla refusione in favore dell'attore di tutti i danni alla persona che verranno accertati in corso di causa o, in via subordinata, dichiarare tenuta a CP_1 garantire e mallevare dalle conseguenze derivanti dall'eventuale Controparte_2
accoglimento della domanda risarcitoria avanzata nei suoi con-fronti dall'attore per quanto at-tiene ai danni alla persona, che verranno accertati in corso di causa, ovvero a rimborsare alla medesima quanto questa fosse chiamata a pagare a titolo di eventuale danno alla persona, ivi comprese le spese legali, condannandola in conformità al relativo pagamento a favore di . c) Controparte_2
In ogni caso: nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse sussi-stente la responsabilità di
accertare e dichiarare la prevalente e/o concorsuale responsabilità Controparte_2 dell'attore nella causazione del sinistro per cui è causa, con ogni conseguente statui- Parte_1
zione in merito al quantum debeatur. Con vittoria di spese e compensi di causa. Con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre e richiedere mezzi di prova nei termini di legge”.
Con comparsa di costituzione si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni CP_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectiis, respingere la domanda proposta da Parte_1
contro la nella sua qualità di impresa designa-ta per la regione Marche alla gestione del CP_1
fondo di garanzia vittime della strada in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competen-ze professionali.”
Fatte depositare le memorie ex art. 183 c.p.c., il precedente GI, con ordinanza 07.04.2023, ammetteva, in parte, le prove orali richieste dalle parti e riservava all'esito la decisione in ordine alle richieste CTU.
Con ordinanza 09.01.2025, resa all'esito delle escussioni testimoniali, il Giudice dott.ssa Seccacini delegava al GOP, dott. Claudio Cicconi, il prosieguo della trattazione del presente procedimento, ivi compresa la decisione finale.
Il Giudice on., letto il richiamato provvedimento, riteneva da un lato di confermare, in relazione alle prove testimoniali, il contenuto dell'ordinanza del GI del 8/4/2023 e, dall'altro lato, di dare ingresso delle due consulenze d'ufficio - tecnica e medico legale - richieste da parte attrice, nominando come consulenti tecnici d'ufficio l'ing. ed il dott. Persona_2 Persona_3
All'esito del deposito delle due consulenze, all'udienza del 14.05.2025 il GI fissava per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di memoria conclusionale.
pagina 6 di 15 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Prima di procedere all'esame del merito appare opportuna una breve riflessione giuridica sulle norme applicabili alla fattispecie per cui è causa.
Risulta innegabile che la giurisprudenza, con specifico riguardo alla gestione delle strade, seembrava orientata (in un primo momento) a riconoscere nell'art.2051 c.c. una fattispecie di responsabilità per colpa, attenuata, però, dall'inversione dell'onere della prova, perché l'estensione ed il numero di tali beni non consentiva una verifica e un controllo capillare.
Ne derivava che, su tali basi, veniva ad essere tendenzialmente esclusa la responsabilità della P.A. per mancata manutenzione delle strade (Cass. Civ., 20.02.2006, n. 3651; Cass. Civ., 14.06.2012, n. 9722 e
Corte Cost. n. 156/1999, che ha espresso il principio per il quale non viola il dettato costituzionale l'interpretazione dell'art.2051c.c., diretta ad escluderne la applicabilità alla P.A., “allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile, per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale ,da parte di terzi, un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti”).
Ciò posto, però, sulla vexata quaestio la giurisprudenza della Cassazione ha fatto registrare arresti più recenti, che paiono muoversi diversamente e seguire l'orientamento della dottrina, secondo cui, per affermare la responsabilità del custode, basta provare l'esistenza del solo nesso causale tra l'operare della cosa e l'evento dannoso (cfr. Cass. Civ, n.8229 del 07.04.2010; Cass.Civ. n.15375 del
13.07.2011), ovvero che ricorra, da un lato, il rapporto di custodia / relazione tra la cosa e chi ne dispone (così da eliminare le situazioni di pericolo e/o di escludere i terzi dal contatto con la cosa stessa) e, dall'altro, che il danno sia determinato dalla cosa in custodia.
La differenza tra i due richiamati orientamenti consiste che, conformemente alle regole in materia di responsabilità extracontrattuale, solo nel secondo sarà sufficiente che il danneggiato provi l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, ossia che quest'ultimo sia normale conseguenza delle specifiche condizioni in cui si trovava la res custodita.
Il convenuto, per liberarsi da responsabilità, dovrà, invece, dimostrare l'esistenza del caso fortuito e, quindi, che il danno si sia verificato per un evento non prevedibile e non superabile con una diligenza normalmente adeguata alla natura della cosa.
Sul punto, peraltro, la Suprema Corte ha identificato come esempio di caso fortuito il comportamento del danneggiato con caratteri di eccezionalità e imprevedibilità (cfr. Cass. Civ, n.2062 del 25.02.2004).
Ne deriva che secondo tale e più recente orientamento è applicabile alla fattispecie il principio di diritto, secondo cui: “La responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno pagina 7 di 15 .Essa è perciò esclusa solo dalla prova del fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, ma, nel valutare l'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il giudice deve tenere conto della natura e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione” (cfr. Cass. Civ. n.999 del 20.01.2014; Cass. Civ. n.287 del 13.01.2015).
Sicché, l'interruzione del nesso di causalità deve dipendere dalla natura imprevedibile e anomala dell'azione del danneggiato, oppure da violazione delle cautele minime di prudenza e accortezza, che ci si può attendere ragionevolmente da chi entri in contatto con la cosa e farne un uso normale.
Sul punto, peraltro, risulta, in particolar modo, chiarificatrice la più recente pronunzia di legittimità
(cfr. Cass. Civ., n.2477 del 01.02.2018), che ammonisce il Giudice del merito a non incorrere nell'errore d'impostazione giuridica dato dall'apprezzare il profilo della responsabilità ex art. 2051 c.c.
“secondo criteri ad essa estranei”, ovvero limitandosi “a valutare (escludendolo) il profilo soggettivo della colpa del custode, che è però estraneo al paradigma della responsabilità custodiale, incentrata unicamente - su un piano prettamente oggettivo - sul rapporto causale intercorrente fra la cosa in custodia e il danno subito dal terzo, con esclusione della possibilità di riconoscere una qualunque rilevanza al profilo della condotta del custode”.
Tant'è che la Cassazione avverte (con la richiamata statuizione) la necessità di una “puntualizzazione dei principi in materia di responsabilità per danni da cose in custodia, come via via espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, con attenzione specifica alla custodia dei beni demaniali e, tra questi, di quelli di grande estensione, come strade e loro accessori e pertinenze”.
Secondo la Cassazione, infatti, la formulazione della norma di cui all'art. 2051 c.c. ("ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito") evidenzia chiaramente che: "la responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa" (cfr. Cass. Civ. n.15761/2016) e che “ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è - come detto - del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051
c.c.” (cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 4476/ 2011).
A tanto si aggiunga che non v'è dubbio che la c.d. “insidia” non rappresenti un concetto giuridico, ma uno stato di fatto che, per oggettiva invisibilità e conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto (cfr. Cass.Civ.15375/2011 e 15196/2013).
pagina 8 di 15 Da quanto detto, consegue che, al fine di garantire la sicurezza degli utenti, la P.A, proprietaria delle strade pubbliche, è tenuta a provvedere alla relativa manutenzione, nonché a prevenire e, in caso, a segnalare ogni situazione di pericolo o di insidia (cfr. Cass. Civ. n.5445 del 14.03.2006 e n.22755 del
04.10.2013).
Ciò posto, occorre precisare, infine, che l'attività richiesta al giudicante va diretta a verificare se la condotta osservata dal danneggiato possa essere stata sufficiente, in sé, a causare l'evento dannoso con azione causale autonoma (senza limitarsi a valutare la condotta sotto il profilo della prevedibilità del pericolo) e allo stesso tempo a valutare la eventuale efficacia causale, anche concorrente, assunta dalla condotta omissiva colposa della P.A nella produzione del sinistro (cfr. Cass. Civ. n.8847 del
13.04.2007).
Tale valutazione, però, può basarsi anche su elementi indiziari: “… In tema di prova per presunzioni,
……è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non si raggiungerebbe con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi” (cfr.
Cass. Civ., n.5374 del 02.03.2017).
Mancando tale valutazione non sarà possibile statuire nel senso di un'interruzione del nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso per comportamento colposo del danneggiato.
Orbene, nella fattispecie concreta portata all'attenzione di questo giudicante, tra i dati di fatto acquisiti,
è incontestabile che:
1) l'evento si è verificato in autostrada, ovvero lungo un bene che, sia per le sue caratteristiche, sia, soprattutto, per la funzione che svolge, merita un'attenzione particolarmente efficiente da parte del custode;
2) lungo il tratto di strada in cui l'evento si è verificato, è stata riscontrata la presenza di una scia di sostanza, presumibilmente gasolio, lunga 25 metri;
3) gli organi accertatori nel rilevamento dell'incidente stradale in relazione alla natura dell'incidente affermano che lo stesso è da ascriversi “ad una perdita controllo a seguito di materiale viscido sull'asfalto”;
3) a prescindere dal tipo di veicolo che possa aver lasciato sul manto stradale tale scia (non identificato), ed a prescindere, altresì, da come ciò possa essere accaduto, rimane il dato di fatto che il custode non è stato in grado di riferire data ed ora dell'ultimo controllo fatto, ma di essersi attivato subito dopo il sinistro a dare comunicazione della presenza della scia di sostanza e di aver predisposto entro pochi minuti alla bonifica dell'area;
pagina 9 di 15 4) la condotta di guida, tenuta nella specie, dell'appellato risulta essere stata conforme ai prescritti canoni normativi e prudenziali, poiché nei suoi confronti l'autorità intervenuta non ha elevato alcuna contravvenzione precisando, altresì, dopo aver visionando la moto incidentata, che vi erano
“pneumatici efficienti”.
Di conseguenza, valutate le circostanze di fatto acquisite nel corso dell'istruttoria, ivi comprese quelle testimoniali espressa dal teste è ragionevole presumere che parte attrice, la quale Testimone_1
non aveva motivo per prestare una particolare attenzione alla marcia, non abbia potuto percepire il pericolo (anche per la presenza di un autovettura, come riferito dal teste, che viaggiava anteriormente e che, verosimilmente ha occultato, anche parzialmente, la visuale del motociclista attore).
Di contro, considerato che l'anomalia interessava un tratto autostradale, precisamente una corsia del cavalcavia dell'uscita autostradale AN Nord ed era abbastanza estesa (mt 25 lineari) non si può valutare come efficiente un'attività di manutenzione del custode, il quale non è stato in grado di provare la data del proprio ultimo controllo dell'area oggetto del sinistro, la quale si trova nelle immediate vicinanze del casello autostradale e non lungo la rete viaria.
Ad avviso di questo Giudice, infatti, sarebbe stata necessaria (e sufficiente) una maggior frequenza nei controlli (qualche ora prima del sinistro o comunque nella stessa giornata), per poter ritenere che il custode non fosse in condizione di avere avuto (prima del verificarsi dell'evento per cui è causa) concreta percezione del pericolo per gli utenti, però, nel caso di specie, tale prova è mancata.
Da ciò la necessaria conclusione, secondo cui, applicando alla fattispecie concreta i principi di diritto affermatisi nel tempo e sopra riportati, è evidente che, trattandosi di azione ex art. 2051 c.c., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere rivolta a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, i tutto sempre ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo.
In ogni caso, occorre ribadire, trattasi di deduzioni volte a sostenere la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode.
Ciò posto, resta, quindi, fermo che, provato il nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Quanto, poi, ai criteri di accertamento del nesso causale, si richiama il consolidato orientamento di legittimità (cfr. ex multis Cass.Civ, S.U. n. 576/2008), secondo cui: “ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro
pagina 10 di 15 se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non); tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente - desumibile dal capoverso della medesima disposizione - in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare
l'evento secondo il principio della c.d causalità adeguata o quello similare della regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che - secondo l'id quod plerumque accidit
e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma)- integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce
l'antecedente necessario. Ne deriva che tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa e elidendone l'efficacia condizionante.”
Per quanto concerne la fattispecie concreta, pertanto, è consentito ritenere che la oggettiva imprevedibilità di un fattore esterno è suscettibile di esaurirsi col tempo, posto che una modifica improvvisa delle condizioni della cosa (quali la macchia d'olio o di gasolio / benzina lasciata sull'asfalto da un veicolo in transito) è destinata a perdere, col trascorrere del tempo dal suo accadimento e avuto riguardo alle concrete possibilità di estrinsecazione della signoria di fatto sulla cosa, la sua natura eccezionale, finendo col fare corpo con la cosa stessa.
Sicché, è a questa, come modificata dall'evento originariamente improvviso, che correttamente va ascritto il fatto dannoso che ne deriva, con esclusione del ricorso del caso fortuito.
Né, in senso contrario, ci sono elementi di fatto utili a ritenere che la situazione di un possibile pericolo potesse, nella specie, essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato.
E questo, anche se è vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare pagina 11 di 15 condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile.
In conclusione, posto che, nel caso concreto, non si può ravvisare alcuna interruzione (per comportamento colposo del danneggiato) del nesso eziologico causa/danno, mentre, è evidente, di contro, la condotta omissiva, ovvero la mancanza di un'efficiente attività di manutenzione, della P.A. o ente delegato nella causazione del sinistro, la domanda risarcitoria deve essere accolta.
A sostegno di quanto sopra esposto si precisa che spetta al proprietario ovvero ente gestore / custode della strada della strada “dimostrare il caso fortuito, ossia che la macchia oleosa si sia formata poco prima del sinistro e non fosse né prevedibile né evitabile. In buona sostanza, compete al custode la prova liberatoria, ossia la dimostrazione dell'estraneità dell'evento alla sua sfera, allegando elementi, anche presuntivi, a supporto del caso fortuito” (cfr. Cass. Civ. n.7361 del 15.03.2019) giacché viene
“esclusa la responsabilità dell'ente proprietario della strada qualora il sinistro si verifichi a causa di una macchia d'olio fresca presente sulla carreggiata” (cfr. Cass. Civ. n.4963 del 20.02.2019)
Posto quanto sopra esposto, pertanto, non vi è dubbio che la convenuta è Controparte_2
responsabile per i danni lamentati da parte attrice quale concessionarie e custode del tratto di strada dove si è verificato il sinistro.
Occorre valutare, però, una eventuale concorsualità nella responsabilità dell'evento da parte della convenuta , quale impresa designata per la regione Marche alla gestione del fondo di CP_1
garanzia vittime della strada.
Sul punto si osserva che l'art. 283 Cod. Ass. dispone che sia onere del danneggiato da sinistro stradale dimostrare che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa altrui ed in caso di veicolo non identificato è necessaria anche la prova che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
Tale ultimo onere probatorio può essere assolto mediante presunzioni, non potendosi addebitare al danneggiato l'onere di svolgere indagini articolate e complesse (cfr. Tribunale Napoli sez. IV,
30.11.2021, n.9687).
Non vi è dubbio alcuno che solo un veicolo tra quelli che devono essere necessariamente muniti di assicurazione obbligatoria possa accedere accedere ad tratto autostradale come quello in questione, poiché in caso contrario lo stesso non potrebbe neppure entrare in siffatta strada.
Un'interpretazione rigida dell'articolo sopra menzionato costituirebbe necessariamente un onere probatorio diabolico nei confronti di un soggetto vittima di un sinistro causato da un veicolo rimasto sconosciuto, con tutti i limiti che lo stesso in tale frangente può avere, soprattutto se ferito, come nella fattispecie per cui è causa.
pagina 12 di 15 Non vi è dubbio, inoltre, che una perdita di materiale scivoloso, consistente in una macchia d'olio o di gasolio / benzina, può solo essere derivato da un veicolo transitante in un'autostrada, il quale, come sopra riferito, non può che essere soggetto all'assicurazione obbligatoria.
Preso atto di quanto sopra esposto, la responsabilità dei danni lamentati da parte attrice può essere imputata anche, in via concorsuale, alla convenuta limitatamente ai danni Controparte_6
esclusivamente inerenti alla persona, essendo esclusi quelli relativi alle cose, così come previsto dal
D.lgs 209/2005.
Allo stato occorre, pertanto, valutare il quantum del risarcimento.
Circa i danni alla persona sono condivisibili le conclusioni cui perviene il CTU, perché esenti da vizi logici e giuridici, nonché conformi alla letteratura medica e scientifica.
Né, d'altra parte, il detto elaborato risulta essere stato oggetto di contestazione specifica da parte dei convenuti, sicché questo Tribunale ritiene di poterlo condividere.
Sul punto il CTU dott. ha accertato che in conseguenza immediata e Persona_3 Parte_1
diretta del sinistro per cui è giudizio patì un periodo di malattia di giorni 50, di cui 7 al 75%, 30 al 50%
e 13 al 25% all'esito del quale sono residuati postumi pari al 2%.
Trattandosi, pertanto, di un danno di lieve entità, la sua valutazione essere effettuata sulla base delle tabelle previste dall'art.139 Cod. Ass e non sui criteri elaborati dal Tribunale di Milano.
Secondo i parametri della tabella del danno di lieve entità oggi in vigore (D.M.16.07.24), quindi in moneta già rivalutata rispetto al sinistro, il corrispettivo economico delle lesioni è quantificabile secondo il seguente calcolo:
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 39 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 13
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 2.915,79
Invalidità temporanea parziale al 75% € 290,01
Invalidità temporanea parziale al 50% € 828,60
pagina 13 di 15 Invalidità temporanea parziale al 25% € 179,53
Totale danno biologico temporaneo € 1.298,14
Danno morale (33,33%) € 1.404,50
TOTALE GENERALE: € 5.618,43
Tale somma è valutata ad oggi.
In merito alla quantificazione dei danni a cose, è provato che il motociclo di proprietà e condotto dall'attore ha subito danni che sono stati valutati dal CTU, ing. Persona_2
Il citato CTU ha ritenuto attendibile la stima dei costi di riparazione dei danni riportati dalla moto elaborata dal CTP dott. che li quantificava in complessivi € 8.440,26 iva compresa, ma ha Tes_2
evidenziato che soltanto una parte delle riparazioni è avvenuta con l'emissione di fattura per € 2.000,00 iva compresa.
Di conseguenza il danno risarcibile può essere quantificato in complessivi € 7.278,91, pari all'importo del danno imponibile di € 6.918,25 confermato dal C.T.U, maggiorato dell'importo dell'i.v.a. per €
360,66 esposta sulla fattura emessa dalla CP_5
A tale danno va aggiunto l'importo della spesa di €.200,00 sostenuta dall'attore per la perizia di stima redatta dal citato dott. come da fattura in atti, il tutto oltre interessi dal saldo all'effettivo Tes_2
pagamento.
Poste le modalità ed i limiti di responsabilità parte convenuta dovrà essere CP CP condannata al pagamento della somma di €.10.288,12, costituita dal 50% del danno fisico pari ad
€.2.809,21 e dal 100% del danno alla moto pari ad €.7.478,91, mentre la compagnia CP_1 nella qualifica d'impresa designata ai sensi dell'art.283 e segg. D.Lgs 209/2005 alla liquidazione del danno nella fattispecie cagionato dalla circolazione del veicolo non identificato della somma di
€.2.809,21 quale 50% del danno fisico subito da parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza con liquidazione come da dispositivo e vanno divise sulla base all'entità del risarcimento alla quale ciascun convenuto è stato condannato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e Dichiara che la convenuta in qualità di gestore del Controparte_2 tratto autostradale lungo il quale si è verificato il fatto di cui è causa, è obbligata a risarcire all'attore la complessiva somma di €.10.288,12, oltre interessi dal fatto all'effettivo pagamento;
Parte_1
Accerta e Dichiara che la convenuta in qualità d'impresa designata Controparte_7 ai sensi dell'art.283 e segg. D.Lgs 209/2005 alla liquidazione del danno nella fattispecie cagionato pagina 14 di 15 dalla circolazione del veicolo non identificato, è obbligata a risarcire all'attore la Parte_1 complessiva somma di €.2.809,21, oltre interessi dal fatto all'effettivo pagamento;
Condanna a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si Controparte_2 liquidano in €.132,00 per spese, €.5.077,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge se ed in quanto dovuti.
Condanna a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si Controparte_7 liquidano in €.132,00 per spese, €.2.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge se ed in quanto dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.
AN, 4 giugno 2025.
Il Giudice on. dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 15 di 15
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4598/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 4 giugno 2025 ad ore 10:30 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per 'avv. SERRANI CORRADO , oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Per l'avv. EGIDI RENATO , oggi sostituito dall'avv. CP_1
Per l'avv. BARBIERI MAURIZIO, oggi sostituito dall'avv. Controparte_2
MICHELA MANCIA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie conclusionali depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 14:05, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
VERBALE CHIUSO ORE 14:09.
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente) pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4598/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERRANI CORRADO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SERRANI CORRADO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EGIDI RENATO, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in Via Barilari n.37 - 60122 AN presso il difensore avv. EGIDI RENATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBIERI Controparte_2 P.IVA_2
MAURIZIO, elettivamente domiciliato in Piazza del Plebiscito n.55 ANCONA presso il difensore avv.
BARBIERI MAURIZIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte attrice
“ Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: →IN VIA ISTRUTTORIA, ove ritenuto necessario ai fini della decisione, ammettere le istanze istruttorie non ammesse con
l'ordinanza 7.04.2023 e, quindi: disporre l'acquisizione del rapporto del sinistro stradale di cui è causa redatto dalla Polstrada di AN (protocollo n.246 del 24.08.2019), completo di fotografie e planimetria;
ammettere prova per testi sui seguenti capitoli : 1) E' VERO CHE, alle ore 17,30 del giorno 24.08.2019, alla guida della propria motocicletta BMW targata EC58180, Parte_1 percorreva la rampa di uscita dell'autostrada A14 SUD al casello AN NORD ? 5) E' VERO CHE, dopo la caduta di cui ai capitoli precedenti, precisamente alle ore 18,45, la moto BMW targata pagina 2 di 15 EC58180 del come da ricevuta fiscale che Le viene mostrata (doc.B5), è stata Parte_1
trasportata dal carro attrezzi della presso il deposito dello stesso Soccorso Stradale Controparte_3
? 6) E' VERO CHE, dopo la caduta di cui ai capitoli precedenti, il è stato Parte_1
accompagnato dal carro attrezzi della al deposito dello stesso Soccorso Stradale, Controparte_3
dove è poi stato raggiunto dal fratello ? 7) E' VERO CHE la CP_4 Per_1 Controparte_3
il giorno martedì 27.08.2019, con il proprio carro attrezzi, come da ricevuta fiscale che Le viene mostrata (doc.B5), ha trasportato la moto BMW targata EC58180 del presso la officina Parte_1
di AN ? 8) E' VERO CHE la moto BMW targata EC58180 del è CP_5 Parte_1 rimasta ferma e custodita presso l'officina di AN dal 27.08.2019 al mese di CP_5
maggio 2020, cioè al termine delle riparazioni di cui alla fattura che Le viene mostrata (doc.B6) ? 11)
E' VERO CHE Ella, come da fattura che Le viene mostrata (doc.B4bis), per la redazione della perizia di stima di cui ai capitoli precedenti, ha richiesto ed ottenuto dal il pagamento di un Parte_1 compenso di € 200,00 ? Indica a testi i sigg.ri: , residente in [...]
2/C, sui capitoli 1), 5) e 6) Legale rappresentante della ditta con sede in Falconara Controparte_3
Marittima, via Del Consorzio n.47, sui capitoli 5), 6) e 7) residente in [...], CP_4 Per_1
via Colle Ameno n.29, sul capitolo 6). Legale rappresentante della ditta con sede in CP_5
AN, via I° Maggio n.56, sui capitoli 7) e 8) Dott. con studio in Falconara M.ma, via Testimone_2
Flaminia n.478, sul capitolo 11). →NEL MERITO: accertare e dichiarare che la convenuta
in qualità di gestore del tratto autostradale lungo il quale si è Controparte_2
verificato il fatto di cui è causa, è obbligata -ai sensi dell'art.1218 Cod..Civ. e/o ai sensi dell'art.2051, ovvero comunque ai sensi dell'art.2043 Cod.Civ.- a risarcire all'attore i danni tutti, Pt_1
patrimoniali e non patrimoniali, alle cose ed alla persona, che ad esso attore ne sono conseguiti;
accertare e dichiarare che la convenuta quale impresa designata ai sensi dell'art.283 e CP_1
segg. D.Lgs 209/2005 alla liquidazione del danno nella fattispecie cagionato dalla circolazione del veicolo non identificato, è obbligata a risarcire all'attore i danni alla persona, che ad esso Pt_1 attore ne sono conseguiti;
condannare pertanto la convenuta e la Controparte_2 convenuta in solido, a pagare all'attore a titolo di risarcimento del danno alla CP_1 Pt_1 persona subito a seguito del sinistro dui cui è causa, la complessiva somma di € 6.050,50, di cui €
5.700,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 350,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre alla rivalutazione ed agli interessi dalla data della di pubblicazione della sentenza al saldo;
condannare altresì la convenuta a pagare Controparte_2 all'attore a titolo di risarcimento del danno alle cose subito a seguito del sinistro dui cui è Pt_1 causa, la complessiva somma di € 7.478,91, di cui € 7.278,91 a titolo di risarcimento del danno per
pagina 3 di 15 costo riparazioni motociclo ed € 200,00 a titolo di risarcimento del danno per costo perizia di stima dei danni medesimi, oltre alla rivalutazione ed agli interessi dalla data della domanda giudiziale al saldo;
condannare infine i convenuti, in solido, a rimborsare all'attore le spese del procedimento per anticipazioni e compenso professionale, oltre al rimborso delle spese forfettarie -ex art.2
D.M.55/2014- nella misura del 15% del compenso totale per le prestazioni, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
Parte convenuta Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: In via principale: respingere in toto la domanda attorea di risarcimento del danno nei confronti di Controparte_2 perché infondata e comunque non provata sia relativamente all'an che al quantum debeatur, per
[...]
tutte le ragioni esposte in narrativa. In via subordinata riconvenzionale: nella denegata ipotesi in cui il
Giudice ritenesse provato l'evento ed il danno, accertare la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro per cui è causa del conducente/proprietario del veicolo rima-sto non identificato, che ha disperso il materiale liquido (gasolio) rinvenuto sul cavalcavia ove si è verificato il sinistro di cui è causa, e, per l'effetto, condannare , quale impresa designata dall'IVASS, ai sensi degli CP_1
artt.283 e segg. D.Lgs. 209/2005, alla liquidazione ed al risarcimento dei danni prodotti nella Regione
Marche dalla circolazione di veicoli rimasti non identificati, alla refusione in favore dell'attore di tutti
i danni alla persona che verranno accertati in corso di causa o, in via subordinata, dichiarare CP_1
tenuta a garantire e mallevare dalle conseguenze derivanti
[...] Controparte_2 dall'eventuale accoglimento della domanda risarcitoria avanzata nei suoi confronti dall'attore per quanto attiene ai danni alla persona, che verranno accertati in corso di causa, ovvero a rimborsare al- la medesima quanto questa fosse chiamata a pagare a titolo di eventuale danno alla persona, ivi comprese le spese legali, condannandola in conformità al relativo pagamento a favore di CP
. In ogni caso: nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse sussistente la Controparte_2 responsabilità di accertare e dichiarare la prevalente e/o concorsuale Controparte_2 responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro per cui è causa, con ogni Parte_1
conseguente statui-zione in merito al quantum debeatur. Con vittoria di spese e compensi di causa.
Parte convenuta CP_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectiis, respingere la domanda proposta da Parte_1
contro la nella sua qualità di impresa designata per la regione Marche alla gestione del CP_1
Fondo di Garanzia Vittime della strada in quanto infondata in fatto e diritto, nonché ogni domanda svolta nei suoi confronti da Con vittoria di spese e competenze Controparte_2
professionali”.
pagina 4 di 15 Svolgimento del procedimento
Con atto di citazione notificato in data 07.10.2021 conveniva in giudizio la società Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. le Tribunale, ogni Controparte_2
contraria istanza disattesa: NEL MERITO: accertare e dichiarare che la convenuta
[...]
, in qualità di gestore del tratto autostradale lungo il quale si è verificato il fatto di Controparte_2
cui è causa, è obbligata -ai sensi dell'art.1218 Cod. Civ. e/o ai sensi dell'art.2051, ovvero comunque ai sensi dell'art.2043 Cod. Civ.- a risarcire all'attore i danni tutti, patrimoniali e non Pt_1
patrimoniali, alle cose ed alla persona, che ad esso attore ne sono conseguiti;
- accertare e dichiarare che la convenuta quale impresa designata ai sensi dell'art.283 e segg. D.Lgs 209/2005 CP_1
alla liquidazione del danno nella fattispecie cagionato dalla circolazione del veicolo non identificato, è obbligata a risarcire all'attore i danni alla persona, che ad esso attore ne sono conseguiti;
- Pt_1 condannare pertanto la convenuta e la convenuta in Controparte_2 CP_1 solido, a pagare all'attore a titolo di risarcimento del danno alla persona subito a seguito del Pt_1 sinistro di cui è causa, la complessiva somma di € 8.130,00, di cui € 7.780,00 a titolo di risarcimento del danno biologico/non patrimoniale ed € 350,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre alla rivalutazione ed agli interessi dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- condannare altresì la convenuta a pagare all'attore a titolo di Controparte_2 Pt_1 risarcimento del danno alle cose subito a seguito del sinistro di cui è causa, la complessiva somma di €
8.640,26, di cui € 8.440,26 a titolo di risarcimento del danno per costo riparazioni motociclo ed €
200,00 a titolo di risarcimento del danno per costo perizia di stima danni medesimi, oltre alla rivalutazione ed agli interessi dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- condannare infine i convenuti, in solido, a rimborsare all'attore le spese di procedura per anticipazioni e compenso professionale, oltre al rimborso delle spese forfettarie -ex art.2 D.M.55/2014- nella misura del 15% del compenso totale per le prestazioni, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.”.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni Controparte_2
contraria istanza ed eccezione disattesa: a) In via principale: respingere in toto la do-manda attorea di risarcimento del danno nei confronti di perché infondata e comunque non CP Controparte_2 provata sia relativamente all'an che al quantum debeatur, per tutte le ragioni esposte in narrativa. b)
In via subordinata riconvenzionale: nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse provato l'evento ed il danno, accertare la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro per cui è causa del
pagina 5 di 15 conducente/proprietario del veicolo rimasto non identificato, che ha disperso il materiale liquido
(gasolio) rinvenuto sul cavalcavia ove si è verificato il sinistro di cui è causa, e, per l'effetto, condannare , quale impresa designata dall'IVASS, ai sensi degli artt.283 e segg. D.Lgs. CP_1
209/2005, alla liquidazione ed al risarcimento dei danni prodotti nella Regione Marche dalla circolazione di veicoli rimasti non identificati, alla refusione in favore dell'attore di tutti i danni alla persona che verranno accertati in corso di causa o, in via subordinata, dichiarare tenuta a CP_1 garantire e mallevare dalle conseguenze derivanti dall'eventuale Controparte_2
accoglimento della domanda risarcitoria avanzata nei suoi con-fronti dall'attore per quanto at-tiene ai danni alla persona, che verranno accertati in corso di causa, ovvero a rimborsare alla medesima quanto questa fosse chiamata a pagare a titolo di eventuale danno alla persona, ivi comprese le spese legali, condannandola in conformità al relativo pagamento a favore di . c) Controparte_2
In ogni caso: nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse sussi-stente la responsabilità di
accertare e dichiarare la prevalente e/o concorsuale responsabilità Controparte_2 dell'attore nella causazione del sinistro per cui è causa, con ogni conseguente statui- Parte_1
zione in merito al quantum debeatur. Con vittoria di spese e compensi di causa. Con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre e richiedere mezzi di prova nei termini di legge”.
Con comparsa di costituzione si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni CP_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectiis, respingere la domanda proposta da Parte_1
contro la nella sua qualità di impresa designa-ta per la regione Marche alla gestione del CP_1
fondo di garanzia vittime della strada in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competen-ze professionali.”
Fatte depositare le memorie ex art. 183 c.p.c., il precedente GI, con ordinanza 07.04.2023, ammetteva, in parte, le prove orali richieste dalle parti e riservava all'esito la decisione in ordine alle richieste CTU.
Con ordinanza 09.01.2025, resa all'esito delle escussioni testimoniali, il Giudice dott.ssa Seccacini delegava al GOP, dott. Claudio Cicconi, il prosieguo della trattazione del presente procedimento, ivi compresa la decisione finale.
Il Giudice on., letto il richiamato provvedimento, riteneva da un lato di confermare, in relazione alle prove testimoniali, il contenuto dell'ordinanza del GI del 8/4/2023 e, dall'altro lato, di dare ingresso delle due consulenze d'ufficio - tecnica e medico legale - richieste da parte attrice, nominando come consulenti tecnici d'ufficio l'ing. ed il dott. Persona_2 Persona_3
All'esito del deposito delle due consulenze, all'udienza del 14.05.2025 il GI fissava per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di memoria conclusionale.
pagina 6 di 15 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Prima di procedere all'esame del merito appare opportuna una breve riflessione giuridica sulle norme applicabili alla fattispecie per cui è causa.
Risulta innegabile che la giurisprudenza, con specifico riguardo alla gestione delle strade, seembrava orientata (in un primo momento) a riconoscere nell'art.2051 c.c. una fattispecie di responsabilità per colpa, attenuata, però, dall'inversione dell'onere della prova, perché l'estensione ed il numero di tali beni non consentiva una verifica e un controllo capillare.
Ne derivava che, su tali basi, veniva ad essere tendenzialmente esclusa la responsabilità della P.A. per mancata manutenzione delle strade (Cass. Civ., 20.02.2006, n. 3651; Cass. Civ., 14.06.2012, n. 9722 e
Corte Cost. n. 156/1999, che ha espresso il principio per il quale non viola il dettato costituzionale l'interpretazione dell'art.2051c.c., diretta ad escluderne la applicabilità alla P.A., “allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile, per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale ,da parte di terzi, un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti”).
Ciò posto, però, sulla vexata quaestio la giurisprudenza della Cassazione ha fatto registrare arresti più recenti, che paiono muoversi diversamente e seguire l'orientamento della dottrina, secondo cui, per affermare la responsabilità del custode, basta provare l'esistenza del solo nesso causale tra l'operare della cosa e l'evento dannoso (cfr. Cass. Civ, n.8229 del 07.04.2010; Cass.Civ. n.15375 del
13.07.2011), ovvero che ricorra, da un lato, il rapporto di custodia / relazione tra la cosa e chi ne dispone (così da eliminare le situazioni di pericolo e/o di escludere i terzi dal contatto con la cosa stessa) e, dall'altro, che il danno sia determinato dalla cosa in custodia.
La differenza tra i due richiamati orientamenti consiste che, conformemente alle regole in materia di responsabilità extracontrattuale, solo nel secondo sarà sufficiente che il danneggiato provi l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, ossia che quest'ultimo sia normale conseguenza delle specifiche condizioni in cui si trovava la res custodita.
Il convenuto, per liberarsi da responsabilità, dovrà, invece, dimostrare l'esistenza del caso fortuito e, quindi, che il danno si sia verificato per un evento non prevedibile e non superabile con una diligenza normalmente adeguata alla natura della cosa.
Sul punto, peraltro, la Suprema Corte ha identificato come esempio di caso fortuito il comportamento del danneggiato con caratteri di eccezionalità e imprevedibilità (cfr. Cass. Civ, n.2062 del 25.02.2004).
Ne deriva che secondo tale e più recente orientamento è applicabile alla fattispecie il principio di diritto, secondo cui: “La responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno pagina 7 di 15 .Essa è perciò esclusa solo dalla prova del fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, ma, nel valutare l'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il giudice deve tenere conto della natura e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione” (cfr. Cass. Civ. n.999 del 20.01.2014; Cass. Civ. n.287 del 13.01.2015).
Sicché, l'interruzione del nesso di causalità deve dipendere dalla natura imprevedibile e anomala dell'azione del danneggiato, oppure da violazione delle cautele minime di prudenza e accortezza, che ci si può attendere ragionevolmente da chi entri in contatto con la cosa e farne un uso normale.
Sul punto, peraltro, risulta, in particolar modo, chiarificatrice la più recente pronunzia di legittimità
(cfr. Cass. Civ., n.2477 del 01.02.2018), che ammonisce il Giudice del merito a non incorrere nell'errore d'impostazione giuridica dato dall'apprezzare il profilo della responsabilità ex art. 2051 c.c.
“secondo criteri ad essa estranei”, ovvero limitandosi “a valutare (escludendolo) il profilo soggettivo della colpa del custode, che è però estraneo al paradigma della responsabilità custodiale, incentrata unicamente - su un piano prettamente oggettivo - sul rapporto causale intercorrente fra la cosa in custodia e il danno subito dal terzo, con esclusione della possibilità di riconoscere una qualunque rilevanza al profilo della condotta del custode”.
Tant'è che la Cassazione avverte (con la richiamata statuizione) la necessità di una “puntualizzazione dei principi in materia di responsabilità per danni da cose in custodia, come via via espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, con attenzione specifica alla custodia dei beni demaniali e, tra questi, di quelli di grande estensione, come strade e loro accessori e pertinenze”.
Secondo la Cassazione, infatti, la formulazione della norma di cui all'art. 2051 c.c. ("ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito") evidenzia chiaramente che: "la responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa" (cfr. Cass. Civ. n.15761/2016) e che “ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è - come detto - del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051
c.c.” (cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 4476/ 2011).
A tanto si aggiunga che non v'è dubbio che la c.d. “insidia” non rappresenti un concetto giuridico, ma uno stato di fatto che, per oggettiva invisibilità e conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto (cfr. Cass.Civ.15375/2011 e 15196/2013).
pagina 8 di 15 Da quanto detto, consegue che, al fine di garantire la sicurezza degli utenti, la P.A, proprietaria delle strade pubbliche, è tenuta a provvedere alla relativa manutenzione, nonché a prevenire e, in caso, a segnalare ogni situazione di pericolo o di insidia (cfr. Cass. Civ. n.5445 del 14.03.2006 e n.22755 del
04.10.2013).
Ciò posto, occorre precisare, infine, che l'attività richiesta al giudicante va diretta a verificare se la condotta osservata dal danneggiato possa essere stata sufficiente, in sé, a causare l'evento dannoso con azione causale autonoma (senza limitarsi a valutare la condotta sotto il profilo della prevedibilità del pericolo) e allo stesso tempo a valutare la eventuale efficacia causale, anche concorrente, assunta dalla condotta omissiva colposa della P.A nella produzione del sinistro (cfr. Cass. Civ. n.8847 del
13.04.2007).
Tale valutazione, però, può basarsi anche su elementi indiziari: “… In tema di prova per presunzioni,
……è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non si raggiungerebbe con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi” (cfr.
Cass. Civ., n.5374 del 02.03.2017).
Mancando tale valutazione non sarà possibile statuire nel senso di un'interruzione del nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso per comportamento colposo del danneggiato.
Orbene, nella fattispecie concreta portata all'attenzione di questo giudicante, tra i dati di fatto acquisiti,
è incontestabile che:
1) l'evento si è verificato in autostrada, ovvero lungo un bene che, sia per le sue caratteristiche, sia, soprattutto, per la funzione che svolge, merita un'attenzione particolarmente efficiente da parte del custode;
2) lungo il tratto di strada in cui l'evento si è verificato, è stata riscontrata la presenza di una scia di sostanza, presumibilmente gasolio, lunga 25 metri;
3) gli organi accertatori nel rilevamento dell'incidente stradale in relazione alla natura dell'incidente affermano che lo stesso è da ascriversi “ad una perdita controllo a seguito di materiale viscido sull'asfalto”;
3) a prescindere dal tipo di veicolo che possa aver lasciato sul manto stradale tale scia (non identificato), ed a prescindere, altresì, da come ciò possa essere accaduto, rimane il dato di fatto che il custode non è stato in grado di riferire data ed ora dell'ultimo controllo fatto, ma di essersi attivato subito dopo il sinistro a dare comunicazione della presenza della scia di sostanza e di aver predisposto entro pochi minuti alla bonifica dell'area;
pagina 9 di 15 4) la condotta di guida, tenuta nella specie, dell'appellato risulta essere stata conforme ai prescritti canoni normativi e prudenziali, poiché nei suoi confronti l'autorità intervenuta non ha elevato alcuna contravvenzione precisando, altresì, dopo aver visionando la moto incidentata, che vi erano
“pneumatici efficienti”.
Di conseguenza, valutate le circostanze di fatto acquisite nel corso dell'istruttoria, ivi comprese quelle testimoniali espressa dal teste è ragionevole presumere che parte attrice, la quale Testimone_1
non aveva motivo per prestare una particolare attenzione alla marcia, non abbia potuto percepire il pericolo (anche per la presenza di un autovettura, come riferito dal teste, che viaggiava anteriormente e che, verosimilmente ha occultato, anche parzialmente, la visuale del motociclista attore).
Di contro, considerato che l'anomalia interessava un tratto autostradale, precisamente una corsia del cavalcavia dell'uscita autostradale AN Nord ed era abbastanza estesa (mt 25 lineari) non si può valutare come efficiente un'attività di manutenzione del custode, il quale non è stato in grado di provare la data del proprio ultimo controllo dell'area oggetto del sinistro, la quale si trova nelle immediate vicinanze del casello autostradale e non lungo la rete viaria.
Ad avviso di questo Giudice, infatti, sarebbe stata necessaria (e sufficiente) una maggior frequenza nei controlli (qualche ora prima del sinistro o comunque nella stessa giornata), per poter ritenere che il custode non fosse in condizione di avere avuto (prima del verificarsi dell'evento per cui è causa) concreta percezione del pericolo per gli utenti, però, nel caso di specie, tale prova è mancata.
Da ciò la necessaria conclusione, secondo cui, applicando alla fattispecie concreta i principi di diritto affermatisi nel tempo e sopra riportati, è evidente che, trattandosi di azione ex art. 2051 c.c., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere rivolta a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, i tutto sempre ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo.
In ogni caso, occorre ribadire, trattasi di deduzioni volte a sostenere la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode.
Ciò posto, resta, quindi, fermo che, provato il nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Quanto, poi, ai criteri di accertamento del nesso causale, si richiama il consolidato orientamento di legittimità (cfr. ex multis Cass.Civ, S.U. n. 576/2008), secondo cui: “ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro
pagina 10 di 15 se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non); tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente - desumibile dal capoverso della medesima disposizione - in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare
l'evento secondo il principio della c.d causalità adeguata o quello similare della regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che - secondo l'id quod plerumque accidit
e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma)- integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce
l'antecedente necessario. Ne deriva che tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa e elidendone l'efficacia condizionante.”
Per quanto concerne la fattispecie concreta, pertanto, è consentito ritenere che la oggettiva imprevedibilità di un fattore esterno è suscettibile di esaurirsi col tempo, posto che una modifica improvvisa delle condizioni della cosa (quali la macchia d'olio o di gasolio / benzina lasciata sull'asfalto da un veicolo in transito) è destinata a perdere, col trascorrere del tempo dal suo accadimento e avuto riguardo alle concrete possibilità di estrinsecazione della signoria di fatto sulla cosa, la sua natura eccezionale, finendo col fare corpo con la cosa stessa.
Sicché, è a questa, come modificata dall'evento originariamente improvviso, che correttamente va ascritto il fatto dannoso che ne deriva, con esclusione del ricorso del caso fortuito.
Né, in senso contrario, ci sono elementi di fatto utili a ritenere che la situazione di un possibile pericolo potesse, nella specie, essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato.
E questo, anche se è vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare pagina 11 di 15 condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile.
In conclusione, posto che, nel caso concreto, non si può ravvisare alcuna interruzione (per comportamento colposo del danneggiato) del nesso eziologico causa/danno, mentre, è evidente, di contro, la condotta omissiva, ovvero la mancanza di un'efficiente attività di manutenzione, della P.A. o ente delegato nella causazione del sinistro, la domanda risarcitoria deve essere accolta.
A sostegno di quanto sopra esposto si precisa che spetta al proprietario ovvero ente gestore / custode della strada della strada “dimostrare il caso fortuito, ossia che la macchia oleosa si sia formata poco prima del sinistro e non fosse né prevedibile né evitabile. In buona sostanza, compete al custode la prova liberatoria, ossia la dimostrazione dell'estraneità dell'evento alla sua sfera, allegando elementi, anche presuntivi, a supporto del caso fortuito” (cfr. Cass. Civ. n.7361 del 15.03.2019) giacché viene
“esclusa la responsabilità dell'ente proprietario della strada qualora il sinistro si verifichi a causa di una macchia d'olio fresca presente sulla carreggiata” (cfr. Cass. Civ. n.4963 del 20.02.2019)
Posto quanto sopra esposto, pertanto, non vi è dubbio che la convenuta è Controparte_2
responsabile per i danni lamentati da parte attrice quale concessionarie e custode del tratto di strada dove si è verificato il sinistro.
Occorre valutare, però, una eventuale concorsualità nella responsabilità dell'evento da parte della convenuta , quale impresa designata per la regione Marche alla gestione del fondo di CP_1
garanzia vittime della strada.
Sul punto si osserva che l'art. 283 Cod. Ass. dispone che sia onere del danneggiato da sinistro stradale dimostrare che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa altrui ed in caso di veicolo non identificato è necessaria anche la prova che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
Tale ultimo onere probatorio può essere assolto mediante presunzioni, non potendosi addebitare al danneggiato l'onere di svolgere indagini articolate e complesse (cfr. Tribunale Napoli sez. IV,
30.11.2021, n.9687).
Non vi è dubbio alcuno che solo un veicolo tra quelli che devono essere necessariamente muniti di assicurazione obbligatoria possa accedere accedere ad tratto autostradale come quello in questione, poiché in caso contrario lo stesso non potrebbe neppure entrare in siffatta strada.
Un'interpretazione rigida dell'articolo sopra menzionato costituirebbe necessariamente un onere probatorio diabolico nei confronti di un soggetto vittima di un sinistro causato da un veicolo rimasto sconosciuto, con tutti i limiti che lo stesso in tale frangente può avere, soprattutto se ferito, come nella fattispecie per cui è causa.
pagina 12 di 15 Non vi è dubbio, inoltre, che una perdita di materiale scivoloso, consistente in una macchia d'olio o di gasolio / benzina, può solo essere derivato da un veicolo transitante in un'autostrada, il quale, come sopra riferito, non può che essere soggetto all'assicurazione obbligatoria.
Preso atto di quanto sopra esposto, la responsabilità dei danni lamentati da parte attrice può essere imputata anche, in via concorsuale, alla convenuta limitatamente ai danni Controparte_6
esclusivamente inerenti alla persona, essendo esclusi quelli relativi alle cose, così come previsto dal
D.lgs 209/2005.
Allo stato occorre, pertanto, valutare il quantum del risarcimento.
Circa i danni alla persona sono condivisibili le conclusioni cui perviene il CTU, perché esenti da vizi logici e giuridici, nonché conformi alla letteratura medica e scientifica.
Né, d'altra parte, il detto elaborato risulta essere stato oggetto di contestazione specifica da parte dei convenuti, sicché questo Tribunale ritiene di poterlo condividere.
Sul punto il CTU dott. ha accertato che in conseguenza immediata e Persona_3 Parte_1
diretta del sinistro per cui è giudizio patì un periodo di malattia di giorni 50, di cui 7 al 75%, 30 al 50%
e 13 al 25% all'esito del quale sono residuati postumi pari al 2%.
Trattandosi, pertanto, di un danno di lieve entità, la sua valutazione essere effettuata sulla base delle tabelle previste dall'art.139 Cod. Ass e non sui criteri elaborati dal Tribunale di Milano.
Secondo i parametri della tabella del danno di lieve entità oggi in vigore (D.M.16.07.24), quindi in moneta già rivalutata rispetto al sinistro, il corrispettivo economico delle lesioni è quantificabile secondo il seguente calcolo:
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 39 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 13
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 2.915,79
Invalidità temporanea parziale al 75% € 290,01
Invalidità temporanea parziale al 50% € 828,60
pagina 13 di 15 Invalidità temporanea parziale al 25% € 179,53
Totale danno biologico temporaneo € 1.298,14
Danno morale (33,33%) € 1.404,50
TOTALE GENERALE: € 5.618,43
Tale somma è valutata ad oggi.
In merito alla quantificazione dei danni a cose, è provato che il motociclo di proprietà e condotto dall'attore ha subito danni che sono stati valutati dal CTU, ing. Persona_2
Il citato CTU ha ritenuto attendibile la stima dei costi di riparazione dei danni riportati dalla moto elaborata dal CTP dott. che li quantificava in complessivi € 8.440,26 iva compresa, ma ha Tes_2
evidenziato che soltanto una parte delle riparazioni è avvenuta con l'emissione di fattura per € 2.000,00 iva compresa.
Di conseguenza il danno risarcibile può essere quantificato in complessivi € 7.278,91, pari all'importo del danno imponibile di € 6.918,25 confermato dal C.T.U, maggiorato dell'importo dell'i.v.a. per €
360,66 esposta sulla fattura emessa dalla CP_5
A tale danno va aggiunto l'importo della spesa di €.200,00 sostenuta dall'attore per la perizia di stima redatta dal citato dott. come da fattura in atti, il tutto oltre interessi dal saldo all'effettivo Tes_2
pagamento.
Poste le modalità ed i limiti di responsabilità parte convenuta dovrà essere CP CP condannata al pagamento della somma di €.10.288,12, costituita dal 50% del danno fisico pari ad
€.2.809,21 e dal 100% del danno alla moto pari ad €.7.478,91, mentre la compagnia CP_1 nella qualifica d'impresa designata ai sensi dell'art.283 e segg. D.Lgs 209/2005 alla liquidazione del danno nella fattispecie cagionato dalla circolazione del veicolo non identificato della somma di
€.2.809,21 quale 50% del danno fisico subito da parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza con liquidazione come da dispositivo e vanno divise sulla base all'entità del risarcimento alla quale ciascun convenuto è stato condannato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e Dichiara che la convenuta in qualità di gestore del Controparte_2 tratto autostradale lungo il quale si è verificato il fatto di cui è causa, è obbligata a risarcire all'attore la complessiva somma di €.10.288,12, oltre interessi dal fatto all'effettivo pagamento;
Parte_1
Accerta e Dichiara che la convenuta in qualità d'impresa designata Controparte_7 ai sensi dell'art.283 e segg. D.Lgs 209/2005 alla liquidazione del danno nella fattispecie cagionato pagina 14 di 15 dalla circolazione del veicolo non identificato, è obbligata a risarcire all'attore la Parte_1 complessiva somma di €.2.809,21, oltre interessi dal fatto all'effettivo pagamento;
Condanna a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si Controparte_2 liquidano in €.132,00 per spese, €.5.077,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge se ed in quanto dovuti.
Condanna a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si Controparte_7 liquidano in €.132,00 per spese, €.2.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge se ed in quanto dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.
AN, 4 giugno 2025.
Il Giudice on. dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
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