Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
n. rg21866 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21866 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
DI
rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1
in atti, dall'avv. DE STEFANO NELLO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Duomo n° 348
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_2
dall'avv. DE STEFANO NELLO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Duomo n° 348
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/12/2024 e Controparte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in CP_2
Napoli il 24/07/2013 e che dalla loro unione nascevano il R_
1
separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi e liberamente ed espressamente Controparte_1 CP_2
acconsentono alla loro separazione personale per cui vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
2. Fisseranno, in piena autonomia il loro domicilio, residenza o dimora, dandosi reciproco avviso di ogni variazione nei 30 gg. precedenti.
3. In attuazione della Legge 54/2006 ed in applicazione del principio della
“bigenitorialità” i coniugi concordano nella scelta dell'affido condiviso, dal quale discende un'equa ripartizione di potestà, responsabilità e sostegno economico di ambo i genitori in armonia anche con le esigenze che i minori dimostreranno.
4. Per espressa volontà delle parti, i figli minori (anni 11) e (anni R_ Per_2
5), vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza e prevalente domicilio presso la madre, sig.ra che sin da ora la indica CP_2
situata in 80145 Napoli (NA) alla via Don Giuseppe Diana nei pressi Isolato 16.
5. La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse per i figli.
6. Il Padre sig. conserva il diritto di vedere e frequentare i figli Controparte_1
quotidianamente.
2 In particolare, i genitori concordemente dichiarano che il sig. Controparte_1
preleverà i figli dalla madre durante l'anno scolastico nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle 20.00, orario in cui poi quest'ultimo li riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
Nel corso delle ferie estive, il padre fermo il diritto di vedere e frequentare i figli quotidianamente, mantiene l'impegno di prelevarli nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle 20.00 compatibilmente ad eventuali attività che i minori andranno a fare ed alle vacanze siccome concordate dagli stessi genitori in conformità al successivo punto n. 8.
7. I sig.ri e stabiliscono sin da ora che i figli Controparte_1 CP_2
resteranno a dormire presso l'abitazione del padre per n. 2 weekend alternati al mese.
8. I ricorrenti, altresì, concordemente stabiliscono che i figli (anni 11) e R_
(anni 5) trascorreranno per il periodo estivo, da intendersi giugno a settembre, Per_2
15 giorni consecutivi e/o a settimane alterne un periodo di vacanza con il padre, facendosi obbligo per i genitori di darsi comunicazioni della destinazione scelta entro il
30 maggio di ogni anno.
9. Durante le festività natalizie il padre trascorrerà con i minori, ad anni alterni, il
24, il 25 ed il 26 dicembre, il giorno 31 dicembre, il 01 ed il 06 gennaio dalle ore
10:00 alle ore 22:00; per le festività pasquali, sempre ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua o il giorno di Lunedì dell'Angelo dalle ore 10:00 alle ore 22:00, impegnandosi ad essere sempre puntuale nel rispettare gli orari in cui preleverà i minori da casa e quello in cui la riaccompagnerà.
10. I minori trascorreranno con il rispettivo genitore la festa della mamma, la festa del papà, il giorno dell'onomastico e del compleanno anche laddove tali feste dovessero ricadere nei giorni di spettanza dell'altro genitore.
11. Le modalità di incontro padre-figli innanzi descritte potranno sempre essere modificate previo accordo tra le parti in considerazione delle progressive esigenze dei minori. Eventuali altri periodi che i genitori trascorreranno con i figli durante l'anno saranno di volta in volta concordati tra gli stessi tenuti conti delle esigenze scolastiche ed extra scolastiche della prole.
3 12. Il sig. e la sig.ra si impegnano ad essere sempre reperibili CP_1 CP_2
telefonicamente quando i minori sono con loro, consentendo, in tal modo, a ciascun genitore, di essere sempre aggiornato sul loro stato.
13. I coniugi convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella casa coniugale ed hanno provveduto, di comune accordo, alla divisione dei beni mobili.
14. I ricorrenti danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun genitore provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
15. Il sig. verserà a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, finché CP_1
non saranno autosufficienti economicamente, la somma mensile di Euro 700,00= da corrispondersi attraverso bonifico bancario alla madre il giorno 20 di ogni mese al seguente numero IBAN: [...] ovvero, secondo opportunità, in contanti presso il domicilio della madre;
detta somma verrà rivalutata di anno in anno, secondo gli indici ISTAT la prima volta trascorso un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di questa sede.
16. Il padre provvederà alle spese straordinarie e obbligatorie, mediche non mutuabili e scolastiche (anche alla luce della preventiva lettura e quindi conoscenza da parte dei ricorrenti del Protocollo di intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia approvato da codesto Tribunale in data 07.03.2018 s.m.i. che qui espressamente si richiama) che si indicano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo in: iscrizione scolastica deI figli, divise, gite, visite guidate, libri di testo, recite, eventuale trasporto pubblico, al pagamento delle spese occorrenti a consentire alla minore, tenuto conto della sua naturale inclinazione e aspirazione, l'esercizio di attività sportive nonché ad ogni altra meritevole ed indispensabile esigenza di vita della figlia nella misura del 50%;
17. I ricorrenti prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento della figlia negli stessi documenti.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di
4 visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
Parte_1
(atto n.40, parte I, s., sez. Z, reg. Atti Matrimonio anno
2013);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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