TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 23/06/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 521 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Avezzano, alla via Veneto n. 58, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Pollo Poesio (c.f. ), che, in forza di procura in atti, lo rappresenta e difende C.F._2 unitamente all'Abogato Giorgio Pollo Poesio
- ATTORE -
e
L' Controparte_1
(P.Iva )
[...] P.IVA_1
in persona delle legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliata in Capistrello, alla via Cese n.
9, presso lo studio dell'Avv. Moreno Persia (c.f. ), che la rappresenta e C.F._3
difende giusta procura in atti
- CONVENUTA -
Conclusioni: per l'attore come da atto introduttivo e da note di trattazione scritta depositate in data 28.5.2025; per la convenuta come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
26.3.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 28.5.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 26.3.2019 premesso di essere Parte_1
comproprietario del fondo sito nel Comune di Capistrello ed identificato in catasto al foglio 48
1 particella 561, ha convenuto in giudizio la società Controparte_2
(proprietaria della confinante particella 315 e di seguito, per brevità, la
[...]
società) chiedendo di accertare l'esatta demarcazione del confine tra i due fondi sopra indicati, con condanna della società al rilascio della porzione del terreno di cui è comproprietario indebitamente occupata e con ogni consequenziale pronunzia in merito alle opere ivi poste in essere dalla società stessa.
A sostegno di tali domande l'attore ha dedotto che la società convenuta ha realizzato un cancello con una staccionata in legno occupando in parte, per una superficie di circa 15 mq, la particella di comproprietà dell'attore e tanto in virtù di un erroneo convincimento circa l'esatto confine tra i due fondi.
2. Si è costituita la società convenuta chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e deducendo che l'opera contestata è stata interamente realizzata sulla particella 315 di sua proprietà, nel rispetto del confine reale e di fatto da sempre esistente tra le particelle in esame.
3. Ammessi i documenti prodotti ed espletata una C.T.U., la causa, con ordinanza del 5.6.2025 resa all'esito dell'udienza fissata per la rimessione in decisione ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe indicato.
4. La domanda proposta è fondata e può trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
5. Deve preliminarmente qualificarsi la domanda proposta come azione di regolamento di confini ex art. 950 c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che, ai fini della qualificazione della domanda nei suesposti termini, è necessario che sia prospettata una situazione di incertezza sul confine tra i fondi e non anche sulla titolarità dei rispettivi diritti in capo alle parti, non venendo in particolare l'azione in esame a mutarsi in rivendica per il solo fatto che l'attore lamenti la non esattezza del confine di fatto per essere stata indebitamente occupata dal convenuto parte del proprio fondo (cfr.,
Cass., ord. n. 22645/18).
Ebbene nella specie l'attore ha dedotto che il posizionamento del cancello con staccionata in legno sarebbe il frutto di un erroneo convincimento circa la reale delimitazione tra i due fondi e che è quindi suo interesse accertare l'esatto confine tra i fondi stessi.
Pertanto, pur avendo l'attore prospettato anche l'indebita esecuzione di opere sul fondo di cui è comproprietario, non ricorre un vero e proprio conflitto tra i titoli né viene del resto indicata in citazione l'esatta estensione e la misura del fondo di comproprietà dell'attore, sussistendo piuttosto una situazione di incertezza sulla delimitazione dei fondi, con conseguente inquadramento della domanda nel paradigma di cui all'art. 950 c.c.
2 Così qualificata l'azione proposta deve rilevarsi, ancora in via preliminare, che nell'azione di regolamento di confini non è richiesta la prova rigorosa della proprietà dei fondi confinanti, potendo tale dimostrazione essere fornita con ogni mezzo ed anche con presunzioni (cfr., Cass., ord. n. 803/22).
Da tanto consegue che nella specie può ritenersi ricorrente la legittimazione attiva e passiva delle parti del presente giudizio, non essendo stata in alcun modo contestata la titolarità dei rispettivi diritti di proprietà.
Inoltre la titolarità di tali diritti è stata il presupposto anche delle domande svolte in un distinto e precedente giudizio coltivato inter partes e definito con la sentenza n. 229/17 del Tribunale di
Avezzano (sentenza, prodotta in atti, in cui a pagina 3 viene appunto dato atto della rispettiva titolarità di diritti sulle particelle per cui è causa).
Non ricorre infine la necessità di integrare il contraddittorio in relazione alle domande formulate dal comproprietario, in accordo con la giurisprudenza di legittimità secondo cui ciascun comproprietario è legittimato attivamente e passivamente all'esercizio dell'azione ex art. 950 c.c.
(come anche all'esercizio delle altre azioni a tutela della proprietà della cosa comune), risultando necessaria l'integrazione del contraddittorio dal lato passivo ove alla domanda volta ad ottenere una pronunzia dichiarativa si accompagni la richiesta di rilascio o di riduzione in pristino della zona che si ritiene usurpata in conseguenza dell'incertezza dei confini (cfr., Cass., sent. n.
8689/00).
6. Tanto premesso occorre verificare in primo luogo la persistenza dell'interesse ad agire in capo all'attore.
Sul punto la società convenuta ha dedotto che nelle more del presente giudizio e successivamente al deposito della C.T.U. è intervenuta l'esecuzione coattiva della sentenza n. 229/17 del Tribunale di Avezzano con cui, all'esito di un distinto giudizio tra le medesime parti ed in accoglimento dell'actio negatoria servitutis in tale sede svolta dall'odierno attore, è stato ordinato all'odierna convenuta “il ripristino della rete metallica e del cordolo in blocchetti nella posizione in cui si trovavano prima dell'esecuzione dei lavori eseguiti sulla linea di confine tra le particelle n. 315 e
561 del fg 48 del Comune di Capistrello”.
In particolare, sempre secondo la convenuta, nell'ambito di tale esecuzione coattiva lo stato dei luoghi sarebbe stato completamente ripristinato, anche con riferimento al cancello ed alla staccionata di legno oggetto della presente controversia.
La prospettazione di parte convenuta non può tuttavia essere condivisa quanto alla possibilità di ritenere interamente cessata la materia del contendere e, dunque, anche con riguardo alla domanda di accertamento svolta ex art. 950 c.c.
3 Sul punto risulta infatti dirimente evidenziare:
- da un lato, che parte attrice non ha a sua volta dato atto della cessazione della materia del contendere, rappresentando di avere invece interesse ad una pronuncia nel merito (cfr., in ordine alla necessità che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, Cass., sent. n. 21757/21);
- dall'altro lato, che dalla sentenza n. 229/17 emerge che la domanda ivi svolta (ossia la domanda volta ad ottenere il ripristino della rete metallica e del cordolo in blocchetti di cemento nella posizione in cui si trovavano prima dell'esecuzione dei lavori da parte della convenuta) è stata qualificata come azione negatoria ex art. 949 c.c., azione avente petitum e causa petendi evidentemente diversi rispetto alla domanda ex art. 950 c.c. svolta in questa sede (cfr., Cass., sent.
n. 1205/99 con cui è stato appunto escluso che la contemporanea pendenza delle due azioni configuri una pregiudizialità logico - giuridica necessaria, con pericolo di conflitto tra i due giudicati).
7. Venendo dunque ad esaminare il merito delle domande proposte giova premettere che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., ord. n. 11557/24), nell'azione ex art. 950
c.c. l'onere della prova risulta gravante su entrambe le parti.
Ciò posto deve in primo luogo rilevarsi che, pur dovendosi accertare il confine valutando, con preferenza, i titoli di proprietà, tali titoli non sono stati prodotti nel presente giudizio.
Ne consegue la necessità di far ricorso ai criteri sussidiari di cui all'art. 950 c.c., valutando quindi altri mezzi di prova ed anche le mappe catastali, senza che possa invece assumere rilievo il confine di fatto esistente sui luoghi di causa (cfr., Cass., ord. n. 6876/25).
Ebbene la C.T.U. espletata ha idoneamente consentito di individuare il confine sulla scorta di tali criteri sussidiari.
In particolare il consulente ha diffusamente dato conto di come, mediante l'esame dei frazionamenti, delle mappe e delle coordinate di impianto, abbia potuto ricostruire il confine tra le due particelle in esame mediante un rilievo topografico georeferenziato appoggiato a ben individuati punti fiduciali ed a cartografici di impianto di coordinate note (si vedano in particolare le pagine 7 ed 8 dell'elaborato, nonché gli allegati sub nn. 5.2., 5.3 e 5.5 allo stesso).
Sulla scorta di tali articolate verifiche l'ausiliario ha quindi ricostruito l'esatto confine tra le particelle in esame, confine coincidente con la linea nera denominata “Confine catastale” congiungente il punto n. 1 ed il punto n. 2 nel grafico allegato sub n.
5.4 alla perizia.
Inoltre l'ausiliario ha verificato - e documentato anche fotograficamente nel corso del sopralluogo svolto - che le opere per cui è causa (cancello e staccionata in legno) insistono all'interno della
4 particella n. 561 occupandone la superficie di 14,78 mq (come meglio raffigurato nel suindicato grafico esplicativo allegato alla C.T.U. sub n. 5.4).
Le suesposte risultanze peritali, congruamente motivate e documentate quanto ai criteri utilizzati, possono essere pienamente condivise seppur, evidentemente, con esclusivo riguardo alle opere oggetto del presente giudizio (non potendo quindi assumere alcun rilievo quanto evidenziato dal
C.T.U. in ordine all'insistenza sui luoghi di causa anche di un ulteriore manufatto realizzato oltre il confine, ossia del bene descritto come una recinzione in muratura insistente nella parte nord della particella n. 561 con occupazione di 6,97 mq).
Deve peraltro evidenziarsi che non sono state presentate osservazioni critiche alla C.T.U. e che le suesposte risultanze non sono state specificamente contestate dalla società né con riferimento all'individuazione dell'esatto confine tra i due fondi né con riferimento all'esistenza ed all'entità dello sconfinamento per effetto della realizzazione delle opere per cui è causa, incentrandosi piuttosto le difese della società su altri profili e, da ultimo, sul già intervenuto ripristino dello stato dei luoghi (in particolare: con le note di trattazione scritta per l'udienza dell'8.6.2021 la società ha evidenziato l'esiguità dell'occupazione accertata;
con le note di trattazione scritta per l'udienza del 13.9.2023 la società ha formulato una domanda subordinata con cui ha chiesto, in luogo della condanna al rilascio, di porre a suo carico un indennizzo pro quota in favore dell'attore a fronte dell'esiguità dello spazio occupato;
con le note di trattazione scritta per l'udienza del 26.6.2024 la società ha chiesto dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere tenuto conto del ripristino dell'esatta linea di confine tra le due particelle e dell'arretramento anche delle opere per cui è causa nell'ambito della procedura esecutiva coltivata per dare esecuzione alla sentenza n. 229/17 del Tribunale di Avezzano).
Da quanto precede consegue che, in accoglimento della domanda di accertamento svolta ex art. 950 c.c. da parte attrice, deve essere accertato che il confine tra il bene distinto al N.C.T. del
Comune di Capistrello distinto al f. 48 p. 561 ed il bene distinto al medesimo catasto al f. 48 p.
315 è quello raffigurato con la linea nera denominata “Confine catastale” congiungente il punto n. 1 ed il punto n. 2 nel grafico esplicativo allegato, sub n. 5.4, alla consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 19.5.2021, qui da intendersi integralmente trascritta e riportata.
Venendo quindi ad esaminare l'ulteriore domanda di rilascio e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi deve evidenziarsi che, come detto, è stata accertata la realizzazione delle opere per cui
è causa all'interno della particella n. 561.
In tale quadro deve preliminarmente escludersi che possa trovare accoglimento la domanda svolta dalla convenuta con le note depositate in data 13.9.2023 con cui la società ha chiesto, seppur in
5 via subordinata, di porre a carico della società stessa un indennizzo pro quota in favore dell'attore in luogo del rilascio della porzione di terreno occupata.
Deve infatti rilevarsi: che tale domanda non è stata articolata entro il termine previsto per la maturazione delle preclusioni assertive;
che, anche in caso di tempestivo esperimento di una domanda in ipotesi qualificabile ex art. 938 c.c., difetterebbe nella specie idonea prova della buona fede in un quadro connotato anche da altri precedenti contenziosi che ben avrebbero potuto indurre il costruttore a dubitare della legittima occupazione del fondo (cfr., Cass., ord. n. 11845/21); che la domanda in questione risulta intrinsecamente incompatibile con quanto in seguito dedotto dalla società con riguardo all'intervenuto ripristino, in corso di causa, dello stato dei luoghi nel rispetto del confine.
Deve quindi essere valutata la documentazione prodotta dall'opposta con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 26.6.2024, documentazione che può ritenersi ammissibile in quanto sottoposta alla valutazione in contraddittorio tra le parti (le quali hanno entrambe preso posizione nel merito) e, soprattutto, in quanto l'esecuzione coattiva della più volte citata sentenza n. 229/17 del Tribunale di Avezzano è sopravvenuta rispetto alla maturazione delle preclusioni istruttorie.
Come detto, secondo la società convenuta da tale documentazione deriverebbe il venir meno dell'interesse ad agire anche in ordine alle ulteriori domande di condanna formulate dall'attore, per essere già stato integralmente ripristinato il corretto confine ed anche lo stato dei luoghi.
Tale prospettazione non può tuttavia essere condivisa in quanto né da tale documentazione né dalla ulteriore documentazione acquisita emerge, con la necessaria univocità, che l'attività di ripristino posta in essere in esecuzione della predetta sentenza sia stata comprensiva anche dell'eliminazione dell'opera per cui è causa (ossia del cancello con staccionata in legno della cui rimozione in questa sede si discute).
Sul punto deve infatti evidenziarsi:
- che nel giudizio definito con l'indicata sentenza n. 229/17 l'odierno attore aveva chiesto non, come in questa sede, l'eliminazione, ma il ripristino di una rete metallica e di un cordolo in cemento;
- che tali opere non erano state all'evidenza ripristinate sino al momento dell'esecuzione coattiva di tale sentenza (momento successivo rispetto all'introduzione del presente giudizio ed invero anche rispetto all'espletamento della C.T.U.);
- che quindi, tenuto conto di tali riferimenti temporali come anche della diversità delle opere e delle attività richieste (ripristino di rete metallica e cordoli in un caso, rimozione di cancello e
6 staccionata in legno nell'altro), non può ritenersi che le opere oggetto del presente giudizio coincidano materialmente con quelle oggetto del precedente giudizio;
- che del pari non può ritenersi in questa sede raggiunta la piena prova del fatto che nel dare esecuzione alla precedente sentenza siano state rimosse o, comunque, riposizionate nel rispetto del confine anche le opere per cui è causa (non potendosi segnatamente desumere l'esecuzione di tale attività né dalla relazione descrittiva della SCIA che non vi fa riferimento né dal verbale dell'udienza dinanzi al G.E. del 15.12.2023 che risulta riferibile ai lavori oggetto della precedente sentenza).
Da quanto precede consegue l'accoglimento anche delle ulteriori domande formulate dall'attore e, quindi, la condanna della società al rilascio della porzione oggetto del dimostrato sconfinamento, nonché alla rimozione, a propria cura e spese, delle opere per cui è causa ivi insistenti e sopra meglio descritte ed individuate, ovviamente se ancora insistenti all'interno della particella in comproprietà dell'attore al momento dell'esecuzione della presente sentenza.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico della società convenuta;
tali spese sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, secondo lo scaglione di riferimento di cui alla citazione (€ 1.101,00/€ 5.200,00), ai valori minimi in ragione della ridotta complessità della controversia.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico della parte convenuta in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 521 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, così provvede:
- ACCOGLIE le domande proposte da nei confronti della società Parte_1 [...]
e per l'effetto: Controparte_1
- accerta che il confine tra il fondo di comproprietà di distinto al N.C.T. del Comune Parte_1
di Capistrello al f. 48 p. 561 ed il fondo di proprietà della società Controparte_1
distinto al N.C.T. del Comune di Capistrello al f. 48 p. 315 è quello
[...] indicato con la linea nera denominata “Confine catastale” congiungente il punto n. 1 ed il punto n. 2 nel grafico esplicativo allegato, sub n. 5.4, alla consulenza tecnica d'ufficio depositata in data
19.5.2021, qui da intendersi integralmente trascritta e riportata;
- condanna la società al rilascio della Controparte_1
porzione del fondo distinto al f. 48 p. 561 occupata dal cancello e dalla staccionata di legno meglio descritti ed individuati in parte motiva e nel grafico esplicativo allegato sub n.
5.4 alla consulenza
7 tecnica d'ufficio depositata in data 19.5.2021, nonché alla rimozione, a propria cura e spese, di tali opere;
- CONANNA la società al pagamento Controparte_1
in favore di delle spese di lite, che liquida in € 1.278,00 per compensi ed € 125,00 Parte_1
per spese, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge;
- PONE definitivamente a carico della società Controparte_1
il compenso liquidato al C.T.U. con separato decreto.
[...]
Così deciso in data 23.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Pepe
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 521 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Avezzano, alla via Veneto n. 58, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Pollo Poesio (c.f. ), che, in forza di procura in atti, lo rappresenta e difende C.F._2 unitamente all'Abogato Giorgio Pollo Poesio
- ATTORE -
e
L' Controparte_1
(P.Iva )
[...] P.IVA_1
in persona delle legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliata in Capistrello, alla via Cese n.
9, presso lo studio dell'Avv. Moreno Persia (c.f. ), che la rappresenta e C.F._3
difende giusta procura in atti
- CONVENUTA -
Conclusioni: per l'attore come da atto introduttivo e da note di trattazione scritta depositate in data 28.5.2025; per la convenuta come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
26.3.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 28.5.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 26.3.2019 premesso di essere Parte_1
comproprietario del fondo sito nel Comune di Capistrello ed identificato in catasto al foglio 48
1 particella 561, ha convenuto in giudizio la società Controparte_2
(proprietaria della confinante particella 315 e di seguito, per brevità, la
[...]
società) chiedendo di accertare l'esatta demarcazione del confine tra i due fondi sopra indicati, con condanna della società al rilascio della porzione del terreno di cui è comproprietario indebitamente occupata e con ogni consequenziale pronunzia in merito alle opere ivi poste in essere dalla società stessa.
A sostegno di tali domande l'attore ha dedotto che la società convenuta ha realizzato un cancello con una staccionata in legno occupando in parte, per una superficie di circa 15 mq, la particella di comproprietà dell'attore e tanto in virtù di un erroneo convincimento circa l'esatto confine tra i due fondi.
2. Si è costituita la società convenuta chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e deducendo che l'opera contestata è stata interamente realizzata sulla particella 315 di sua proprietà, nel rispetto del confine reale e di fatto da sempre esistente tra le particelle in esame.
3. Ammessi i documenti prodotti ed espletata una C.T.U., la causa, con ordinanza del 5.6.2025 resa all'esito dell'udienza fissata per la rimessione in decisione ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe indicato.
4. La domanda proposta è fondata e può trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
5. Deve preliminarmente qualificarsi la domanda proposta come azione di regolamento di confini ex art. 950 c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che, ai fini della qualificazione della domanda nei suesposti termini, è necessario che sia prospettata una situazione di incertezza sul confine tra i fondi e non anche sulla titolarità dei rispettivi diritti in capo alle parti, non venendo in particolare l'azione in esame a mutarsi in rivendica per il solo fatto che l'attore lamenti la non esattezza del confine di fatto per essere stata indebitamente occupata dal convenuto parte del proprio fondo (cfr.,
Cass., ord. n. 22645/18).
Ebbene nella specie l'attore ha dedotto che il posizionamento del cancello con staccionata in legno sarebbe il frutto di un erroneo convincimento circa la reale delimitazione tra i due fondi e che è quindi suo interesse accertare l'esatto confine tra i fondi stessi.
Pertanto, pur avendo l'attore prospettato anche l'indebita esecuzione di opere sul fondo di cui è comproprietario, non ricorre un vero e proprio conflitto tra i titoli né viene del resto indicata in citazione l'esatta estensione e la misura del fondo di comproprietà dell'attore, sussistendo piuttosto una situazione di incertezza sulla delimitazione dei fondi, con conseguente inquadramento della domanda nel paradigma di cui all'art. 950 c.c.
2 Così qualificata l'azione proposta deve rilevarsi, ancora in via preliminare, che nell'azione di regolamento di confini non è richiesta la prova rigorosa della proprietà dei fondi confinanti, potendo tale dimostrazione essere fornita con ogni mezzo ed anche con presunzioni (cfr., Cass., ord. n. 803/22).
Da tanto consegue che nella specie può ritenersi ricorrente la legittimazione attiva e passiva delle parti del presente giudizio, non essendo stata in alcun modo contestata la titolarità dei rispettivi diritti di proprietà.
Inoltre la titolarità di tali diritti è stata il presupposto anche delle domande svolte in un distinto e precedente giudizio coltivato inter partes e definito con la sentenza n. 229/17 del Tribunale di
Avezzano (sentenza, prodotta in atti, in cui a pagina 3 viene appunto dato atto della rispettiva titolarità di diritti sulle particelle per cui è causa).
Non ricorre infine la necessità di integrare il contraddittorio in relazione alle domande formulate dal comproprietario, in accordo con la giurisprudenza di legittimità secondo cui ciascun comproprietario è legittimato attivamente e passivamente all'esercizio dell'azione ex art. 950 c.c.
(come anche all'esercizio delle altre azioni a tutela della proprietà della cosa comune), risultando necessaria l'integrazione del contraddittorio dal lato passivo ove alla domanda volta ad ottenere una pronunzia dichiarativa si accompagni la richiesta di rilascio o di riduzione in pristino della zona che si ritiene usurpata in conseguenza dell'incertezza dei confini (cfr., Cass., sent. n.
8689/00).
6. Tanto premesso occorre verificare in primo luogo la persistenza dell'interesse ad agire in capo all'attore.
Sul punto la società convenuta ha dedotto che nelle more del presente giudizio e successivamente al deposito della C.T.U. è intervenuta l'esecuzione coattiva della sentenza n. 229/17 del Tribunale di Avezzano con cui, all'esito di un distinto giudizio tra le medesime parti ed in accoglimento dell'actio negatoria servitutis in tale sede svolta dall'odierno attore, è stato ordinato all'odierna convenuta “il ripristino della rete metallica e del cordolo in blocchetti nella posizione in cui si trovavano prima dell'esecuzione dei lavori eseguiti sulla linea di confine tra le particelle n. 315 e
561 del fg 48 del Comune di Capistrello”.
In particolare, sempre secondo la convenuta, nell'ambito di tale esecuzione coattiva lo stato dei luoghi sarebbe stato completamente ripristinato, anche con riferimento al cancello ed alla staccionata di legno oggetto della presente controversia.
La prospettazione di parte convenuta non può tuttavia essere condivisa quanto alla possibilità di ritenere interamente cessata la materia del contendere e, dunque, anche con riguardo alla domanda di accertamento svolta ex art. 950 c.c.
3 Sul punto risulta infatti dirimente evidenziare:
- da un lato, che parte attrice non ha a sua volta dato atto della cessazione della materia del contendere, rappresentando di avere invece interesse ad una pronuncia nel merito (cfr., in ordine alla necessità che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, Cass., sent. n. 21757/21);
- dall'altro lato, che dalla sentenza n. 229/17 emerge che la domanda ivi svolta (ossia la domanda volta ad ottenere il ripristino della rete metallica e del cordolo in blocchetti di cemento nella posizione in cui si trovavano prima dell'esecuzione dei lavori da parte della convenuta) è stata qualificata come azione negatoria ex art. 949 c.c., azione avente petitum e causa petendi evidentemente diversi rispetto alla domanda ex art. 950 c.c. svolta in questa sede (cfr., Cass., sent.
n. 1205/99 con cui è stato appunto escluso che la contemporanea pendenza delle due azioni configuri una pregiudizialità logico - giuridica necessaria, con pericolo di conflitto tra i due giudicati).
7. Venendo dunque ad esaminare il merito delle domande proposte giova premettere che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., ord. n. 11557/24), nell'azione ex art. 950
c.c. l'onere della prova risulta gravante su entrambe le parti.
Ciò posto deve in primo luogo rilevarsi che, pur dovendosi accertare il confine valutando, con preferenza, i titoli di proprietà, tali titoli non sono stati prodotti nel presente giudizio.
Ne consegue la necessità di far ricorso ai criteri sussidiari di cui all'art. 950 c.c., valutando quindi altri mezzi di prova ed anche le mappe catastali, senza che possa invece assumere rilievo il confine di fatto esistente sui luoghi di causa (cfr., Cass., ord. n. 6876/25).
Ebbene la C.T.U. espletata ha idoneamente consentito di individuare il confine sulla scorta di tali criteri sussidiari.
In particolare il consulente ha diffusamente dato conto di come, mediante l'esame dei frazionamenti, delle mappe e delle coordinate di impianto, abbia potuto ricostruire il confine tra le due particelle in esame mediante un rilievo topografico georeferenziato appoggiato a ben individuati punti fiduciali ed a cartografici di impianto di coordinate note (si vedano in particolare le pagine 7 ed 8 dell'elaborato, nonché gli allegati sub nn. 5.2., 5.3 e 5.5 allo stesso).
Sulla scorta di tali articolate verifiche l'ausiliario ha quindi ricostruito l'esatto confine tra le particelle in esame, confine coincidente con la linea nera denominata “Confine catastale” congiungente il punto n. 1 ed il punto n. 2 nel grafico allegato sub n.
5.4 alla perizia.
Inoltre l'ausiliario ha verificato - e documentato anche fotograficamente nel corso del sopralluogo svolto - che le opere per cui è causa (cancello e staccionata in legno) insistono all'interno della
4 particella n. 561 occupandone la superficie di 14,78 mq (come meglio raffigurato nel suindicato grafico esplicativo allegato alla C.T.U. sub n. 5.4).
Le suesposte risultanze peritali, congruamente motivate e documentate quanto ai criteri utilizzati, possono essere pienamente condivise seppur, evidentemente, con esclusivo riguardo alle opere oggetto del presente giudizio (non potendo quindi assumere alcun rilievo quanto evidenziato dal
C.T.U. in ordine all'insistenza sui luoghi di causa anche di un ulteriore manufatto realizzato oltre il confine, ossia del bene descritto come una recinzione in muratura insistente nella parte nord della particella n. 561 con occupazione di 6,97 mq).
Deve peraltro evidenziarsi che non sono state presentate osservazioni critiche alla C.T.U. e che le suesposte risultanze non sono state specificamente contestate dalla società né con riferimento all'individuazione dell'esatto confine tra i due fondi né con riferimento all'esistenza ed all'entità dello sconfinamento per effetto della realizzazione delle opere per cui è causa, incentrandosi piuttosto le difese della società su altri profili e, da ultimo, sul già intervenuto ripristino dello stato dei luoghi (in particolare: con le note di trattazione scritta per l'udienza dell'8.6.2021 la società ha evidenziato l'esiguità dell'occupazione accertata;
con le note di trattazione scritta per l'udienza del 13.9.2023 la società ha formulato una domanda subordinata con cui ha chiesto, in luogo della condanna al rilascio, di porre a suo carico un indennizzo pro quota in favore dell'attore a fronte dell'esiguità dello spazio occupato;
con le note di trattazione scritta per l'udienza del 26.6.2024 la società ha chiesto dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere tenuto conto del ripristino dell'esatta linea di confine tra le due particelle e dell'arretramento anche delle opere per cui è causa nell'ambito della procedura esecutiva coltivata per dare esecuzione alla sentenza n. 229/17 del Tribunale di Avezzano).
Da quanto precede consegue che, in accoglimento della domanda di accertamento svolta ex art. 950 c.c. da parte attrice, deve essere accertato che il confine tra il bene distinto al N.C.T. del
Comune di Capistrello distinto al f. 48 p. 561 ed il bene distinto al medesimo catasto al f. 48 p.
315 è quello raffigurato con la linea nera denominata “Confine catastale” congiungente il punto n. 1 ed il punto n. 2 nel grafico esplicativo allegato, sub n. 5.4, alla consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 19.5.2021, qui da intendersi integralmente trascritta e riportata.
Venendo quindi ad esaminare l'ulteriore domanda di rilascio e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi deve evidenziarsi che, come detto, è stata accertata la realizzazione delle opere per cui
è causa all'interno della particella n. 561.
In tale quadro deve preliminarmente escludersi che possa trovare accoglimento la domanda svolta dalla convenuta con le note depositate in data 13.9.2023 con cui la società ha chiesto, seppur in
5 via subordinata, di porre a carico della società stessa un indennizzo pro quota in favore dell'attore in luogo del rilascio della porzione di terreno occupata.
Deve infatti rilevarsi: che tale domanda non è stata articolata entro il termine previsto per la maturazione delle preclusioni assertive;
che, anche in caso di tempestivo esperimento di una domanda in ipotesi qualificabile ex art. 938 c.c., difetterebbe nella specie idonea prova della buona fede in un quadro connotato anche da altri precedenti contenziosi che ben avrebbero potuto indurre il costruttore a dubitare della legittima occupazione del fondo (cfr., Cass., ord. n. 11845/21); che la domanda in questione risulta intrinsecamente incompatibile con quanto in seguito dedotto dalla società con riguardo all'intervenuto ripristino, in corso di causa, dello stato dei luoghi nel rispetto del confine.
Deve quindi essere valutata la documentazione prodotta dall'opposta con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 26.6.2024, documentazione che può ritenersi ammissibile in quanto sottoposta alla valutazione in contraddittorio tra le parti (le quali hanno entrambe preso posizione nel merito) e, soprattutto, in quanto l'esecuzione coattiva della più volte citata sentenza n. 229/17 del Tribunale di Avezzano è sopravvenuta rispetto alla maturazione delle preclusioni istruttorie.
Come detto, secondo la società convenuta da tale documentazione deriverebbe il venir meno dell'interesse ad agire anche in ordine alle ulteriori domande di condanna formulate dall'attore, per essere già stato integralmente ripristinato il corretto confine ed anche lo stato dei luoghi.
Tale prospettazione non può tuttavia essere condivisa in quanto né da tale documentazione né dalla ulteriore documentazione acquisita emerge, con la necessaria univocità, che l'attività di ripristino posta in essere in esecuzione della predetta sentenza sia stata comprensiva anche dell'eliminazione dell'opera per cui è causa (ossia del cancello con staccionata in legno della cui rimozione in questa sede si discute).
Sul punto deve infatti evidenziarsi:
- che nel giudizio definito con l'indicata sentenza n. 229/17 l'odierno attore aveva chiesto non, come in questa sede, l'eliminazione, ma il ripristino di una rete metallica e di un cordolo in cemento;
- che tali opere non erano state all'evidenza ripristinate sino al momento dell'esecuzione coattiva di tale sentenza (momento successivo rispetto all'introduzione del presente giudizio ed invero anche rispetto all'espletamento della C.T.U.);
- che quindi, tenuto conto di tali riferimenti temporali come anche della diversità delle opere e delle attività richieste (ripristino di rete metallica e cordoli in un caso, rimozione di cancello e
6 staccionata in legno nell'altro), non può ritenersi che le opere oggetto del presente giudizio coincidano materialmente con quelle oggetto del precedente giudizio;
- che del pari non può ritenersi in questa sede raggiunta la piena prova del fatto che nel dare esecuzione alla precedente sentenza siano state rimosse o, comunque, riposizionate nel rispetto del confine anche le opere per cui è causa (non potendosi segnatamente desumere l'esecuzione di tale attività né dalla relazione descrittiva della SCIA che non vi fa riferimento né dal verbale dell'udienza dinanzi al G.E. del 15.12.2023 che risulta riferibile ai lavori oggetto della precedente sentenza).
Da quanto precede consegue l'accoglimento anche delle ulteriori domande formulate dall'attore e, quindi, la condanna della società al rilascio della porzione oggetto del dimostrato sconfinamento, nonché alla rimozione, a propria cura e spese, delle opere per cui è causa ivi insistenti e sopra meglio descritte ed individuate, ovviamente se ancora insistenti all'interno della particella in comproprietà dell'attore al momento dell'esecuzione della presente sentenza.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico della società convenuta;
tali spese sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, secondo lo scaglione di riferimento di cui alla citazione (€ 1.101,00/€ 5.200,00), ai valori minimi in ragione della ridotta complessità della controversia.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico della parte convenuta in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 521 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, così provvede:
- ACCOGLIE le domande proposte da nei confronti della società Parte_1 [...]
e per l'effetto: Controparte_1
- accerta che il confine tra il fondo di comproprietà di distinto al N.C.T. del Comune Parte_1
di Capistrello al f. 48 p. 561 ed il fondo di proprietà della società Controparte_1
distinto al N.C.T. del Comune di Capistrello al f. 48 p. 315 è quello
[...] indicato con la linea nera denominata “Confine catastale” congiungente il punto n. 1 ed il punto n. 2 nel grafico esplicativo allegato, sub n. 5.4, alla consulenza tecnica d'ufficio depositata in data
19.5.2021, qui da intendersi integralmente trascritta e riportata;
- condanna la società al rilascio della Controparte_1
porzione del fondo distinto al f. 48 p. 561 occupata dal cancello e dalla staccionata di legno meglio descritti ed individuati in parte motiva e nel grafico esplicativo allegato sub n.
5.4 alla consulenza
7 tecnica d'ufficio depositata in data 19.5.2021, nonché alla rimozione, a propria cura e spese, di tali opere;
- CONANNA la società al pagamento Controparte_1
in favore di delle spese di lite, che liquida in € 1.278,00 per compensi ed € 125,00 Parte_1
per spese, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge;
- PONE definitivamente a carico della società Controparte_1
il compenso liquidato al C.T.U. con separato decreto.
[...]
Così deciso in data 23.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Pepe
8