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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 20/05/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2400/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2400/2024 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MAZZOCCHI LEONORA, elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO, 25 – BRESCIA presso lo studio del predetto difensore (indirizzo telematico:
, come da mandato redatto su atto separato e Email_1
allegato alla citazione;
OPPONENTE contro
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. PASOLINI Controparte_1 C.F._2
CRISTIAN, elettivamente domiciliato in PIAZZA CAVALLOTTI, 11 - MANTOVA presso lo studio del predetto difensore, come da mandato redatto su atto separato e allegato alla comparsa di costituzione;
OPPOSTO
Oggetto: 100001 – opposizione a precetto pagina 1 di 3
CONCLUSIONI
Per l'opponente: preso atto della rinuncia al precetto condannarsi il convenuto al pagamento delle spese legali.
Per l'opposto: dare atto che il signor aderisce all'eccepita nullità dell'atto di precetto opposto Controparte_1
dichiarare cessata la materia del contendere. Spese di lite interamente compensate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data, 8-11-2024 l'opponente esponeva 1) che, il 29-10-2024,
gli aveva notificato atto di precetto con intimazione a pagare la somma di € Controparte_1
33.585,70 corrispondenti al 50% delle spese straordinarie sostenute dall'anno 2024 per la figlia
; 2) che la notifica dell'atto era nulla perché priva della vidimazione dell'ufficio postale e Per_1
del numero di cronologico sulla busta di spedizione come prescritto dalla legge n. 53/1994; 3) che il precetto non conteneva la indicazione della data di notifica della sentenza di divorzio n.
17/2010 emessa dal Tribunale di Mantova, titolo posto a base del precetto;
4) che la predetta sentenza non era mai stata notificata e che al precetto era stata allegata una mera fotocopia della sentenza di divorzio;
4) che era stato omesso l'avvertimento previsto dall'art. 480 c.p.c.;
5) che la pretesa azionata era comunque infondata in quanto la sentenza non prevedeva un obbligo al mantenimento della figlia da parte del 6) che era maturata la Per_1 CP_1
prescrizione per le somme relative al periodo 2014/2019; 7) che la documentazione allegata al precetto era inidonea a dimostrare la fondatezza della pretesa e che, sulle spese straordinarie, non era mai intervenuto alcun accordo fra i coniugi: alla stregua di tali deduzioni l'istante chiedeva che venisse dichiarata la nullità del precetto.
Si costituiva , il quale aderiva alla eccezione di nullità del precetto Controparte_1
riconoscendo che a tale atto era stata allegata la mera fotocopia della sentenza del Tribunale di
Mantova n. 17/10 sicché rinunciava al precetto e chiedeva che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
Senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa veniva discussa all'udienza del 20-5-2025 sulle conclusioni riportate in epigrafe all'esito della quale veniva data lettura della sentenza.
pagina 2 di 3 In via preliminare va rilevato che, avendo l'opposto dichiarato di rinunciare al precetto notificato il 29-10-2024, ne consegue che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e che, nel regolare le spese di giudizio, occorre utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità.
In proposito va rilevato che risulta incontroverso che con il precetto non sia stata notificata copia autentica della sentenza di divorzio n. 17/2010 emessa dal Tribunale di Mantova da ciò conseguendo la nullità dell'atto (cfr. Cass. 27-6-2022 n. 20590) per violazione del disposto di cui all'art. 479 c.p.c. sicché l'opposizione era stata fondatamente proposta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in conformità dei parametri minimi di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche in considerazione della semplicità della vertenza e tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 2.903,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Mantova, 20 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Mauro Pietro Bernardi
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