CASS
Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2024, n. 17102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17102 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO AL, nata a [...] il [...] avverso la ordinanza del 02/10/2023 del TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG, Marco Dall'Olio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 2 ottobre 2023 il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza della condannata AL Concilio di rideterminazione, per illegalità, della pena inflitta con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata dell'il. marzo 2019, irrevocabile il 11 maggio 2023, con cui la stessa è stata condannata alla pena di 6 anni e 6 mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. i commesso dal 2006 con condotta perdurante. In particolare, nell'istanza la condannata aveva dedotto che la pena inflitta nei suoi confronti era stata determinata sulla base della cornice edittale successiva all'entrata in vigore della legge 27 maggio 2015, n. 69, ma il fatto di cui è stata ritenuta responsabile era esaurito prima dell'entrata in vigore di tale legge. Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza rilevando che il reato era stato contestato, in realtà, in forma aperta, la sentenza di primo grado è stata emessa nel 2019, e quindi il Tribunale ha correttamente applicato la forcella edittale Penale Sent. Sez. 1 Num. 17102 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 15/02/2024 successiva all'entrata in vigore della I. n. 69 del 2015. La valutazione dell'istanza della condannata presuppone un accertamento in ordine al momento di cessazione della condotta partecipativa della condannata che presuppone un giudizio di merito che non può avvenire in sede esecutiva. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso la condannata, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la condotta per cui è stata condannata la ricorrente deve ritenersi consumata tra il 2006 ed il 14 dicembre 2010, atteso che la stessa era durata per tutto il periodo in cui la Concilio conviveva con l'allora fidanzato NN EL in Castellammare;
in quel periodo ella ha effettivamente gestito il denaro che le veniva consegnato dagli esponenti del gruppo criminale cui era affiliato il fidanzato;
dopo l'interruzione della relazione la ricorrente si è trasferita a Moiano di Vico Equense, dove ha intrapreso una nuova vita, interrompendo ogni legame col gruppo criminale;
è nella stessa sentenza di condanna che viene avallata questa ricostruzione dei fatti, sia nel passaggio in cui vengono riconosciute le attenuanti generiche perché la condotta "si è sviluppata in un lasso di tempo circoscritto", sia nel passaggio in cui la pronuncia d'appello, che ha confermato quella di primo grado, ha ritenuto che la condotta si si è risolta nella "detenzione del denaro costituente la cassa del gruppo Inserra"; dalle sentenze di condanna emerge, quindi, in modo inequivocabile il periodo di tempo in cui è durata la condotta, come emerge che il Tribunale ha voluto applicare alla Concilio la pena minima errando però nell'individuazione del minimo;
non si chiedeva pertanto una nuova ricostruzione dei fatti o un nuovo giudizio di merito ma solo di prendere atto delle affermazioni espresse nelle pronunce di merito. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Marco Dall'Olio, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Il ricorso chiede di rideterminare la pena in sede esecutiva : superando il giudicato che si è formato anche su tale punto, oltre che sull'accertamento di responsabilità. La giurisprudenza di legittimità ritiene che "l'illegalità della pena, derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, ove non sia rilevabile d'ufficio in sede di legittimità per tardività del ricorso, è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi 2 dell'art. 666 cod. proc. pen." (Sez. U, Sentenza n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265108). Invece, la condanna a pena illegittima, contenuta in una sentenza non ritualmente impugnata, non può essere rettificata in sede esecutiva, salvo che sia configurabile un'ipotesi di assoluta abnormità della sanzione, la pena sia frutto di un errore macroscopico non giustificabile e non di una argomentata, pur discutibile, valutazione, o la sanzione sia oggetto di palese errore di calcolo in grado di comportarne la sostanziale illegalità (sempre la pronuncia Butera, in motivazione). Nel caso in esame, però, non ricorre nessuna di queste ipotesi di abnormità della sanzione, errore macroscopico non giustificabile o di palese errore di calcolo, che rendono illegale la pena inflitta e permettono di adire il giudice dell'esecuzione. Come correttamente notato nell'ordinanza impugnata, infatti, i giudici della cognizione non hanno delimitato il giudizio di responsabilità dell'imputata per il reato associativo ad una data antecedente alla modifica peggiorativa del trattamento sanzionatorio del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; la chiusura in sentenza dell'accertamento di responsabilità nei confronti della ricorrente, infatti, viene ricavato in ricorso da frasi ellittiche, e non concludenti, come quelle usate per il riconoscimento delle attenuanti generiche, e riportate sopra nella parte del ritenuto in fatto, e che non permettono di individuare in modo certo una data di cessazione della permanenza all'interno dell'accertamento giurisdizionale di responsabilità. Ne consegue che a questo punto l'illegalità della pena resta una mera ipotesi congetturale introdotta dal ricorso, ed il motivo formulato su elementi meramente ipotetici o congetturali è inidoneo a determinare una manifesta illogicità della motivazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, clep. 2020, Mannile, Rv. 278237). Il ricorso è, pertanto, infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 febbraio 2024 17. RTE: SUPREr,5A
lette le conclusioni del PG, Marco Dall'Olio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 2 ottobre 2023 il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza della condannata AL Concilio di rideterminazione, per illegalità, della pena inflitta con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata dell'il. marzo 2019, irrevocabile il 11 maggio 2023, con cui la stessa è stata condannata alla pena di 6 anni e 6 mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. i commesso dal 2006 con condotta perdurante. In particolare, nell'istanza la condannata aveva dedotto che la pena inflitta nei suoi confronti era stata determinata sulla base della cornice edittale successiva all'entrata in vigore della legge 27 maggio 2015, n. 69, ma il fatto di cui è stata ritenuta responsabile era esaurito prima dell'entrata in vigore di tale legge. Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza rilevando che il reato era stato contestato, in realtà, in forma aperta, la sentenza di primo grado è stata emessa nel 2019, e quindi il Tribunale ha correttamente applicato la forcella edittale Penale Sent. Sez. 1 Num. 17102 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 15/02/2024 successiva all'entrata in vigore della I. n. 69 del 2015. La valutazione dell'istanza della condannata presuppone un accertamento in ordine al momento di cessazione della condotta partecipativa della condannata che presuppone un giudizio di merito che non può avvenire in sede esecutiva. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso la condannata, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la condotta per cui è stata condannata la ricorrente deve ritenersi consumata tra il 2006 ed il 14 dicembre 2010, atteso che la stessa era durata per tutto il periodo in cui la Concilio conviveva con l'allora fidanzato NN EL in Castellammare;
in quel periodo ella ha effettivamente gestito il denaro che le veniva consegnato dagli esponenti del gruppo criminale cui era affiliato il fidanzato;
dopo l'interruzione della relazione la ricorrente si è trasferita a Moiano di Vico Equense, dove ha intrapreso una nuova vita, interrompendo ogni legame col gruppo criminale;
è nella stessa sentenza di condanna che viene avallata questa ricostruzione dei fatti, sia nel passaggio in cui vengono riconosciute le attenuanti generiche perché la condotta "si è sviluppata in un lasso di tempo circoscritto", sia nel passaggio in cui la pronuncia d'appello, che ha confermato quella di primo grado, ha ritenuto che la condotta si si è risolta nella "detenzione del denaro costituente la cassa del gruppo Inserra"; dalle sentenze di condanna emerge, quindi, in modo inequivocabile il periodo di tempo in cui è durata la condotta, come emerge che il Tribunale ha voluto applicare alla Concilio la pena minima errando però nell'individuazione del minimo;
non si chiedeva pertanto una nuova ricostruzione dei fatti o un nuovo giudizio di merito ma solo di prendere atto delle affermazioni espresse nelle pronunce di merito. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Marco Dall'Olio, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Il ricorso chiede di rideterminare la pena in sede esecutiva : superando il giudicato che si è formato anche su tale punto, oltre che sull'accertamento di responsabilità. La giurisprudenza di legittimità ritiene che "l'illegalità della pena, derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, ove non sia rilevabile d'ufficio in sede di legittimità per tardività del ricorso, è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi 2 dell'art. 666 cod. proc. pen." (Sez. U, Sentenza n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265108). Invece, la condanna a pena illegittima, contenuta in una sentenza non ritualmente impugnata, non può essere rettificata in sede esecutiva, salvo che sia configurabile un'ipotesi di assoluta abnormità della sanzione, la pena sia frutto di un errore macroscopico non giustificabile e non di una argomentata, pur discutibile, valutazione, o la sanzione sia oggetto di palese errore di calcolo in grado di comportarne la sostanziale illegalità (sempre la pronuncia Butera, in motivazione). Nel caso in esame, però, non ricorre nessuna di queste ipotesi di abnormità della sanzione, errore macroscopico non giustificabile o di palese errore di calcolo, che rendono illegale la pena inflitta e permettono di adire il giudice dell'esecuzione. Come correttamente notato nell'ordinanza impugnata, infatti, i giudici della cognizione non hanno delimitato il giudizio di responsabilità dell'imputata per il reato associativo ad una data antecedente alla modifica peggiorativa del trattamento sanzionatorio del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; la chiusura in sentenza dell'accertamento di responsabilità nei confronti della ricorrente, infatti, viene ricavato in ricorso da frasi ellittiche, e non concludenti, come quelle usate per il riconoscimento delle attenuanti generiche, e riportate sopra nella parte del ritenuto in fatto, e che non permettono di individuare in modo certo una data di cessazione della permanenza all'interno dell'accertamento giurisdizionale di responsabilità. Ne consegue che a questo punto l'illegalità della pena resta una mera ipotesi congetturale introdotta dal ricorso, ed il motivo formulato su elementi meramente ipotetici o congetturali è inidoneo a determinare una manifesta illogicità della motivazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, clep. 2020, Mannile, Rv. 278237). Il ricorso è, pertanto, infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 febbraio 2024 17. RTE: SUPREr,5A