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Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/05/2024, n. 5481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5481 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
R.G. 10132/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni all'esito dello spirare dei termini assegnati – fino al 9.5.2024 - ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma in Viale Giulio Parte_1
Cesare, 95, presso lo studio legale dell'avvocato Sergio Massimo Mancusi che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del l.r.p.t.. CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Pagamento ratei indennità accompagno
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
l' per vederlo condannare al pagamento dei ratei dell'indennità di CP_1
accompagno dovutigli in forza di decreto di omologa della CTU espletata nel corso del procedimento di a.t.p. iscritto al n. R.G. n. 39447/2022 e definito, all'esito di CTU, con decreto di omologazione depositato in data
17/10/2023 e notificato all'Istituto, unitamente alla documentazione necessaria alla liquidazione, senza ottenere alcun riscontro, con vittoria di spese da distrarsi.
L' pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. CP_1
All'esito dello spirare dei termini assegnati – fino al 9.5.2024 - ex art. 127 ter c.p.c., la causa, di natura documentale, è stata dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell' CP_1
ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi.
Nel merito la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Risulta, infatti, in atti che con decreto di omologa del 17.10.2023
l'intestato Tribunale ha riconosciuto la sussistenza, in capo al ricorrente, del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa e che il ha trasmesso all' tutta la documentazione necessaria per Pt_1 CP_2
procedere all'erogazione della provvidenza (cfr. doc.ne allegata al ricorso).
Deve pertanto dichiararsi il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento dall'1.5.2022, primo giorno del mese successivo alla
2 data di presentazione della domanda amministrativa, così come riconosciuto nel decreto di omologa, con condanna dell' al CP_2
pagamento dei relativi ratei arretrati, oltre interessi legali sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo a quello di riconoscimento del diritto dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
1. - dichiara che ha diritto all'indennità di accompagno Parte_1
(art. 1 l. 18/'80) a decorrere dall'1.5.2022;
2. - condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, dei relativi CP_1
ratei arretrati dal tempo del riconoscimento del diritto, oltre interessi legali sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa dalle singole scadenze fino al soddisfo;
3. - condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in CP_1
complessivi € 2.150,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge – in favore della ricorrente e da distrarsi.
Roma, 10.5.2024 il Giudice
Silvia Antonioni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni all'esito dello spirare dei termini assegnati – fino al 9.5.2024 - ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma in Viale Giulio Parte_1
Cesare, 95, presso lo studio legale dell'avvocato Sergio Massimo Mancusi che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del l.r.p.t.. CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Pagamento ratei indennità accompagno
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
l' per vederlo condannare al pagamento dei ratei dell'indennità di CP_1
accompagno dovutigli in forza di decreto di omologa della CTU espletata nel corso del procedimento di a.t.p. iscritto al n. R.G. n. 39447/2022 e definito, all'esito di CTU, con decreto di omologazione depositato in data
17/10/2023 e notificato all'Istituto, unitamente alla documentazione necessaria alla liquidazione, senza ottenere alcun riscontro, con vittoria di spese da distrarsi.
L' pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. CP_1
All'esito dello spirare dei termini assegnati – fino al 9.5.2024 - ex art. 127 ter c.p.c., la causa, di natura documentale, è stata dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell' CP_1
ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi.
Nel merito la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Risulta, infatti, in atti che con decreto di omologa del 17.10.2023
l'intestato Tribunale ha riconosciuto la sussistenza, in capo al ricorrente, del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa e che il ha trasmesso all' tutta la documentazione necessaria per Pt_1 CP_2
procedere all'erogazione della provvidenza (cfr. doc.ne allegata al ricorso).
Deve pertanto dichiararsi il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento dall'1.5.2022, primo giorno del mese successivo alla
2 data di presentazione della domanda amministrativa, così come riconosciuto nel decreto di omologa, con condanna dell' al CP_2
pagamento dei relativi ratei arretrati, oltre interessi legali sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo a quello di riconoscimento del diritto dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
1. - dichiara che ha diritto all'indennità di accompagno Parte_1
(art. 1 l. 18/'80) a decorrere dall'1.5.2022;
2. - condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, dei relativi CP_1
ratei arretrati dal tempo del riconoscimento del diritto, oltre interessi legali sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa dalle singole scadenze fino al soddisfo;
3. - condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in CP_1
complessivi € 2.150,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge – in favore della ricorrente e da distrarsi.
Roma, 10.5.2024 il Giudice
Silvia Antonioni
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