Ordinanza collegiale 17 luglio 2017
Ordinanza cautelare 12 ottobre 2017
Sentenza 11 giugno 2018
Sentenza 11 giugno 2018
Sentenza 11 giugno 2018
Sentenza 11 giugno 2018
Decreto cautelare 29 settembre 2018
Decreto cautelare 16 ottobre 2018
Ordinanza cautelare 26 ottobre 2018
Decreto cautelare 23 novembre 2018
Decreto cautelare 23 novembre 2018
Decreto cautelare 23 novembre 2018
Decreto cautelare 28 novembre 2018
Decreto cautelare 10 dicembre 2018
Ordinanza cautelare 17 dicembre 2018
Ordinanza cautelare 21 dicembre 2018
Ordinanza cautelare 21 dicembre 2018
Ordinanza cautelare 21 dicembre 2018
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- 1. Residenza elettiva: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 dicembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, decreto cautelare 31/10/2019, n. 7081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7081 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/10/2019
N. 10558/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 10558 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
DI MO, ST SI, BE ER, IA RR, OL De IS, VI TT, IT TA, ON NT, ON IA, SA NI, PE ZZ, RI DR, GR NA, AL OT, EM IN, NI MA, IO OL, LA IC, RI MI, IA TO, UC OL AR, GI PO, AN De LU, TT AL, SI RO, IE Di TE, TT LU PE, ET RN, EL ND, LL OR, CE CC, MO EL, UN AB, UN AN, NG MA, NC AC, NU De TA, LA TE, NA SA AR, LA ES CI, MA LO, CI LL, ST RA, IT SA, ID EO, NI OL, NA CI, LUno SS, LI LI, CA AR, LE La ER, CO Di NI, ID HI, OS IN, GR NI, BE BU, OL ZE, NA AB, AR PA, RI PI, NC ZO, IA AT, MI LI, LE OT, LI NO, NA EL TE, PE IO, AU NN, AN AN, NI GA, NA TA, DA ZI, RI SO, IA MA, NC MB, MI DATA, CE EO, RI IA SI, TI ME, RI EL AZ, NC ER RI AR, LA NA RI ON, IC SS, ON CC, IA GR, LE LL, IN LL, EL RO, DI RO, ON CO, GR IA CR, RI RA, SA NA, OR VE, RI RI La TA, NI GA, PA OL, GI IA TI, LI NT, RI NN, ZI RO, IA ON, IA OS PO, OL RC, TE LO, ZI AM CH, RI NE, LI IN, EL AG, LA PA, IU AL, AN SE, NA RI TT LL, NI RA ES, RI GR CI, CI TO, NO RC, IA RO, NI AT, LA AN, NA ER DA, AB CI, IZ EB, RI TI UF, DE CC, EL Di GR, CA EC, GI NO, RInnunziata CA, GI A', IA RO, NAlisa RIno, AN RO, AN IL, RI ZI AS, IA MU, TI OC, NC AR, RO IS, NC PA, NA NN, IA ND, AN GA, GI FI, SI NI, IA ME EN, DO IN, LIbetta CA, NC UM, GI OR, OSngela AN, AC Di PA, BR RT, RO ZI, IU OC, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AN SO, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato AN Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Istruzione Università e Ricerca non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IO ZZ Di CO non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca –
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1134 del 24 luglio 2018 (doc. 1) (pubblicato sul sito istituzionale del
Ministero resistente in data 25 luglio 2018), in una con l'elenco degli ammessi alle prove scritte (doc. 2), con il quale veniva approvato l'elenco dei candidati risultati idonei all'esito della prova preselettiva relativa al «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali»;
b) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente approvava l'elenco dei quesiti relativi alla prova preselettiva e la griglia delle risposte esatte, il numero complessivo dei quesiti ed il contenuto degli stessi, nonché la batteria completa delle domande (pubblicata sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 27 giugno 2018), da cui sono stati sorteggiati o comunque estratti i quesiti inseriti nei questionari effettivamente somministrati ai candidati;
c) dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente definiva le modalità di svolgimento dell'intera prova preselettiva, ivi comprese le istruzioni operative (pubblicate sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 6 luglio 2018), nonché degli atti e dei criteri con i quali veniva fissato il punteggio minimo di accesso alle prove scritte a punti 71,70;
d) dei verbali, di data e numero sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova preselettiva sostenuta dai ricorrenti;
f) dell'avviso pubblicato sulla G.U.R.I. 24 aprile 2018 n. 33, con il quale si comunicava la fissazione della data di svolgimento della prova preselettiva per il giorno 23 luglio 2018;
g) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca –
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla GURI 24 novembre
2017, n. 90, 4° Serie Speciale), recante il bando di indizione del «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali», ed in particolare l'art. 6, laddove disciplina la prova preselettiva stessa, e delle modalità con cui veniva predisposto il criterio numerico dei candidati che potessero accedere alla prova scritta;
PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO dei ricorrenti a partecipare alle prove scritte del concorso di cui è causa;
PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'ammissione dei ricorrenti alle prove scritte del concorso in epigrafe;
NONCHÉ PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A. delle
Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alle fasi successive del concorso per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ET ED il 11\10\2018:
Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 (doc. 1), del Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 220 del 20 settembre 2017 ed avente ad oggetto: “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica” (D.M.
138/2017) nella parte in cui prevede, all'art. 3, comma 1, "Articolazione in fasi del corso-concorso
1. I corsi-concorso banditi ai sensi del presente regolamento si articolano nelle seguenti fasi: a) eventuale prova pre-selettiva; all'art. 5, comma 1, lett. d) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
a) del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca –
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1134 del 24 luglio 2018 (doc. 1) (pubblicato sul sito istituzionale del
Ministero resistente in data 25 luglio 2018), in una con l'elenco degli ammessi alle prove scritte (doc. 2), con il quale veniva approvato l'elenco dei candidati risultati idonei all'esito della prova preselettiva relativa al «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali»;
b) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente approvava l'elenco dei quesiti relativi alla prova preselettiva e la griglia delle risposte esatte, il numero complessivo dei quesiti ed il contenuto degli stessi, nonché la batteria completa delle domande (pubblicata sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 27 giugno 2018), da cui sono stati sorteggiati o comunque estratti i quesiti inseriti nei questionari effettivamente somministrati ai candidati;
c) dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente definiva le modalità di svolgimento dell'intera prova preselettiva, ivi comprese le istruzioni operative (pubblicate sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 6 luglio 2018), nonché degli atti e dei criteri con i quali veniva fissato il punteggio minimo di accesso alle prove scritte a punti 71,70;
d) dei verbali, di data e numero sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova preselettiva sostenuta dai ricorrenti;
f) dell'avviso pubblicato sulla G.U.R.I. 24 aprile 2018 n. 33, con il quale si comunicava la fissazione della data di svolgimento della prova preselettiva per il giorno 23 luglio 2018;
g) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca –
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla GURI 24 novembre
2017, n. 90, 4° Serie Speciale), recante il bando di indizione del «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali», ed in particolare l'art. 6, laddove disciplina la prova preselettiva stessa, e delle modalità con cui veniva predisposto il criterio numerico dei candidati che potessero accedere alla prova scritta;
PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO dei ricorrenti a partecipare alle prove scritte del concorso di cui è causa;
PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'ammissione dei ricorrenti alle prove scritte del concorso in epigrafe;
NONCHÉ PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A. delle
Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alle fasi successive del concorso per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ET ED il 11\10\2018:
Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 (doc. 1), del Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 220 del 20 settembre 2017 ed avente ad oggetto: “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica” (D.M.
138/2017) nella parte in cui prevede, all'art. 3, comma 1, "Articolazione in fasi del corso-concorso
1. I corsi-concorso banditi ai sensi del presente regolamento si articolano nelle seguenti fasi: a) eventuale prova pre-selettiva; all' art. 5, comma 1, lett. d) le modalità di svolgimento dell'eventuale
prova preselettiva e di quelle selettive, ai sensi degli articoli da 8 a 12"; nonché nella parte in cui all'art. 8, prevede "Prova preselettiva 1. Qualora il numero dei candidati al concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale sia complessivamente superiore a tre volte quello dei posti disponibili a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, è svolta una prova preselettiva nazionale. 2. Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 è ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 5. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. 4. La prova preselettiva consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla vertenti sulle medesime materie di cui all'articolo 10, comma 2. 5. La prova si svolge nelle sedi individuate dagli USR, eventualmente anche in più sessioni in relazione al numero dei candidati. 6. I quesiti di cui al comma 4 sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell'avvio della prova 7. Lo svolgimento e la valutazione della prova preselettiva avvengono mediante l'ausilio di sistemi informatizzati. Il punteggio di cui al comma 8 è restituito al termine della stessa. 8. Ai fini dell'ammissione alla prova scritta, alla prova preselettiva è attribuito un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata. Il punteggio così conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio.
9. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta e' pubblicato sul sito internet del
Ministero", nonché nella parte in cui non viene specificato il punteggio minimo previsto per l'accesso alla prova scritta, in violazione del principio di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, nonché per difetto di motivazione ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del
1990.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CI IO il 29\5\2019:
a)- del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIARTIMENTALI.R.0000395.27-03-2019 nella parte in cui, all'art. 1 e nel richiamato e allegato elenco, non è stato incluso il nominativo del ricorrente (che ha conseguito all'esito della prova scritta un punteggio pari a 6) tra gli ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;
b)- del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000395.27-03-2019 nella parte in cui, all'art. 2 precisa che “I candidati che hanno sostenuto la prova scritta e non risultano inseriti nell'elenco allegato, non sono ammessi alla prova successiva, non avendo conseguito un punteggio utile per l'ammissione alla prova orale” del corso-concors o nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;
c)- del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000738.20-05-2019 nella parte in cui, all'art. 1 amplia l'elenco degli ammessi alla prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017, includendo le candidate UR LA, Di OS NU, Mo LUna e TI NA RI PI laddove, per mero errore materiale, non inserite nell'elenco di cui al decreto impugnato al capo a) e b);
d)- per quanto di ragione, del verbale n. 11 del 05.03.2019 delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte nella parte in cui, con riguardo al matricolare n. 929 (riconducibile al ricorrente) riporta un punteggio pari a punti 52,00 e come tale evidentemente insufficiente al superamento della prova secondo il valore di sbarramento (punti 70) fissato nell'art. 8 del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017;
e)- per quanto di correlata ragione, della griglia di valutazione di cui al verbale n. 11 del 05.03.2019 delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte nella parte in cui, con riguardo al matricolare n. 929 (riconducibile al ricorrente), riporta un punteggio pari a punti 52,00 e come tale evidentemente insufficiente al superamento della prova secondo il valore di sbarramento (punti 70) fissato nell'art. 8 del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017;
f)- del verbale di scioglimento dell'anonimato del 26.03.2019;
g)- dei provvedimenti recanti i calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 (e seguenti) quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per il ricorrente;
h)- in via residuale, solo quale atto presupposto e per quanto di ragione, del bando di cui alla D.D.G. n. 1259 del23.11.2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale - Concorsi) n. 90 del 24.11.2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui ha previsto lo svolgimento della prova scritta computer based, cioè con l'ausilio di sistemi informatici;
i)- per quanto di occorrenza di tutti i successivi atti della procedu ra, ivi comprese le Istruzioni operative della prova scritta computer based, nella parte in cui hanno previsto lo svolgimento della prova scritta con l'ausilio di sistemi informatici;
l)- in parte qua, per quanto di occorrenza, del provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 del M.I.U.R. (anche nell'articolazione U.S.R. Sardegna), con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta già prevista, per i candidati della Sardegna, come per tutto il territorio nazionale, per la data del 18.10.2018, nonché di ogni connesso atto, comportamento, provvedimento adottato dal M.I.U.R. nella parte in cui ha ratificato, avallato e/o autorizzato il rinvio della prova nella sola Sardegna senza prevedere o disporre il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale e/o nella parte in cui non ha previsto, in alternativa, un brevissimo rinvio per la sola Sardegna, tale da non incidere sul principio di par condicio, contestualità e massima concentrazione della prova scritta, nonché di ogni atto, comportamento e provvedimento connesso, quali, solo esemplificativamente, il provvedimento M.I.U.R. del 30.10.2018 avente ad oggetto "avviso prova scritta regione Sardegna", il provvedimento M.I.U.R. recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Sardegna, pubblicato in G.U.R.I. n. 89 del 09.11.2018 che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data di recupero), nonché il provvedimento del 12.12.2018 relativo ai quadri di riferimento (criteri) della prova scritta di recupero del 13.12.2018, nonché la prova scritta del 13.12.2018, riservata ai candidati della Sardegna, tutti nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente;
m)- in parte qua, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione;
n)- in via residuale, solo quale atto presupposto e per quanto di ragione, del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;
o)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato ai ricorrenti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ET ED il 30\10\2019 :
PER L’ANNULLAMENTO PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE AI SENSI DELL’ART. 56 C.P.A. NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE L’INSERIMENTO A PIENO TITOLO DEI DOCENTI DICHIARATI IDONEI AL CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI:
1. EL Decreto Dipartimentale MIUR n. 1205 del 01.08.2019 (doc. 1) con il quale veniva approvata la graduatoria generale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 nella parte di interesse dei ricorrenti, non dichiarati vincitori del concorso e dell’elenco, allegato al decreto impugnato sub 1) (doc. 1), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
2. ELla nota prot. n. 35372 del 01.08.2019 del MIUR (doc. 2) di assegnazione dei vincitori del concorso in oggetto ai ruoli regionali;
3. EL Decreto Dipartimentale MIUR n. 1229 del 07.08.2019 (doc. 3) di rettifica alla g raduatoria di cui al D.D. n. 1205 del 01.08.19 per errori materiali, nella parte di interesse dei ricorrenti;
4. dell’elenco, allegato al decreto impugnato sub 4) (doc. 4), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
5. della nota MIUR prot. n. 36619 del 08.08.2019 contenente la comunicazione dei posti autorizzati dal MEF ai fini delle assunzioni dei dirigenti scolastici per l’a.s. 2019/2020;
6. della nota prot. n. 36621 del 08.08.2019 (doc. 5) con la quale il MIUR, facendo seguito alla nota prot. n. 36619, disponeva l’“Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019”;
7. ELla nota MIUR prot. n. 13453 del 08.08.2019 con la quale sono state rese note, tra l’altro, le sedi disponibili sulle quali procedere con la nomina dei Dirigenti Scolastici vincitori del corso-concorso nazionale di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017;
8. ELla nota prot. n. 38777 del 28.08.19 (doc. 6) con la quale sono state disposte ulteriori assegnazioni, nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice;
9. Avviso M.I.U.R. di assegnazione degli incarichi e delle sedi AOODRVE.U.0016138.03-09-2019 (doc. 7);
10. EL D.D. n. 2500 del 22.08.2019 dell’U.S.R. della Lombardia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude le ricorrenti NA TA e NI OL dalla immissione in ruolo (doc. 7.1);
11. D.D. n. 2500 del 22.08.2019 dell’U.S.R. della Lombardia (doc. 7.1.1);
12. Decreto prot. n 1595 del 21.8.2019 dell’U.S.R. Liguria nella parte in cui esclude i ricorrenti (doc. 7.2);
13. REGISTRO-UFFICIALEU.0022183.13-08-2019 della Regione Puglia nella parte in cui esclude i ricorrenti (doc. 7.3);
14. D.D. n. 845 del 20.08.2019 dell’U.S.R. Lazio (doc. 7.5) nella parte in cui esclude i ricorrenti;
15. EL D.D. n. 15388 del 22.08.201 9 dell’U.S.R. del Veneto di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente (doc. 7.5);
16. EL D.D. n. 9138 del 23.08.2019 dell’U.S.R. del Piemonte di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente (doc. 7.6);
17. EL D.D. n. 181 del 22.08.2019 dell’U.S.R. dell’Abruzzo di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
18. EL D.D. n. 205 del 26.08.2019 dell’U.S.R. della Basilicata di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente (doc. 7.7);
19. EL D.D. n. 18242 del 07.08.2019 dell’U.S.R. della Campania di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente (doc. 7.8);
20. EL D.D. n. 16649 del 13.08.2019 dell’U.S.R. dell’EM Romagna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente (doc. 7.9);
21. EL D.D. n. 14013 del 23.08.2019 dell’U.S.R. della Calabria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente (doc. 7.10);
22. EL D.D. n. 1200 del 16.08.2019 dell’U.S.R. delle Marche di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui si escludono i ricorrenti (doc. 7.11);
23. EL D.D. n. 401 del 22.08.2019 dell’U.S.R. dell’Umbria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui si escludono i ricorrenti;
24. EL D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell’U.S.R. della Sarde gna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui si escludono i ricorrenti;
25. EL D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell’U.S.R. del Friuli Venezia Giulia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui si escludono i ricorrenti;
26. EL D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell’U.S.R. del Molise di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui si escludono i ricorrenti;
27. EL D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell’U.S.R. della Toscana di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui si escludono i ricorrenti;
28. EL D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell’U.S.R. della Sicilia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui si escludono i ricorrenti;
Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.
E DI QUELLI CHE SONO GIA’ STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO R.G. N. 10558/2018:
a) del Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1134 del 24 luglio 2018 (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 25 luglio 2018), in una con l’elenco degli ammessi alle prove scritte (doc. 2), con il quale veniva approvato l’elenco dei candidati risultati idonei all’esito della prova preselettiva relativa al «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali»;
b) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resiste nte approvava l’elenco dei quesiti relativi alla prova preselettiva e la griglia delle risposte esatte, il numero complessivo dei quesiti ed il contenuto degli stessi, nonché la batteria completa delle domande (pubblicata sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 27 giugno 2018), da cui sono stati sorteggiati o comunque estratti i quesiti inseriti nei questionari effettivamente somministrati ai candidati;
c) dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente definiva le modalità di svolgimento dell’intera prova preselettiva, ivi comprese le istruzioni operative (pubblicate sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 6 luglio 2018), nonché degli atti e dei criteri con i quali veniva fissato il punteggio minimo di accesso alle prove scritte a punti 71,70;
d) dei verbali, di data e numero sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova preselettiva sostenuta dai ricorrenti;
e) dell’avviso pubblicato sulla G.U.R.I. 24 aprile 2018 n. 33, con il quale si comunicava la fissazione della data di svolgimento della prova preselettiva per il giorno 23 luglio 2018;
f) del decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla GURI 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie Speciale), recante il bando di indizione del «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali», ed in particolare l’art. 6, laddove disciplina la prova preselettiva stessa, e delle modalità con cui veniva predisposto il criterio numerico dei candidati che potessero accedere alla prova scritta;
NONCHÉ PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A. delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione alle fasi successive d el concorso per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.le modalità di svolgimento dell'eventuale
prova preselettiva e di quelle selettive, ai sensi degli articoli da 8 a 12"; nonché nella parte in cui all'art. 8, prevede "Prova preselettiva 1. Qualora il numero dei candidati al concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale sia complessivamente superiore a tre volte quello dei posti disponibili a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, è svolta una prova preselettiva nazionale. 2. Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 è ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 5. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. 4. La prova preselettiva consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla vertenti sulle medesime materie di cui all'articolo 10, comma 2. 5. La prova si svolge nelle sedi individuate dagli USR, eventualmente anche in più sessioni in relazione al numero dei candidati. 6. I quesiti di cui al comma 4 sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell'avvio della prova 7. Lo svolgimento e la valutazione della prova preselettiva avvengono mediante l'ausilio di sistemi informatizzati. Il punteggio di cui al comma 8 è restituito al termine della stessa. 8. Ai fini dell'ammissione alla prova scritta, alla prova preselettiva è attribuito un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata. Il punteggio così conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio.
9. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta e' pubblicato sul sito internet del
Ministero", nonché nella parte in cui non viene specificato il punteggio minimo previsto per l'accesso alla prova scritta, in violazione del principio di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, nonché per difetto di motivazione ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del
1990.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CI IO il 29\5\2019:
a)- del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIARTIMENTALI.R.0000395.27-03-2019 nella parte in cui, all'art. 1 e nel richiamato e allegato elenco, non è stato incluso il nominativo del ricorrente (che ha conseguito all'esito della prova scritta un punteggio pari a 6) tra gli ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;
b)- del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000395.27-03-2019 nella parte in cui, all'art. 2 precisa che “I candidati che hanno sostenuto la prova scritta e non risultano inseriti nell'elenco allegato, non sono ammessi alla prova successiva, non avendo conseguito un punteggio utile per l'ammissione alla prova orale” del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;
c)- del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000738.20-05-2019 nella parte in cui, all'art. 1 amplia l'elenco degli ammessi alla prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017, includendo le candidate UR LA, Di OS NU, Mo LUna e TI NA RI PI laddove, per mero errore materiale, non inserite nell'elenco di cui al decreto impugnato al capo a) e b);
d)- per quanto di ragione, del verbale n. 11 del 05.03.2019 delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte nella parte in cui, con riguardo al matricolare n. 929 (riconducibile al ricorrente) riporta un punteggio pari a punti 52,00 e come tale evidentemente insufficiente al superamento della prova secondo il valore di sbarramento (punti 70) fissato nell'art. 8 del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017;
e)- per quanto di correlata ragione, della griglia di valutazione di cui al verbale n. 11 del 05.03.2019 delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte nella parte in cui, con riguardo al matricolare n. 929 (riconducibile al ricorrente), riporta un punteggio pari a punti 52,00 e come tale evidentemente insufficiente al superamento della prova secondo il valore di sbarramento (punti 70) fissato nell'art. 8 del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017;
f)- del verbale di scioglimento dell'anonimato del 26.03.2019;
g)- dei provvedimenti recanti i calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 (e seguenti) quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per il ricorrente;
h)- in via residuale, solo quale atto presupposto e per quanto di ragione, del bando di cui alla D.D.G. n. 1259 del23.11.2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale - Concorsi) n. 90 del 24.11.2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui ha previsto lo svolgimento della prova scritta computer based, cioè con l'ausilio di sistemi informatici;
i)- per quanto di occorrenza di tutti i successivi atti della procedura, ivi comprese le Istruzioni operative della prova scritta computer based, nella parte in cui hanno previsto lo svolgimento della prova scritta con l'ausilio di sistemi informatici;
l)- in parte qua, per quanto di occorrenza, del provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 del M.I.U.R. (anche nell'articolazione U.S.R. Sardegna), con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta già prevista, per i candidati della Sardegna, come per tutto il territorio nazionale, per la data del 18.10.2018, nonché di ogni connesso atto, comportamento, provvedimento adottato dal M.I.U.R. nella parte in cui ha ratificato, avallato e/o autorizzato il rinvio della prova nella sola Sardegna senza prevedere o disporre il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale e/o nella parte in cui non ha previsto, in alternativa, un brevissimo rinvio per la sola Sardegna, tale da non incidere sul principio di par condicio, contestualità e massima concentrazione della prova scritta, nonché di ogni atto, comportamento e provvedimento connesso, quali, solo esemplificativamente, il provvedimento M.I.U.R. del 30.10.2018 avente ad oggetto "avviso prova scritta regione Sardegna", il provvedimento M.I.U.R. recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Sardegna, pubblicato in G.U.R.I. n. 89 del 09.11.2018 che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data di recupero), nonché il provvedimento del 12.12.2018 relativo ai quadri di riferimento (criteri) della prova scritta di recupero del 13.12.2018, nonché la prova scritta del 13.12.2018, riservata ai candidati della Sardegna, tutti nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente;
m)- in parte qua, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione;
n)- in via residuale, solo quale atto presupposto e per quanto di ragione, del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;
o)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato ai ricorrenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che non sussiste il presupposto di estrema gravità ed urgenza per l’accoglimento della proposta istanza di misure cautelari monocratiche, avuto presente che la mancata concessione della suddette misure monocratiche non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un’eventuale ordinanza collegiale di accoglimento;
P.Q.M.
Respinge l’istanza ex art. 56 c.p.a.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 3 dicembre 2019.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 31 ottobre 2019.
| Il Presidente |
| PE Sapone |
IL SEGRETARIO