Cass. civ., sez. I, sentenza 21/11/1968, n. 3779
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Sentenza 21 novembre 1968

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In tema di imposta di consumo sui materiali da costruzione nessuna preclusione e fondatamente deducibile nella Sede giudiziaria in base al fatto che taluna delle parti abbia omesso di coltivare tutti i gravami amministrativi nella fase di accertamento, ne in base allo stesso provvedimento che, nella stessa fase, venga emesso in ultima istanza. ( V. N. 1135-68, mass. N. 332613).*

Nella disposizione dell'art. 1 della legge regionale siciliana 18 ottobre 1954 n. 37 - il quale dichiara applicabili le agevolazioni fiscali di cui agli artt. 2 e seguenti della precedente legge regionale n. 11 dello stesso anno (che all'art. 4 prevede l'esenzione dall'imposta di consumo sui materiali edilizi) per la costruzione di edifici che non abbiano il carattere di abitazioni di lusso ed anche se comprendono ambienti a piano terreno da adibirsi a negozio o ad altro uso - il riferimento al piano terreno funziona solo da limite rispetto alla previsione che piani elevati vengano destinati ad uso diverso da abitazione. Pertanto, nel concorso degli altri requisiti, l'agevolazione tributaria spetta anche se locali non destinati ad abitazione vengano costruiti al piano cantinato, cioe a livello inferiore al piano terreno.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/11/1968, n. 3779
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3779
    Data del deposito : 21 novembre 1968

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