Ordinanza cautelare 28 luglio 2022
Sentenza 2 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 22 febbraio 2023
Rigetto
Sentenza 20 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 02/01/2023, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/01/2023
N. 00044/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08233/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8233 del 2022, proposto da
Vodafone Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Romano Rotelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Ferraresi, Damiano Lipani, Nico Moravia, Francesca Sbrana, Tommaso Filippo Massari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Damiano Lipani in Roma, via Vittoria Colonna, 40;
Ministero per l’Innovazione Tecnologica, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Telecom Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Vinti, Chiara Carosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Fastweb S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Renzo Ristuccia, Mario Di Carlo, Giulia Fabrizi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mario Di Carlo in Roma, piazza Cavour, 17;
Intred S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Alfarano, Emanuele Grippo, Guido Reggiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di Infratel Italia S.p.a, prot. n. 35927 dell'8 giugno 2022, comunicato a mezzo p.e.c. in pari data, con il quale è stato reso noto che la società Intred S.p.a. è risultata aggiudicataria del lotto n. 2 (CIG: 9071195AEA) della gara indetta da Infratel Italia S.p.a. per la fornitura di servizi di connettività internet a banda ultralarga presso scuole sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e di servizi di gestione e manutenzione;
- dell'avviso di aggiudicazione pubblicato sul sito internet di Infratel Italia S.p.a. in data 6 giugno 2022;
- del bando di gara;
- del disciplinare di gara;
- del capitolato tecnico;
- del fac-simile di DGUE predisposto da Infratel Italia S.p.a. ai fini della presentazione dell'offerta; - della determina a contrarre, di estremi sconosciuti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compresi, in quanto occorrer possa: (i) il provvedimento di ammissione di Intred e di Telecom alla procedura di gara; (ii) la determina di aggiudicazione definitiva, dagli estremi non noti, (iii) tutti i verbali di gara e, in particolare, i verbali di gara afferenti alla seduta tenutasi in data 27 maggio 2022 in cui si è proceduto all'apertura della busta c) contenente le “offerte economiche”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi, per quanto occorrer possa e nei termini di cui in motivazione,
nonché per la declaratoria
ai sensi e per gli effetti degli articoli 121 e 122 c.p.a., dell'inefficacia del relativo Accordo Quadro nonché dei rispettivi ordini di esecuzioni eventualmente stipulati con la controinteressata, nonché per la condanna ai sensi e per gli effetti degli articoli 30, 121, 122 e 124 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito in conseguenza dell'illegittimità degli atti e dei provvedimenti impugnati, attraverso la reintegrazione in forma specifica e il subentro nell'aggiudicazione e, ove stipulati, nel relativo Accordo Quadro e nei rispettivi ordini di esecuzione (formulando la ricorrente un'esplicita richiesta in tal senso), e, in subordine, per equivalente, con riserva di determinare l'ammontare del danno nel corso del giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia S.p.a., di Telecom Italia S.p.a., di Fastweb S.p.a., di Intred S.p.a., del Ministero per l’Innovazione Tecnologica, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l’atto di rinuncia al ricorso, depositato in data 14 novembre 2022 e notificato alle altre parti in pari data;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 la dott.ssa Dalila Satullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso introduttivo Vodafone Italia S.p.a. ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, relativi al lotto n. 2 della gara indetta da Infratel Italia S.p.a. per la fornitura di servizi di connettività internet a banda ultralarga presso scuole sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e di servizi di gestione e manutenzione.
Si sono costituiti in giudizio Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia S.p.a., Telecom Italia S.p.a., Fastweb S.p.a., il Ministero per l’Innovazione Tecnologica, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con ordinanza del 28 luglio 2022 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
In data 14 novembre 2022 la ricorrente ha depositato la rinuncia al ricorso, notificata telematicamente in pari data alle altre parti del giudizio.
All’udienza pubblica del 6 dicembre 2022 la causa è stata assunta in decisione.
2. Ai sensi dell’art. 84 c.p.a. “ La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale… La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue ”.
Nel caso in esame parte ricorrente ha depositato un atto di rinuncia, sottoscritto personalmente e notificato tempestivamente alle altre parti, che non si sono opposte.
Accertata la regolarità della rinuncia, va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35 comma 2, lett. c), c.p.a.
3. Tenuto conto della particolarità e complessità della controversia, le spese processuali vanno integralmente compensate ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
Dalila Satullo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO