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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/09/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5833/2024 R.G. sez. lavoro, vertente
TRA
[...]
[...]
[...]
Parte_1
[...]
Parte_2
Parte_3
Parte_4
Parte_5
[...]
[...]
rappresentati e difesi dagli Avv. ti Antonio Costabile e Gaetano Galotto;
Ricorrente
E
Controparte_1 , in persona del legale
[...]
rappresentante p.t.;
Contumace
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, le parti ricorrenti in epigrafe esponevano di prestare la propria attività lavorativa presso l
[...]
Controparte_1
di Salerno, con profilo professionale – Infermiere ovvero con profilo professionale di O.S.S. nonché con profilo professionale Operatore
Tecnico Specializzato – ex categorie B e D del CCNL del Personale del
Comparto Sanità del 21.05.2018, addetti presso il P.O.
[...]
di Salerno;
rappresentavano di svolgere la attività Controparte_1
lavorativa su turni rotativi nelle 24 ore, anche nei giorni festivi infrasettimanali, come da fogli di servizi in atti, senza tuttavia godere del riposo compensativo o, in alternativa, del compenso per lavoro straordinario. Assumevano che, sulla scorta della Contrattazione Collettiva succedutasi nel corso degli anni, vantavano per i periodi analiticamente dedotti in ricorso un credito nei confronti del datore di lavoro costituito dal compenso per il lavoro straordinario svolto ed evidenziavano che l'azienda aveva iniziato a corrispondere il dovuto ma solo a partire dall'anno 2023.
Lamentavano pertanto la mancata corresponsione degli emolumenti dovuti concludendo nei seguenti termini “1. accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento delle maggiorazioni previste ex art. 9 del CCNL Integrativo del Comparto Sanità del 07.04.1999 e ss.mm.ii. per le prestazioni lavorative rese nei giorni festivi infrasettimanali per i periodi per cui è causa, come sopra indicati, e per
l'effetto:
2. condannare l' resistente, in persona del legale rappresentante p.t. al CP_1
pagamento in favore delle parti ricorrenti delle seguenti somme: € Parte_1 2.139,00; € 2.825,00; : € 2.463,00; Parte_1 Parte_1 Parte_1
€ 669,00; € 3.420,00; : € 4.095,00;
[...] Parte_1 Parte_2
: € 1.129,00; : € 2.235,00; Parte_3 Parte_4 Parte_5
€ 2.122,00; : € 3.308,00; €
[...] Parte_5 Parte_5
1.506,00; oltre interessi legali, o a quelle diverse somme maggiori o minori o risultanti a seguito di espletanda Ctu o a quelle diverse somme maggiori o minori ritenute eque ex art. 432 c.p.c.”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva la
[...]
convenuta. CP_3
In data odierna, acquisita la documentazione prodotta dalle parti ricorrenti, la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni del procuratore della parte ricorrente richiamate nelle note di trattazione scritta disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 10.9.2025.
Anzitutto va dichiarata la contumacia della , regolarmente Controparte_3
convenuta in giudizio e non costituita (v. notifica in atti).
Tanto premesso, deve preliminarmente rilevarsi che, come documentato in atti, con il cedolino paga di maggio 2025 è stata integralmente corrisposta la retribuzione oggetto di causa per i ricorrenti (€ Parte_1
2.139,00) (€ 2.825,00) (€ 2.463,00) Parte_1 Parte_1
(€ 669,00) (€ 1.129,00); Parte_1 Parte_3 Parte_5
(€ 2.122,00) (€ 3.308,00)
[...] Parte_5
(€ 1.506,00). Parte_5
Con riferimento alle domande proposte dai predetti ricorrenti può essere pertanto dichiarata la cessata materia del contendere.
Ed invero, come noto, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che, come nel caso di specie, si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia (v. anche Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048).
Tanto premesso, come evincibile dalle predette buste paga di maggio 2025
e dedotto con note del 1.9.2025, con riferimento ai ricorrenti Parte_1 [...]
e la ha provveduto al pagamento Pt_2 Parte_4 Controparte_3
parziale delle somme rivendicate a titolo di retribuzione per lavoro infrasettimanale festivo diurno e notturno richiesta con ricorso.
Come rimarcato dalla parte ricorrente ed emergente dalle citate buste paga di maggio 2025, l' ha remunerato con riferimento ai Controparte_1
predetti ricorrenti le competenze relative agli anni 2019-2022 (per un totale pari ad € 1831,08 per € 1246,00 per ed € 629,00 per Parte_1 Parte_2
), omettendo il pagamento di quelle riferite agli anni 2016-2018. Parte_4
Ciò detto, dichiarata -con riferimento ai predetti importi- la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alle domande proposte dai predetti tre ricorrenti, si osserva che il comportamento stragiudiziale della convenuta, che ha pagato, anche con riferimento ai predetti ricorrenti, con la busta paga di maggio 2025 la retribuzione richiesta nel ricorso a titolo di straordinario per lavoro festivo infrasettimanale, equivale certamente alla ammissione di fondatezza del diritto fatto valere dai ricorrenti stessi. Tanto chiarito, ritenuta la correttezza della quantificazione delle somme richieste in ricorso per le predette causali, in quanto parametrate alle giornate di lavoro festivo emergenti dai cartellini presenza e alle maggiorazioni del 30%
e del 50% previste dal CCNL rispettivamente per lo straordinario festivo diurno e notturno e non avendo la parte convenuta, rimasta contumace, fatto valere ragioni ostative al pagamento, deve riconoscersi il diritto di e al pagamento delle residue somme a Parte_1 Parte_2 Parte_4
titolo di compenso per il lavoro festivo infrasettimanale. Il credito differenziale ammonta ad € 1.588,92 per € 2.849,00 per Parte_1 [...]
ed € 1.606,00 per . Pt_2 Parte_4
Le spese del giudizio sono liquidate, in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari, come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, attenendosi, in ragione della semplicità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, ai valori minimi di riferimento, nonché con una riduzione del 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del succitato D.M. in considerazione della afferenza della causa ad un gruppo di controversie a carattere seriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa
Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle domande proposte dai ricorrenti , , Parte_1 Parte_1 Pt_1
,
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_5
, ;
[...] Parte_5 Parte_5
2. dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande proposte dai ricorrenti , e Parte_1 Parte_2
per gli importi rispettivamente pari ad € 1831,08, € Parte_4
1.246,00 ed € 629,00;
3. accoglie le domande proposte , e Parte_1 Parte_2
per la parte restante e, per l'effetto, condanna l' Parte_4 [...]
al Controparte_1
pagamento, per le causali di cui in narrativa, della somma di € 1.588,92 per , di € 2.849,00 per e di € 1.606,00 Parte_1 Parte_2
per Parte_4
4. condanna l' Controparte_1
al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
[...]
1320,00 oltre spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA, con distrazione in favore degli avv. ti Antonio.
Salerno, 11.9.2025 Il Giudice
Dott.ssa Francesca D'Antonio