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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/11/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dott.ssa RI LE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 338 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2017, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
c.f. in qualità di genitore di Parte_1 C.F._1 Persona_1 nonché c.f. , rappresentati e difesi come da Persona_1 C.F._2 comparsa di costituzione in prosecuzione e giusta procura in atti, dall'Avv. Alberto
Cristiano, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Lamezia Terme (CZ), alla Via
Euclide n. 9;
- Parti attrici- E
P.I. in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come Controparte_1 P.IVA_1 da procura in atti dall'Avv. RI Teresa Filosa del Foro di Roma;
-Parte Convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e in Parte_2 Parte_1 proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore , convenivano Persona_1 in giudizio il Comune di , in persona del Sindaco l.r.p.t., esponendo: che il giorno CP_1
16.04.2016 alle ore 19.30 , il proprio figlio , all'epoca minorenne, si trovava Persona_1 all'interno del campetto di calcio di proprietà del Comune di , allorquando CP_1 nell'intento di recuperare il pallone di gioco, a causa di sabbia presente a bordo campo, scivolava e sbatteva con il viso su una rete metallica posta a recinzione del campo e con la spalla a un palo di ferro a sostegno della medesima rete;
che, a seguito di tale sinistro riportava delle lesioni personali per la cura delle quali veniva trasportato presso la locale guardia medica e successivamente presso il presidio ospedaliero Pugliese - Ciaccio di
Catanzaro ove i sanitari riscontravano: “ trauma alla spalla sinistra, profonda ferita al volto, medicata con diciotto punti di sutura”; che le spese mediche sostenute dai genitori del minore ammontavano a € 600,00; che le richieste di risarcimento dei danni non davano alcun esito.
Tanto premesso concludevano come in atti.
Nelle more del giudizio, essendo il minore divenuto maggiorenne, si costituiva esso istante unitamente alla madre quest'ultima al fine di farsi riconoscere la Parte_1 somma di euro 600,00 esborsata per spese mediche in favore del figlio ed a seguito del sinistro per cui è causa.
Si costituiva la parte convenuta con comparsa di costituzione che impugnava e contestava l'assunto attoreo e ne chiedeva il rigetto.
Successivamente si costituiva nuovo difensore depositando comparsa di costituzione in prosecuzione che impugnava e contestava l'assunto attoreo e ne chiedeva il rigetto.
Concludeva come in atti.
Incardinatosi il contraddittorio;
disposta la delega a questo giudice per la trattazione e definizione del giudizio;
concessi i termini ex art. 183 VI co. c.p.c.; depositate le rispettive memorie istruttorie;
ammessa ed espletata la prova testimoniale;
accolta la richiesta di ammissione di CTU medico-legale; fissata udienza di precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 10.09.2025, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi degli artt. 281 quinquies e 190, 2 comma, c.p.c..
Scaduti i termini la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è procedibile essendo stato esperito il tentativo di mediazione.
Nel merito la domanda è fondata per le ragioni che seguono.
La norma applicabile al caso di specie è quella di cui all'art. 2051 c.c., che prevede la responsabilità del custode per i danni cagionati dalla cosa in custodia.
La giurisprudenza di legittimità, ritiene che la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, ha carattere oggettivo e perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo
2 causale dell'evento, riconducibile non alla cosa ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato .
Ne consegue, che, è onere che incombe sul danneggiato, quello di provare ai sensi dell'art. 2051 c.c. il fatto concreto e la sua derivazione causale della cosa, ciò che rileva ai fini del corretto assolvimento dell'onere probatorio, è la ricognizione in concreto, attraverso una circostanziata descrizione del fatto e del contesto, della derivazione dell'evento di danno e non può prescindere pertanto da una sufficiente individuazione della consistenza dalla cosa.
Il danneggiato ha l'onere di provare il nesso eziologico tra il danno e la cosa - e, quindi, il carattere intrinseco alla cosa della causa del pregiudizio sofferto – nonché il rapporto di CP_ custodia tra la cosa medesima e l' convenuto. Graverà, invece, al custode, al fine di andare esente da responsabilità, la dimostrazione del caso fortuito, ossia di un'alterazione dello stato della cosa repentina e non specificamente prevedibile che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. Civ. 8157/2009).
Passando al merito e dall'esame delle prove espletate si ritiene che il danneggiato abbia assolto pienamente all'onere della prova su di esso gravante.
Il convenuto, infatti, in qualità di custode del campo di calcio ove si è verificata la caduta, si è difesa con mere contestazioni generiche, senza fornire prova del caso fortuito, unico mezzo idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c..
Inoltre, non ha contestato la presenza della sabbia a bordo campo e neanche la presenza di un varco creatosi nella rete metallica (cfr. pagg. 5,6,7, della comparsa di costituzione nonché verbale sopralluogo prot. n. 1284 del 22.4.2016 e documentazione fotografica e nota prot. n. 2516 del 15.09.2016 all. fasc. Avv. Vitaliano per parte convenuta).
Ciò risulta sufficiente ad accogliere la tesi di parte attrice secondo la quale l'esclusiva responsabilità del sinistro è da attribuirsi al custode, il quale in corso di causa non ha assolto all'onere probatorio su di esso gravante ai fini della dimostrazione del caso fortuito e dell'adeguato controllo e pulizia del luogo accessibile al pubblico.
Passando al quantum debeatur.
Passando alla quantificazione del danno biologico subito in conseguenza del sinistro, si osserva, quanto al nesso di causalità, che appare provato che, in conseguenza dell'incidente per cui è causa, l'attore ha riportato “ trauma del volto con ferita lacero- contusa radice
3 del naso e arcata sopraciliare sinistra” per come risulta dal verbale di PS e richiamato nella CTU redatta dalla dott.ssa , le cui conclusioni sono del tutto Persona_2 condivisibili perché adeguatamente motivate, immuni da vizi logici e scientifici e fondate su un'indagine approfondita e scrupolosa, svolta secondo corretti criteri medico/scientifici.
Il consulente ha accertato che la malattia traumatica si è esaurita con una inabilità parziale
(75%) di giorni sette, un'inabilità parziale (50%) di giorni 23, con un danno biologico permanente pari al 2-3 % e che si ritiene di dovere quantificare pari a 3% vista l'entità del trauma riportato e le ferite subite.
Ciò posto, il calcolo del danno biologico e morale va liquidato all'attualità (tabelle 2025), in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (15), ed ammonta a €
5.763,26.
La parte convenuta deve pertanto, essere condannata al pagamento in favore dell'attore
, della complessiva somma di € 5.763,26 (danno biologico permanente € Persona_1
3.381,53 danno biologico temporaneo € 941,02 e danno morale (33,33% € 1.440,71).
Non sono state documentate spese mediche (cfr. CTU).
Vertendosi in tema di risarcimento danni e, quindi, di debito di valore, mirante all'effettiva reintegrazione del patrimonio dal danneggiato, detta somma va aumentata a titolo di liquidazione equitativa ed all'attualità del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro. (cfr. Cass. civ., sent. n. 1712 del 17.02.1995).
Pertanto sulla suddetta somma, complessivamente dovuta, devalutata alla data del sinistro
(16.04.2016) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sono dovuti gli interessi nella misura legale a partire a partire dalla data dell'illecito e fino alla data di pubblicazione della sentenza a titolo di risarcimento del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro (somma sulla quale decorreranno ovviamente gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza).
Le spese di lite sono poste a carico della parte convenuta e liquidate in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, valori minimi.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona giudice onorario dott.ssa
RI LE, definitivamente pronunziando nella causa contrassegnata dal n. 338/2021
R.G.A.C. promossa da e - parte attrici- contro Parte_1 Persona_1 [...]
[...] , in persona del Sindaco l.r.p.t. -parte convenuta- ogni altra domanda ed CP_3 eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la colpa esclusiva della parte convenuta nella causazione del sinistro per cui è causa;
b) condanna la parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 5.763,26 a titolo di Persona_1 risarcimento del danno biologico subito in conseguenza del sinistro, oltre al pagamento degli interessi al tasso legale su tale somma, devalutata alla data del sinistro (16.04.2016)
e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a partire dalla data del sinistro fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché al pagamento, sulla somma così liquidata, degli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
c) rigetta il resto;
d) condanna la parte convenuta, al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte attrice che liquida in € 2.540,00 per onorari, oltre iva, cpa e spese forfettarie come per legge e con distrazione in favore dell'Avv. Alberto Cristiano dichiaratosi procuratore antistatario;
e) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Lamezia Terme, 14.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa RI LE
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dott.ssa RI LE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 338 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2017, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
c.f. in qualità di genitore di Parte_1 C.F._1 Persona_1 nonché c.f. , rappresentati e difesi come da Persona_1 C.F._2 comparsa di costituzione in prosecuzione e giusta procura in atti, dall'Avv. Alberto
Cristiano, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Lamezia Terme (CZ), alla Via
Euclide n. 9;
- Parti attrici- E
P.I. in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come Controparte_1 P.IVA_1 da procura in atti dall'Avv. RI Teresa Filosa del Foro di Roma;
-Parte Convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e in Parte_2 Parte_1 proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore , convenivano Persona_1 in giudizio il Comune di , in persona del Sindaco l.r.p.t., esponendo: che il giorno CP_1
16.04.2016 alle ore 19.30 , il proprio figlio , all'epoca minorenne, si trovava Persona_1 all'interno del campetto di calcio di proprietà del Comune di , allorquando CP_1 nell'intento di recuperare il pallone di gioco, a causa di sabbia presente a bordo campo, scivolava e sbatteva con il viso su una rete metallica posta a recinzione del campo e con la spalla a un palo di ferro a sostegno della medesima rete;
che, a seguito di tale sinistro riportava delle lesioni personali per la cura delle quali veniva trasportato presso la locale guardia medica e successivamente presso il presidio ospedaliero Pugliese - Ciaccio di
Catanzaro ove i sanitari riscontravano: “ trauma alla spalla sinistra, profonda ferita al volto, medicata con diciotto punti di sutura”; che le spese mediche sostenute dai genitori del minore ammontavano a € 600,00; che le richieste di risarcimento dei danni non davano alcun esito.
Tanto premesso concludevano come in atti.
Nelle more del giudizio, essendo il minore divenuto maggiorenne, si costituiva esso istante unitamente alla madre quest'ultima al fine di farsi riconoscere la Parte_1 somma di euro 600,00 esborsata per spese mediche in favore del figlio ed a seguito del sinistro per cui è causa.
Si costituiva la parte convenuta con comparsa di costituzione che impugnava e contestava l'assunto attoreo e ne chiedeva il rigetto.
Successivamente si costituiva nuovo difensore depositando comparsa di costituzione in prosecuzione che impugnava e contestava l'assunto attoreo e ne chiedeva il rigetto.
Concludeva come in atti.
Incardinatosi il contraddittorio;
disposta la delega a questo giudice per la trattazione e definizione del giudizio;
concessi i termini ex art. 183 VI co. c.p.c.; depositate le rispettive memorie istruttorie;
ammessa ed espletata la prova testimoniale;
accolta la richiesta di ammissione di CTU medico-legale; fissata udienza di precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 10.09.2025, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi degli artt. 281 quinquies e 190, 2 comma, c.p.c..
Scaduti i termini la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è procedibile essendo stato esperito il tentativo di mediazione.
Nel merito la domanda è fondata per le ragioni che seguono.
La norma applicabile al caso di specie è quella di cui all'art. 2051 c.c., che prevede la responsabilità del custode per i danni cagionati dalla cosa in custodia.
La giurisprudenza di legittimità, ritiene che la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, ha carattere oggettivo e perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo
2 causale dell'evento, riconducibile non alla cosa ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato .
Ne consegue, che, è onere che incombe sul danneggiato, quello di provare ai sensi dell'art. 2051 c.c. il fatto concreto e la sua derivazione causale della cosa, ciò che rileva ai fini del corretto assolvimento dell'onere probatorio, è la ricognizione in concreto, attraverso una circostanziata descrizione del fatto e del contesto, della derivazione dell'evento di danno e non può prescindere pertanto da una sufficiente individuazione della consistenza dalla cosa.
Il danneggiato ha l'onere di provare il nesso eziologico tra il danno e la cosa - e, quindi, il carattere intrinseco alla cosa della causa del pregiudizio sofferto – nonché il rapporto di CP_ custodia tra la cosa medesima e l' convenuto. Graverà, invece, al custode, al fine di andare esente da responsabilità, la dimostrazione del caso fortuito, ossia di un'alterazione dello stato della cosa repentina e non specificamente prevedibile che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. Civ. 8157/2009).
Passando al merito e dall'esame delle prove espletate si ritiene che il danneggiato abbia assolto pienamente all'onere della prova su di esso gravante.
Il convenuto, infatti, in qualità di custode del campo di calcio ove si è verificata la caduta, si è difesa con mere contestazioni generiche, senza fornire prova del caso fortuito, unico mezzo idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c..
Inoltre, non ha contestato la presenza della sabbia a bordo campo e neanche la presenza di un varco creatosi nella rete metallica (cfr. pagg. 5,6,7, della comparsa di costituzione nonché verbale sopralluogo prot. n. 1284 del 22.4.2016 e documentazione fotografica e nota prot. n. 2516 del 15.09.2016 all. fasc. Avv. Vitaliano per parte convenuta).
Ciò risulta sufficiente ad accogliere la tesi di parte attrice secondo la quale l'esclusiva responsabilità del sinistro è da attribuirsi al custode, il quale in corso di causa non ha assolto all'onere probatorio su di esso gravante ai fini della dimostrazione del caso fortuito e dell'adeguato controllo e pulizia del luogo accessibile al pubblico.
Passando al quantum debeatur.
Passando alla quantificazione del danno biologico subito in conseguenza del sinistro, si osserva, quanto al nesso di causalità, che appare provato che, in conseguenza dell'incidente per cui è causa, l'attore ha riportato “ trauma del volto con ferita lacero- contusa radice
3 del naso e arcata sopraciliare sinistra” per come risulta dal verbale di PS e richiamato nella CTU redatta dalla dott.ssa , le cui conclusioni sono del tutto Persona_2 condivisibili perché adeguatamente motivate, immuni da vizi logici e scientifici e fondate su un'indagine approfondita e scrupolosa, svolta secondo corretti criteri medico/scientifici.
Il consulente ha accertato che la malattia traumatica si è esaurita con una inabilità parziale
(75%) di giorni sette, un'inabilità parziale (50%) di giorni 23, con un danno biologico permanente pari al 2-3 % e che si ritiene di dovere quantificare pari a 3% vista l'entità del trauma riportato e le ferite subite.
Ciò posto, il calcolo del danno biologico e morale va liquidato all'attualità (tabelle 2025), in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (15), ed ammonta a €
5.763,26.
La parte convenuta deve pertanto, essere condannata al pagamento in favore dell'attore
, della complessiva somma di € 5.763,26 (danno biologico permanente € Persona_1
3.381,53 danno biologico temporaneo € 941,02 e danno morale (33,33% € 1.440,71).
Non sono state documentate spese mediche (cfr. CTU).
Vertendosi in tema di risarcimento danni e, quindi, di debito di valore, mirante all'effettiva reintegrazione del patrimonio dal danneggiato, detta somma va aumentata a titolo di liquidazione equitativa ed all'attualità del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro. (cfr. Cass. civ., sent. n. 1712 del 17.02.1995).
Pertanto sulla suddetta somma, complessivamente dovuta, devalutata alla data del sinistro
(16.04.2016) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sono dovuti gli interessi nella misura legale a partire a partire dalla data dell'illecito e fino alla data di pubblicazione della sentenza a titolo di risarcimento del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro (somma sulla quale decorreranno ovviamente gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza).
Le spese di lite sono poste a carico della parte convenuta e liquidate in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, valori minimi.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona giudice onorario dott.ssa
RI LE, definitivamente pronunziando nella causa contrassegnata dal n. 338/2021
R.G.A.C. promossa da e - parte attrici- contro Parte_1 Persona_1 [...]
[...] , in persona del Sindaco l.r.p.t. -parte convenuta- ogni altra domanda ed CP_3 eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la colpa esclusiva della parte convenuta nella causazione del sinistro per cui è causa;
b) condanna la parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 5.763,26 a titolo di Persona_1 risarcimento del danno biologico subito in conseguenza del sinistro, oltre al pagamento degli interessi al tasso legale su tale somma, devalutata alla data del sinistro (16.04.2016)
e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a partire dalla data del sinistro fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché al pagamento, sulla somma così liquidata, degli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
c) rigetta il resto;
d) condanna la parte convenuta, al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte attrice che liquida in € 2.540,00 per onorari, oltre iva, cpa e spese forfettarie come per legge e con distrazione in favore dell'Avv. Alberto Cristiano dichiaratosi procuratore antistatario;
e) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Lamezia Terme, 14.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa RI LE
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