Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 23/06/2025, n. 12230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12230 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12230/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01408/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1408 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fortunato Francesco Mirigliani, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fortunato Francesco Mirigliani in Roma, via Tacito 41;
Ricorso proposto per l'annullamento del decreto ingiuntivo n.-OMISSIS- e r.g. n. -OMISSIS-, emesso dal
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, in data 7 dicembre 2022, notificato a mezzo pec in data 11.12.2022, con il quale è stato ingiunto alla società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare per le causali di cui al ricorso, la somma di € 91.856,69, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo nonché le spese del procedimento monitorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - Gse Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Giacomo Nappi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente si oppone al decreto ingiuntivo n.-OMISSIS- (r.g. n. -OMISSIS-), emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, in data 7 dicembre 2022 (notificato a mezzo pec in data 11.12.2022) della restituzione di euro 91.856,69 a seguito del provvedimento di risoluzione dalla convenzione n. -OMISSIS-in forza della quale era stato riconosciuto, per l'impianto fotovoltaico sito nel Comune di -OMISSIS- e identificato con il n. -OMISSIS- la tariffa incentivante ex Decreto Ministeriale 3 6/08/2010 per un periodo di venti anni continuativi a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto (29/04/2011).
2. Con provvedimento -OMISSIS- del 28/02/2018, il Gestore, avuta notizia di adozione di interdittiva antimafia a carico della società -OMISSIS-, aveva comunicato la risoluzione di diritto della predetta convenzione e l’obbligo di restituzione delle somme percepite.
3. A seguito della definitività del provvedimento di risoluzione, il GSE, in data 16/07/2021, con provvedimento (-OMISSIS-) chiedeva la restituzione dell’importo di € 91.856,69. Tale atto non veniva impugnato dalla società oggi opponente.
4. La società opponente si affida ai seguenti motivi di ricorso:
I) INESISTENZA / NULLITA’ INSANABILE DELLA NOTIFICAZIONE DEL 4 DECRETO INGIUNTIVO N.-OMISSIS- ALLA SOCIETA’ -OMISSIS- . essendo la notifica stata effettuata, pur a seguito del sequestro ex art. 321 c.p.p. e la nomina di amministratore giudiziario, alla pec della società e non, in virtù della creazione di un nuovo soggetto giuridico, all’amministratore giudiziario pro tempore ;
II) CARENZA PROBATORIA DEGLI ELEMENTI A SOSTEGNO DELLA DOMANDA – INFONDATEZZA DELLA PRETESA CREDITORIA essendo apodittica e indimostrata la somma che il GSE chiede che venga restituita;
III) INFONDATEZZA DELLA PRETESA CREDITORIA dal momento che le somme che la società ha percepito non possono essere restituite in quanto gli effetti della risoluzione non possono estendersi alle prestazioni già eseguite e per le quali si è definitivamente realizzato il sinallagma contrattuale;
Con un quarto motivo la società si oppone all’eventuale richiesta di controparte di provvisoria esecutività del decreto opposto.
4.1. Infine, in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di non accoglimento dei motivi proposti, la ricorrente chiede ex art. 2041 c.c. di dichiarare il diritto della società a ritenere le somme già corrisposte dal GSE in suo favore a titolo di pagamento delle tariffe incentivanti a fronte della produzione e cessione in favore del GSE, dell’energia elettrica derivante dall’istallazione dell’impianto fotovoltaico di proprietà dell’opponente.
5. Il 30.01.2023 si costituiva il GSE e con memoria depositata il 10.05.2025 confutava le argomentazioni avversarie.
6. Il 21.05.2025 la ricorrente depositava memoria con la quale contestava la tardività della memoria avversaria e insisteva con l’accoglimento delle proprie argomentazioni.
7. All’udienza dell’11.06.2025 il ricorso veniva discusso e trattenuto in decisione.
8. Il ricorso non è fondato e, pertanto, deve essere respinto.
9. Preliminarmente va esaminata l’eccezione, formulata in sede di replica dal ricorrente, di tardività del deposito della memoria del GSE.
9.1. Detta eccezione è fondata.
9.1.1. Secondo l’indirizzo ermeneutico seguito in misura ampiamente maggioritaria (ancorché non unanime) dalla giurisprudenza amministrativa, « [l]'apparente antinomia, rilevabile tra il primo ed il terzo periodo dell'art. 4, comma 4, delle disposizioni di attuazione al c.p.a., va […] risolta nel senso che il termine delle ore 24.00 per il deposito degli atti di parte vale solo per quegli atti processuali che non siano depositati in vista di una camera di consiglio o di un'udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data. Invece, in presenza di una camera di consiglio o di un'udienza già fissata, il deposito effettuato oltre le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile è inammissibile (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 4 giugno 2024 n. 4997) » (in questi termini, fra le ultime, Cons. Stato, Sez. III, 10 aprile 2025, n. 3074).
9.2. Ciò posto, il GSE ha depositato la memoria alle ore 21:57 dell’ultimo giorno utile (sabato 10 maggio 2025) e, perciò, oltre il limite temporale imposto dal codice di rito: ne deriva che non si terrà conto di tale memoria ai fini della decisione.
10. Nel merito, il Collegio reputa il ricorso destituito di giuridico fondamento e, pertanto, va respinto.
11. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
11.1. Per quanto riguarda la contestata notifica del decreto ingiuntivo effettuata, secondo parte ricorrente, non correttamente alla PEC della società, si fa notare che la stessa è stata ritualmente inviata a mezzo PEC in data 11/12/2022 all’indirizzo -OMISSIS- correttamente inserito nel (ed estratto dal) pubblico elenco di cui all’art. 16 c. 12 d.l. 179/2012, nonché nel registro delle imprese. A nulla rileva, ai fini del procedimento notificatorio de quo che la società sia stata sottoposta a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., nell’ambito del procedimento penale RGNR -OMISSIS- e che il giudice penale abbia nominato un amministratore giudiziario, in quanto tali vicende non incidono sulla validità del domicilio elettronico della società privandolo della idoneità a ricevere gli atti giudiziari. A ben vedere, inoltre, la notifica in tal modo effettuata ha comunque raggiunto lo scopo ex artt. 160 e 156, comma 3, c.p.c., in quanto la società ha avuto piena conoscenza del decreto ingiuntivo e ha instaurando il contraddittorio che in questa sede si realizza.
12. Il secondo e il terzo motivo di ricorso non sono fondati.
12.1. In ordine alla correttezza del quantum da restituire (e oggetto conseguentemente del decreto ingiuntivo in questa sede impugnato), giova ricordare che l’individuazione della somma (91.856,69 euro) è stata oggetto di apposito provvedimento (-OMISSIS-) da parte del Gestore che non è stato impugnato dalla società interessata e adottato successivamente all’inoppugnabilità del provvedimento originario di risoluzione di diritto delle convenzioni, ai sensi dell’art. 94 del D.Lvo n. 159 del 2011. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il Collegio ritiene sia precluso, in virtù del generale principio di certezza dei rapporti giuridici, rimettere in discussione il contenuto di provvedimenti amministrativi ormai inoppugnabili, o perché già scrutinati dall’autorità giudiziaria (amministrativa) o perché già decorso il termine decadenziale di impugnazione.
12.2. Cionondimeno, la debenza nel merito della somma contestata non è stata seriamente posta in dubbio dal ricorrente. Invero, giova rammentare che, con provvedimento del 28.02.2018, il GSE, a seguito dell’informativa antimafia (prot. n. -OMISSIS-del 14.02.2018), comunicava a -OMISSIS- la risoluzione di diritto della convenzione in Conto Energia n. -OMISSIS-dal 14.02.2018 con riserva di ripetizione delle eventuali somme indebitamente percepite nonché la risoluzione di diritto della convenzione di scambio sul posto -OMISSIS-a far data dall’ 1.05.2018. Con provvedimento del 16.07.2021, il GSE, facendo seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, che ha accolto l’appello del Gestore, comunicava la risoluzione di diritto della convenzione in Conto Energia n. -OMISSIS-dal 14.02.2018, con riserva di ripetizione delle eventuali somme indebitamente percepite e la contestuale risoluzione di diritto della convenzione di scambio sul posto -OMISSIS-. Con successivo provvedimento non impugnato (-OMISSIS- del 6.12.2021) il Gestore ha quantificato la somma da restituire a cagione degli incentivi indebitamente ricevuti.
12.2.1. Nelle sue difese il ricorrente sostiene la non debenza delle somme richieste in virtù del carattere sinallagmatico (e continuativo) delle prestazioni già eseguite. In sintesi: avendo immesso nel periodo di riferimento energia nel sistema e avendo ricevuto per questo gli incentivi, come in precedenza pattuiti, la risoluzione di diritto della convenzione non produrrebbe effetti restitutori in relazione alle somme percepite pena la violazione dell’art. 1458 c.c. secondo il quale la caducazione per ragioni funzionali del contratto non estende gli effetti restitutori, nel caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, alle prestazioni già eseguite. Tale assunto non trova un valido riscontro nella disciplina che connota la materia de qua e la sua confutazione giustifica anche l’infondatezza del terzo motivo di ricorso nonché della domanda riconvenzionale proposta dall’odierno ricorrente.
12.2.2. L’art. 88, comma 4- bis del D.Lgs. 159/2011 prevede che, ricevuta la comunicazione interdittiva, le amministrazioni “ revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite ”. Tale disposizione è riprodotta nel comma 2 dell’art. 94 del D.Lgs. 159/2011.
12.2.3. Queste disposizioni non lasciano alcuno spazio discrezionale all’amministrazione nell’esercizio del potere di risolvere i contratti de quibus . Il gestore, in altri termini, preso atto dell’esistenza dell’interdittiva deve caducare le convenzioni e i contratti in essere quale effetto automatico e vincolato, essendo preponderante l’interesse dello Stato a sciogliersi immediatamente da relazioni economico/commerciali nelle quali emerge un collegamento del soggetto beneficiario con la criminalità organizzata di stampo mafioso.
12.2.4. La legge non attribuisce, pertanto, alcun sindacato alla pubblica amministrazione che in presenza di interdittiva antimafia deve astenersi da intrattenere nuovi rapporti contrattuali con soggetti destinatari di tali provvedimenti, ma, soprattutto, deve immediatamente sciogliere i rapporti contrattuali già in essere qualora l’interdittiva prefettizia sopraggiunga successivamente. La ratio dell’interdittiva antimafia è evitare che la Pubblica amministrazione entri in contatto con soggetti a rischio di condizionamento con la criminalità organizzata, ed eroghi loro denaro pubblico sia in via diretta, con concessioni o erogazioni, sia a seguito della stipulazione dei contratti, all’esito di procedure di gara; i presupposti, che sorreggono il provvedimento prefettizio, sono i medesimi, sia che si tratti di contratti, sia che si tratti di finanziamenti, ed è quindi del tutto irrilevante l’occasione per la quale la misura è stata adottata ” (Cons. di Stato sez. III sentenza n. 1084 del 07.03.2017, conferma T.A.R. Calabria, Reggio Calabria n. 716 del 2016).
12.3. Erra, dunque, il ricorrente nel ritenere applicabile alla fattispecie coinvolta l’art. 1458 c.c. il quale, come è noto, limita gli effetti restitutori alle prestazioni già eseguite non derivanti da rapporti di durata o continuativi. La fattispecie coinvolta attiene (e deve essere risolta) tenendo conto del fatto che l'obbligo di restituzione è legato al venir meno del titolo originario di concessione degli incentivi e la loro restituzione, al pari di quanto avviene nel caso di decadenza dagli stessi per ragioni legate alle violazioni espressamente indicate dal legislatore, è l’automatica conseguenza dell’obbligo di recuperare le somme incentivanti elargite. Dette somme, non costituiscono il corrispettivo contrattuale dell’immissione nel sistema dell’energia prodotta dall’impianto ma, evidentemente, un contributo incentivante che l’amministrazione coinvolta riconosce al Soggetto responsabile per il complessivo impegno economico sostenuto nonché per incentivare l'adozione di tecnologie più sostenibili e ridurre i consumi energetici. In questo contesto, durante tutta la vita del rapporto si devono mantenere i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge per usufruire delle erogazioni incentivanti. La risoluzione di diritto della convenzione in Conto Energia (o della convenzione di scambio sul posto) per le ragioni viste, pertanto, determina direttamente l'obbligo della società di restituire le somme da questa indebitamente ottenute, in applicazione dell'art. 2033 c.c., essendo la loro percezione divenuta priva di titolo (Cons. di Stato, Sez. II, Sentenza, 31/03/2025, n. 2705; Cons. di Stato, Sez. II, Sentenza, 31/03/2025, n. 2686 ).
Il carattere non sinallagmatico della prestazione in questione e la relativa natura giuridica comportano il rigetto anche della domanda riconvenzionale, non riscontrandosi alcun vantaggio privo di giusta causa in favore della parte resistente.
13. Per concludere, il ricorso non risulta fondato e, pertanto, deve essere respinto.
14. Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione, in favore del GSE, delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00 euro) oltre accessori di legge, se e nella misura in cui siano dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
Giacomo Nappi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giacomo Nappi | Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.