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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 7351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7351 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 15 ottobre 2025, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. lavoro 19801 dell'anno 2024 tra
nato [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Giovanni DELLA CORTE, del Foro di Nola ed elettivamente dom.to in Pomigliano d'Arco, alla via Mauro Leone n.59, come da atti RICORRENTI E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Allocca e dall'avv. Marco Sica con essi elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi n. 387 RESISTENTE
avente ad oggetto: risarcimento danni da usura psicofisica
FATTO E DIRITTO IL RICORSO INTRODUTTIVO
Il ricorrente in epigrafe indicato deduce di essere dipendente della convenuta con l'inquadramento e con le mansioni rispettivamente indicati. Deduce di aver sempre svolto attività lavorativa ben oltre il limite massimo di ore di straordinario consentite dalla contrattazione collettiva e dalla normativa di riferimento, espletando nel periodo tra il 2013 e il 2024 ben 8.604,85 ore di straordinario. Asserisce che la prestazione lavorativa straordinaria eccede in maniera significativa ed importante i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva essendosi protratta per un lungo arco temporale, con la conseguenza di aver procurato al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale, del tutto distinguibile da quello biologico. Richiama, altresì, gli orientamenti giurisprudenziali di merito e legittimità, secondo cui l'esistenza di tale danno è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione del quantum, ossia del suo ammontare concreto, occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva, sicché ritiene equo un risarcimento parametrato alla quota di ore eccedenti lo straordinario previsto da legge per la quota di maggiorazione dovuta per lo straordinario turno diurno. Chiede pertanto accertare il proprio diritto al risarcimento del danno, con condanna della resistente al pagamento, per tale causale, dell'importo specificato nelle conclusioni cui al ricorso, o della diversa somma ritenuta equa.
LA COSTITUZIONE DELLA CONVENUTA
Si è costituita la società convenuta, resistendo al giudizio e deducendo l'infondatezza delle avverse pretese. Eccepisce preliminarmente la nullità del ricorso per la mancanza di specifiche allegazioni circa la ancorché ipotetica maggior gravosità della prestazione resa in esubero rispetto a quella contrattualmente eseguita. Deduce, nel merito, che il periodo oggetto del ricorso è stato caratterizzato da una significativa carenza di personale, per motivi noti, in primis il blocco delle assunzioni disposto dalla Regione Campania e la situazione economico- finanziaria dell'azienda caratterizzata da crisi, tanto da dover rendere necessaria l'approvazione di normativa ad hoc, sicché il ricorso alle prestazioni straordinarie è risultato l'unico strumento atto a garantire l'attività di copertura dei turni indispensabili all'esercizio ferroviario. Deduce, quindi, che le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal ricorrente non rientrano nella fattispecie disciplinata dalla normativa invocata e, in ogni caso, il lamentato pregiudizio risulta essere privo di elementi probatori. Eccepisce inoltre la prescrizione quinquennale della pretesa azionata, essendo incorsa l'interruzione della prescrizione solo dalla data del deposito del presente ricorso. Contesta la quantificazione del danno formulata in ricorso, perché ritenuta arbitrariamente riferita alla intera retribuzione oraria dovuta per lo straordinario e non alla sola maggiora oraria spettante e formula pertanto propri conteggi alternativi. Deduce, inoltre e in subordine, l'utilizzabilità ai fini della quantificazione di quanto stabilito nell'accordo collettivo del 11\3\2024, che ha inteso riconoscere una percentuale del 15% dello straordinario eccedente i limiti.
Chiede pertanto rigettare il ricorso e, in subordine, quantificare il danno nelle misure inferiori a quelle richieste secondo i criteri di cui sopra.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE
Costituito il contraddittorio tra le parti, sentite le parti e ritenuto la causa matura per la decisone, la stessa è stata rinviata per la discussione e all'esito dell'odierna udienza di discussione, la causa viene decisa come da presente sentenza.
- Eccezione di nullità
Preliminarmente ritenersi priva di pregio l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla difesa della resistente, considerato che dall'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo risultano adeguatamente specificate le circostanze di fatto e le ragioni di diritto della pretesa azionata – svolgimento di lavoro straordinario oltre i limiti leciti e lesione del diritto di cui all'art. 36 Cost con danno conseguente da usura psicofisica – nonché le richieste formulate – risarcimento del danno secondo i criteri conteggi allegati.
- Merito Nel merito si ritiene di condividere l'orientamento già espresso da altri giudici della sezione, richiamato nei precedenti depositati in atti, in particolare dalla difesa della resistente. Richiamato il quadro normativo di riferimento della fattispecie in esame circa i limiti allo svolgimento del lavoro straordinario posti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 66\2003 nonché dalle disposizioni contenute nel CCNL di settore ( Autoferrotranvieri), in particolare dall'art. 28, comma 2, second cui “ In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27” e ritenuto che i ricorrenti hanno versato agli atti le buste paga per ciascun anno per il quale è stato richiesto il riconoscimento del danno, elaborando il rispettivo conteggio sulla base delle stesse per ciascun mese ed anno in cui risulta lo svolgimento delle ore di straordinario tenuto conto delle prescrizioni della normativa contrattuale, così fornendo la prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, senza specifica contestazione della controparte sulla entità di tale prestazione di lavoro resa in eccedenza ai limiti sopra citati, devono essere richiamate le motivazioni espresse dal Giudice Bonfiglio, la quale, nei precedenti in atti, scrive in maniera pienamente condivisibile che “ In punto di diritto va evidenziato come la Corte di cassazione, con diverse pronunce (cfr ordinanze nn. 26450/21, 12538/19, 12540/19, 14710/15, 11581/14) abbia affermato il principio secondo il quale la prestazione lavorativa straordinaria che supera «di gran lunga» i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, e si protrae «per diversi anni», cagiona al lavoratore un «danno da usura psico–fisica», di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, dimostrato dalla stessa abnormità della prestazione di lavoro – desumibile dal «numero delle ore straordinarie svolte» e dal «periodo di riferimento» – la cui sussistenza deve ritenersi presunta nell'an, in quanto «lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost.», mentre per la quantificazione del danno risarcibile occorre valutare la «gravità della prestazione» e le «indicazioni della disciplina collettiva». Sempre la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la lesione di diritti personalissimi ed inviolabili, di cui si è detto, tutelati a livello delle massime fonti dell'ordinamento, non permette di riconoscere nel consenso del danneggiato un fattore esimente, spettando al datore di lavoro organizzarsi in modo da non richiedere e comunque da impedire, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2087 c.c., mirato a proteggere non solo la salute ma anche la personalità morale del lavoratore, che vi sia ricorso all'impegno di lavoro del dipendente in violazione di quei principi” (Cass. 12538/2019). Pertanto, ai fini del riconoscimento del danno, è sufficiente che il lavoratore indichi e documenti il numero delle ore di straordinario svolte ed il periodo di riferimento;
in presenza di elementi di questo tipo, che consentono di qualificare come
“abnorme” la prestazione straordinaria eseguita dal lavoratore, poiché resa in violazione del limite massimo consentito dalla legge e/o dal contratto collettivo, il danno si presume, in quanto lo straordinario eccessivo danneggia la salute psicofisica del lavoratore, la sua vita in famiglia e le sue relazioni sociali. Secondo i principi enunciati dalla Corte di cassazione, deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto dei ricorrenti al risarcimento del «danno da usura psico– fisica per lo svolgimento di lavoro straordinario oltre i limiti consentiti». La Corte di cassazione con le richiamate pronunce nn. 18884/19 e 26450/21, ha inoltre chiarito che la maggiorazione retributiva erogata per il lavoro straordinario, non può essere considerata come un risarcimento, neanche in caso di consenso da parte del lavoratore. Sempre il Supremo Collegio, con sentenza n.17154/2015, ha stabilito che “tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative”. Tali motivazioni sono pienamente utilizzabili nel caso in esame, in cui deve ritenersi dimostrato il danno da usura psicofisica nello svolgimento del lavoro straordinario in eccedenza ai limiti, per il numero di ore documentato e per l'intero periodo temporale considerato, che raggiunge anche i dieci anni consecutivi, tale da qualificare come abnorme la prestazione lavorativa e tale da renderla causa della lesione della sfera non patrimoniale dei lavoratori, nel conseguente diritto all' integrità della vita psicofisica, familiare e sociale. SUL QUANTUM Quanto al criterio di quantificazione del danno indicato dal ricorrente nei propri atti difensivi, a parere di chi scrive il criterio di cui al ricorso introduttivo, che si fonda sul parametro dell'intera paga base maggiorata, peraltro in relazione all'importo percepito da ultimo – giugno 2024 – per l'intero periodo - secondo le percentuali di contratto, non appare equo per eccesso. Deve piuttosto valorizzarsi la portata dell'accordo sindacale intervenuto in data 11.3.2024 tra l'azienda e i rappresentato dei lavoratori – ove la percentuale ipotizzata e concordata è indicata nel 15% dell'importo complessivo riconosciuto come straordinario nell'ultimo decennio – che, seppur non vincolante in mancanza di adesione individuale costituisce senz'altro un indice utile nel percorso finalizzato alla liquidazione equitativa del danno che si sta compiendo, trattandosi di percentuale soppesata in una sede qualificata , ove si affrontano gli interessi contrapposti delle parti. Deve ritenersi in particolare che appare equo considerare che la percentuale predetta varia in ragione del differente numero di ore eccedenti il limite dello straordinario rispettivamente risultanti lavorate, dovendosi maggiorare le percentuali in funzione della crescita del predetto numero di ore lavorate, tenuto conto che a tale aumento corrisponde indubbiamente un vulnus più grave del bene protetto – diritto ai riposi dei lavoratori tutelati dall'art. 36 comma 2 Cost.. Deve ritenersi, pertanto, congruo nel caso di specie riconoscere una percentuale pari al 30% dell'importo erogato per il periodo in esame per le ore in eccedenza, quale paga ordinaria e maggiorazione per lo straordinario. Per determinare tale importo deve essere considerato quello indicato dalla resistente, a pagina 22 della memoria difensiva, pari a euro 106.651,34. La percentuale del 30 % appare equa in considerazione del numero di ore di straordinario eccedente i imiti normativi – oltre le 5000 ore in eccedenza nel periodo considerato – e determina un risarcimento danni pari a euro 31.995,40.
Quanto, invece, all'eccezione di prescrizione, deve escludersi ogni rilievo alla suddetta eccezione, dovendosi ritenere che il termine prescrizionale decennale del credito da risarcimento contrattuale sia stato tempestivamente interrotto dagli atti di diffida pervenuti all'azienda, come da documentazione allegata al ricorso introduttivo, ex multis, la lettera di costituzione in mora con la quale è stata fatta richiesta di risarcimento del danno notificata a mezzo pec alla resistente in data 9 agosto 2024 In accoglimento del ricorso, parte resistente va condannata al pagamento degli importi specificati nel dispositivo in favore del ricorrente, per le causali di cui sopra. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, tenuto conto del valore degli importi riconosciuti, del tenore delle difese e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, così decide: accoglie per il resto il ricorso proposto e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente, per le causali di cui in parte motiva, dei seguenti importo di euro 31.995,40, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione dei crediti al saldo;
condanna la resistente alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite che liquida in euro 379,50 per esborsi da contributo unificato e in euro 3.000,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e CPA, come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli, 15/10/2025 Il Giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo
nato [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Giovanni DELLA CORTE, del Foro di Nola ed elettivamente dom.to in Pomigliano d'Arco, alla via Mauro Leone n.59, come da atti RICORRENTI E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Allocca e dall'avv. Marco Sica con essi elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi n. 387 RESISTENTE
avente ad oggetto: risarcimento danni da usura psicofisica
FATTO E DIRITTO IL RICORSO INTRODUTTIVO
Il ricorrente in epigrafe indicato deduce di essere dipendente della convenuta con l'inquadramento e con le mansioni rispettivamente indicati. Deduce di aver sempre svolto attività lavorativa ben oltre il limite massimo di ore di straordinario consentite dalla contrattazione collettiva e dalla normativa di riferimento, espletando nel periodo tra il 2013 e il 2024 ben 8.604,85 ore di straordinario. Asserisce che la prestazione lavorativa straordinaria eccede in maniera significativa ed importante i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva essendosi protratta per un lungo arco temporale, con la conseguenza di aver procurato al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale, del tutto distinguibile da quello biologico. Richiama, altresì, gli orientamenti giurisprudenziali di merito e legittimità, secondo cui l'esistenza di tale danno è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione del quantum, ossia del suo ammontare concreto, occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva, sicché ritiene equo un risarcimento parametrato alla quota di ore eccedenti lo straordinario previsto da legge per la quota di maggiorazione dovuta per lo straordinario turno diurno. Chiede pertanto accertare il proprio diritto al risarcimento del danno, con condanna della resistente al pagamento, per tale causale, dell'importo specificato nelle conclusioni cui al ricorso, o della diversa somma ritenuta equa.
LA COSTITUZIONE DELLA CONVENUTA
Si è costituita la società convenuta, resistendo al giudizio e deducendo l'infondatezza delle avverse pretese. Eccepisce preliminarmente la nullità del ricorso per la mancanza di specifiche allegazioni circa la ancorché ipotetica maggior gravosità della prestazione resa in esubero rispetto a quella contrattualmente eseguita. Deduce, nel merito, che il periodo oggetto del ricorso è stato caratterizzato da una significativa carenza di personale, per motivi noti, in primis il blocco delle assunzioni disposto dalla Regione Campania e la situazione economico- finanziaria dell'azienda caratterizzata da crisi, tanto da dover rendere necessaria l'approvazione di normativa ad hoc, sicché il ricorso alle prestazioni straordinarie è risultato l'unico strumento atto a garantire l'attività di copertura dei turni indispensabili all'esercizio ferroviario. Deduce, quindi, che le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal ricorrente non rientrano nella fattispecie disciplinata dalla normativa invocata e, in ogni caso, il lamentato pregiudizio risulta essere privo di elementi probatori. Eccepisce inoltre la prescrizione quinquennale della pretesa azionata, essendo incorsa l'interruzione della prescrizione solo dalla data del deposito del presente ricorso. Contesta la quantificazione del danno formulata in ricorso, perché ritenuta arbitrariamente riferita alla intera retribuzione oraria dovuta per lo straordinario e non alla sola maggiora oraria spettante e formula pertanto propri conteggi alternativi. Deduce, inoltre e in subordine, l'utilizzabilità ai fini della quantificazione di quanto stabilito nell'accordo collettivo del 11\3\2024, che ha inteso riconoscere una percentuale del 15% dello straordinario eccedente i limiti.
Chiede pertanto rigettare il ricorso e, in subordine, quantificare il danno nelle misure inferiori a quelle richieste secondo i criteri di cui sopra.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE
Costituito il contraddittorio tra le parti, sentite le parti e ritenuto la causa matura per la decisone, la stessa è stata rinviata per la discussione e all'esito dell'odierna udienza di discussione, la causa viene decisa come da presente sentenza.
- Eccezione di nullità
Preliminarmente ritenersi priva di pregio l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla difesa della resistente, considerato che dall'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo risultano adeguatamente specificate le circostanze di fatto e le ragioni di diritto della pretesa azionata – svolgimento di lavoro straordinario oltre i limiti leciti e lesione del diritto di cui all'art. 36 Cost con danno conseguente da usura psicofisica – nonché le richieste formulate – risarcimento del danno secondo i criteri conteggi allegati.
- Merito Nel merito si ritiene di condividere l'orientamento già espresso da altri giudici della sezione, richiamato nei precedenti depositati in atti, in particolare dalla difesa della resistente. Richiamato il quadro normativo di riferimento della fattispecie in esame circa i limiti allo svolgimento del lavoro straordinario posti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 66\2003 nonché dalle disposizioni contenute nel CCNL di settore ( Autoferrotranvieri), in particolare dall'art. 28, comma 2, second cui “ In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27” e ritenuto che i ricorrenti hanno versato agli atti le buste paga per ciascun anno per il quale è stato richiesto il riconoscimento del danno, elaborando il rispettivo conteggio sulla base delle stesse per ciascun mese ed anno in cui risulta lo svolgimento delle ore di straordinario tenuto conto delle prescrizioni della normativa contrattuale, così fornendo la prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, senza specifica contestazione della controparte sulla entità di tale prestazione di lavoro resa in eccedenza ai limiti sopra citati, devono essere richiamate le motivazioni espresse dal Giudice Bonfiglio, la quale, nei precedenti in atti, scrive in maniera pienamente condivisibile che “ In punto di diritto va evidenziato come la Corte di cassazione, con diverse pronunce (cfr ordinanze nn. 26450/21, 12538/19, 12540/19, 14710/15, 11581/14) abbia affermato il principio secondo il quale la prestazione lavorativa straordinaria che supera «di gran lunga» i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, e si protrae «per diversi anni», cagiona al lavoratore un «danno da usura psico–fisica», di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, dimostrato dalla stessa abnormità della prestazione di lavoro – desumibile dal «numero delle ore straordinarie svolte» e dal «periodo di riferimento» – la cui sussistenza deve ritenersi presunta nell'an, in quanto «lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost.», mentre per la quantificazione del danno risarcibile occorre valutare la «gravità della prestazione» e le «indicazioni della disciplina collettiva». Sempre la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la lesione di diritti personalissimi ed inviolabili, di cui si è detto, tutelati a livello delle massime fonti dell'ordinamento, non permette di riconoscere nel consenso del danneggiato un fattore esimente, spettando al datore di lavoro organizzarsi in modo da non richiedere e comunque da impedire, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2087 c.c., mirato a proteggere non solo la salute ma anche la personalità morale del lavoratore, che vi sia ricorso all'impegno di lavoro del dipendente in violazione di quei principi” (Cass. 12538/2019). Pertanto, ai fini del riconoscimento del danno, è sufficiente che il lavoratore indichi e documenti il numero delle ore di straordinario svolte ed il periodo di riferimento;
in presenza di elementi di questo tipo, che consentono di qualificare come
“abnorme” la prestazione straordinaria eseguita dal lavoratore, poiché resa in violazione del limite massimo consentito dalla legge e/o dal contratto collettivo, il danno si presume, in quanto lo straordinario eccessivo danneggia la salute psicofisica del lavoratore, la sua vita in famiglia e le sue relazioni sociali. Secondo i principi enunciati dalla Corte di cassazione, deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto dei ricorrenti al risarcimento del «danno da usura psico– fisica per lo svolgimento di lavoro straordinario oltre i limiti consentiti». La Corte di cassazione con le richiamate pronunce nn. 18884/19 e 26450/21, ha inoltre chiarito che la maggiorazione retributiva erogata per il lavoro straordinario, non può essere considerata come un risarcimento, neanche in caso di consenso da parte del lavoratore. Sempre il Supremo Collegio, con sentenza n.17154/2015, ha stabilito che “tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative”. Tali motivazioni sono pienamente utilizzabili nel caso in esame, in cui deve ritenersi dimostrato il danno da usura psicofisica nello svolgimento del lavoro straordinario in eccedenza ai limiti, per il numero di ore documentato e per l'intero periodo temporale considerato, che raggiunge anche i dieci anni consecutivi, tale da qualificare come abnorme la prestazione lavorativa e tale da renderla causa della lesione della sfera non patrimoniale dei lavoratori, nel conseguente diritto all' integrità della vita psicofisica, familiare e sociale. SUL QUANTUM Quanto al criterio di quantificazione del danno indicato dal ricorrente nei propri atti difensivi, a parere di chi scrive il criterio di cui al ricorso introduttivo, che si fonda sul parametro dell'intera paga base maggiorata, peraltro in relazione all'importo percepito da ultimo – giugno 2024 – per l'intero periodo - secondo le percentuali di contratto, non appare equo per eccesso. Deve piuttosto valorizzarsi la portata dell'accordo sindacale intervenuto in data 11.3.2024 tra l'azienda e i rappresentato dei lavoratori – ove la percentuale ipotizzata e concordata è indicata nel 15% dell'importo complessivo riconosciuto come straordinario nell'ultimo decennio – che, seppur non vincolante in mancanza di adesione individuale costituisce senz'altro un indice utile nel percorso finalizzato alla liquidazione equitativa del danno che si sta compiendo, trattandosi di percentuale soppesata in una sede qualificata , ove si affrontano gli interessi contrapposti delle parti. Deve ritenersi in particolare che appare equo considerare che la percentuale predetta varia in ragione del differente numero di ore eccedenti il limite dello straordinario rispettivamente risultanti lavorate, dovendosi maggiorare le percentuali in funzione della crescita del predetto numero di ore lavorate, tenuto conto che a tale aumento corrisponde indubbiamente un vulnus più grave del bene protetto – diritto ai riposi dei lavoratori tutelati dall'art. 36 comma 2 Cost.. Deve ritenersi, pertanto, congruo nel caso di specie riconoscere una percentuale pari al 30% dell'importo erogato per il periodo in esame per le ore in eccedenza, quale paga ordinaria e maggiorazione per lo straordinario. Per determinare tale importo deve essere considerato quello indicato dalla resistente, a pagina 22 della memoria difensiva, pari a euro 106.651,34. La percentuale del 30 % appare equa in considerazione del numero di ore di straordinario eccedente i imiti normativi – oltre le 5000 ore in eccedenza nel periodo considerato – e determina un risarcimento danni pari a euro 31.995,40.
Quanto, invece, all'eccezione di prescrizione, deve escludersi ogni rilievo alla suddetta eccezione, dovendosi ritenere che il termine prescrizionale decennale del credito da risarcimento contrattuale sia stato tempestivamente interrotto dagli atti di diffida pervenuti all'azienda, come da documentazione allegata al ricorso introduttivo, ex multis, la lettera di costituzione in mora con la quale è stata fatta richiesta di risarcimento del danno notificata a mezzo pec alla resistente in data 9 agosto 2024 In accoglimento del ricorso, parte resistente va condannata al pagamento degli importi specificati nel dispositivo in favore del ricorrente, per le causali di cui sopra. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, tenuto conto del valore degli importi riconosciuti, del tenore delle difese e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, così decide: accoglie per il resto il ricorso proposto e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente, per le causali di cui in parte motiva, dei seguenti importo di euro 31.995,40, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione dei crediti al saldo;
condanna la resistente alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite che liquida in euro 379,50 per esborsi da contributo unificato e in euro 3.000,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e CPA, come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli, 15/10/2025 Il Giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo