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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 4262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4262 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott. Francesco Notaro Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Da allegare al verbale di udienza del 16.9.2025, nel processo civile di appello, iscritto al n.
4159/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento n. 1437/2020 del 16.10.2020, avente ad oggetto opposizione a precetto e vertente:
TRA
(c.f. n. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giorgio Esposito (c.f. n. ) per mandato in calce all'atto di citazione in C.F._2 opposizione nel primo grado, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in
Benevento, alla Piazza Dogana 2, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni inerenti il presente procedimento al numero di fax 082442129 o al proprio indirizzo pec;
Email_1
APPELLANTE
E
in persona del l.r.p.t. (c.f. n. e per essa, quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 per la gestione del credito, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa CP_2 dall'avv. Nicola Simonelli (c.f. n. ) giusta procura generale alle liti per C.F._3 2
Notar del 7.6.2011 rep. n. 68562, racc. n. 19226, ed elettivamente domiciliato presso lo Per_1 studio del predetto procuratore, in Teverola, in via Roma 52, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge e notifiche al numero fax 0815047621, o all'indirizzo pec
; Email_2
APPELLATO
E
in persona del l.r.p.t. (c.f. n. in persona della Controparte_3 P.IVA_2 mandataria per la gestione in persona del l.r.p.t.; CP_4
APPELLATO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 6.4.2017, proponeva dinanzi al Tribunale di Parte_1
Benevento, l'opposizione al precetto, notificatogli dalla in persona del CP_3 Controparte_3
l.r.p.t., intimante l'importo complessivo di € 40.102,15, oltre interessi convenzionali maturandi fino al soddisfo, e spese, somma dovuta in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato il 14.1.2003 con la credito ceduto alla intimante il 12.10.2006. Controparte_5
I motivi dell'opposizione dedotti consistevano:
- nella nullità del precetto per violazione dell'art. 480 cpc, per mancata spedizione del titolo esecutivo, in forma esecutiva, unitamente al precetto: tenendo presente che si trattava di esecuzione di credito fondiario, e quindi disciplinato dall'art. 41 T.U.B., secondo cui il creditore procedente non deve notificare il titolo in forma esecutiva prima di procedere al precetto, riteneva l'opponente che il creditore fosse comunque tenuto alla spedizione unitamente al precetto o all'indicazione nel precetto della normativa applicabile e del titolo specifico indicandone la natura;
- nella nullità del precetto per assenza dei requisiti minimi, ovvero la mancata determinazione del quantum, e la impossibilità di poter ricavare la somma richiesta mancando qualsiasi riferimento ai criteri di determinazione della somma, sebbene il precetto contenesse l'ingiunzione al pagamento di € 40.102,00 (rispetto ad un credito complessivo di un mutuo originariamente di consistenza di € 44.000,00), senza indicazione della inclusione in detta somma degli interessi, (indicati in € 3.175,38), specificando successivamente di doversi maggiorare l'importo complessivo degli “interessi maturandi sino al soddisfo”;
- Nella carenza di legittimazione attiva della quale cessionario Controparte_3 del credito, non essendo mai stata notificata la cessione del credito al debitore, da parte 3
dell'originario creditore eccependo, inoltre, l'inapplicabilità del tasso Controparte_5 convenzionale al cessionario, estraneo al contratto di finanziamento (come anche il passaggio dell'ipoteca a garanzia del credito, in mancanza di annotazione costitutiva nei
RRII non ha effetto).
Pertanto chiedeva: “in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di precetto per i motivi di cui in narrativa;
dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, accertare e dichiarare la violazione dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza, in relazione al contratto di finanziamento de quo” con vittoria di spese con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva la in persona della mandataria, la quale rappresentava la Controparte_3 propria legittimazione con riferimento alla cessione in blocco, ex art. 50 T.U.B. dalla
[...]
e contestava ogni altro vizio dedotto all'atto di precetto. CP_5
Concessi i termini per le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., il giudice procedeva ad espletare una
CTU, dapprima per verificare l'eventuale usurarietà dei tassi praticati (conferimento incarico del
18.1.2018) e poi successivamente, per quantificare il capitale residuo alla data della diffida ad adempiere del 22.4.2009 (conferimento incarico del 13.6.2019).
In data 20.5.2020, interveniva in giudizio la dichiarandosi cessionaria del credito Controparte_1 litigioso in virtù di cartolarizzazione ex lege 130/1999, del settembre 2019, regolarmente pubblicata sulla G.U. e insistendo nelle difese già spese dalla cedente.
Conclusa la fase di accertamento tecnico, il Tribunale assegnava la causa in decisione e pronunciava la sentenza n. 1437/2020 con la quale così decideva: “accoglie l'opposizione e dichiara l'efficacia del precetto sino all'importo di € 37.950,56 quale debito a carico dell'opponente alla data del 10.4.2012, oltre interessi, maturati dalla data successiva da Parte_1 calcolarsi solo sul capitale al tasso di interesse corrispettivo contrattuale;
compensa le spese”.
In ordine al primo motivo, il Tribunale beneventano riconosciuta la natura di mutuo fondiario del titolo esecutivo posto in esecuzione, e verificata la produzione da parte dell'opposto dell'atto pubblico munito regolarmente di formula esecutiva (prod. ), riteneva valido il precetto in CP_3 quanto integrati i presupposti di cui all'art. 480 c.p.c. tra cui non rientrava l'indicazione della data dell'apposizione della formula esecutiva, nonché non applicabile l'art. 479 c.p.c. (relativo alla previa notifica del titolo) per la deroga ex art. 41 T.U.B. per i mutui fondiari.
Rigettava anche l'eccezione di difetto di legittimazione, risultando avvenuta la cessione dei crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, ed allegata anche la pubblicazione dell'avvenuta cessione sulla
GU, con efficacia di subentro nei rapporti obbligatori della cessionaria e legittimazione della mandataria con cui aveva stipulato rapporto di servizi (questione tale seconda, non contestata). 4
In ordine alla eccepita mancanza di determinatezza del precetto, il giudice prendeva atto dell'espletamento della CTU, con cui si era appurata la natura non usuraria del tasso corrispettivo applicato del 6,337%, rispetto al tasso del 8.055% indicato come soglia, e perciò soverchiato dagli interessi di mora, pari ai corrispettivi maggiorati di due punti, nonché prendeva atto delle verifiche sugli estratti conto alla data della diffida ad adempiere nel contratto di mutuo (diffida cui era seguita la risoluzione), con accertamento del credito residuo in rate già scadute e insolute per € 9.963,30 e capitale residuo di € 27.987,36, la cui somma, indicante il reale debito residuo ammontava ad €
37.950,56 all'aprile 2012.
Pertanto riteneva la richiesta nel 2017 di € 40.102,50, eccedente il dovuto come sopra calcolato, e perciò dichiarava il precetto inefficacie per tale ulteriore importo. Sul debito accertato peraltro disponeva l'applicazione degli interessi convenzionali di mora, da quantificarsi al tasso convenuto come corrispettivo, per la nullità dei secondi come pattuiti.
L'accoglimento parziale, e per un importo relativamente minimo dell'opposizione, giustificava la compensazione delle spese.
Proponeva appello , chiedendo: “previa sospensione dell'impugnata sentenza, Parte_1 annullare/riformare in parte qua la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1437/2020, depositata il
16.10.2020 notificata ex art. 170 c.p.c. in pari data e per l'effetto accogliere i motivi di opposizione proposti in prime cure – espressamente riproposti nel presente gravame ed immotivatamente disattesi dal primo Giudice. Vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione all'avv.
Giorgio esposito anticipatario”.
A fronte di tali generiche conclusioni, nel corpo dell'atto di impugnazione, il contestava Pt_1 la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. e violazione del principio del contraddittorio.
Contestava nello specifico, ed alla luce degli invocati principi, la decisione sul primo motivo di opposizione: la nullità del precetto per la mancata indicazione del titolo esecutivo e della disciplina connessa con il mutuo fondiario e quindi il rinvio alla normativa del mutuo fondiario per giustificare la mancata previa notifica del titolo esecutivo, ritenendo tardiva la produzione del contratto di mutuo fondiario munito di formula esecutiva (effettuata con la seconda memoria ex art. 183 comma 6) e mancante nella comparsa di costituzione del creditore opposto. Inoltre il Tribunale non aveva centrato i due motivi formulati per la nullità del precetto, ossia “la mancata indicazione in precetto della data di apposizione della formula esecutiva e la mancata menzione in precetto della norma di legge (art. 41 TUB) che esonerava la società opposta alla notifica del titolo”, rilievi non tenuti in debito conto dal giudice come vizi di nullità del precetto 5
Contestava nello specifico, inoltre, una carente motivazione sul rilievo del difetto di legittimazione attiva, ritenuta sussistente con la mera riproposizione delle deduzioni di parte opposta senza alcuna ragione giuridica, con particolare riferimento alla inclusione del credito in oggetto tra quelli di cessione in blocco, eccezione reiterata, nella prima memoria utile e dunque nella comparsa conclusionale, anche nei confronti della , intervenuta nel giudizio quale cessionaria, e CP_1 ritenuta tale senza alcuna motivazione (ed eccependo la tardività dell'elenco dei crediti ceduti, allegato dalla intervenuta solo con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. dalla intervenuta).
L'appellante riteneva, altresì, priva di motivazione anche la deduzione sulla indeterminatezza del credito ingiunto, ed in particolare riteneva che il giudice di primo grado non si fosse premurato di verificare la regolare ricezione della diffida ad adempiere, utilizzata nel corso degli accertamenti tecnici, come momento di perdita del beneficio del termine e, quindi, passaggio a sofferenza del credito residuo, non pronunciandosi sull'eccezione formulata dal di mancata Pt_1 comunicazione della diffida e della conseguente risoluzione del mutuo.
Infine l'appellante contestava il giudice di primo grado per non aver richiamato il CTU, il quale aveva richiesto il piano di ammortamento con i tassi effettivamente applicati, e non quello iniziale, di chiarando di non poter procedere diversamente all'esatto computo del credito residuo. Perciò insisteva anche per la sua nuova convocazione, in appello del tecnico, al fine di rendere chiarimenti in merito.
In data 23.3.2021, il giorno precedente la fissata udienza di prima comparizione, si costituiva la chiedendo il rigetto sia della chiesta sospensiva che dell'appello nel suo Controparte_1 complesso, reiterando le osservazioni già formulate nel primo grado, anche dalla cedente, sulla validità e esaustività del contenuto del precetto, nonché delle allegazioni dimostrative della legittimazione attiva della prima, e della comparente, Controparte_3 successivamente, alla luce della pubblicazioni in GU tempestivamente allegate congiuntamente alle costituzioni.
Restava contumace, benchè ritualmente citata, la Controparte_3
La prima sezione di questa Corte, originaria assegnataria del presente appello, dichiarava inammissibile la istanza di sospensiva per mancata deduzione della situazione di periculum in mora a fondamento della richiesta, carenza assoluta non colmabile con le successive precisazioni contenute nelle note di udienza per la trattazione scritta, e rinviava per la precisazione delle conclusioni – ritenuta implicitamente non necessaria la chiesta integrazione di CTU.
A seguito del decreto di riassegnazione e redistribuzione di affari tra sezioni della Corte di Appello, emanato dal Presidente della Corte di Appello in data 30.12.2024, in data 24.1.2025, il presente procedimento perveniva alla presente sezione, con assegnazione alla relatrice dott.ssa Celentano. 6
Alla udienza del 16.9.2025, tenuta alla presenza delle parti, per la discussione e decisione nelle forme previste dall'art. 281 sexies c.p.c. (concessi dieci giorni prima per note conclusive), le parti precisavano le conclusioni, e la causa veniva decisa con la presente, allegata al termine dell'udienza al presente verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è in parte inammissibile, in parte infondato.
Occorre partire dalla particolare struttura delle opposizioni esecutive, suddivise in opposizioni alla esecuzione, e quindi contestazioni dell'“an” del diritto posto in esecuzione, e dunque: esistenza e/o consistenza del titolo, individuazione del soggetto abilitato ad agire esecutivamente per quel diritto, sopravvenuto venir meno della possibilità di porre il titolo in esecuzione, e tutto ciò anche con riferimento ad un'esecuzione ancora non iniziata, ma minacciata dal precetto, opposizioni cui si applica la disciplina degli artt. 615 e 616 cpc;
oppure opposizioni agli atti esecutivi, contenenti doglianze sulla loro veste formale e sul “come” l'esecuzione viene esercitata, al fine di invalidare gli atti esecutivi non rispettosi delle norme in materia, a partire dall'atto prodromico del precetto, cui si applica la disciplina ex art. 617 e ss c.p.c..
Nulla vieta, peraltro, di proporre contestualmente sia doglianze sull'an che sul quomodo attivando in un unico procedimento i due rimedi.
La distinzione appare quanto mai fondamentale nella presente sede, poiché con disposizione eccezionale, l'art. 618 comma 3 c.p.c. stabilisce la non impugnabilità delle sentenze emesse nelle ipotesi dell'art. 617 comma 1 c.p.c. e segnatamente: “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto” (sebbene appare ormai pacifico che queste possano comunque essere soggette al ricorso per Cassazione ex art. 111 Costituzione, cfr. cass. 10804/2000). Pertanto, nelle decisioni contenenti le due diverse tipologie di opposizione è necessario distinguere la natura delle singole questioni e verificare il tipo di impugnazione ammesso dall'ordinamento sulla base della natura dell'opposizione, tenendo conto che secondo giurisprudenza pacifica, l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile deve essere fatta – ove possibile – secondo il principio dell'apparenza e, quindi, secondo la specifica qualificazione data dal giudice di primo grado (ex plurimis Cass. 12872/2016; Cass. 21520/2015; Cass. 11012/2007), e solo in mancanza di qualificazione del giudicante, sarà il giudice ad quem a identificare il contenuto e la natura dell'opposizione stessa.
Ciò detto, nel caso in esame la mancata definizione qualificatoria contenuta nella sentenza appellata, richiede una preliminare valutazione della natura delle doglianze. 7
Nella prima specifica doglianza relativa al mancato rilievo della nullità del precetto per la mancata indicazione in esso del titolo esecutivo e della normativa specificamente applicabile al mutuo fondiario ai sensi dell'art. 41 TUB, appare evidente la contestazione sul contenuto formale del precetto e dunque l'applicazione del rimedio ex art. 617 c.p.c., con conseguente non proponibilità del presente rimedio dell'appello.
Tale doglianza va ritenuta dunque inammissibile.
Risultano ammissibili le ulteriori doglianze, relative alla legittimazione attiva, riconducibili all'an con riferimento all'elemento soggettivo, qui contestata, in particolare per omessa motivazione, anche sulla inclusione del credito in esecuzione nelle operazioni di cessione in blocco.
Esse sono però prive di fondamento.
Va solo precisato che la sentenza a pag. 3 e 4, non solo richiamava in diritto la norma dell'art. 58
T.U.B., ma, in fatto, riportava con particolare precisione l'operazione del 12.10.2006 con cui vi era stata la cessione dei crediti in blocco alla includente il mutuo fondiario CP_3 CP_3 in questione.
È proprio l'art. 58 comma 2 e 4 a stabilire: “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana (la Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità)” e “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 cc”, rendendo l'opposizione sul punto del tutto priva di fondamento, in quanto il rinvio alla norma di legge consentiva di ritenere regolare la cessione, ed opponibile al debitore, di tal che nessun dubbio sussiste sulla legittimazione della intimante precetto.
Così come anche la lettura dell'atto pubblicato sulla G.U. (allegazione effettuata dalla creditrice tempestivamente con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.) ovvero con il termine ultimo per le allegazioni documentali, è chiara nel fare riferimento ai mutui a tasso fisso o variabile, con durata fino a trent'anni, e assistiti da garanzia ipotecaria, purchè in bonis (ovvero non in sofferenza), categoria ricomprendente senza alcun dubbio il mutuo stipulato dal (la Pt_1 diffida ad adempiere e le scoperture, dunque il “passaggio a sofferenza”, si manifestavano nel 2012, come da documentazione allegata nella stessa memoria).
Né va accolto il rilievo sul difetto di legittimazione della ad intervenire come CP_1 cessionaria del credito. Sebbene sul punto, il giudice procedente ha omesso la motivazione – nondimeno basta rilevare che congiuntamente alla comparsa di intervento (dunque con il primo atto partecipativo al processo, a cui non si può negare l'allegazione della documentazione a fondamento della legittimazione all'intervento stesso – pur restando ferme le preclusioni), risulta allegata la copia della Gazzetta Ufficiale, contenente la pubblicazione dell'atto di successiva cessione alla 8
intervenuta, cessione da cui emerge in fatto l'inclusione del rapporto oggetto del giudizio, facendo riferimento ai crediti sorti sulla base di tutti i mutui della cedente stipulati tra il 1973 ed il 2017, classificati a sofferenza (e quindi il presente, intervenuta la cessione nel 2017 e quindi dopo il
2012), come da circolare Banca d'Italia 272/2008, consultabili nell'elenco al link indicato. Va per precisione specificato che ai sensi dell'art. 4 L. 130/1999, applicabile alla cessione alla per CP_1 espresso richiamo nell'atto di cessione, si prevede come effetto della pubblicazione in G.U., la stessa la opponibilità ai debitori, già prevista in forza del richiamato dell'art. 58 comma 2, 3 e 4
TUB.
Non vi è dubbio quindi sulla legittimazione alla esecuzione dell'intimante il precetto, nonché dell'intervenuta.
Non può trovare accoglimento neanche il terzo motivo di appello, relativo al difetto di motivazione sulla non determinatezza del credito. Va premesso che, in mancanza di qualificazione espressa del primo giudice, questa Corte rileva che sebbene apparisse una sorta di contestazione sulla lettera del precetto, carente della chiara individuazione delle somme intimate, giacchè fumoso nella distinzione tra capitale ed interessi, per apparenti incongruenze negli importi, non è chi non veda che il giudice di primo grado ha colto ed interpretato il motivo di opposizione come una contestazione del quantum intimato, procedendo conseguentemente ad una CTU al fine di verificare, oltre che l'eventuale usurarietà degli interessi pattuiti nel mutuo (quindi la loro eventuale applicazione ed il tasso), l'esatto importo scaduto e non versato, con gli interessi maturati e maturandi. Le risultanze del tecnico sono state recepite nella decisione finale, ritenendo l'efficacia del precetto limitata a tale importo, senza alcuna contestazione specifica delle parti sui calcoli eseguiti e sul risultato raggiunto.
In questa sede, dalla lettura dell'atto di impugnazione, invero, il si duole: della mancata Pt_1 verifica della regolare ricezione della diffida ad adempiere (dell'aprile 2012), utilizzata nel corso degli accertamenti tecnici, come dato cronologico dello scioglimento del contratto e passaggio a sofferenza con le conseguenze del caso sulla natura degli interessi e sulla perdita del beneficio del termine. Purtuttavia tale rilievo non coglie nel segno, in quanto nell'atto introduttivo della opposizione, mai il debitore aveva lamentato la mancata ricezione della diffida ad adempiere e la mancata conseguente risoluzione del rapporto da parte della banca, circostanza dedotta per la prima volta nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., senza che ciò possa integrare una emendatio libelli, o un chiarimento dei motivi di opposizione, evidentemente costituendo una deduzione del tutto nuova. Ed infatti, tale circostanza di fatto non può essere letta come una mera specificazione delle voci del precetto asseritamente indeterminate, ma consiste in una contestazione del tutto nuova e diversa delle ragioni di credito, minando il loro presupposto indicato in precetto, ovvero il 9
passaggio a sofferenza dopo la risoluzione del rapporto a seguito della diffida ad adempiere. Ne consegue l'inammissibilità della contestazione qui proposta, in quanto mera riproposizione di un'eccezione – deduzione in opposizione, non tempestivamente formulata in primo grado.
Parimenti non meritevole di accoglimento, è la deduzione sulla erronea ed immotivata incompletezza dell'accertamento tecnico;
sostiene l'appellante erroneo ed ingiustificato che il giudice di primo grado non abbia disposto un'ulteriore integrazione della consulenza, acquisendo il piano di ammortamento con i tassi effettivamente applicati, e non quello iniziale, impedendo l'esatto computo dell'imputazione dei pagamenti effettuati, insistendo per la riconvocazione del tecnico. Tale doglianza è priva di specificità e quindi carente dei presupposti dell'art. 342 c.p.c. nella parte in cui non evidenzia l'errore della CTU, da emendare con il chiesto approfondimento.
Sul punto, questo Collegio osserva che il tasso variabile era ben verificabile ex post dal consulente senza l'aiuto di altra documentazione in quanto definito dal criterio aritmetico indicato all'art. 5 del contratto come “interesse trimestralmente pari all'Euribor a tre mesi, moltiplicato per il coefficiente
365, in essere per valuta data di decorrenza di ciascun trimestre e cioè variabile ogni tre mesi a partire dal 1 maggio 2003, maggiorato di 1,25 punti percentuali in ragione di anno”, bastando l'acquisizione del valore aggiornato dell'Euribor, dato ufficiale, conoscibile senza necessità di documentazione di parte (tramite accesso anche alla Banca D'Italia o altri siti istituzionali). Tanto è vero che il CTU non ha fermato le operazioni ma è pervenuto al computo del credito residuo.
La sentenza di primo grado va pertanto confermata, con rigetto o dichiarazione di inammissibilità del primo motivo ex art. 618 c.p.c. e dell'ultima doglianza per genericità e mancata specificazione della violazione contenuta nella decisione.
Valutato, tuttavia, l'esito complessivo della lite, la quale ha condotto, in primo grado, ad una riduzione anche se lieve della efficacia del precetto già dal primo grado, qui confermata, il Collegio ritiene di poter mutuare la motivazione del primo giudice per l'integrale compensazione delle spese di lite anche del secondo grado (cfr. ex plurimis Cass. 23769/2024, a mente della quale al rigetto dell'appello non segue necessariamente la condanna dell'appellante la pagamento delle spese processuali, implicando pur sempre la relativa statuizione una valutazione dell'esito globale della lite).
Il rigetto del gravame determina l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 nei confronti di . Parte_1
P.Q.M.
10
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Benevento 1437/2020 del 16.10.2020, di opposizione al precetto intimatogli dalla con intervento della cessionaria ogni ulteriore Controparte_3 Controparte_1 istanza rigettata e disattesa, così decide:
- dichiara inammissibile il primo motivo di appello e infondati gli altri e per l'effetto conferma l'appellata sentenza;
- compensa per intero le spese di lite del presente grado di giudizio;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, nei confronti di . Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 16.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Celentano Nicoletta Dott. Eugenio Forgillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott. Francesco Notaro Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Da allegare al verbale di udienza del 16.9.2025, nel processo civile di appello, iscritto al n.
4159/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento n. 1437/2020 del 16.10.2020, avente ad oggetto opposizione a precetto e vertente:
TRA
(c.f. n. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giorgio Esposito (c.f. n. ) per mandato in calce all'atto di citazione in C.F._2 opposizione nel primo grado, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in
Benevento, alla Piazza Dogana 2, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni inerenti il presente procedimento al numero di fax 082442129 o al proprio indirizzo pec;
Email_1
APPELLANTE
E
in persona del l.r.p.t. (c.f. n. e per essa, quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 per la gestione del credito, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa CP_2 dall'avv. Nicola Simonelli (c.f. n. ) giusta procura generale alle liti per C.F._3 2
Notar del 7.6.2011 rep. n. 68562, racc. n. 19226, ed elettivamente domiciliato presso lo Per_1 studio del predetto procuratore, in Teverola, in via Roma 52, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge e notifiche al numero fax 0815047621, o all'indirizzo pec
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APPELLATO
E
in persona del l.r.p.t. (c.f. n. in persona della Controparte_3 P.IVA_2 mandataria per la gestione in persona del l.r.p.t.; CP_4
APPELLATO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 6.4.2017, proponeva dinanzi al Tribunale di Parte_1
Benevento, l'opposizione al precetto, notificatogli dalla in persona del CP_3 Controparte_3
l.r.p.t., intimante l'importo complessivo di € 40.102,15, oltre interessi convenzionali maturandi fino al soddisfo, e spese, somma dovuta in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato il 14.1.2003 con la credito ceduto alla intimante il 12.10.2006. Controparte_5
I motivi dell'opposizione dedotti consistevano:
- nella nullità del precetto per violazione dell'art. 480 cpc, per mancata spedizione del titolo esecutivo, in forma esecutiva, unitamente al precetto: tenendo presente che si trattava di esecuzione di credito fondiario, e quindi disciplinato dall'art. 41 T.U.B., secondo cui il creditore procedente non deve notificare il titolo in forma esecutiva prima di procedere al precetto, riteneva l'opponente che il creditore fosse comunque tenuto alla spedizione unitamente al precetto o all'indicazione nel precetto della normativa applicabile e del titolo specifico indicandone la natura;
- nella nullità del precetto per assenza dei requisiti minimi, ovvero la mancata determinazione del quantum, e la impossibilità di poter ricavare la somma richiesta mancando qualsiasi riferimento ai criteri di determinazione della somma, sebbene il precetto contenesse l'ingiunzione al pagamento di € 40.102,00 (rispetto ad un credito complessivo di un mutuo originariamente di consistenza di € 44.000,00), senza indicazione della inclusione in detta somma degli interessi, (indicati in € 3.175,38), specificando successivamente di doversi maggiorare l'importo complessivo degli “interessi maturandi sino al soddisfo”;
- Nella carenza di legittimazione attiva della quale cessionario Controparte_3 del credito, non essendo mai stata notificata la cessione del credito al debitore, da parte 3
dell'originario creditore eccependo, inoltre, l'inapplicabilità del tasso Controparte_5 convenzionale al cessionario, estraneo al contratto di finanziamento (come anche il passaggio dell'ipoteca a garanzia del credito, in mancanza di annotazione costitutiva nei
RRII non ha effetto).
Pertanto chiedeva: “in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di precetto per i motivi di cui in narrativa;
dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, accertare e dichiarare la violazione dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza, in relazione al contratto di finanziamento de quo” con vittoria di spese con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva la in persona della mandataria, la quale rappresentava la Controparte_3 propria legittimazione con riferimento alla cessione in blocco, ex art. 50 T.U.B. dalla
[...]
e contestava ogni altro vizio dedotto all'atto di precetto. CP_5
Concessi i termini per le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., il giudice procedeva ad espletare una
CTU, dapprima per verificare l'eventuale usurarietà dei tassi praticati (conferimento incarico del
18.1.2018) e poi successivamente, per quantificare il capitale residuo alla data della diffida ad adempiere del 22.4.2009 (conferimento incarico del 13.6.2019).
In data 20.5.2020, interveniva in giudizio la dichiarandosi cessionaria del credito Controparte_1 litigioso in virtù di cartolarizzazione ex lege 130/1999, del settembre 2019, regolarmente pubblicata sulla G.U. e insistendo nelle difese già spese dalla cedente.
Conclusa la fase di accertamento tecnico, il Tribunale assegnava la causa in decisione e pronunciava la sentenza n. 1437/2020 con la quale così decideva: “accoglie l'opposizione e dichiara l'efficacia del precetto sino all'importo di € 37.950,56 quale debito a carico dell'opponente alla data del 10.4.2012, oltre interessi, maturati dalla data successiva da Parte_1 calcolarsi solo sul capitale al tasso di interesse corrispettivo contrattuale;
compensa le spese”.
In ordine al primo motivo, il Tribunale beneventano riconosciuta la natura di mutuo fondiario del titolo esecutivo posto in esecuzione, e verificata la produzione da parte dell'opposto dell'atto pubblico munito regolarmente di formula esecutiva (prod. ), riteneva valido il precetto in CP_3 quanto integrati i presupposti di cui all'art. 480 c.p.c. tra cui non rientrava l'indicazione della data dell'apposizione della formula esecutiva, nonché non applicabile l'art. 479 c.p.c. (relativo alla previa notifica del titolo) per la deroga ex art. 41 T.U.B. per i mutui fondiari.
Rigettava anche l'eccezione di difetto di legittimazione, risultando avvenuta la cessione dei crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, ed allegata anche la pubblicazione dell'avvenuta cessione sulla
GU, con efficacia di subentro nei rapporti obbligatori della cessionaria e legittimazione della mandataria con cui aveva stipulato rapporto di servizi (questione tale seconda, non contestata). 4
In ordine alla eccepita mancanza di determinatezza del precetto, il giudice prendeva atto dell'espletamento della CTU, con cui si era appurata la natura non usuraria del tasso corrispettivo applicato del 6,337%, rispetto al tasso del 8.055% indicato come soglia, e perciò soverchiato dagli interessi di mora, pari ai corrispettivi maggiorati di due punti, nonché prendeva atto delle verifiche sugli estratti conto alla data della diffida ad adempiere nel contratto di mutuo (diffida cui era seguita la risoluzione), con accertamento del credito residuo in rate già scadute e insolute per € 9.963,30 e capitale residuo di € 27.987,36, la cui somma, indicante il reale debito residuo ammontava ad €
37.950,56 all'aprile 2012.
Pertanto riteneva la richiesta nel 2017 di € 40.102,50, eccedente il dovuto come sopra calcolato, e perciò dichiarava il precetto inefficacie per tale ulteriore importo. Sul debito accertato peraltro disponeva l'applicazione degli interessi convenzionali di mora, da quantificarsi al tasso convenuto come corrispettivo, per la nullità dei secondi come pattuiti.
L'accoglimento parziale, e per un importo relativamente minimo dell'opposizione, giustificava la compensazione delle spese.
Proponeva appello , chiedendo: “previa sospensione dell'impugnata sentenza, Parte_1 annullare/riformare in parte qua la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1437/2020, depositata il
16.10.2020 notificata ex art. 170 c.p.c. in pari data e per l'effetto accogliere i motivi di opposizione proposti in prime cure – espressamente riproposti nel presente gravame ed immotivatamente disattesi dal primo Giudice. Vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione all'avv.
Giorgio esposito anticipatario”.
A fronte di tali generiche conclusioni, nel corpo dell'atto di impugnazione, il contestava Pt_1 la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. e violazione del principio del contraddittorio.
Contestava nello specifico, ed alla luce degli invocati principi, la decisione sul primo motivo di opposizione: la nullità del precetto per la mancata indicazione del titolo esecutivo e della disciplina connessa con il mutuo fondiario e quindi il rinvio alla normativa del mutuo fondiario per giustificare la mancata previa notifica del titolo esecutivo, ritenendo tardiva la produzione del contratto di mutuo fondiario munito di formula esecutiva (effettuata con la seconda memoria ex art. 183 comma 6) e mancante nella comparsa di costituzione del creditore opposto. Inoltre il Tribunale non aveva centrato i due motivi formulati per la nullità del precetto, ossia “la mancata indicazione in precetto della data di apposizione della formula esecutiva e la mancata menzione in precetto della norma di legge (art. 41 TUB) che esonerava la società opposta alla notifica del titolo”, rilievi non tenuti in debito conto dal giudice come vizi di nullità del precetto 5
Contestava nello specifico, inoltre, una carente motivazione sul rilievo del difetto di legittimazione attiva, ritenuta sussistente con la mera riproposizione delle deduzioni di parte opposta senza alcuna ragione giuridica, con particolare riferimento alla inclusione del credito in oggetto tra quelli di cessione in blocco, eccezione reiterata, nella prima memoria utile e dunque nella comparsa conclusionale, anche nei confronti della , intervenuta nel giudizio quale cessionaria, e CP_1 ritenuta tale senza alcuna motivazione (ed eccependo la tardività dell'elenco dei crediti ceduti, allegato dalla intervenuta solo con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. dalla intervenuta).
L'appellante riteneva, altresì, priva di motivazione anche la deduzione sulla indeterminatezza del credito ingiunto, ed in particolare riteneva che il giudice di primo grado non si fosse premurato di verificare la regolare ricezione della diffida ad adempiere, utilizzata nel corso degli accertamenti tecnici, come momento di perdita del beneficio del termine e, quindi, passaggio a sofferenza del credito residuo, non pronunciandosi sull'eccezione formulata dal di mancata Pt_1 comunicazione della diffida e della conseguente risoluzione del mutuo.
Infine l'appellante contestava il giudice di primo grado per non aver richiamato il CTU, il quale aveva richiesto il piano di ammortamento con i tassi effettivamente applicati, e non quello iniziale, di chiarando di non poter procedere diversamente all'esatto computo del credito residuo. Perciò insisteva anche per la sua nuova convocazione, in appello del tecnico, al fine di rendere chiarimenti in merito.
In data 23.3.2021, il giorno precedente la fissata udienza di prima comparizione, si costituiva la chiedendo il rigetto sia della chiesta sospensiva che dell'appello nel suo Controparte_1 complesso, reiterando le osservazioni già formulate nel primo grado, anche dalla cedente, sulla validità e esaustività del contenuto del precetto, nonché delle allegazioni dimostrative della legittimazione attiva della prima, e della comparente, Controparte_3 successivamente, alla luce della pubblicazioni in GU tempestivamente allegate congiuntamente alle costituzioni.
Restava contumace, benchè ritualmente citata, la Controparte_3
La prima sezione di questa Corte, originaria assegnataria del presente appello, dichiarava inammissibile la istanza di sospensiva per mancata deduzione della situazione di periculum in mora a fondamento della richiesta, carenza assoluta non colmabile con le successive precisazioni contenute nelle note di udienza per la trattazione scritta, e rinviava per la precisazione delle conclusioni – ritenuta implicitamente non necessaria la chiesta integrazione di CTU.
A seguito del decreto di riassegnazione e redistribuzione di affari tra sezioni della Corte di Appello, emanato dal Presidente della Corte di Appello in data 30.12.2024, in data 24.1.2025, il presente procedimento perveniva alla presente sezione, con assegnazione alla relatrice dott.ssa Celentano. 6
Alla udienza del 16.9.2025, tenuta alla presenza delle parti, per la discussione e decisione nelle forme previste dall'art. 281 sexies c.p.c. (concessi dieci giorni prima per note conclusive), le parti precisavano le conclusioni, e la causa veniva decisa con la presente, allegata al termine dell'udienza al presente verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è in parte inammissibile, in parte infondato.
Occorre partire dalla particolare struttura delle opposizioni esecutive, suddivise in opposizioni alla esecuzione, e quindi contestazioni dell'“an” del diritto posto in esecuzione, e dunque: esistenza e/o consistenza del titolo, individuazione del soggetto abilitato ad agire esecutivamente per quel diritto, sopravvenuto venir meno della possibilità di porre il titolo in esecuzione, e tutto ciò anche con riferimento ad un'esecuzione ancora non iniziata, ma minacciata dal precetto, opposizioni cui si applica la disciplina degli artt. 615 e 616 cpc;
oppure opposizioni agli atti esecutivi, contenenti doglianze sulla loro veste formale e sul “come” l'esecuzione viene esercitata, al fine di invalidare gli atti esecutivi non rispettosi delle norme in materia, a partire dall'atto prodromico del precetto, cui si applica la disciplina ex art. 617 e ss c.p.c..
Nulla vieta, peraltro, di proporre contestualmente sia doglianze sull'an che sul quomodo attivando in un unico procedimento i due rimedi.
La distinzione appare quanto mai fondamentale nella presente sede, poiché con disposizione eccezionale, l'art. 618 comma 3 c.p.c. stabilisce la non impugnabilità delle sentenze emesse nelle ipotesi dell'art. 617 comma 1 c.p.c. e segnatamente: “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto” (sebbene appare ormai pacifico che queste possano comunque essere soggette al ricorso per Cassazione ex art. 111 Costituzione, cfr. cass. 10804/2000). Pertanto, nelle decisioni contenenti le due diverse tipologie di opposizione è necessario distinguere la natura delle singole questioni e verificare il tipo di impugnazione ammesso dall'ordinamento sulla base della natura dell'opposizione, tenendo conto che secondo giurisprudenza pacifica, l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile deve essere fatta – ove possibile – secondo il principio dell'apparenza e, quindi, secondo la specifica qualificazione data dal giudice di primo grado (ex plurimis Cass. 12872/2016; Cass. 21520/2015; Cass. 11012/2007), e solo in mancanza di qualificazione del giudicante, sarà il giudice ad quem a identificare il contenuto e la natura dell'opposizione stessa.
Ciò detto, nel caso in esame la mancata definizione qualificatoria contenuta nella sentenza appellata, richiede una preliminare valutazione della natura delle doglianze. 7
Nella prima specifica doglianza relativa al mancato rilievo della nullità del precetto per la mancata indicazione in esso del titolo esecutivo e della normativa specificamente applicabile al mutuo fondiario ai sensi dell'art. 41 TUB, appare evidente la contestazione sul contenuto formale del precetto e dunque l'applicazione del rimedio ex art. 617 c.p.c., con conseguente non proponibilità del presente rimedio dell'appello.
Tale doglianza va ritenuta dunque inammissibile.
Risultano ammissibili le ulteriori doglianze, relative alla legittimazione attiva, riconducibili all'an con riferimento all'elemento soggettivo, qui contestata, in particolare per omessa motivazione, anche sulla inclusione del credito in esecuzione nelle operazioni di cessione in blocco.
Esse sono però prive di fondamento.
Va solo precisato che la sentenza a pag. 3 e 4, non solo richiamava in diritto la norma dell'art. 58
T.U.B., ma, in fatto, riportava con particolare precisione l'operazione del 12.10.2006 con cui vi era stata la cessione dei crediti in blocco alla includente il mutuo fondiario CP_3 CP_3 in questione.
È proprio l'art. 58 comma 2 e 4 a stabilire: “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana (la Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità)” e “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 cc”, rendendo l'opposizione sul punto del tutto priva di fondamento, in quanto il rinvio alla norma di legge consentiva di ritenere regolare la cessione, ed opponibile al debitore, di tal che nessun dubbio sussiste sulla legittimazione della intimante precetto.
Così come anche la lettura dell'atto pubblicato sulla G.U. (allegazione effettuata dalla creditrice tempestivamente con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.) ovvero con il termine ultimo per le allegazioni documentali, è chiara nel fare riferimento ai mutui a tasso fisso o variabile, con durata fino a trent'anni, e assistiti da garanzia ipotecaria, purchè in bonis (ovvero non in sofferenza), categoria ricomprendente senza alcun dubbio il mutuo stipulato dal (la Pt_1 diffida ad adempiere e le scoperture, dunque il “passaggio a sofferenza”, si manifestavano nel 2012, come da documentazione allegata nella stessa memoria).
Né va accolto il rilievo sul difetto di legittimazione della ad intervenire come CP_1 cessionaria del credito. Sebbene sul punto, il giudice procedente ha omesso la motivazione – nondimeno basta rilevare che congiuntamente alla comparsa di intervento (dunque con il primo atto partecipativo al processo, a cui non si può negare l'allegazione della documentazione a fondamento della legittimazione all'intervento stesso – pur restando ferme le preclusioni), risulta allegata la copia della Gazzetta Ufficiale, contenente la pubblicazione dell'atto di successiva cessione alla 8
intervenuta, cessione da cui emerge in fatto l'inclusione del rapporto oggetto del giudizio, facendo riferimento ai crediti sorti sulla base di tutti i mutui della cedente stipulati tra il 1973 ed il 2017, classificati a sofferenza (e quindi il presente, intervenuta la cessione nel 2017 e quindi dopo il
2012), come da circolare Banca d'Italia 272/2008, consultabili nell'elenco al link indicato. Va per precisione specificato che ai sensi dell'art. 4 L. 130/1999, applicabile alla cessione alla per CP_1 espresso richiamo nell'atto di cessione, si prevede come effetto della pubblicazione in G.U., la stessa la opponibilità ai debitori, già prevista in forza del richiamato dell'art. 58 comma 2, 3 e 4
TUB.
Non vi è dubbio quindi sulla legittimazione alla esecuzione dell'intimante il precetto, nonché dell'intervenuta.
Non può trovare accoglimento neanche il terzo motivo di appello, relativo al difetto di motivazione sulla non determinatezza del credito. Va premesso che, in mancanza di qualificazione espressa del primo giudice, questa Corte rileva che sebbene apparisse una sorta di contestazione sulla lettera del precetto, carente della chiara individuazione delle somme intimate, giacchè fumoso nella distinzione tra capitale ed interessi, per apparenti incongruenze negli importi, non è chi non veda che il giudice di primo grado ha colto ed interpretato il motivo di opposizione come una contestazione del quantum intimato, procedendo conseguentemente ad una CTU al fine di verificare, oltre che l'eventuale usurarietà degli interessi pattuiti nel mutuo (quindi la loro eventuale applicazione ed il tasso), l'esatto importo scaduto e non versato, con gli interessi maturati e maturandi. Le risultanze del tecnico sono state recepite nella decisione finale, ritenendo l'efficacia del precetto limitata a tale importo, senza alcuna contestazione specifica delle parti sui calcoli eseguiti e sul risultato raggiunto.
In questa sede, dalla lettura dell'atto di impugnazione, invero, il si duole: della mancata Pt_1 verifica della regolare ricezione della diffida ad adempiere (dell'aprile 2012), utilizzata nel corso degli accertamenti tecnici, come dato cronologico dello scioglimento del contratto e passaggio a sofferenza con le conseguenze del caso sulla natura degli interessi e sulla perdita del beneficio del termine. Purtuttavia tale rilievo non coglie nel segno, in quanto nell'atto introduttivo della opposizione, mai il debitore aveva lamentato la mancata ricezione della diffida ad adempiere e la mancata conseguente risoluzione del rapporto da parte della banca, circostanza dedotta per la prima volta nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., senza che ciò possa integrare una emendatio libelli, o un chiarimento dei motivi di opposizione, evidentemente costituendo una deduzione del tutto nuova. Ed infatti, tale circostanza di fatto non può essere letta come una mera specificazione delle voci del precetto asseritamente indeterminate, ma consiste in una contestazione del tutto nuova e diversa delle ragioni di credito, minando il loro presupposto indicato in precetto, ovvero il 9
passaggio a sofferenza dopo la risoluzione del rapporto a seguito della diffida ad adempiere. Ne consegue l'inammissibilità della contestazione qui proposta, in quanto mera riproposizione di un'eccezione – deduzione in opposizione, non tempestivamente formulata in primo grado.
Parimenti non meritevole di accoglimento, è la deduzione sulla erronea ed immotivata incompletezza dell'accertamento tecnico;
sostiene l'appellante erroneo ed ingiustificato che il giudice di primo grado non abbia disposto un'ulteriore integrazione della consulenza, acquisendo il piano di ammortamento con i tassi effettivamente applicati, e non quello iniziale, impedendo l'esatto computo dell'imputazione dei pagamenti effettuati, insistendo per la riconvocazione del tecnico. Tale doglianza è priva di specificità e quindi carente dei presupposti dell'art. 342 c.p.c. nella parte in cui non evidenzia l'errore della CTU, da emendare con il chiesto approfondimento.
Sul punto, questo Collegio osserva che il tasso variabile era ben verificabile ex post dal consulente senza l'aiuto di altra documentazione in quanto definito dal criterio aritmetico indicato all'art. 5 del contratto come “interesse trimestralmente pari all'Euribor a tre mesi, moltiplicato per il coefficiente
365, in essere per valuta data di decorrenza di ciascun trimestre e cioè variabile ogni tre mesi a partire dal 1 maggio 2003, maggiorato di 1,25 punti percentuali in ragione di anno”, bastando l'acquisizione del valore aggiornato dell'Euribor, dato ufficiale, conoscibile senza necessità di documentazione di parte (tramite accesso anche alla Banca D'Italia o altri siti istituzionali). Tanto è vero che il CTU non ha fermato le operazioni ma è pervenuto al computo del credito residuo.
La sentenza di primo grado va pertanto confermata, con rigetto o dichiarazione di inammissibilità del primo motivo ex art. 618 c.p.c. e dell'ultima doglianza per genericità e mancata specificazione della violazione contenuta nella decisione.
Valutato, tuttavia, l'esito complessivo della lite, la quale ha condotto, in primo grado, ad una riduzione anche se lieve della efficacia del precetto già dal primo grado, qui confermata, il Collegio ritiene di poter mutuare la motivazione del primo giudice per l'integrale compensazione delle spese di lite anche del secondo grado (cfr. ex plurimis Cass. 23769/2024, a mente della quale al rigetto dell'appello non segue necessariamente la condanna dell'appellante la pagamento delle spese processuali, implicando pur sempre la relativa statuizione una valutazione dell'esito globale della lite).
Il rigetto del gravame determina l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 nei confronti di . Parte_1
P.Q.M.
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Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Benevento 1437/2020 del 16.10.2020, di opposizione al precetto intimatogli dalla con intervento della cessionaria ogni ulteriore Controparte_3 Controparte_1 istanza rigettata e disattesa, così decide:
- dichiara inammissibile il primo motivo di appello e infondati gli altri e per l'effetto conferma l'appellata sentenza;
- compensa per intero le spese di lite del presente grado di giudizio;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, nei confronti di . Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 16.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Celentano Nicoletta Dott. Eugenio Forgillo