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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/05/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
in esito all'udienza del 27 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter
c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2299/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. nato l'[...] a [...] Parte_1 C.F._1
Riva ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo
Padiglione, giusta procura allegata al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Andreina Amato giusta procura in notaio dr.ssa di Palermo del 5.8.2024, Persona_1
repertorio n.3255 e raccolta n.2417. RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 26.4.2024 , premettendo di svolgere Parte_1
attività lavorativa alle dipendenze della società “F.lli Puglisi sas di SQ RI & C.” presso il distributore di Furci Siculo, con la qualifica di pompista livello 4, esponeva che in data 22.11.2021 nello svolgimento delle sue mansioni aveva subito un infortunio sul lavoro. Riferiva che, durante le operazioni di rifornimento, era stato investito da un mezzo pesante ed aveva riportato lesioni fratturative a carico del torace e che, a seguito del descritto incidente, era stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Taormina.
Lamentava che, denunciato l'infortunio, l' con comunicazione del 25.3.2022, gli CP_1
aveva riconosciuto una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 7%.
Rilevava che, avverso la suddetta valutazione del danno, in data 22.2.2024, aveva presentato ricorso amministrativo, senza esito.
Chiedeva, pertanto, di ritenere e dichiarare che egli ricorrente in data 22.11.2021 aveva subito un infortunio sul lavoro e, a causa del predetto infortunio, presentava, sin dalla data dell'infortunio, un grado di inabilità pari al 35%, o in quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento in suo favore delle somme dovute, oltre interessi legali e alla rivalutazione monetaria, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 23.9.2024, contestava CP_1
la fondatezza delle domande ex adverso proposte, di cui ne chiedeva conseguentemente il rigetto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- Veniva disposta c.t.u. medico-legale.
Depositata la consulenza tecnica, l'udienza del 27.5.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte, in esito al deposito di esse, la causa veniva decisa.
4.- La domanda attorea è solo in parte fondata e va pertanto accolta nei limiti di ragione.
Ed invero il c.t.u. nominato in corso di causa dopo attenta indagine, ha motivatamente riconosciuto che il ricorrente, nell'infortunio sul lavoro per cui è causa, ha riportato: “Esiti di trauma toracico chiuso con fratture costali multiple guarite con alterazione della gabbia toracica compatibile con sindrome disventilatoria restrittiva di grado lieve-moderato. Esiti di frattura sternale. Disturbo post-traumatico da stress cronico in terapia farmacologica continuativa”.
2 Il c.t.u. ha quindi accertato che “è riconoscibile ai sensi del D.M. 12 Luglio 2000 una percentuale di danno biologico del 23% (ventitré per cento) con decorrenza dalla data dell'Infortunio sul Lavoro (22.11.2021)”.
Va poi rilevato che il c.t.u., nel rispondere alle osservazioni formulate dall' , ha CP_1
chiarito “che il Certificato emesso dalla chirurgia toracica del Policlinico di Catania del
10.05.2022 ha descritto testualmente “In esito modico avvallamento dell'emitorace destro con fratture costali ingranate con callo osseo in fase di consolidamento, si consiglia spirometria con DLCO + emogasanalisi,…”. Ha in particolare precisato che “E' vero che l'emogasanalisi
e la spirometria non mi sono state esibite, ma non vi è chi non veda che un “modico avvallamento dell'emitorace destro” come quello descritto presso ambiente altamente qualificato (Chirurgia Toracica del Policlinico di Catania) non può non causare una sindrome restrittiva respiratoria. Peraltro ho valutato ascrivendo il danno biologico nella categoria minima (insufficienza respiratoria lieve) affermando così il nesso di causalità. Infatti le fratture costali scomposte di numerosi elementi, come esperienza clinica insegna, producono una alterazione funzionale respiratoria o lieve o media o grave. In questo caso è lieve, con una valutazione del 15% di danno biologico (vedi allegato 2 parte A del N. Cod. 333 delle Tabelle
D.M. 12 Luglio 2000). Inoltre la TAC del torace del 27.09.2023 Ospedale di Taormina ha descritto le prime quattro fratture dell'emitorace destro che determinano “significative alterazioni retraenti degli archi costali, con consensuale modesta riduzione di ampiezza della emigabbia toracica corrispondente”; quindi non vi è la prova spirometrica ma vi è la prova costituita dalla TAC ed anche dal referto pneumologico Ospedale Papardo del 02.11.2023 in atti (“Alterazioni della gabbia toracica post traumatica”). Per quanto riguarda l'aspetto psichiatrico, vi sono in atti cinque referti in un arco temporale che va dal Gennaio 2022 al
Settembre 2023. Essi menzionano il disturbo post-traumatico da stress ed in particolare il referto emesso dal Policlinico Firmato Da: Emesso Da: INFOCAMERE Persona_2
QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 33503b Deposito consulenza tecnica
d'ufficio n. cronol. 3103/2025 del 11/03/2025 RG n. 2299/2024 9 di Messina in data 29.02.2023 pone diagnosi di “Disturbo post-traumatico da stress cronico”. Anche in questo caso ho valutato considerando il disturbo “moderato” (6% di danno biologico).)”. Il c.t.u. ha quindi motivatamente concluso affermando che al ricorrente è riconoscibile, ai sensi del D.M. 12
Luglio 2000, una percentuale di danno biologico del 23% (ventitré per cento) con decorrenza dalla data dell'infortunio sul lavoro del 22.11.2021.
3 Tale giudizio, frutto di un'accurata analisi e sorretto da congrue argomentazioni, appare condivisibile, sicché può essere posto a fondamento della presente sentenza.
5.- Sulla base delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso, va riconosciuto il diritto di al conseguimento della rendita per l'infortunio di Parte_1
cui è causa nella misura del 23% a decorrere dall'infortunio del 22.11.2021, con conseguente condanna dell' alla corresponsione in suo favore dei relativi ratei. CP_1
Competono la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, trattandosi di credito previdenziale, in virtù della sentenza n. 156/1991 della Corte Costituzionale. Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art. 16 legge 30.12.1991 n. 412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (Corte Cost. n. 394 del 7.10.1992).
6.- Il limitato accoglimento della domanda attorea giustifica la compensazione tra le parti di metà delle spese giudiziali;
la restante quota si pone a carico dell' e si liquida in CP_1
favore del ricorrente come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità delle questioni affrontate.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati nel corso del giudizio come da separato provvedimento, si pongono definitivamente a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato in data 26.4.2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che a seguito Parte_1 dell'infortunio sul lavoro subito in data 22.11.2021 ha riportato un danno biologico nella misura del 23% a decorrere dalla data dell'infortunio e, per l'effetto, condanna l' alla costituzione della rendita e al pagamento in suo favore dei relativi ratei, CP_1 da maggiorarsi con rivalutazione monetaria e interessi legali salva l'applicazione dell'art. 16 legge n. 412/91;
4 - condanna altresì l' alla rifusione di metà delle spese giudiziali in favore del CP_1
ricorrente, che liquida – già ridotte – in € 21,50 per metà contributo unificato ed in €
1.347,75 per metà compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Giancarlo
PADIGLIONE, compensando la restante quota;
- pone definitivamente a carico dell' resistente gli esborsi relativi alla c.t.u., CP_2
liquidati con separato decreto.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Messina, lì 28 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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